Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 155/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
CP_1 appellata
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 8/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “con ricorso omandava, in via principale: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della CP_1 pretesa recata dall'avviso di addebito impugnato, n. 393 2022 00010000 76 000, in quanto emesso in violazione dell'art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che la pretesa previdenziale ivi contestata discende dall'avviso di accertamento n. THQ01PI00379/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna, regolarmente impugnato, il cui relativo giudizio è ad oggi pendente;
annullando, pertanto, l'avviso di addebito n. 393 2022 00010000 76 000, per cui è qui causa, dell'importo di € 4.433,33 (comprensivo oltre che, ovviamente, della somma, pari ad euro 2.576,38, dovuta a titolo di contributo per la “Gestione Commercianti”, delle sanzioni, pari ad euro 1.545,82, dovute in conseguenza dell'omesso versamento del contributo in parola, nonché degli interessi di mora
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– la definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022. Non vi è, dunque, alcun accertamento fiscale dell'esistenza di un maggiore imponibile retributivo (Cass. n. 17652/2020). Ne consegue che dovrebbe esser (onerato in punto di prova dell'esistenza di Pt_1 contributi omessi) a dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un maggiore credito retributivo quale presupposto di un maggiore imponibile contributivo. Tale dimostrazione è completamente difettata, posto che si è rimessa Pt_1 esclusivamente alla documentazione di provenienza fiscale ed anzi al solo accertamento fiscale. Esso, tuttavia, di per sé, non appare concludente nel senso che non permettere di accertare in maniera diretta e sufficiente (neanche secondo il metro di giudizio del più probabile che non) l'esistenza di un maggiore imponibile contributivo”.
2. Ha proposto appello l'ente previdenziale, diffusamente argomentando della irrilevanza della sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria e di come proprio detta definizione abbia comportato per così dire la cristallizzazione dell'accertamento e dunque il consolidamento dei presupposti della maggiore pretesa contributiva oggetto di causa. l' ha dunque concluso chiedendo il rigetto Pt_1 dell'originario ricorso.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Va ricordato che “nella definizione agevolata delle liti tributarie si ravvisa l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dall'Amministrazione finanziaria e non porta definitività dell'accertamento stesso, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito, rimane Pt_1 impregiudicata” (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, n.23301). La valenza deflattiva non può andare a detrimento del contribuente, precludendo una valutazione autonoma in questa sede, sicchè deve disattendersi l'assunto di Pt_1 secondo cui sarebbe “possibile ... estrapolare, attraverso gli effetti della definizione agevolata, effetti indiretti che potrebbero, in qualche misura, condizionare le debenze e pretese contributive. Infatti, la pretesa contributiva nasce da un accertamento tributario che, avendo verificato la percezione di maggior reddito rispetto a quello dichiarato dal ricorrente nell'annualità oggetto di giudizio, ha imposto il versamento di ulteriori tributi, con sanzioni ed accessori, all'uopo computati sul maggior reddito de quo.
pag. 2 di 4 Tale ulteriore introito ha ingenerato anche maggiori debenze contributive. L'adesione alla definizione agevolata comporta che il contribuente si impegni ad abbandonare la lite, che infatti verrà dichiarata estinta, rinunciando a contestare la percezione dei maggiori proventi, in cambio della possibilità di versare solo il 90% degli importi dovuti a titolo di tributi, come quantificati nel verbale, che dunque diviene definitivo in punto all'accertamento e quantificazione delle debenze Vengono condonate al contribuente sanzioni ed accessori. Orbene, non v'è chi non veda come la percezione di maggior reddito, nella misura accertata da Agenzia delle Entrate, non solo non venga contestata, ma divenga addirittura presupposto fondante dell'accordo di definizione agevolata della lite che il contribuente propone all'Organo tributario. Ne consegue che tale maggior lucro diviene irreversibilmente inconfutabile e fonda, incontestabilmente, l'obbligo di corrispondere la contribuzione dovuta sull'intero reddito conseguito, come accertato nell'annualità, relative sanzioni ed accessori. Quindi, proprio la proposizione di definizione agevolata della lite ha comportato consolidamento ed inconfutabilità delle debenze contributive nella loro integralità, come intimate nell'opposto avviso di addebito Ed invero, ad opinare diversamente, si darebbe luogo ad un assurdo giuridico. La prova di tale maggiore reddito è agli atti di questo processo in quanto l'accertamento fiscale da cui risulta il maggior reddito è stato prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente (vedi allegati fascicolo primo grado parte ricorrente e che per tuziorismo difensivo si riproduce anche in questa fase unitamente al ricorso intrioduttivo del giudizio). Con la definizione agevolata della lite fiscale l'accertamento in questione diviene definitivo così come il maggior reddito ivi accertato. Tale produzione documentale sconfessa l'assunto del tribunale circa la mancanza di prova del maggior reddito da cui scaturisce la prestesa contributiva oggetto del presente giudizio” (pag. 7 appello). Un siffatto approccio ermeneutico avrebbe quale conseguenza quella di frustrare lo scopo di riduzione del contenzioso tributario, scoraggiando definizioni agevolate che
– se intese nel senso auspicato da – finirebbero per pregiudicare il privato nel Pt_1 parallelo (e non meno oneroso) contenzioso contributivo. Deve dunque procedersi alla valutazione del materiale in atti e rilevarsi, in primis, come l'accertamento in questione sia stato “sconfessato” dalla decisione di primo grado della CTP di Ravenna, che ha accolto il ricorso della con annullamento CP_1 dell'avviso di addebito in quella sede. Nulla di più persuasivo ha addotto in questa, il che induce a condividere Pt_1
l'assunto del Tribunale, che ha ritenuto indimostrata la pretesa contributiva. A ciò si aggiunga che, come correttamente ricordato dall'appellata, “per gli stessi identici motivi su cui si fonda la pretesa contributiva avversa, nei confronti dell'altro socio della societ , vale a dire il sig. Parte_3
è stato emesso l'avviso di addebito n. 393 2022 00010016 92 Parte_3
000 (doc. 1).
pag. 3 di 4 Anche l'accertamento fiscale da cui originava tale avviso di addebito era stato impugnato, annullato in primo grado (sentenza 95/2022 della CTP di Ravenna), e la causa sorta a seguito dell'appello dell'Agenzia delle entrate era stata condonata. Cosicché, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 120/2024, emessa in data 18 aprile 2024, nella causa 148/2023 (doc. 2), ormai definitiva, in quanto non impugnata, decretava l'illegittimità della pretesa contributiva, stante per l'appunto il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del , non ritenendo Pt_1 sufficiente a tal fine la sola produzione dell'avviso di accertamento”. Posto che, “come si evince dall'avviso di accertamento da cui origina il successivo avviso di addebito (doc. 3), il fondamento della pretesa contributiva è identico”, deve ritenersi opponibile a il giudicato esterno sulla vicenda (se non in senso formale Pt_1
– note le limitazioni dettate dalla formale diversità delle parti di causa – almeno e certamente quale decisivo elemento istruttorio di cui tenere conto nella valutazione del caso di specie). L'appello deve pertanto essere respinto.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza.
6. Deve darsi atto altresì della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Ravenna, resa Pt_1
e pubblicata il giorno 1/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna l' al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.2.000,00 Pt_1 per compenso, oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 8/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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