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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2050/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Vito al Tagliamento
(PN) il 25/05/2002; separati con sentenza n. 171/2024 di data 12/03/2024 e pubblicata il 13/03/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 2050/2023 e passata in giudicato il 15/10/2024;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
1 12/09/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/11/2024 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune
di Santo Stino di Livenza (VE).
2. presso l'abitazione sita in 30029 – Santo Stino di Livenza, (VE), via Giorgio
La Pira, n. 2, già casa coniugale, nonchè di sua proprietà, risiederà il sig.
; Controparte_1
Per_
3. confermare che le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le disposizioni della legge n. 54/2006, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in 30029 –
Santo Stino di Livenza, (VE), via Giorgio La Pira, n. 2;
Per_
4. confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la Per_1
dimora materna e che i genitori potranno tenerle con sé ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con i loro impegni lavorativi, gli impegni scolastici ed extra – scolastici delle minori. In particolare il padre potrà
esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
22.00; durante la settimana il padre vedrà le figlie due sere a settimana, in
2 particolare il giovedì e il venerdì sera, così che nel fine settimana di sua spettanza potrà tenere con sé le figlie dal giovedì sera compreso alla domenica sera;
- i sig.ri durante le vacanze natalizie e pasquali Parte_2 CP_1
terranno con sé le figlie per la metà delle stesse, alternandosi reciprocamente le festività del Natale, Capodanno e Pasqua, pertanto in linea di massima dal
23 al 30 dicembre staranno con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e così ad anni alterni;
per la festività della Pasqua e per la relativa settimana di vacanza delle figlie i genitori trascorreranno il relativo periodo ad anni alterni;
a partire dall'anno 2024 il padre trascorrerà il 1° maggio con le figlie, e la madre trascorrerà con le stesse il 2 giugno e così ad anni alterni;
- durante le ferie estive e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie, il padre la prima settimana di agosto e la madre la seconda settimana;
comunicandosi reciprocamente, con congruo preavviso, ed in ogni caso, almeno entro il 30
giugno di ciascun anno, i relativi periodi;
per il restante periodo estivo coincidente con la pausa scolastica verrà applicato il calendario ordinario di cui ai punti precedenti e compatibilmente con gli impegni extra scolastici delle figlie;
- entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli comunque in ogni periodo che i coniugi concorderanno tra loro, di anno in anno;
5. confermare l'assegno di mantenimento per le figlie che il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, per la somma complessiva di € 500,00 e così € 250,00 per ciascuna FI,
somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
confermare altresì che i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc. ecc.). Resta fermo
3 il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l'
Ordine degli Avvocati di Pordenone.
6. Confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 171/2024 di data 12/03/2024 e pubblicata il
13/03/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 2050/2023 e passata in giudicato il
15/10/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 04/11/2024 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 29/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per
4 l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nelle more del giudizio la FI , in atti generalizzata, è Persona_1
divenuta maggiorenne e continua a dimorare presso la madre, pertanto i punti
3, 4 e 6 delle condizioni di divorzio sull'affido condiviso, il diritto di visita e l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio, di cui al ricorso, e confermate nelle note scritte congiunte precisate in epigrafe, devono ritenersi valide solo per la FI
, fermo il resto. Persona_2
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in San Vito al Tagliamento (PN), Parte_1 Controparte_1
in data 25/05/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 10, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
5 dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2050/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Vito al Tagliamento
(PN) il 25/05/2002; separati con sentenza n. 171/2024 di data 12/03/2024 e pubblicata il 13/03/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 2050/2023 e passata in giudicato il 15/10/2024;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
1 12/09/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/11/2024 e cioè “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune
di Santo Stino di Livenza (VE).
2. presso l'abitazione sita in 30029 – Santo Stino di Livenza, (VE), via Giorgio
La Pira, n. 2, già casa coniugale, nonchè di sua proprietà, risiederà il sig.
; Controparte_1
Per_
3. confermare che le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le disposizioni della legge n. 54/2006, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in 30029 –
Santo Stino di Livenza, (VE), via Giorgio La Pira, n. 2;
Per_
4. confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la Per_1
dimora materna e che i genitori potranno tenerle con sé ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con i loro impegni lavorativi, gli impegni scolastici ed extra – scolastici delle minori. In particolare il padre potrà
esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
22.00; durante la settimana il padre vedrà le figlie due sere a settimana, in
2 particolare il giovedì e il venerdì sera, così che nel fine settimana di sua spettanza potrà tenere con sé le figlie dal giovedì sera compreso alla domenica sera;
- i sig.ri durante le vacanze natalizie e pasquali Parte_2 CP_1
terranno con sé le figlie per la metà delle stesse, alternandosi reciprocamente le festività del Natale, Capodanno e Pasqua, pertanto in linea di massima dal
23 al 30 dicembre staranno con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e così ad anni alterni;
per la festività della Pasqua e per la relativa settimana di vacanza delle figlie i genitori trascorreranno il relativo periodo ad anni alterni;
a partire dall'anno 2024 il padre trascorrerà il 1° maggio con le figlie, e la madre trascorrerà con le stesse il 2 giugno e così ad anni alterni;
- durante le ferie estive e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie, il padre la prima settimana di agosto e la madre la seconda settimana;
comunicandosi reciprocamente, con congruo preavviso, ed in ogni caso, almeno entro il 30
giugno di ciascun anno, i relativi periodi;
per il restante periodo estivo coincidente con la pausa scolastica verrà applicato il calendario ordinario di cui ai punti precedenti e compatibilmente con gli impegni extra scolastici delle figlie;
- entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli comunque in ogni periodo che i coniugi concorderanno tra loro, di anno in anno;
5. confermare l'assegno di mantenimento per le figlie che il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, per la somma complessiva di € 500,00 e così € 250,00 per ciascuna FI,
somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
confermare altresì che i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc. ecc.). Resta fermo
3 il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l'
Ordine degli Avvocati di Pordenone.
6. Confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 171/2024 di data 12/03/2024 e pubblicata il
13/03/2024 - Tribunale di Pordenone - R.G. 2050/2023 e passata in giudicato il
15/10/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 04/11/2024 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 29/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per
4 l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nelle more del giudizio la FI , in atti generalizzata, è Persona_1
divenuta maggiorenne e continua a dimorare presso la madre, pertanto i punti
3, 4 e 6 delle condizioni di divorzio sull'affido condiviso, il diritto di visita e l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio, di cui al ricorso, e confermate nelle note scritte congiunte precisate in epigrafe, devono ritenersi valide solo per la FI
, fermo il resto. Persona_2
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in San Vito al Tagliamento (PN), Parte_1 Controparte_1
in data 25/05/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 10, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
5 dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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