Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4015 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MICCOLI GAIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/09/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 603, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in Messina il 29/05/2006 ed , in Per_1 Per_2
Messina il 05/02/2009;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. In considerazione del fatto che la Sig.ra svolge attività lavorativa precaria di supplenza a chiamata, il Pt_1
Sig. si impegna a versare un contributo al mantenimento alla moglie dell'importo di CP_1
€.100,00 mensili;
3. I figli minori ed sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre nella casa coniugale e con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese, compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e delle CP_1
esigenze dei ragazzi, entrambi adolescenti. Tutte le festività, Natalizie, Pasquali ed i ponti con le relative vigilie seguiranno il criterio della alternanza e verranno via via concordati tra i coniugi anche nel rispetto dei desideri dei figli. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 gg., eventualmente anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.
4. Il Sig. , si impegna a corrispondere alla CP_1
Sig.ra un contributo al mantenimento dei due figli dell'importo di €.400,00 mensili, Pt_1
comprensivo dell'assegno unico, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il rimborso del 70% delle spese straordinarie;
5. I coniugi concordano di procedere tempestivamente alla vendita di una delle due autovetture in uso alla famiglia, precisamente la Fiat 500 RT (del valore di circa
€.25.000,00) e di utilizzare una parte del ricavato per l'estinzione di un prestito contratto dal
Sig. per l'acquisto della detta autovettura che ammonta a circa €.8.600,00. Il 50% di CP_1
quanto del ricavato residuerà dalla estinzione del detto prestito sarà invece impiegato per l'acquisto di un'autovettura che sarà intestata alla Sig.ra ed utilizzata per gli Pt_1
spostamenti della predetta. Le parti concordano, altresì, che il motociclo di proprietà del Sig.
rimarrà nella esclusiva disponibilità del figlio . Le spese per la tassa di CP_1 Per_1
proprietà, l'assicurazione ed eventuali tagliandi del motociclo saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Sig.ra ;
6. I CP_1 Pt_1
coniugi convengono che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , sarà CP_1
assegnata, unitamente agli arredi che la compongono, alla Sig.ra che continuerà ad Pt_1 abitarvi insieme ai figli. Il Sig. , provvederà ad asportare i propri effetti personali ed a CP_1
trasferirsi in altra abitazione”.
All'udienza del 05/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/09/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 603, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/03/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)