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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 163/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice
Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 163/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN La RI (C.F. ) - PEC: C.F._2
Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Caroli, (C.F. – PEC: C.F._3
Email_2
-appellata-
NONCHÈ CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3
-appellate contumaci-
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 107/2021 del Tribunale di Palmi in data 9.02.2021 nell'ambito del procedimento recante n. 1840/2018 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere rimasto Parte_1 vittima, in qualità di pedone, di un grave incidente stradale avvenuto in data 15.03.2017 a Palmi, lungo via Rossella Casini. Riferiva che, intorno alle ore 11:15, alla guida Controparte_3 dell'autovettura Fiat Panda targata BH858GK, di proprietà di e assicurata per la Controparte_2 responsabilità civile automobilistica presso nel compiere una manovra di Controparte_1 retromarcia sulla medesima strada, senza avvedersi della sua presenza, lo investiva mentre era fermo sul margine stradale, con in mano un contenitore di vetro. L'urto provocava la sua caduta al suolo, unitamente al contenitore che, frantumandosi, gli causava lesioni al braccio. Precisava che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di IO TA e successivamente trasferito presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polistena, dove gli veniva diagnosticata una “vasta ferita lacero-contusa al terzo distale dell'avambraccio destro”, con lesione del nervo e dell'arteria ulnare, nonché dei tendini flessori del IV e V dito. Veniva pertanto ricoverato e sottoposto, in data 17.03.2017, a intervento chirurgico di “neurorrafia dell'ulnare e tenoraffia dei flessori”, con successiva immobilizzazione dell'arto mediante apparecchio gessato fino al 20.03.2017.
Dopo le dimissioni, affrontava un lungo e doloroso percorso riabilitativo, caratterizzato da riposo assoluto, assunzione di terapia antidolorifica e numerose sedute fisioterapiche. Esponeva inoltre che, in data 17.03.2018, veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo presidio ospedaliero per essere sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico di “neurolisi dell'ulnare destro”, con degenza protrattasi fino al 28.03.2018. Lamentava che, nonostante il complessivo iter terapeutico, permanevano postumi permanenti di natura invalidante, quantificabili nella misura del 24%, consistenti in una significativa limitazione funzionale dell'arto, in dolori persistenti e in una riduzione della capacità di svolgere le normali attività quotidiane e lavorative. Rappresentava che tali menomazioni determinavano un rilevante danno alla vita di relazione e un generale peggioramento della qualità della vita, comportando l'abbandono delle precedenti abitudini sociali, sportive e ricreative, difficoltà nello svolgimento delle attività domestiche e professionali e l'insorgere di uno stato ansioso-depressivo legato alle menomazioni fisiche e alle sofferenze patite. Oltre al danno biologico, deduceva altresì la sussistenza di danno morale ed esistenziale, derivante sia dal dolore fisico sia dallo sconvolgimento delle proprie condizioni di vita, chiedendone la liquidazione in misura proporzionata alle sofferenze e alla gravità delle conseguenze permanenti. Evidenziava, inoltre, di avere sostenuto ingenti spese mediche, farmaceutiche, riabilitative e di trasporto, documentate mediante ricevute e fatture. Sulla base dei fatti esposti, conveniva in giudizio la conducente, la proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, da quantificarsi in corso di causa, con richiesta di CTU medico-legale e di prova testimoniale sulle circostanze dedotte.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente la domanda attrice, ritenuta inammissibile, generica ed infondata in fatto e in diritto. La convenuta premetteva l'indeterminatezza della domanda risarcitoria, sollevava dubbi sulla reale dinamica dei fatti che avevano determinato la lesione, osservando ancora come l'attore non avesse specificato natura, tipologia ed entità dei pregiudizi lamentati, rimettendo ogni quantificazione all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che, tuttavia, non avrebbe potuto surrogare l'onere di allegazione e determinazione della pretesa, rilevante anche ai fini della competenza. La convenuta esponeva che la prima richiesta risarcitoria perveniva alla Compagnia solo in data
8.11.2017, dunque circa otto mesi dopo il verificarsi del sinistro dedotto dall'attore. A tale richiesta seguiva la denuncia di sinistro da parte della conducente della vettura, , la quale Controparte_3 confermava il coinvolgimento dell'attore e riferiva che il contenitore di vetro da lui sorretto fosse, in realtà, una damigiana, precisando che il aveva riportato ferite al braccio. Pt_1
La società convenuta sottolineava, tuttavia, come la documentazione sanitaria prodotta dallo stesso attore evidenziasse indicazioni contrastanti rispetto alla dinamica prospettata nell'atto di citazione. In particolare, il referto del Pronto Soccorso di IO TA riportava che il paziente aveva dichiarato di essersi procurato la ferita al braccio in un “incidente sul lavoro”, giungendo autonomamente alla struttura, e gli accertamenti radiografici escludevano la presenza di lesioni da trauma compatibili con un investimento. Una volta trasferito presso l'Ospedale di Polistena, inoltre, lo stesso attore dichiarava che l'incidente fosse avvenuto in ambito domestico, riferendo un “trauma accidentale in casa”.
Ulteriori precisazioni contenute nell'anamnesi, riportate nella cartella clinica, attestavano che il danneggiato avesse riferito di essersi ferito “mentre pulivo una damigiana”, circostanza ritenuta dalla convenuta maggiormente compatibile con una ferita da taglio derivante dalla rottura del contenitore di vetro.
La medesima richiamava, inoltre, le risultanze della visita medico-legale effettuata per proprio conto, la quale non rilevava alcuna lesione riconducibile a un impatto con un veicolo in movimento, né altre contusioni tipiche della caduta su asfalto o superficie ruvida. La relazione del medico fiduciario della
Compagnia escludeva la compatibilità delle lesioni riportate dal con un investimento di Pt_1 pedone, ritenendole invece coerenti con una accidentale caduta o con la manipolazione di una damigiana successivamente rotta.
La compagnia contestava pertanto sia la dinamica del sinistro sia il nesso causale tra la condotta della conducente del veicolo e le lesioni lamentate dall'attore, sostenendo che la natura esclusivamente “da taglio” della ferita e l'assenza di traumi da urto escludevano l'ipotizzato sinistro. La convenuta censurava, altresì, la quantificazione dei danni proposta dall'attore, ritenuta non sorretta da idonei riscontri medico-legali, e concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, formulando istanza di condanna dell'attore alle spese di lite. Il giudizio veniva istruito con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e il
Tribunale, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Tuttavia, all'udienza del 4.09.2019, all'esito della camera di consiglio, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo dando seguito all'attività istruttoria. Il giudizio, pertanto, veniva istruito a mezzo prove orali e segnatamente interrogatorio formale della convenuta contumace e di prova per testi di e di . Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
Successivamente veniva espletata CTU medico-legale depositata il 3.08.2020 e la causa veniva decisa con sentenza n. 107/2021 pubblicata il 09.02.2021, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, nel motivare la decisione, applicava il principio della “ragione più liquida”, ritenendo superfluo l'esame delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta e della complessiva responsabilità civile per potersi concentrare immediatamente sull'anomalia probatoria ritenuta decisiva. Dopo avere richiamato i principi sull'onere della prova della responsabilità aquiliana, il
Giudice di prime cure rilevava che l'attore non aveva dimostrato la concreta verificazione del sinistro così come descritto. La versione attorea risultava infatti in contrasto con tre differenti dichiarazioni rese dal ai sanitari delle strutture ospedaliere che lo avevano accolto nell'immediatezza dei Pt_1 fatti. Tali dichiarazioni, tutte provenienti da atti pubblici dotati di fede privilegiata, attribuivano l'origine delle lesioni non già a un investimento stradale, bensì a un incidente sul lavoro, a un trauma domestico o alla rottura accidentale di una damigiana. Il Tribunale osservava che l'attore non aveva proposto querela di falso, sicché le attestazioni contenute nei certificati medici dovevano ritenersi pienamente utilizzabili come fonti di prova, essendo insuscettibili di contestazione in via meramente argomentativa. Richiamava, a sostegno, il principio secondo cui il contenuto degli atti fidefacenti è opponibile al dichiarante fino a querela di falso e non è superabile mediante prove orali o presuntive, giungendo, dunque, a considerare tali dichiarazioni come storicamente rese e tali da escludere la veridicità della dinamica narrata in citazione. Alla luce dell'insanabile difformità tra le dichiarazioni agli atti e la versione fornita in giudizio, il Tribunale riteneva non provata l'esistenza stessa del fatto storico costitutivo della pretesa attorea e, conseguentemente, rigettava la domanda risarcitoria senza necessità di ulteriori accertamenti in ordine agli altri elementi della responsabilità o alla quantificazione del danno.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, chiedendone l'integrale riforma.
In via preliminare, l'appellante riproponeva espressamente tutti i motivi e le argomentazioni già sviluppati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, richiamandoli per relationem, e insisteva per il loro accoglimento. Quindi articolava una serie di motivi di gravame, indicando di impugnare la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando il principio della “ragione più liquida”, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza stessa del sinistro e il nesso causale tra l'asserito investimento e le lesioni riportate dall'attore, in ragione del contrasto tra la dinamica allegata in citazione e le dichiarazioni riportate nella documentazione sanitaria.
In particolare, con un primo articolato motivo, l'appellante deduceva la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e l'omessa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lamentava che il
Giudice di primo grado avesse completamente trascurato le deposizioni testimoniali e, più in generale,
l'intera attività istruttoria espletata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, nonché le conclusioni della CTU. L'appellante osservava che le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti terzi e imparziali, presentavano un elevato grado di attendibilità, erano prive di contraddizioni e risultavano pienamente coerenti con la ricostruzione offerta dall'attore e con il modello CID sottoscritto dalla conducente, nonché con le conclusioni del CTU. Ciò nonostante, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con tali fonti di prova, limitandosi a fondare il rigetto della domanda sulle sole annotazioni contenute nei certificati medici, così violando il principio del libero apprezzamento delle prove e svilendo il ruolo “centrale” della prova testimoniale nel processo civile.
Connesso a tale profilo era il secondo motivo di gravame relativo alla violazione degli artt. 2730,
2733, 2734 e 2735 c.c., in tema di confessione. L'appellante evidenziava che la convenuta contumace aveva reso una confessione stragiudiziale nella denuncia di sinistro e nel modulo di CP_3 constatazione amichevole (CID), successivamente confermata in sede giudiziale, riconoscendo di avere urtato il durante la manovra di retromarcia e di averlo così fatto cadere, con rottura Pt_1 della damigiana e lesione dell'avambraccio. Tale confessione, una volta provata, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di prova legale, vincolante per la parte che l'aveva resa e per il giudice, salvo che l'assicuratore avesse fornito quantomeno elementi oggettivi idonei a superare la Contr presunzione di veridicità derivante dal modulo CID. Secondo l'appellante, non aveva offerto alcuna prova in tal senso, limitandosi a prospettare ipotesi alternative senza riscontro, sicché il giudice avrebbe illegittimamente disatteso la confessione, violando le norme che ne disciplinano efficacia e valore.
Con terzo motivo l'appellante censurava la motivazione della sentenza, ritenuta omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Affermava che il Tribunale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulle annotazioni riportate nei referti di pronto soccorso e nelle cartelle cliniche, traendone una pretesa incompatibilità con la versione dell'investimento stradale e giungendo così a negare la stessa “esistenza ontologica” del sinistro. L'appellante sosteneva, al contrario, che tali indicazioni, inserite in anamnesi infermieristiche compilate da personale sanitario, non erano imputabili all'attore, tanto più che lo stesso, nel momento del primo accesso, si trovava in condizioni critiche che non consentivano di rendere dichiarazioni attendibili.
In questa prospettiva, con quarto motivo di appello, l'appellante contestava anche la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni riportate nei certificati sanitari. Sosteneva che il giudice avesse errato nel ritenere tali indicazioni coperte dalla fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700
c.c. e come tali opponibili all'attore fino a querela di falso, poiché il referto di pronto soccorso costituisce prova legale soltanto della provenienza dell'atto e delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale come avvenute alla sua presenza, ma non garantisce l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese dal paziente, le quali restano liberamente valutabili e possono essere contrastate con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di querela di falso.
Con quinto motivo, l'appellante denunciava, ancora, la violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di riparto dell'onere della prova. Ribadiva di avere assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato, tramite le deposizioni testimoniali, la confessione della conducente e la CTU, l'effettiva verificazione del sinistro, la dinamica dello stesso e l'esclusiva responsabilità della CP_3
Osservava che, in base all'art. 2054 c.c., gravava semmai sulla conducente e sull'assicuratore l'onere di provare il caso fortuito o l'inefficacia causale del fatto illecito. Il Tribunale, rigettando la domanda nonostante tale quadro probatorio, avrebbe dunque invertito in modo scorretto l'onere della prova, finendo per addossare all'attore un carico probatorio superiore a quello previsto dalla legge.
Con un sesto profilo di doglianza, l'appellante richiamava la normativa del Codice della Strada, in particolare l'art. 154, sottolineando l'intrinseca pericolosità della manovra di retromarcia, evidenziando la condotta imprudente della con conseguente evidente colpa esclusiva della CP_3 stessa nella causazione dell'evento lesivo.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta, condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro, da quantificarsi sulla base delle risultanze della CTU espletata, nonché condanna della compagnia Contr assicurativa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello depositata in data 10.06.2024, si costituiva l' CP_1 contestando integralmente il gravame proposto dal e chiedendo il rigetto dell'appello perché Pt_1 infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Palmi.
Con ordinanza depositata il 08.07.2024, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 09.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello risulta parzialmente infondato e non può trovare accoglimento se non nei termini e limiti appresso indicati. I motivi proposti appaiono strettamente connessi tra loro e sono, pertanto, meritevoli di trattazione congiunta.
Dall'analisi complessiva della vicenda processuale e dall'esame coordinato del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado emerge con chiarezza che l'oggetto centrale della controversia non consiste nella quantificazione del danno né nella dimostrazione dell'esistenza delle lesioni, le quali risultano documentalmente provate e non contestate, bensì nell'accertamento della dinamica del fatto generatore del pregiudizio. In particolare, il thema decidendum si concentra sulla riconducibilità causale della grave ferita all'avambraccio destro dell'appellante ad un investimento da parte dell'autovettura condotta da . È dunque sul piano dell'esistenza, della natura e Controparte_3 della configurazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che va orientata la valutazione, che andrà certamente riesaminata anche alla luce dei motivi devoluti in appello.
L'appellante censura la decisione del primo giudice sostenendo che questi avrebbe attribuito un valore probatorio quasi esclusivo alle risultanze dei referti sanitari e della documentazione clinica, omettendo invece di considerare adeguatamente le dichiarazioni rese in giudizio dalla conducente del veicolo e dai testi indicati dall'attore, odierno appellante, nonché le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio. Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza avrebbe fatto un uso distorto della categoria dell'atto pubblico assistito da fede privilegiata, presupponendo, in sostanza, la necessità di una querela di falso per contestare il contenuto descrittivo dei documenti sanitari relativi alle circostanze del fatto. L'impostazione così adottata avrebbe condotto - sempre secondo l'appellante - ad una indebita marginalizzazione del compendio testimoniale, che sarebbe stato idoneo a dimostrare la sussistenza dell'investimento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere valorizzato quale prova sufficiente ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta della conducente e la lesione subita dall'attore.
Tuttavia, un esame rigoroso delle doglianze proposte e del quadro probatorio complessivo evidenzia come le critiche mosse all'impostazione del primo giudice non trovino adeguato fondamento, né sul piano dell'esatta qualificazione giuridica degli elementi istruttori, né su quello della corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova secondo il paradigma del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, nel tempo, di precisare in termini puntuali la portata dell'efficacia probatoria degli atti redatti da pubblici ufficiali, con particolare riferimento ai referti e alle cartelle cliniche, delineandone natura e limiti. Le più recenti pronunce della Corte di cassazione hanno infatti ribadito, in continuità con un orientamento ormai consolidato, che la documentazione sanitaria redatta dal personale medico riveste natura di atto pubblico e, come tale, è assistita da fede privilegiata limitatamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e alla circostanza che determinate dichiarazioni siano state rese dal paziente dinanzi a tale pubblico ufficiale, con il contenuto testualmente riportato. È dunque solo la riferibilità formale dell'atto al suo autore e l'avvenuta emissione o raccolta delle dichiarazioni che risultano coperte dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso. (Cass. 22903.17).
La giurisprudenza ha però ulteriormente chiarito che tale speciale efficacia probatoria non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dal paziente, le quali non assumono natura di verità privilegiata o incontestabile in ordine ai fatti sostanziali narrati, ma integrano piuttosto confessioni stragiudiziali rilasciate a un terzo e, come tali, sono soggette alla libera valutazione del giudice del merito ai sensi dell'art. 2735 c.c. In tal senso si è espressa, tra le altre, la sentenza della Cassazione n.
20879 del 2024, che ha affermato che le dichiarazioni rese dall'infortunato presso il pronto soccorso in merito alle modalità del sinistro non godono della fede privilegiata sotto il profilo della loro verità fattuale, ma assumono il diverso valore di mere dichiarazioni confessorie extragiudiziali, suscettibili di essere apprezzate dal giudice unitamente all'intero quadro probatorio (in tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso).
Alla luce di tali principi, la sentenza di primo grado di rigetto della domanda attorea appare meritevole di conferma.
Osserva infatti la Corte che se è vero che le annotazioni contenute nella documentazione sanitaria, relative alla qualificazione dell'evento come “incidente sul lavoro” o “incidente domestico”, non fossero opponibili all'attore fino a querela di falso, nondimeno alla luce dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve nondimeno ritenersi che il referto faccia senz'altro, ad avviso dell'odierno collegio, piena prova del fatto che il paziente abbia effettivamente reso quelle dichiarazioni e che esse siano state raccolte dal sanitario.
Ciò chiarito, osserva il Collegio che, nei termini della predetta puntualizzazione sul piano strettamente tecnico-giuridico della motivazione adottata dal primo giudice, l'esito complessivo del giudizio merita piena conferma. E infatti, tale conclusione discende dal corretto inquadramento e dalla idonea valorizzazione, all'interno del complessivo quadro probatorio, dell'elevata coerenza, spontaneità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal a diversi sanitari nell'immediatezza dell'accaduto, Pt_1 dichiarazioni che, per la loro natura e per il contesto in cui furono formulate, presentano un grado di affidabilità significativamente superiore rispetto alle versioni successivamente introdotte dai testi escussi in sede processuale. Siffatta impostazione si colloca pienamente entro il paradigma del libero convincimento del giudice delineato dall'art. 116 c.p.c., ponendo al centro dell'accertamento quegli elementi dichiarativi che, per la loro prossimità temporale al fatto e per l'assenza di un contesto conflittuale al momento della loro resa, appaiono maggiormente idonei a restituire una ricostruzione genuina e non mediata della dinamica lesiva. La scelta di attribuire rilievo preminente a tali dichiarazioni, in quanto formatesi in un contesto sanitario neutro, immediatamente successivo all'evento e dunque connotato da massima attendibilità percettiva, costituisce applicazione coerente dei criteri di valutazione probatoria, i quali impongono di privilegiare gli elementi che, per qualità intrinseca e collocazione fattuale, meglio si prestano a rappresentare la realtà storica del fatto dedotto in giudizio.
Ed invero, il contenuto dei referti e delle cartelle cliniche si connota, in questa prospettiva, come fonte probatoria di particolare significatività. Le dichiarazioni ivi riportate furono rese dal Pt_1 nell'immediatezza del fatto, in un frangente caratterizzato da assenza di finalità contenziose e da un elevato grado di affidabilità percettiva. Le schede di triage del pronto soccorso di IO TA, in particolare, descrivono lo stesso come vigile, collaborante e pienamente in grado di interagire con il personale sanitario. Infatti, i parametri registrati dai sanitari - relativi all'apertura degli occhi, alla risposta motoria e alla risposta verbale - attestano uno stato di coscienza lucido e incompatibile con l'assunto difensivo secondo cui il sarebbe giunto “privo di sensi” e, quindi, impossibilitato Pt_1
a rendere quelle dichiarazioni in merito alle modalità ed alla effettiva dinamica dell'incidente occorsogli. Da tali circostanze si ricava che, contrariamente a quanto sostenuto nel corso del giudizio di primo grado e ribadito in appello, il si trovava nelle condizioni di riferire le modalità Pt_1 dell'accaduto con un grado di attendibilità superiore a quello delle versioni successivamente riformulate in giudizio.
In proposito, peraltro, appare doveroso osservare che i citati parametri clinici rilevati dal personale sanitario al momento dell'accettazione non possono essere qualificati come meri giudizi valutativi o come apprezzamenti di natura deduttiva. Essi integrano, al contrario, fatti oggettivi direttamente constatati dagli operatori, i quali ne hanno dato puntuale evidenza nel referto. Proprio in quanto espressione della percezione diretta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, tali annotazioni assumono la natura di atto pubblico e, come tali, sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'ordinamento, costituendo piena prova, fino a querela di falso, della loro effettiva rilevazione.
Nel corso dell'intero giudizio non risulta, tuttavia, che l'appellante abbia mai contestato in modo specifico i parametri relativi al proprio stato di coscienza registrati dai sanitari al momento dell'ingresso in Pronto soccorso, né abbia dedotto circostanze idonee a scalfire l'attendibilità del riscontro effettuato dal personale sanitario. Tali dati, riportati fedelmente nel referto e fondati su percezione diretta, restano pertanto coperti dalla piena efficacia probatoria tipica dell'atto pubblico, efficacia che può essere superata esclusivamente attraverso la proposizione della querela di falso, rimedio che l'appellante non ha attivato. In mancanza di tale iniziativa processuale, le risultanze cliniche relative allo stato di vigilanza e di collaborazione del paziente devono ritenersi definitivamente acquisite e opponibili, con conseguente vincolatività ai fini della ricostruzione del fatto storico.
Coerentemente, anche la cartella clinica dell'Ospedale di Polistena - struttura che ha preso in carico il nella fase immediatamente successiva al primo accesso al Pronto Soccorso - riporta, con Pt_1 formulazione chiara e priva di ambiguità, che “mentre puliva una damigiana di vetro riportava trauma con ferita lacero-contusa”. Tale annotazione colloca inequivocabilmente l'origine della lesione in un contesto di attività domestica e di manipolazione di un oggetto di vetro, senza lasciare emergere alcun riferimento a dinamiche compatibili con un investimento da parte di un veicolo in movimento. Anche tale dato, pertanto, si inserisce nel quadro probatorio come elemento oggettivamente convergente verso una ricostruzione dell'evento del tutto incompatibile con la tesi difensiva dell'appellante.
Benché tali dichiarazioni non siano coperte da fede privilegiata quanto alla loro verità intrinseca, esse assumono comunque, ai sensi dell'art. 2735 c.c., il valore di confessioni stragiudiziali liberamente valutabili dal giudice valorizzabili, senz'altro ai fini della ricostruzione della reale dinamica del fatto.
Esse appaiono, infatti, spontanee, prossime nel tempo al verificarsi dell'evento e formulate in assenza di qualsiasi interesse litigioso, risultando pertanto meno esposte a quelle distorsioni ricostruttive che tipicamente si manifestano nella fase contenziosa.
A fronte di tali elementi, le versioni successivamente prospettate dall'attore e dai testimoni in sede processuale non sono in grado di superare la valenza presuntiva delle dichiarazioni rese in sede sanitaria. L'esame delle prove orali acquisite nel giudizio di primo grado mette in luce come le deposizioni dei testi e pur concordando sul dato meramente generale dell'avvenuto Tes_1 Tes_2 contatto tra il veicolo in manovra di retromarcia e il pedone, si rivelino del tutto insufficienti ai fini della ricostruzione puntuale della dinamica dell'evento lesivo. Le dichiarazioni rese, infatti, risultano generiche e lacunose proprio con riguardo ai profili che assumono rilievo decisivo sul piano causale. Non viene in particolare chiarita con certezza la posizione del pedone sulla strada al momento dell'urto essenziale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
E infatti il teste riferisce che il si trovava sotto il marciapiede ma di non ricordare Tes_1 Pt_1 la sua posizione, mentre la in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che non vi era CP_3 un vero e proprio marciapiede (“in quella strada non c'è un vero e proprio marciapiede. Mi pare fosse tutto sullo stesso livello”); il teste ha invece solo riferito che il era di spalle Tes_2 Pt_1 rispetto al cofano, null'altro dicendo in ordine alla sua posizione.
Ancora la conducente contumace, in sede di interrogatorio formale, pur riconoscendo CP_3
l'esistenza di un urto con il durante l'effettuazione della manovra, non fornisce una Pt_1 descrizione dettagliata e tecnicamente apprezzabile della sequenza degli eventi. La sua dichiarazione, come evidenziato dalla stessa assicurazione, si limita a confermare un contatto generico (c.d. urto), non accompagnato da alcun elemento oggettivo che consenta di qualificare l'urto come idoneo a produrre effetti traumatici riconducibili alla tipologia di lesione tipica di un impatto auto–pedone, avendo dichiarato di non averlo visto durante la manovra per poi dichiarare di averlo visto dopo l'urto sanguinante con la damigiana di vetro in mano rotta. La deposizione, dunque, appare insufficiente nei suoi contenuti. A ciò si aggiunge che lo stesso , nell'ambito delle operazioni peritali, fornisce Pt_1 una ulteriore versione dei fatti, parzialmente divergente rispetto a quelle emerse sia dalla documentazione sanitaria sia dalle deposizioni dei testi. Nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, egli riferisce non già di essere caduto rovinosamente a terra o sulla damigiana, bensì di avere appoggiato il contenitore al suolo e di avervi fatto pressione nel tentativo di mantenere l'equilibrio, provocandone in tal modo lo scoppio e la conseguente ferita. Tale ricostruzione introduce una possibile dinamica alternativa, nella quale l'evento lesivo risulta causalmente connesso non all'urto del veicolo, ma a una possibile azione del danneggiato.
Il consulente tecnico d'ufficio, chiamato a valutare la compatibilità delle diverse narrazioni con il quadro lesivo accertato, ritiene proprio quest'ultima versione maggiormente coerente con la morfologia della ferita e con le modalità tipiche di lacerazione provocate da vetro frastagliato. Il CTU individua, dunque, nella rottura della damigiana in vetro la causa immediata e diretta della lesione, senza tuttavia poter determinare, in assenza di dati oggettivi, se tale rottura sia stata determinata da un eventuale impatto automobilistico oppure da una condotta autonoma del soggetto leso. In tal senso, la consulenza fornisce un elemento di conferma sulla centralità del vetro quale causa della ferita, ma non contribuisce a dimostrare l'esistenza dell'impatto come causa efficiente dell'evento dannoso.
Dal punto di vista oggettivo, appare ancora importante sottolineare che la documentazione sanitaria non evidenzia alcun segno riconducibile a un trauma da impatto o da caduta su superficie stradale, in quanto non è stata refertata, né tantomeno riferita dal , la presenza di contusioni, Pt_1 escoriazioni, abrasioni o lesioni tipiche dell'investimento auto-pedone e del conseguente impatto con il terreno che ci si aspetterebbe da un investimento da parte di un'auto. L'intero quadro clinico ruota, invece, attorno a una vasta ferita lacero-contusa da taglio, perfettamente compatibile con il contatto diretto con un bordo di vetro frastagliato. La CTU conferma tale compatibilità e individua nel vetro la causa immediata della lesione, ma, sulla base degli elementi disponibili, non fornisce alcun supporto sulla possibilità di accertare che la rottura del recipiente sia avvenuta in conseguenza di un urto proveniente dal veicolo. Da ciò discende che il presunto elemento causale intermedio -
l'investimento da parte dell'autovettura - rimane affidato esclusivamente alle dichiarazioni delle parti e dei testi, dichiarazioni che, come chiarito, non consentono di superare la descrizione della dinamica offerta dal stesso nell'immediatezza dell'accaduto. In mancanza di un quadro probatorio Pt_1 complessivo dotato di coerenza intrinseca e di concordanza esterna, non può ritenersi provato il fatto costitutivo della responsabilità, che resta dunque privo del necessario fondamento dimostrativo richiesto dall'ordinamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, sebbene il giudice di prime cure - facendo applicazione del principio della ragione più liquida - abbia ritenuto di definire la controversia senza procedere ad una dettagliata valutazione degli esiti dell'istruttoria testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, ciò non comporta alcuna violazione dei criteri legali di riparto dell'onere della prova né determina l'illegittimità della decisione. Anche ove si proceda, come avvenuto in sede di appello, ad un riesame nel merito del materiale probatorio acquisito, le doglianze prospettate dall'appellante non risultano idonee a scalfire il nucleo argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata.
La prova testimoniale e le risultanze della CTU, pur considerate nel loro contenuto integrale, non raggiungono infatti quel grado di specificità, coerenza e convergenza necessario per superare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal ai sanitari nell'immediatezza del fatto, le Pt_1 quali, come chiarito, costituiscono un elemento dichiarativo di particolare attendibilità in quanto non condizionato da finalità contenziose e collocato nel momento in cui la capacità percettiva del soggetto
è fisiologicamente più prossima all'evento lesivo. L'apprezzamento svolto dal Tribunale si colloca pienamente nel paradigma del libero convincimento del giudice delineato dall'art. 116 c.p.c., avendo il primo giudice applicato la regola di giudizio della ragione più liquida proprio in ragione della manifesta insufficienza del compendio probatorio a dimostrare in modo univoco la dinamica allegata dall'attore.
Nemmeno alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di valore probatorio delle dichiarazioni rese al pronto soccorso può ravvisarsi un vizio nella ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Gravava infatti sul , quale attore, l'onere di dimostrare il fatto Pt_1 costitutivo della pretesa risarcitoria, ossia la concreta verificazione dell'investimento e la sua riferibilità causale alla condotta della conducente. Tale onere probatorio deve ritenersi non assolto in presenza di un materiale istruttorio contraddittorio che consenta una pluralità di ricostruzioni alternative e tra loro inconciliabili, prive di adeguati riscontri oggettivi, mentre i dati certi disponibili
- quali la natura della ferita, compatibile con un taglio da vetro frastagliato, e le dichiarazioni rese nell'immediatezza - convergono verso una dinamica più verosimilmente riconducibile a un incidente occorso nella manipolazione della damigiana.
Neppure può essere accolto il motivo di appello volto a invocare l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e della giurisprudenza relativa alle manovre di retromarcia. La presunzione di responsabilità del conducente e gli obblighi rafforzati di diligenza e prudenza derivanti dall'esecuzione di tale manovra presuppongono necessariamente che sia previamente accertata, nella sua dimensione oggettiva, la verificazione del sinistro, ossia l'effettivo investimento del pedone secondo la dinamica allegata. Non
è consentito, sul piano logico e giuridico, invertire l'ordine dell'accertamento assumendo come provata la dinamica del sinistro solo perché astrattamente una manovra di retromarcia possa qualificarsi pericolosa, in quanto in assenza della prova del fatto storico dell'impatto, la presunzione non può operare.
Analogo discorso deve essere svolto con riguardo al modulo CID sottoscritto dalla conducente e alla dichiarazione resa in sede di denuncia assicurativa. Tali atti appaiono nella loro valenza probatoria superati da tutti gli altri elementi ed incongruenze evidenziate, dalla mancanza di riscontri oggettivi e dalla presenza di dati clinici e dichiarativi che depongono in senso opposto rispetto alla tesi dell'appellante.
Il Collegio ritiene, pertanto, di rigettare integralmente il gravame proposto nei confronti dell'assicurazione e del proprietario del mezzo investitore.
4. Nondimeno il collegio osserva che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “ In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (Cass. 24187.14 e di recente Cass. n. 10687.23).
Ne discende che, avendo la dichiarazione resa dal conducente non proprietario del mezzo investitore valore di prova piena nei suoi confronti, lo stesso contumace nel giudizio deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti dall'appellante. In particolare, il consulente nominato in primo grado ha accertato Esiti di Ferita Lacero Contusa
Regione Volare dell'Avambraccio destro con Lesione del Nevo Ulnare e dei Tendini Flessori del IV
e V dito della mano destra trattati chirurgicamente…Il fatto lesivo ha determinato un periodo di
Invalidità Temporanea di 242 (Duecentoquarantadue) giorni di cui 16 (Sedici) giorni valutabili come
Invalidità Temporanea Totale, 37 (Trentasette) giorni valutabili come Invalidità Temporanea
Parziale al 75%, 90 (Novanta) giorni come Invalidità Temporanea Parziale al 50% e 99
(Novantanove) giorni valutabili come Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
4. All'incidente sono residuati postumi di carattere permanente la cui valutazione complessiva incide sulla preesistente integrità psicofisica nella misura del 15 (Quindici percento) quale risultato del calcolo dei seguenti quadri clinici...
Il ctu ha altresì specificato che “ Le lesioni riscontrate, NON incidono sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del periziando.”
In difetto di prova, va altresì escluso un danno di tipo psicologico in termini di depressione che consiste in una patologia medicalmente accertabile e su cui il ctu non si è espresso.
Il danno non patrimoniale inteso come categoria unitaria, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 2788.19), va pertanto liquidato applicando le note tabelle del Tribunale di Milano nei seguenti termini, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 52):
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.889,00 senza personalizzazione in difetto di prova di particolare e qualificata sofferenza;
Invalidità temporanea totale € 1.840,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.191,25; Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.846,25;Totale danno biologico temporaneo €13.052,50; Totale generale: €
48.941,50.
A tale importo va aggiunto il danno patrimoniale;
il ctu ha chiarito che le spese mediche sostenute e adeguatamente documentate, ammontano ad euro: 308,00 (Trecentootto/00) (p.20 e ss. ctu in atti).
Le somme liquidate a titolo di danno biologico costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorate del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(cfr. diffusamente, Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
5. Al parziale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata - l'assicurazione – costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e non ha contestato il capo relativo alle spese del giudizio di primo grado.
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M.
140/12 come modificato dal DM.147/2022 in relazione al valore della causa di appello (ovvero euro
49249,50), applicando i valori medi, (fase di studio euro 2.058,00; fase introduttiva euro 1.418,00; fase istruttoria euro 3.045,00; fase decisionale euro 3.470,00, totale euro 9.991,00) oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti con il proprietario contumace.
Nei rapporti con il convenuto contumace soccombente, conducente del mezzo Controparte_3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (valori medi), per il primo grado in euro 7616,00 di cui € 1.701,00 Fase di studio;
Fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.806,00; Fase decisionale, € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) e per il grado di appello in euro 9991,00, come già prima dettagliati, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 107/2021 del Tribunale di Palmi, emessa in data 9.02.2021 e pubblicata il successivo 10.02.2021 nell'ambito del procedimento recante n. 1840/2018 R.G.A.C., così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, liquidati in complessivi euro Controparte_3
49249,50 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come sopra indicati;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del Controparte_3 procuratore antistatario dell'appellante in euro 7616,00 per il primo grado ed euro 9991,00 per il grado di appello, come in parte motiva dettagliati, oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di;
Controparte_3
- conferma per il resto la sentenza di primo grado nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
- condanna l'appellante (C.F. ) al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite del presente grado che, ai sensi del DM 147/2022, si liquidano in €. 9.991,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, a favore di C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
- nulla sulle spese d'appello nei rapporti con il contumace Controparte_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa PA OR
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice
Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 163/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN La RI (C.F. ) - PEC: C.F._2
Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Caroli, (C.F. – PEC: C.F._3
Email_2
-appellata-
NONCHÈ CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3
-appellate contumaci-
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 107/2021 del Tribunale di Palmi in data 9.02.2021 nell'ambito del procedimento recante n. 1840/2018 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere rimasto Parte_1 vittima, in qualità di pedone, di un grave incidente stradale avvenuto in data 15.03.2017 a Palmi, lungo via Rossella Casini. Riferiva che, intorno alle ore 11:15, alla guida Controparte_3 dell'autovettura Fiat Panda targata BH858GK, di proprietà di e assicurata per la Controparte_2 responsabilità civile automobilistica presso nel compiere una manovra di Controparte_1 retromarcia sulla medesima strada, senza avvedersi della sua presenza, lo investiva mentre era fermo sul margine stradale, con in mano un contenitore di vetro. L'urto provocava la sua caduta al suolo, unitamente al contenitore che, frantumandosi, gli causava lesioni al braccio. Precisava che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di IO TA e successivamente trasferito presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polistena, dove gli veniva diagnosticata una “vasta ferita lacero-contusa al terzo distale dell'avambraccio destro”, con lesione del nervo e dell'arteria ulnare, nonché dei tendini flessori del IV e V dito. Veniva pertanto ricoverato e sottoposto, in data 17.03.2017, a intervento chirurgico di “neurorrafia dell'ulnare e tenoraffia dei flessori”, con successiva immobilizzazione dell'arto mediante apparecchio gessato fino al 20.03.2017.
Dopo le dimissioni, affrontava un lungo e doloroso percorso riabilitativo, caratterizzato da riposo assoluto, assunzione di terapia antidolorifica e numerose sedute fisioterapiche. Esponeva inoltre che, in data 17.03.2018, veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo presidio ospedaliero per essere sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico di “neurolisi dell'ulnare destro”, con degenza protrattasi fino al 28.03.2018. Lamentava che, nonostante il complessivo iter terapeutico, permanevano postumi permanenti di natura invalidante, quantificabili nella misura del 24%, consistenti in una significativa limitazione funzionale dell'arto, in dolori persistenti e in una riduzione della capacità di svolgere le normali attività quotidiane e lavorative. Rappresentava che tali menomazioni determinavano un rilevante danno alla vita di relazione e un generale peggioramento della qualità della vita, comportando l'abbandono delle precedenti abitudini sociali, sportive e ricreative, difficoltà nello svolgimento delle attività domestiche e professionali e l'insorgere di uno stato ansioso-depressivo legato alle menomazioni fisiche e alle sofferenze patite. Oltre al danno biologico, deduceva altresì la sussistenza di danno morale ed esistenziale, derivante sia dal dolore fisico sia dallo sconvolgimento delle proprie condizioni di vita, chiedendone la liquidazione in misura proporzionata alle sofferenze e alla gravità delle conseguenze permanenti. Evidenziava, inoltre, di avere sostenuto ingenti spese mediche, farmaceutiche, riabilitative e di trasporto, documentate mediante ricevute e fatture. Sulla base dei fatti esposti, conveniva in giudizio la conducente, la proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, da quantificarsi in corso di causa, con richiesta di CTU medico-legale e di prova testimoniale sulle circostanze dedotte.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente la domanda attrice, ritenuta inammissibile, generica ed infondata in fatto e in diritto. La convenuta premetteva l'indeterminatezza della domanda risarcitoria, sollevava dubbi sulla reale dinamica dei fatti che avevano determinato la lesione, osservando ancora come l'attore non avesse specificato natura, tipologia ed entità dei pregiudizi lamentati, rimettendo ogni quantificazione all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che, tuttavia, non avrebbe potuto surrogare l'onere di allegazione e determinazione della pretesa, rilevante anche ai fini della competenza. La convenuta esponeva che la prima richiesta risarcitoria perveniva alla Compagnia solo in data
8.11.2017, dunque circa otto mesi dopo il verificarsi del sinistro dedotto dall'attore. A tale richiesta seguiva la denuncia di sinistro da parte della conducente della vettura, , la quale Controparte_3 confermava il coinvolgimento dell'attore e riferiva che il contenitore di vetro da lui sorretto fosse, in realtà, una damigiana, precisando che il aveva riportato ferite al braccio. Pt_1
La società convenuta sottolineava, tuttavia, come la documentazione sanitaria prodotta dallo stesso attore evidenziasse indicazioni contrastanti rispetto alla dinamica prospettata nell'atto di citazione. In particolare, il referto del Pronto Soccorso di IO TA riportava che il paziente aveva dichiarato di essersi procurato la ferita al braccio in un “incidente sul lavoro”, giungendo autonomamente alla struttura, e gli accertamenti radiografici escludevano la presenza di lesioni da trauma compatibili con un investimento. Una volta trasferito presso l'Ospedale di Polistena, inoltre, lo stesso attore dichiarava che l'incidente fosse avvenuto in ambito domestico, riferendo un “trauma accidentale in casa”.
Ulteriori precisazioni contenute nell'anamnesi, riportate nella cartella clinica, attestavano che il danneggiato avesse riferito di essersi ferito “mentre pulivo una damigiana”, circostanza ritenuta dalla convenuta maggiormente compatibile con una ferita da taglio derivante dalla rottura del contenitore di vetro.
La medesima richiamava, inoltre, le risultanze della visita medico-legale effettuata per proprio conto, la quale non rilevava alcuna lesione riconducibile a un impatto con un veicolo in movimento, né altre contusioni tipiche della caduta su asfalto o superficie ruvida. La relazione del medico fiduciario della
Compagnia escludeva la compatibilità delle lesioni riportate dal con un investimento di Pt_1 pedone, ritenendole invece coerenti con una accidentale caduta o con la manipolazione di una damigiana successivamente rotta.
La compagnia contestava pertanto sia la dinamica del sinistro sia il nesso causale tra la condotta della conducente del veicolo e le lesioni lamentate dall'attore, sostenendo che la natura esclusivamente “da taglio” della ferita e l'assenza di traumi da urto escludevano l'ipotizzato sinistro. La convenuta censurava, altresì, la quantificazione dei danni proposta dall'attore, ritenuta non sorretta da idonei riscontri medico-legali, e concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, formulando istanza di condanna dell'attore alle spese di lite. Il giudizio veniva istruito con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e il
Tribunale, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Tuttavia, all'udienza del 4.09.2019, all'esito della camera di consiglio, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo dando seguito all'attività istruttoria. Il giudizio, pertanto, veniva istruito a mezzo prove orali e segnatamente interrogatorio formale della convenuta contumace e di prova per testi di e di . Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
Successivamente veniva espletata CTU medico-legale depositata il 3.08.2020 e la causa veniva decisa con sentenza n. 107/2021 pubblicata il 09.02.2021, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, nel motivare la decisione, applicava il principio della “ragione più liquida”, ritenendo superfluo l'esame delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta e della complessiva responsabilità civile per potersi concentrare immediatamente sull'anomalia probatoria ritenuta decisiva. Dopo avere richiamato i principi sull'onere della prova della responsabilità aquiliana, il
Giudice di prime cure rilevava che l'attore non aveva dimostrato la concreta verificazione del sinistro così come descritto. La versione attorea risultava infatti in contrasto con tre differenti dichiarazioni rese dal ai sanitari delle strutture ospedaliere che lo avevano accolto nell'immediatezza dei Pt_1 fatti. Tali dichiarazioni, tutte provenienti da atti pubblici dotati di fede privilegiata, attribuivano l'origine delle lesioni non già a un investimento stradale, bensì a un incidente sul lavoro, a un trauma domestico o alla rottura accidentale di una damigiana. Il Tribunale osservava che l'attore non aveva proposto querela di falso, sicché le attestazioni contenute nei certificati medici dovevano ritenersi pienamente utilizzabili come fonti di prova, essendo insuscettibili di contestazione in via meramente argomentativa. Richiamava, a sostegno, il principio secondo cui il contenuto degli atti fidefacenti è opponibile al dichiarante fino a querela di falso e non è superabile mediante prove orali o presuntive, giungendo, dunque, a considerare tali dichiarazioni come storicamente rese e tali da escludere la veridicità della dinamica narrata in citazione. Alla luce dell'insanabile difformità tra le dichiarazioni agli atti e la versione fornita in giudizio, il Tribunale riteneva non provata l'esistenza stessa del fatto storico costitutivo della pretesa attorea e, conseguentemente, rigettava la domanda risarcitoria senza necessità di ulteriori accertamenti in ordine agli altri elementi della responsabilità o alla quantificazione del danno.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, chiedendone l'integrale riforma.
In via preliminare, l'appellante riproponeva espressamente tutti i motivi e le argomentazioni già sviluppati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, richiamandoli per relationem, e insisteva per il loro accoglimento. Quindi articolava una serie di motivi di gravame, indicando di impugnare la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando il principio della “ragione più liquida”, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza stessa del sinistro e il nesso causale tra l'asserito investimento e le lesioni riportate dall'attore, in ragione del contrasto tra la dinamica allegata in citazione e le dichiarazioni riportate nella documentazione sanitaria.
In particolare, con un primo articolato motivo, l'appellante deduceva la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e l'omessa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lamentava che il
Giudice di primo grado avesse completamente trascurato le deposizioni testimoniali e, più in generale,
l'intera attività istruttoria espletata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, nonché le conclusioni della CTU. L'appellante osservava che le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti terzi e imparziali, presentavano un elevato grado di attendibilità, erano prive di contraddizioni e risultavano pienamente coerenti con la ricostruzione offerta dall'attore e con il modello CID sottoscritto dalla conducente, nonché con le conclusioni del CTU. Ciò nonostante, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con tali fonti di prova, limitandosi a fondare il rigetto della domanda sulle sole annotazioni contenute nei certificati medici, così violando il principio del libero apprezzamento delle prove e svilendo il ruolo “centrale” della prova testimoniale nel processo civile.
Connesso a tale profilo era il secondo motivo di gravame relativo alla violazione degli artt. 2730,
2733, 2734 e 2735 c.c., in tema di confessione. L'appellante evidenziava che la convenuta contumace aveva reso una confessione stragiudiziale nella denuncia di sinistro e nel modulo di CP_3 constatazione amichevole (CID), successivamente confermata in sede giudiziale, riconoscendo di avere urtato il durante la manovra di retromarcia e di averlo così fatto cadere, con rottura Pt_1 della damigiana e lesione dell'avambraccio. Tale confessione, una volta provata, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di prova legale, vincolante per la parte che l'aveva resa e per il giudice, salvo che l'assicuratore avesse fornito quantomeno elementi oggettivi idonei a superare la Contr presunzione di veridicità derivante dal modulo CID. Secondo l'appellante, non aveva offerto alcuna prova in tal senso, limitandosi a prospettare ipotesi alternative senza riscontro, sicché il giudice avrebbe illegittimamente disatteso la confessione, violando le norme che ne disciplinano efficacia e valore.
Con terzo motivo l'appellante censurava la motivazione della sentenza, ritenuta omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Affermava che il Tribunale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulle annotazioni riportate nei referti di pronto soccorso e nelle cartelle cliniche, traendone una pretesa incompatibilità con la versione dell'investimento stradale e giungendo così a negare la stessa “esistenza ontologica” del sinistro. L'appellante sosteneva, al contrario, che tali indicazioni, inserite in anamnesi infermieristiche compilate da personale sanitario, non erano imputabili all'attore, tanto più che lo stesso, nel momento del primo accesso, si trovava in condizioni critiche che non consentivano di rendere dichiarazioni attendibili.
In questa prospettiva, con quarto motivo di appello, l'appellante contestava anche la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni riportate nei certificati sanitari. Sosteneva che il giudice avesse errato nel ritenere tali indicazioni coperte dalla fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700
c.c. e come tali opponibili all'attore fino a querela di falso, poiché il referto di pronto soccorso costituisce prova legale soltanto della provenienza dell'atto e delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale come avvenute alla sua presenza, ma non garantisce l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese dal paziente, le quali restano liberamente valutabili e possono essere contrastate con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di querela di falso.
Con quinto motivo, l'appellante denunciava, ancora, la violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di riparto dell'onere della prova. Ribadiva di avere assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato, tramite le deposizioni testimoniali, la confessione della conducente e la CTU, l'effettiva verificazione del sinistro, la dinamica dello stesso e l'esclusiva responsabilità della CP_3
Osservava che, in base all'art. 2054 c.c., gravava semmai sulla conducente e sull'assicuratore l'onere di provare il caso fortuito o l'inefficacia causale del fatto illecito. Il Tribunale, rigettando la domanda nonostante tale quadro probatorio, avrebbe dunque invertito in modo scorretto l'onere della prova, finendo per addossare all'attore un carico probatorio superiore a quello previsto dalla legge.
Con un sesto profilo di doglianza, l'appellante richiamava la normativa del Codice della Strada, in particolare l'art. 154, sottolineando l'intrinseca pericolosità della manovra di retromarcia, evidenziando la condotta imprudente della con conseguente evidente colpa esclusiva della CP_3 stessa nella causazione dell'evento lesivo.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta, condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro, da quantificarsi sulla base delle risultanze della CTU espletata, nonché condanna della compagnia Contr assicurativa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello depositata in data 10.06.2024, si costituiva l' CP_1 contestando integralmente il gravame proposto dal e chiedendo il rigetto dell'appello perché Pt_1 infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Palmi.
Con ordinanza depositata il 08.07.2024, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 09.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello risulta parzialmente infondato e non può trovare accoglimento se non nei termini e limiti appresso indicati. I motivi proposti appaiono strettamente connessi tra loro e sono, pertanto, meritevoli di trattazione congiunta.
Dall'analisi complessiva della vicenda processuale e dall'esame coordinato del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado emerge con chiarezza che l'oggetto centrale della controversia non consiste nella quantificazione del danno né nella dimostrazione dell'esistenza delle lesioni, le quali risultano documentalmente provate e non contestate, bensì nell'accertamento della dinamica del fatto generatore del pregiudizio. In particolare, il thema decidendum si concentra sulla riconducibilità causale della grave ferita all'avambraccio destro dell'appellante ad un investimento da parte dell'autovettura condotta da . È dunque sul piano dell'esistenza, della natura e Controparte_3 della configurazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che va orientata la valutazione, che andrà certamente riesaminata anche alla luce dei motivi devoluti in appello.
L'appellante censura la decisione del primo giudice sostenendo che questi avrebbe attribuito un valore probatorio quasi esclusivo alle risultanze dei referti sanitari e della documentazione clinica, omettendo invece di considerare adeguatamente le dichiarazioni rese in giudizio dalla conducente del veicolo e dai testi indicati dall'attore, odierno appellante, nonché le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio. Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza avrebbe fatto un uso distorto della categoria dell'atto pubblico assistito da fede privilegiata, presupponendo, in sostanza, la necessità di una querela di falso per contestare il contenuto descrittivo dei documenti sanitari relativi alle circostanze del fatto. L'impostazione così adottata avrebbe condotto - sempre secondo l'appellante - ad una indebita marginalizzazione del compendio testimoniale, che sarebbe stato idoneo a dimostrare la sussistenza dell'investimento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere valorizzato quale prova sufficiente ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta della conducente e la lesione subita dall'attore.
Tuttavia, un esame rigoroso delle doglianze proposte e del quadro probatorio complessivo evidenzia come le critiche mosse all'impostazione del primo giudice non trovino adeguato fondamento, né sul piano dell'esatta qualificazione giuridica degli elementi istruttori, né su quello della corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova secondo il paradigma del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, nel tempo, di precisare in termini puntuali la portata dell'efficacia probatoria degli atti redatti da pubblici ufficiali, con particolare riferimento ai referti e alle cartelle cliniche, delineandone natura e limiti. Le più recenti pronunce della Corte di cassazione hanno infatti ribadito, in continuità con un orientamento ormai consolidato, che la documentazione sanitaria redatta dal personale medico riveste natura di atto pubblico e, come tale, è assistita da fede privilegiata limitatamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e alla circostanza che determinate dichiarazioni siano state rese dal paziente dinanzi a tale pubblico ufficiale, con il contenuto testualmente riportato. È dunque solo la riferibilità formale dell'atto al suo autore e l'avvenuta emissione o raccolta delle dichiarazioni che risultano coperte dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso. (Cass. 22903.17).
La giurisprudenza ha però ulteriormente chiarito che tale speciale efficacia probatoria non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dal paziente, le quali non assumono natura di verità privilegiata o incontestabile in ordine ai fatti sostanziali narrati, ma integrano piuttosto confessioni stragiudiziali rilasciate a un terzo e, come tali, sono soggette alla libera valutazione del giudice del merito ai sensi dell'art. 2735 c.c. In tal senso si è espressa, tra le altre, la sentenza della Cassazione n.
20879 del 2024, che ha affermato che le dichiarazioni rese dall'infortunato presso il pronto soccorso in merito alle modalità del sinistro non godono della fede privilegiata sotto il profilo della loro verità fattuale, ma assumono il diverso valore di mere dichiarazioni confessorie extragiudiziali, suscettibili di essere apprezzate dal giudice unitamente all'intero quadro probatorio (in tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso).
Alla luce di tali principi, la sentenza di primo grado di rigetto della domanda attorea appare meritevole di conferma.
Osserva infatti la Corte che se è vero che le annotazioni contenute nella documentazione sanitaria, relative alla qualificazione dell'evento come “incidente sul lavoro” o “incidente domestico”, non fossero opponibili all'attore fino a querela di falso, nondimeno alla luce dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve nondimeno ritenersi che il referto faccia senz'altro, ad avviso dell'odierno collegio, piena prova del fatto che il paziente abbia effettivamente reso quelle dichiarazioni e che esse siano state raccolte dal sanitario.
Ciò chiarito, osserva il Collegio che, nei termini della predetta puntualizzazione sul piano strettamente tecnico-giuridico della motivazione adottata dal primo giudice, l'esito complessivo del giudizio merita piena conferma. E infatti, tale conclusione discende dal corretto inquadramento e dalla idonea valorizzazione, all'interno del complessivo quadro probatorio, dell'elevata coerenza, spontaneità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal a diversi sanitari nell'immediatezza dell'accaduto, Pt_1 dichiarazioni che, per la loro natura e per il contesto in cui furono formulate, presentano un grado di affidabilità significativamente superiore rispetto alle versioni successivamente introdotte dai testi escussi in sede processuale. Siffatta impostazione si colloca pienamente entro il paradigma del libero convincimento del giudice delineato dall'art. 116 c.p.c., ponendo al centro dell'accertamento quegli elementi dichiarativi che, per la loro prossimità temporale al fatto e per l'assenza di un contesto conflittuale al momento della loro resa, appaiono maggiormente idonei a restituire una ricostruzione genuina e non mediata della dinamica lesiva. La scelta di attribuire rilievo preminente a tali dichiarazioni, in quanto formatesi in un contesto sanitario neutro, immediatamente successivo all'evento e dunque connotato da massima attendibilità percettiva, costituisce applicazione coerente dei criteri di valutazione probatoria, i quali impongono di privilegiare gli elementi che, per qualità intrinseca e collocazione fattuale, meglio si prestano a rappresentare la realtà storica del fatto dedotto in giudizio.
Ed invero, il contenuto dei referti e delle cartelle cliniche si connota, in questa prospettiva, come fonte probatoria di particolare significatività. Le dichiarazioni ivi riportate furono rese dal Pt_1 nell'immediatezza del fatto, in un frangente caratterizzato da assenza di finalità contenziose e da un elevato grado di affidabilità percettiva. Le schede di triage del pronto soccorso di IO TA, in particolare, descrivono lo stesso come vigile, collaborante e pienamente in grado di interagire con il personale sanitario. Infatti, i parametri registrati dai sanitari - relativi all'apertura degli occhi, alla risposta motoria e alla risposta verbale - attestano uno stato di coscienza lucido e incompatibile con l'assunto difensivo secondo cui il sarebbe giunto “privo di sensi” e, quindi, impossibilitato Pt_1
a rendere quelle dichiarazioni in merito alle modalità ed alla effettiva dinamica dell'incidente occorsogli. Da tali circostanze si ricava che, contrariamente a quanto sostenuto nel corso del giudizio di primo grado e ribadito in appello, il si trovava nelle condizioni di riferire le modalità Pt_1 dell'accaduto con un grado di attendibilità superiore a quello delle versioni successivamente riformulate in giudizio.
In proposito, peraltro, appare doveroso osservare che i citati parametri clinici rilevati dal personale sanitario al momento dell'accettazione non possono essere qualificati come meri giudizi valutativi o come apprezzamenti di natura deduttiva. Essi integrano, al contrario, fatti oggettivi direttamente constatati dagli operatori, i quali ne hanno dato puntuale evidenza nel referto. Proprio in quanto espressione della percezione diretta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, tali annotazioni assumono la natura di atto pubblico e, come tali, sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'ordinamento, costituendo piena prova, fino a querela di falso, della loro effettiva rilevazione.
Nel corso dell'intero giudizio non risulta, tuttavia, che l'appellante abbia mai contestato in modo specifico i parametri relativi al proprio stato di coscienza registrati dai sanitari al momento dell'ingresso in Pronto soccorso, né abbia dedotto circostanze idonee a scalfire l'attendibilità del riscontro effettuato dal personale sanitario. Tali dati, riportati fedelmente nel referto e fondati su percezione diretta, restano pertanto coperti dalla piena efficacia probatoria tipica dell'atto pubblico, efficacia che può essere superata esclusivamente attraverso la proposizione della querela di falso, rimedio che l'appellante non ha attivato. In mancanza di tale iniziativa processuale, le risultanze cliniche relative allo stato di vigilanza e di collaborazione del paziente devono ritenersi definitivamente acquisite e opponibili, con conseguente vincolatività ai fini della ricostruzione del fatto storico.
Coerentemente, anche la cartella clinica dell'Ospedale di Polistena - struttura che ha preso in carico il nella fase immediatamente successiva al primo accesso al Pronto Soccorso - riporta, con Pt_1 formulazione chiara e priva di ambiguità, che “mentre puliva una damigiana di vetro riportava trauma con ferita lacero-contusa”. Tale annotazione colloca inequivocabilmente l'origine della lesione in un contesto di attività domestica e di manipolazione di un oggetto di vetro, senza lasciare emergere alcun riferimento a dinamiche compatibili con un investimento da parte di un veicolo in movimento. Anche tale dato, pertanto, si inserisce nel quadro probatorio come elemento oggettivamente convergente verso una ricostruzione dell'evento del tutto incompatibile con la tesi difensiva dell'appellante.
Benché tali dichiarazioni non siano coperte da fede privilegiata quanto alla loro verità intrinseca, esse assumono comunque, ai sensi dell'art. 2735 c.c., il valore di confessioni stragiudiziali liberamente valutabili dal giudice valorizzabili, senz'altro ai fini della ricostruzione della reale dinamica del fatto.
Esse appaiono, infatti, spontanee, prossime nel tempo al verificarsi dell'evento e formulate in assenza di qualsiasi interesse litigioso, risultando pertanto meno esposte a quelle distorsioni ricostruttive che tipicamente si manifestano nella fase contenziosa.
A fronte di tali elementi, le versioni successivamente prospettate dall'attore e dai testimoni in sede processuale non sono in grado di superare la valenza presuntiva delle dichiarazioni rese in sede sanitaria. L'esame delle prove orali acquisite nel giudizio di primo grado mette in luce come le deposizioni dei testi e pur concordando sul dato meramente generale dell'avvenuto Tes_1 Tes_2 contatto tra il veicolo in manovra di retromarcia e il pedone, si rivelino del tutto insufficienti ai fini della ricostruzione puntuale della dinamica dell'evento lesivo. Le dichiarazioni rese, infatti, risultano generiche e lacunose proprio con riguardo ai profili che assumono rilievo decisivo sul piano causale. Non viene in particolare chiarita con certezza la posizione del pedone sulla strada al momento dell'urto essenziale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
E infatti il teste riferisce che il si trovava sotto il marciapiede ma di non ricordare Tes_1 Pt_1 la sua posizione, mentre la in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che non vi era CP_3 un vero e proprio marciapiede (“in quella strada non c'è un vero e proprio marciapiede. Mi pare fosse tutto sullo stesso livello”); il teste ha invece solo riferito che il era di spalle Tes_2 Pt_1 rispetto al cofano, null'altro dicendo in ordine alla sua posizione.
Ancora la conducente contumace, in sede di interrogatorio formale, pur riconoscendo CP_3
l'esistenza di un urto con il durante l'effettuazione della manovra, non fornisce una Pt_1 descrizione dettagliata e tecnicamente apprezzabile della sequenza degli eventi. La sua dichiarazione, come evidenziato dalla stessa assicurazione, si limita a confermare un contatto generico (c.d. urto), non accompagnato da alcun elemento oggettivo che consenta di qualificare l'urto come idoneo a produrre effetti traumatici riconducibili alla tipologia di lesione tipica di un impatto auto–pedone, avendo dichiarato di non averlo visto durante la manovra per poi dichiarare di averlo visto dopo l'urto sanguinante con la damigiana di vetro in mano rotta. La deposizione, dunque, appare insufficiente nei suoi contenuti. A ciò si aggiunge che lo stesso , nell'ambito delle operazioni peritali, fornisce Pt_1 una ulteriore versione dei fatti, parzialmente divergente rispetto a quelle emerse sia dalla documentazione sanitaria sia dalle deposizioni dei testi. Nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, egli riferisce non già di essere caduto rovinosamente a terra o sulla damigiana, bensì di avere appoggiato il contenitore al suolo e di avervi fatto pressione nel tentativo di mantenere l'equilibrio, provocandone in tal modo lo scoppio e la conseguente ferita. Tale ricostruzione introduce una possibile dinamica alternativa, nella quale l'evento lesivo risulta causalmente connesso non all'urto del veicolo, ma a una possibile azione del danneggiato.
Il consulente tecnico d'ufficio, chiamato a valutare la compatibilità delle diverse narrazioni con il quadro lesivo accertato, ritiene proprio quest'ultima versione maggiormente coerente con la morfologia della ferita e con le modalità tipiche di lacerazione provocate da vetro frastagliato. Il CTU individua, dunque, nella rottura della damigiana in vetro la causa immediata e diretta della lesione, senza tuttavia poter determinare, in assenza di dati oggettivi, se tale rottura sia stata determinata da un eventuale impatto automobilistico oppure da una condotta autonoma del soggetto leso. In tal senso, la consulenza fornisce un elemento di conferma sulla centralità del vetro quale causa della ferita, ma non contribuisce a dimostrare l'esistenza dell'impatto come causa efficiente dell'evento dannoso.
Dal punto di vista oggettivo, appare ancora importante sottolineare che la documentazione sanitaria non evidenzia alcun segno riconducibile a un trauma da impatto o da caduta su superficie stradale, in quanto non è stata refertata, né tantomeno riferita dal , la presenza di contusioni, Pt_1 escoriazioni, abrasioni o lesioni tipiche dell'investimento auto-pedone e del conseguente impatto con il terreno che ci si aspetterebbe da un investimento da parte di un'auto. L'intero quadro clinico ruota, invece, attorno a una vasta ferita lacero-contusa da taglio, perfettamente compatibile con il contatto diretto con un bordo di vetro frastagliato. La CTU conferma tale compatibilità e individua nel vetro la causa immediata della lesione, ma, sulla base degli elementi disponibili, non fornisce alcun supporto sulla possibilità di accertare che la rottura del recipiente sia avvenuta in conseguenza di un urto proveniente dal veicolo. Da ciò discende che il presunto elemento causale intermedio -
l'investimento da parte dell'autovettura - rimane affidato esclusivamente alle dichiarazioni delle parti e dei testi, dichiarazioni che, come chiarito, non consentono di superare la descrizione della dinamica offerta dal stesso nell'immediatezza dell'accaduto. In mancanza di un quadro probatorio Pt_1 complessivo dotato di coerenza intrinseca e di concordanza esterna, non può ritenersi provato il fatto costitutivo della responsabilità, che resta dunque privo del necessario fondamento dimostrativo richiesto dall'ordinamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, sebbene il giudice di prime cure - facendo applicazione del principio della ragione più liquida - abbia ritenuto di definire la controversia senza procedere ad una dettagliata valutazione degli esiti dell'istruttoria testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, ciò non comporta alcuna violazione dei criteri legali di riparto dell'onere della prova né determina l'illegittimità della decisione. Anche ove si proceda, come avvenuto in sede di appello, ad un riesame nel merito del materiale probatorio acquisito, le doglianze prospettate dall'appellante non risultano idonee a scalfire il nucleo argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata.
La prova testimoniale e le risultanze della CTU, pur considerate nel loro contenuto integrale, non raggiungono infatti quel grado di specificità, coerenza e convergenza necessario per superare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal ai sanitari nell'immediatezza del fatto, le Pt_1 quali, come chiarito, costituiscono un elemento dichiarativo di particolare attendibilità in quanto non condizionato da finalità contenziose e collocato nel momento in cui la capacità percettiva del soggetto
è fisiologicamente più prossima all'evento lesivo. L'apprezzamento svolto dal Tribunale si colloca pienamente nel paradigma del libero convincimento del giudice delineato dall'art. 116 c.p.c., avendo il primo giudice applicato la regola di giudizio della ragione più liquida proprio in ragione della manifesta insufficienza del compendio probatorio a dimostrare in modo univoco la dinamica allegata dall'attore.
Nemmeno alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di valore probatorio delle dichiarazioni rese al pronto soccorso può ravvisarsi un vizio nella ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Gravava infatti sul , quale attore, l'onere di dimostrare il fatto Pt_1 costitutivo della pretesa risarcitoria, ossia la concreta verificazione dell'investimento e la sua riferibilità causale alla condotta della conducente. Tale onere probatorio deve ritenersi non assolto in presenza di un materiale istruttorio contraddittorio che consenta una pluralità di ricostruzioni alternative e tra loro inconciliabili, prive di adeguati riscontri oggettivi, mentre i dati certi disponibili
- quali la natura della ferita, compatibile con un taglio da vetro frastagliato, e le dichiarazioni rese nell'immediatezza - convergono verso una dinamica più verosimilmente riconducibile a un incidente occorso nella manipolazione della damigiana.
Neppure può essere accolto il motivo di appello volto a invocare l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e della giurisprudenza relativa alle manovre di retromarcia. La presunzione di responsabilità del conducente e gli obblighi rafforzati di diligenza e prudenza derivanti dall'esecuzione di tale manovra presuppongono necessariamente che sia previamente accertata, nella sua dimensione oggettiva, la verificazione del sinistro, ossia l'effettivo investimento del pedone secondo la dinamica allegata. Non
è consentito, sul piano logico e giuridico, invertire l'ordine dell'accertamento assumendo come provata la dinamica del sinistro solo perché astrattamente una manovra di retromarcia possa qualificarsi pericolosa, in quanto in assenza della prova del fatto storico dell'impatto, la presunzione non può operare.
Analogo discorso deve essere svolto con riguardo al modulo CID sottoscritto dalla conducente e alla dichiarazione resa in sede di denuncia assicurativa. Tali atti appaiono nella loro valenza probatoria superati da tutti gli altri elementi ed incongruenze evidenziate, dalla mancanza di riscontri oggettivi e dalla presenza di dati clinici e dichiarativi che depongono in senso opposto rispetto alla tesi dell'appellante.
Il Collegio ritiene, pertanto, di rigettare integralmente il gravame proposto nei confronti dell'assicurazione e del proprietario del mezzo investitore.
4. Nondimeno il collegio osserva che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “ In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (Cass. 24187.14 e di recente Cass. n. 10687.23).
Ne discende che, avendo la dichiarazione resa dal conducente non proprietario del mezzo investitore valore di prova piena nei suoi confronti, lo stesso contumace nel giudizio deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti dall'appellante. In particolare, il consulente nominato in primo grado ha accertato Esiti di Ferita Lacero Contusa
Regione Volare dell'Avambraccio destro con Lesione del Nevo Ulnare e dei Tendini Flessori del IV
e V dito della mano destra trattati chirurgicamente…Il fatto lesivo ha determinato un periodo di
Invalidità Temporanea di 242 (Duecentoquarantadue) giorni di cui 16 (Sedici) giorni valutabili come
Invalidità Temporanea Totale, 37 (Trentasette) giorni valutabili come Invalidità Temporanea
Parziale al 75%, 90 (Novanta) giorni come Invalidità Temporanea Parziale al 50% e 99
(Novantanove) giorni valutabili come Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
4. All'incidente sono residuati postumi di carattere permanente la cui valutazione complessiva incide sulla preesistente integrità psicofisica nella misura del 15 (Quindici percento) quale risultato del calcolo dei seguenti quadri clinici...
Il ctu ha altresì specificato che “ Le lesioni riscontrate, NON incidono sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del periziando.”
In difetto di prova, va altresì escluso un danno di tipo psicologico in termini di depressione che consiste in una patologia medicalmente accertabile e su cui il ctu non si è espresso.
Il danno non patrimoniale inteso come categoria unitaria, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 2788.19), va pertanto liquidato applicando le note tabelle del Tribunale di Milano nei seguenti termini, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 52):
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.889,00 senza personalizzazione in difetto di prova di particolare e qualificata sofferenza;
Invalidità temporanea totale € 1.840,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.191,25; Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.846,25;Totale danno biologico temporaneo €13.052,50; Totale generale: €
48.941,50.
A tale importo va aggiunto il danno patrimoniale;
il ctu ha chiarito che le spese mediche sostenute e adeguatamente documentate, ammontano ad euro: 308,00 (Trecentootto/00) (p.20 e ss. ctu in atti).
Le somme liquidate a titolo di danno biologico costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorate del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(cfr. diffusamente, Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
5. Al parziale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata - l'assicurazione – costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e non ha contestato il capo relativo alle spese del giudizio di primo grado.
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M.
140/12 come modificato dal DM.147/2022 in relazione al valore della causa di appello (ovvero euro
49249,50), applicando i valori medi, (fase di studio euro 2.058,00; fase introduttiva euro 1.418,00; fase istruttoria euro 3.045,00; fase decisionale euro 3.470,00, totale euro 9.991,00) oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti con il proprietario contumace.
Nei rapporti con il convenuto contumace soccombente, conducente del mezzo Controparte_3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (valori medi), per il primo grado in euro 7616,00 di cui € 1.701,00 Fase di studio;
Fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.806,00; Fase decisionale, € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) e per il grado di appello in euro 9991,00, come già prima dettagliati, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 107/2021 del Tribunale di Palmi, emessa in data 9.02.2021 e pubblicata il successivo 10.02.2021 nell'ambito del procedimento recante n. 1840/2018 R.G.A.C., così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, liquidati in complessivi euro Controparte_3
49249,50 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come sopra indicati;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del Controparte_3 procuratore antistatario dell'appellante in euro 7616,00 per il primo grado ed euro 9991,00 per il grado di appello, come in parte motiva dettagliati, oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di;
Controparte_3
- conferma per il resto la sentenza di primo grado nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
- condanna l'appellante (C.F. ) al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite del presente grado che, ai sensi del DM 147/2022, si liquidano in €. 9.991,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, a favore di C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
- nulla sulle spese d'appello nei rapporti con il contumace Controparte_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa PA OR