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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1760/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr. Francesco Distefano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1760/2024 R.G. promossa DA
, (C.F. ), residente in [...], Chiasso Parte_1 C.F._1
difes iliano Scarnecchia (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Milano, via Larga 13; APPELLANTE CONTRO (C.F. con sede in Trieste, via Ugo Irneri 1, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Moiraghi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, Via Passione 8 con C.F._3 domicilio digitale PEC Email_1 APPELLATA E CONTRO
, (C.F. , residente in [...], Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Franco Pieroni (C.F. ), C.F._5 con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Sismondi n. 38 co C
Email_2
APPELLATO E CONTRO
, (C.F. ); Controparte_3 C.F._6 APPELLATO CONTUMACE Oggetto: lesione personale PER VITO : Parte_1
Piaccia alla C Milano, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 9937/2023, pubblicata l'11.12.2023 e non notificata, così giudicare: Nel merito:
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, o quanto meno la prevalente responsabilità della convenuta , in CP_1 solido con i Sig.ri e , per le lesioni subite da a seguito del sinistro descritto in atti e, CP_2 CP_3 Parte_1 per l'effetto, conda n o tra loro, al risarcime patrimoniale in favore dell'attore nella misura complessiva di Euro 95.180,00, come risultante dalla CTU espletata in primo grado, oltre alla “personalizzazione” del danno pari al 20%, al risarcimento di Euro 1.164,37 per la riduzione della capacità lavorativa ed al risarcimento del danno patrimoniale di Euro 5.722,80 rivalutato all'attualità, il tutto oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria o, in subordine, nella minore misura delle poste che precedono in conseguenza della eventuale diversa, ma comunque prevalente quota di responsabilità accertata a carico del sempre oltre interessi CP_2 legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- per tutti i motivi meglio esposti in atti, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di danni proposta da CP_2
nei confronti dell'attore, sia a causa del difetto di legittimazione passiva di in qualità di
[...] Parte_1 sinistro in questione, sia perché in ogni caso infondata e non provata in punto an e quantum;
- condannare i convenuti e alla rifusione integrale delle spese di primo grado di CP_2 CP_3 CP_1 [...]
o, in subordine, quanto meno compensare le spese di primo grado tra e Parte_1 Parte_1 Controparte_3 ponendole a carico dell'appellante limitatamente ad un terzo;
CP_1
-In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
PER CP_1 Vogli ppello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa accertare e dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9937/2023 Parte_1 pubblicata il 11 dicembre 2023 e non notificata, con integrale sua conferma. In via ulteriormente subordinata condizionata: Per i motivi tutti illustrati in atti, subordinatamente all'accoglimento dell'appello incidentale ove proposto dall'appellato condannare l'appellante principale a ripetere in favore Controparte_2 di le somme da quest'ultima corri te a titolo di capitale ed interessi, in adempimento di CP_1 quanto statuito dal Tribunale, nella misura che risulterà eventualmente eccedente. In ogni caso: Con riconoscimento delle spese e degli onorari del grado del giudizio.
PER LO DI : Email_3 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via preliminare: statuire l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc, non avendo detta impugnazione, ictu oculis, ragionevole probabilità di essere accolta;
ciò già in sé a prescindere dalle ragioni argomentate nel presente atto;
In subordine nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello promossi da Parte_1 avverso la sentenza n. 9937/2023 pubblicata il 11 dicembre 2023 e non notificata, e per l'effetto rigettare in toto
[...] llo promosso da confermando integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria delle spese e competenze professionali di causa, nonché del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e Iva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_1 accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro IV AG targato DE 505 YY,
, di proprietà di e assicurato da e condannarli, in Controparte_2 Controparte_3 CP_1 solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa del sinistro occorso il 16 gennaio 2018 sulla tangenziale est di Milano.
pagina 2 di 8 Parte attrice esponeva che mentre percorreva detta tangenziale, impattava contro il guard-rail, posizionandosi in carreggiata in senso contrario;
durante il tentativo di mettersi in sicurezza, veniva investito dal veicolo condotto da , riportando gravi lesioni (trauma cranico con fratture Controparte_2 della volta cranica e traumatismo intracranico;
fratture costali multiple e bilaterali e bifocali con contusione polmonare bilaterale con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore). Attribuiva la responsabilità del sinistro esclusivamente a quest'ultimo, quantificando complessivamente il risarcimento dei danni nella misura di € 141.543,67, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituiva in giudizio la compagnia la quale chiedeva il rigetto integrale delle domande CP_1 attoree, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore, , il quale, scendendo dal proprio Parte_1 veicolo e stazionando al centro delle corsie autostradali senza rendersi visibile, aveva generato una situazione di intralcio e pericolo, causando il suo successivo investimento. Evidenziava anche che il , verosimilmente in stato di ebbrezza alcolica, aveva perso il controllo Parte_1 del veicolo. Citava la testimonianza di , presente al momento del fatto, il quale dichiarava che AR
, nonostante fosse stato esortato a spostarsi, chiedeva aiuto per portare la sua autovettura in Parte_1 corsia di emergenza.
contestava anche le pretese creditorie relative al danno non patrimoniale e patrimoniale. CP_1
Si costituiva altresì il conducente del veicolo antagonista, , il quale contestava Controparte_2 integralmente la dinamica prospettata dall'attore, ritenendolo esclusivo responsabile. Sottolineava che il aveva violato diverse disposizioni del codice della strada, tra cui la guida in Parte_1 stato di ebbrezza e la mancata segnalazione del veicolo fermo;
evidenziava che la repentinità e imprudenza dei movimenti di , unitamente alle avverse condizioni atmosferiche e di visibilità, avevano reso Parte_1 impossibile evitare l'impatto. Infine, contestava il quantum delle richieste risarcitorie e, in via riconvenzionale, formulava domanda risarcitoria nei confronti dell'attore per il pregiudizio alla salute subito a causa delle lesioni psichiche conseguenti al sinistro.
§§ Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e gli accertamenti medico legali, con sentenza n. 9937/2023 accertava la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti e in specie, di nella misura del 60% e di nella misura del Parte_1 Controparte_2
40% In particolare, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dagli Agenti della Polizia Stradale di Arcore, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste (sia nell'immediatezza dei fatti, sia in AR sede dibattimentale) evidenziava, dall'analisi del rapporto di causalità tra le azioni dei conducenti coinvolti, che la condotta dell'investitore aveva interrotto il nesso causale rispetto alla perdita di Controparte_2 controllo del veicolo da parte di;
sebbene questi avesse inizialmente creato una situazione Parte_1 pericolosa, la condotta del aveva infatti rappresentato un evento autonomo e decisivo per CP_2
l'evento lesivo. In ordine al quantum rilevava sulla scorta della CTU medica, che il aveva riportato gravi lesioni Parte_1 con postumi permanenti quantificati nel 21%.
pagina 3 di 8 Ritenendo altresì che non vi fossero elementi sufficienti per giustificare una “personalizzazione”, sulla base delle Tabelle milanesi, riconosceva un risarcimento complessivo di € 95.180,00 per danno non patrimoniale (di cui € 83.660,00 per postumi permanenti). Condannava quindi i convenuti in solido al pagamento del 40% di detta somma, pari ad € 38.072,00, oltre la quota per spese mediche documentate di € 2.675,98. Quanto ai danni da pretesa incapacità lavorativa la rigettava evidenziando che “si è verificata solo nel periodo di inabilità temporanea ed è durata 171 giorni dal sinistro e, dunque, il periodo di inabilità temporanea è terminato il 6.7.2018. I documenti prodotti dai quali si evince la contrazione reddituale attengono, diversamente, all'anno 2019; non risulta prodotta in atti documentazione attestante una riduzione reddituale nel primo semestre del 2018” In accoglimento poi della domanda riconvenzionale, condannava a sua volta l'attore a Parte_1 pagare, al convenuto , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (accertato Controparte_2 nella misura del 21%.) per la patologia psichica sorta successivamente all'incidente e diagnosticata in termini di disturbo post traumatico da stress connesso all'investimento del pedone la somma di € 46.786,80 (60% di € 77.978,00), oltre interessi compensativi. Compensava integralmente le spese di lite e di CTU tra e;
previa compensazione Parte_1 CP_2 nella misura di due terzi, condannava e in solido tra loro e nelle Controparte_3 CP_1 rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquidava, per il restante terzo in € 4.460,00 per compensi, euro 265,63 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
§§ Con atto di appello del 10 giugno 2024, interponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'impugnazione a quattro motivi. Con il primo motivo (“Sulla errata individuazione della quota di responsabilità nella causazione del sinistro - erronea e omessa ricostruzione fattuale e valutazione delle prove - Error in iudicando - art. 2054 c.c. e art. 1227 c.c.”) l'appellante contesta la sentenza di primo grado per essergli stata ingiustamente assegnata una quota di responsabilità del 60%, superiore a quella del conducente del TIR, signor . CP_2
Richiamando l'art. 2054 c.c. sulla responsabilità del conducente, sostiene che, sebbene il Tribunale abbia riconosciuto la condotta del interruttiva del nesso causale, avrebbe poi errato nel valutare le CP_2 responsabilità, non considerando che il , sceso dal veicolo per verificarne lo stato, in realtà non Parte_1 aveva agito con imprudenza, trovandosi in uno stato di shock. Il primo giudice non avrebbe considerato adeguatamente la rapidità degli eventi e le circostanze in cui si trovava il;
la sua condotta non poteva essere considerata imprudente, in quanto stava cercando Parte_1 di evitare ulteriori incidenti. Quindi chiede in riforma della sentenza di attribuire l'esclusiva responsabilità al;
in subordine, CP_2 una revisione della sua quota di responsabilità, ritenuta eccessiva. Con il secondo motivo di appello (“Sul mancato riconoscimento della “personalizzazione” del danno richiesta da
[...] in primo grado per il 20% e del risarcimento di euro 1.164,37 per la riduzione della propria capacità lavorativa”) Parte_1 contesta A) il mancato riconoscimento della "personalizzazione" del danno e della richiesta di risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa. La sentenza di primo grado, a suo dire, ha erroneamente escluso la personalizzazione del danno nella misura del 20%, ritenendo che le modifiche alla vita di relazione del non fossero pregiudizi Parte_1
"diversi ed ulteriori" rispetto al danno biologico.
pagina 4 di 8 Tuttavia, sottolinea, di aver perso, a causa del sinistro il lavoro e la relazione con la fidanzata, oltre ad esser stato costretto a trasferirsi dai genitori. Contesta anche B) il rigetto della domanda di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa, documentata da un rapporto attestante un'incapacità lavorativa del 50%.; la sentenza avrebbe erroneamente qualificato la domanda come perdita di retribuzioni durante l'inabilità temporanea, mentre si riferiva alla riduzione della capacità lavorativa, comportante una contrazione del reddito di € 1.164,37. Con il terzo motivo (“Sull'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di danni proposta da Controparte_2 nei confronti dell'attore –errata applicazione art. 2043 c.c. e valutazione delle prove”) contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale di danni proposta da , evidenziando il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli fosse un "pedone" al momento del sinistro, mentre si trovava nelle immediate vicinanze del proprio veicolo. Critica la misura del 60% di colpa attribuitogli, sostenendo che il decidente avrebbe dovuto valutare separatamente se la condotta di avesse causato il sinistro, in conformità con l'art. 2043 c.c., che Parte_1 richiede la prova del nesso causale tra la condotta e il danno. Co Afferma ancora che l'incidente è stato causato dal tentativo del conducente del di evitare il veicolo fermo, (non dalla sua presenza in carreggiata) e pertanto la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere rivolta a proprietario del veicolo e all'assicurazione della Fiat 500 e comunque verso il Controparte_3
non come pedone, ma in qualità di conducente del veicolo, con la diretta conseguenza che, in Parte_1 questo caso, avrebbero dovuto necessariamente partecipare al presente giudizio appunto anche il proprietario e l'assicurazione della Fiat 500, quest'ultima per manlevare i primi due soggetti. Contesta inoltre la valutazione del danno liquidato al , ritenendola eccessiva rispetto alla gravità CP_2 del disturbo post-traumatico. Con il quarto motivo (“Sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado”), contesta la regolamentazione delle spese di lite di primo grado. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c. e CP_1 chiedendo il rigetto dell'intero atto di gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. Si è costituito chiedendo in via preliminare di statuire l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.; in subordine, nel merito, l'integrale conferma della sentenza di prime cure. L'appellato è rimasto contumace. CP_3
Disposta la discussione orale ai sensi dell'art 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 23.1.2025 la causa è stata rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Infondato è il motivo sub 1). Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, ed altrettanto correttamente ne ha quantificato la rispettiva percentuale (rispetto alla quale gli appellati peraltro non hanno proposto appello incidentale). Il sinistro si è verificato sulla tangenziale di Milano, da Vimercate a Bologna A1 con carreggiata unica a tre corsie (più quella d'emergenza) in orario notturno (ore 00,20) di una serata invernale, con leggera pioggia;
in quel punto la strada è rettilinea (preceduta da una curva volgente a destra); il fondo stradale era bagnato,
pagina 5 di 8 le condizioni di visibilità erano buone con illuminazione presente e traffico normale;
il limite di velocità era di 90 km/h. Il Tribunale lo ha così ricostruito: “l'attore procedeva a bordo della Fiat 500 sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come accertato, allorquando perdeva il controllo del proprio mezzo ed effettuava un testa coda urtando contro il guard rail e arrestandosi sulla corsia centrale con la parte anteriore del veicolo rivolta verso il senso opposto di marcia;
di seguito all'attore viaggiava il mezzo condotto da , il AR quale ha assistito a tutto il sinistro occorso al signor trovandosi per l'appunto dietro il Parte_1 medesimo;
questi, avvedutosi delle modalità di perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore, si accostava sulla corsia di destra d'emergenza, inseriva le quattro frecce, indossava il giubbotto catarifrangente e tentava di avvicinarsi all'attore, che nel frattempo era uscito dal mezzo senza inserire le luci d'emergenza e senza neppure indossare il giubbotto catarifrangente, per convincerlo a mettersi in sicurezza ma il signor insisteva che voleva spostare la macchina, anziché mettersi in salvo;
Parte_1
l' aveva anche chiesto all'attore se stesse bene e questi aveva confermato;
a questo punto CP_4 sopraggiungeva l'autoarticolato condotto dal convenuto in seconda corsia il quale, nel Controparte_2 momento in cui si è avveduto del mezzo, ha tentato di evitarlo deviando la sua marcia verso la prima corsia;
in questo istante l' , avvedutosi del sopraggiungere dell'autoarticolato condotto dal CP_4 [...]
, faceva un balzo all'indietro, ponendosi in condizione di sicurezza sulla corsia di emergenza (e CP_2 restando illeso), mentre l'attore restava vicino al suo veicolo nel tentativo di spostarlo e veniva investito in pieno”. Rimasta confermata la narrazione di cui sopra dalle emergenze istruttorie acquisite (e in specie dalla prova testimoniale resa dell'unico testimone presente al fatto) -ad eccezione della affermata guida in stato d'ebbrezza, in quanto il è stato assolto da tale reato come da sentenza allegata- rileva il collegio Parte_1 che immune da censure è l'iter motivazionale del Tribunale, secondo cui le condizioni di obiettivo pericolo
“avrebbero dovuto indurre l'attore a porsi in sicurezza sul margine destro della carreggiata unitamente all' che lo aveva ripetutamente invitato ad allontanarsi dal proprio veicolo, posto in situazione CP_4 pericolosa” e che l'avvistabilità del pedone fosse in concreto notevolmente ridotta anche considerando che l'attore non indossava il giubbotto catarifrangente. Sostenere che se anche l'odierno appellante avesse avuto il gilet catarifrangente, il sinistro si sarebbe verificato nella stessa maniera e con i medesimi esiti in termini di lesioni personali (atteso che egli era vicino all' che lo indossava regolarmente e, questi, nonostante ciò, ha dovuto effettuare un balzo CP_4 all'indietro per evitare il TIR che, evidentemente non aveva visto i due pedoni) è affermazione che non può condividersi Non è affatto detto, in particolare, che non essendosi accorto dell'uno, pur munito di giubbotto, il Co conducente del non si sarebbe certamente neanche accorto dell'altro, quando invece proprio la doppia presenza avrebbe agevolato l'avvistamento Sostenere, ancora, che il non abbia agito con imprudenza “essendo in uno stato di shock.” è tesi Parte_1 che si scontra col duplice rilievo che a) non si trovava certo in uno stato di incapacità di intendere e volere (mai dimostrato), né tantomeno, in tal ipotetico caso, senza colpa-art.2046 c.c.); e che b) la sua condotta ha comunque oggettivamente influito sul determinismo causale facendo scattare la concorsuale responsabilità (l'art.1227 c.c. parla impropriamente di colpa, riguardando in realtà l'oggettivo nesso causale). Sostenere vieppiù che non può essere addossata al la responsabilità (o comunque la maggiore Parte_1 responsabilità) del sinistro, avuto riguardo anche alla tempistica e la rapida successione degli eventi, è pagina 6 di 8 affermazione che non tiene conto del fatto che, in quella pericolosa situazione- di notte, in piedi al centro della carreggiata di un autostrada - egli si è trovato non certo per colpa del conducente del Tir, ma solo per pregresso fatto a lui interamente addebitabile, persistendo poi nel rimanere in quella posizione (perdendo del tempo prezioso nel vano tentativo di rimuovere l'auto, tanto che in quei frangenti l' , ha avuto CP_4 anche il tempo di chiamare i soccorsi), quando tutte le circostanze del caso, all'evidenza, lo sconsigliavano, e senza mettere in alcun modo in conto il probabile arrivo di altro mezzo, né di fatto poi avvedendosene (come invece prontamente ha fatto l' , il che dimostra che erano possibili condotte utili ad evitare CP_4
l'impatto). Il riparto nella riconosciuta responsabilità operato dal Tribunale appare dunque corretto, avendo l'odierno appellante sia posto in essere un antecedente dotato, in concreto, di rilevante efficienza causale, sia tenuto poi, nella fase successiva, una condotta gravemente colposa.
Parzialmente fondato è il motivo sub 2). A) Bene ha fatto il Tribunale ad escludere la personalizzazione del danno sul presupposto che le modifiche alla vita di relazione del non fossero pregiudizi "diversi ed ulteriori" rispetto al danno biologico. Parte_1
In questa sede egli ribadisce che tali devono ritersi, in quanto era ed è residente all'estero, in Svizzera, dove lavorava ed il sinistro in questione gli ha completamente stravolto la vita, facendogli perdere il lavoro e la fidanzata e costringendolo a trasferirsi dai suoi genitori in Puglia, non potendo affrontare da solo, all'estero, un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. Tuttavia, va osservato, sotto il primo profilo, che non v'è prova alcuna del nesso causale tra evento e perdita della relazione sentimentale;
sotto il secondo profilo, che il trasferimento necessitato presso i genitori non costituisce pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al danno biologico, come da pertinente motivazione del primo decidente (che ha rimarcato non essersi in presenza di conseguenze del tutto anomale ed affatto peculiari) e che comunque quel periodo è stato solo momentaneo, e dunque non tale da comportare il diritto alla personalizzazione. B) Fondato è invece il motivo con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa, con la quale si chiedeva in realtà solo di riconoscere il pregiudizio in concreto già subito derivante da una contrazione del reddito di € 1.164,37 nell'anno 2019 rispetto al 2018
Risulta infatti documentato che il suo contratto di lavoro è stato ridotto al 50% in data 24/07/2019, a decorrere dal 01/10/2019, dalla , con sede a Lugano, presso la quale era Controparte_6 impiegato, che poi provvedeva alla disdetta completa in data 27/09/2019, con decorrenza 01/12.019.
Infondato è il motivo sub 3). Bene ha fatto il Tribunale a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del diritto dal lato passivo) sollevata dall'odierno appellante. La domanda di risarcimento, infatti, correttamente è stata proposta nei confronti del , apparendo Parte_1 paradossale la sua tesi secondo cui avrebbe dovuto invece essere esclusivamente rivolta al proprietario e all'assicurazione della Fiat 500 da lui condotta La condotta imprudente produttiva del danno, per quanto detto, è a lui imputabile in quanto pedone, seppur preceduta dall'autonomo incidente quale conducente e che, di per sé, costituisce mero antecedente causale.
pagina 7 di 8 Piuttosto, se ed in quanto la posizione dell'auto dopo l'urto col guard rail possa di per sé, in via ipotetica, aver concorso a provocare i danni post-traumatici all'appellato , potrebbero risponderne, in CP_2 linea teorica, anche (ma sempre in solido col e senza che sussista ipotesi di litisconsorzio Parte_1 necessario) il proprietario e l'assicurazione della stessa, ma nessuna domanda è stata in tal senso proposta dal danneggiato. Ciò a prescindere dal fatto che, comunque, può citarsi in giudizio anche il solo conducente, che non è litisconsorte necessario, come proprietario e assicurazione (v. Cass. 10687/2023 e n.23716/2016 - a meno che, citato in giudizio unitamente a proprietario e assicuratore, si formi il litisconsorzio necessario processuale, per cui la modifica della sentenza in appello svolge i suoi effetti anche nei confronti del conducente contumace- Cass. 29038/2018, che parla di inscindibilità "successiva", dopo che si è realizzato nel giudizio il cumulo soggettivo). Infine, generico -e quindi inammissibile ex art.342 c.p.c. - è il motivo col quale l'appellante lamenta, senza puntuale e specifica argomentazione a contrasto, il preteso sovradimensionamento del disturbo post- traumatico da stress (se non deducendo che riguarda “un uomo che svolge la medesima professione da diversi decenni”, quando l'elemento della professione svolta è inconferente col trauma, subito dalla persona a prescindere dall'attività).
§§
In definitiva in parziale accoglimento del motivo su 3 b) va elevata la condanna in favore del di € Parte_1
465,73 (40% di € € 1.164,37). Il che esclude la condanna al doppio del contributo. Quanto alle spese processuali, l'esito complessivo ed il minimo accoglimento, in termini quantitativi, dell'appello (con sostanziale conferma della impugna sentenza) giustifica in questo grado la compensazione nella misura di 1/4 con condanna dell'appellante ai restanti 4/5, da liquidarsi come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 9937/2023 del Tribunale di Milano, in parziale riforma Parte_1 della stessa, eleva di € 465,73 la condanna, per sorte capitale, in favore del a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, confermando nel resto. Condanna l'appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in favore di ciascuna delle parti costituite, in complessivi € 6.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere estensore Francesco Distefano Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr. Francesco Distefano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1760/2024 R.G. promossa DA
, (C.F. ), residente in [...], Chiasso Parte_1 C.F._1
difes iliano Scarnecchia (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Milano, via Larga 13; APPELLANTE CONTRO (C.F. con sede in Trieste, via Ugo Irneri 1, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Moiraghi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, Via Passione 8 con C.F._3 domicilio digitale PEC Email_1 APPELLATA E CONTRO
, (C.F. , residente in [...], Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Franco Pieroni (C.F. ), C.F._5 con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Sismondi n. 38 co C
Email_2
APPELLATO E CONTRO
, (C.F. ); Controparte_3 C.F._6 APPELLATO CONTUMACE Oggetto: lesione personale PER VITO : Parte_1
Piaccia alla C Milano, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 9937/2023, pubblicata l'11.12.2023 e non notificata, così giudicare: Nel merito:
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, o quanto meno la prevalente responsabilità della convenuta , in CP_1 solido con i Sig.ri e , per le lesioni subite da a seguito del sinistro descritto in atti e, CP_2 CP_3 Parte_1 per l'effetto, conda n o tra loro, al risarcime patrimoniale in favore dell'attore nella misura complessiva di Euro 95.180,00, come risultante dalla CTU espletata in primo grado, oltre alla “personalizzazione” del danno pari al 20%, al risarcimento di Euro 1.164,37 per la riduzione della capacità lavorativa ed al risarcimento del danno patrimoniale di Euro 5.722,80 rivalutato all'attualità, il tutto oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria o, in subordine, nella minore misura delle poste che precedono in conseguenza della eventuale diversa, ma comunque prevalente quota di responsabilità accertata a carico del sempre oltre interessi CP_2 legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- per tutti i motivi meglio esposti in atti, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di danni proposta da CP_2
nei confronti dell'attore, sia a causa del difetto di legittimazione passiva di in qualità di
[...] Parte_1 sinistro in questione, sia perché in ogni caso infondata e non provata in punto an e quantum;
- condannare i convenuti e alla rifusione integrale delle spese di primo grado di CP_2 CP_3 CP_1 [...]
o, in subordine, quanto meno compensare le spese di primo grado tra e Parte_1 Parte_1 Controparte_3 ponendole a carico dell'appellante limitatamente ad un terzo;
CP_1
-In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
PER CP_1 Vogli ppello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa accertare e dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9937/2023 Parte_1 pubblicata il 11 dicembre 2023 e non notificata, con integrale sua conferma. In via ulteriormente subordinata condizionata: Per i motivi tutti illustrati in atti, subordinatamente all'accoglimento dell'appello incidentale ove proposto dall'appellato condannare l'appellante principale a ripetere in favore Controparte_2 di le somme da quest'ultima corri te a titolo di capitale ed interessi, in adempimento di CP_1 quanto statuito dal Tribunale, nella misura che risulterà eventualmente eccedente. In ogni caso: Con riconoscimento delle spese e degli onorari del grado del giudizio.
PER LO DI : Email_3 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via preliminare: statuire l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc, non avendo detta impugnazione, ictu oculis, ragionevole probabilità di essere accolta;
ciò già in sé a prescindere dalle ragioni argomentate nel presente atto;
In subordine nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello promossi da Parte_1 avverso la sentenza n. 9937/2023 pubblicata il 11 dicembre 2023 e non notificata, e per l'effetto rigettare in toto
[...] llo promosso da confermando integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria delle spese e competenze professionali di causa, nonché del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e Iva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_1 accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro IV AG targato DE 505 YY,
, di proprietà di e assicurato da e condannarli, in Controparte_2 Controparte_3 CP_1 solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa del sinistro occorso il 16 gennaio 2018 sulla tangenziale est di Milano.
pagina 2 di 8 Parte attrice esponeva che mentre percorreva detta tangenziale, impattava contro il guard-rail, posizionandosi in carreggiata in senso contrario;
durante il tentativo di mettersi in sicurezza, veniva investito dal veicolo condotto da , riportando gravi lesioni (trauma cranico con fratture Controparte_2 della volta cranica e traumatismo intracranico;
fratture costali multiple e bilaterali e bifocali con contusione polmonare bilaterale con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore). Attribuiva la responsabilità del sinistro esclusivamente a quest'ultimo, quantificando complessivamente il risarcimento dei danni nella misura di € 141.543,67, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituiva in giudizio la compagnia la quale chiedeva il rigetto integrale delle domande CP_1 attoree, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore, , il quale, scendendo dal proprio Parte_1 veicolo e stazionando al centro delle corsie autostradali senza rendersi visibile, aveva generato una situazione di intralcio e pericolo, causando il suo successivo investimento. Evidenziava anche che il , verosimilmente in stato di ebbrezza alcolica, aveva perso il controllo Parte_1 del veicolo. Citava la testimonianza di , presente al momento del fatto, il quale dichiarava che AR
, nonostante fosse stato esortato a spostarsi, chiedeva aiuto per portare la sua autovettura in Parte_1 corsia di emergenza.
contestava anche le pretese creditorie relative al danno non patrimoniale e patrimoniale. CP_1
Si costituiva altresì il conducente del veicolo antagonista, , il quale contestava Controparte_2 integralmente la dinamica prospettata dall'attore, ritenendolo esclusivo responsabile. Sottolineava che il aveva violato diverse disposizioni del codice della strada, tra cui la guida in Parte_1 stato di ebbrezza e la mancata segnalazione del veicolo fermo;
evidenziava che la repentinità e imprudenza dei movimenti di , unitamente alle avverse condizioni atmosferiche e di visibilità, avevano reso Parte_1 impossibile evitare l'impatto. Infine, contestava il quantum delle richieste risarcitorie e, in via riconvenzionale, formulava domanda risarcitoria nei confronti dell'attore per il pregiudizio alla salute subito a causa delle lesioni psichiche conseguenti al sinistro.
§§ Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e gli accertamenti medico legali, con sentenza n. 9937/2023 accertava la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti e in specie, di nella misura del 60% e di nella misura del Parte_1 Controparte_2
40% In particolare, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dagli Agenti della Polizia Stradale di Arcore, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste (sia nell'immediatezza dei fatti, sia in AR sede dibattimentale) evidenziava, dall'analisi del rapporto di causalità tra le azioni dei conducenti coinvolti, che la condotta dell'investitore aveva interrotto il nesso causale rispetto alla perdita di Controparte_2 controllo del veicolo da parte di;
sebbene questi avesse inizialmente creato una situazione Parte_1 pericolosa, la condotta del aveva infatti rappresentato un evento autonomo e decisivo per CP_2
l'evento lesivo. In ordine al quantum rilevava sulla scorta della CTU medica, che il aveva riportato gravi lesioni Parte_1 con postumi permanenti quantificati nel 21%.
pagina 3 di 8 Ritenendo altresì che non vi fossero elementi sufficienti per giustificare una “personalizzazione”, sulla base delle Tabelle milanesi, riconosceva un risarcimento complessivo di € 95.180,00 per danno non patrimoniale (di cui € 83.660,00 per postumi permanenti). Condannava quindi i convenuti in solido al pagamento del 40% di detta somma, pari ad € 38.072,00, oltre la quota per spese mediche documentate di € 2.675,98. Quanto ai danni da pretesa incapacità lavorativa la rigettava evidenziando che “si è verificata solo nel periodo di inabilità temporanea ed è durata 171 giorni dal sinistro e, dunque, il periodo di inabilità temporanea è terminato il 6.7.2018. I documenti prodotti dai quali si evince la contrazione reddituale attengono, diversamente, all'anno 2019; non risulta prodotta in atti documentazione attestante una riduzione reddituale nel primo semestre del 2018” In accoglimento poi della domanda riconvenzionale, condannava a sua volta l'attore a Parte_1 pagare, al convenuto , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (accertato Controparte_2 nella misura del 21%.) per la patologia psichica sorta successivamente all'incidente e diagnosticata in termini di disturbo post traumatico da stress connesso all'investimento del pedone la somma di € 46.786,80 (60% di € 77.978,00), oltre interessi compensativi. Compensava integralmente le spese di lite e di CTU tra e;
previa compensazione Parte_1 CP_2 nella misura di due terzi, condannava e in solido tra loro e nelle Controparte_3 CP_1 rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquidava, per il restante terzo in € 4.460,00 per compensi, euro 265,63 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
§§ Con atto di appello del 10 giugno 2024, interponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'impugnazione a quattro motivi. Con il primo motivo (“Sulla errata individuazione della quota di responsabilità nella causazione del sinistro - erronea e omessa ricostruzione fattuale e valutazione delle prove - Error in iudicando - art. 2054 c.c. e art. 1227 c.c.”) l'appellante contesta la sentenza di primo grado per essergli stata ingiustamente assegnata una quota di responsabilità del 60%, superiore a quella del conducente del TIR, signor . CP_2
Richiamando l'art. 2054 c.c. sulla responsabilità del conducente, sostiene che, sebbene il Tribunale abbia riconosciuto la condotta del interruttiva del nesso causale, avrebbe poi errato nel valutare le CP_2 responsabilità, non considerando che il , sceso dal veicolo per verificarne lo stato, in realtà non Parte_1 aveva agito con imprudenza, trovandosi in uno stato di shock. Il primo giudice non avrebbe considerato adeguatamente la rapidità degli eventi e le circostanze in cui si trovava il;
la sua condotta non poteva essere considerata imprudente, in quanto stava cercando Parte_1 di evitare ulteriori incidenti. Quindi chiede in riforma della sentenza di attribuire l'esclusiva responsabilità al;
in subordine, CP_2 una revisione della sua quota di responsabilità, ritenuta eccessiva. Con il secondo motivo di appello (“Sul mancato riconoscimento della “personalizzazione” del danno richiesta da
[...] in primo grado per il 20% e del risarcimento di euro 1.164,37 per la riduzione della propria capacità lavorativa”) Parte_1 contesta A) il mancato riconoscimento della "personalizzazione" del danno e della richiesta di risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa. La sentenza di primo grado, a suo dire, ha erroneamente escluso la personalizzazione del danno nella misura del 20%, ritenendo che le modifiche alla vita di relazione del non fossero pregiudizi Parte_1
"diversi ed ulteriori" rispetto al danno biologico.
pagina 4 di 8 Tuttavia, sottolinea, di aver perso, a causa del sinistro il lavoro e la relazione con la fidanzata, oltre ad esser stato costretto a trasferirsi dai genitori. Contesta anche B) il rigetto della domanda di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa, documentata da un rapporto attestante un'incapacità lavorativa del 50%.; la sentenza avrebbe erroneamente qualificato la domanda come perdita di retribuzioni durante l'inabilità temporanea, mentre si riferiva alla riduzione della capacità lavorativa, comportante una contrazione del reddito di € 1.164,37. Con il terzo motivo (“Sull'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di danni proposta da Controparte_2 nei confronti dell'attore –errata applicazione art. 2043 c.c. e valutazione delle prove”) contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale di danni proposta da , evidenziando il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli fosse un "pedone" al momento del sinistro, mentre si trovava nelle immediate vicinanze del proprio veicolo. Critica la misura del 60% di colpa attribuitogli, sostenendo che il decidente avrebbe dovuto valutare separatamente se la condotta di avesse causato il sinistro, in conformità con l'art. 2043 c.c., che Parte_1 richiede la prova del nesso causale tra la condotta e il danno. Co Afferma ancora che l'incidente è stato causato dal tentativo del conducente del di evitare il veicolo fermo, (non dalla sua presenza in carreggiata) e pertanto la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere rivolta a proprietario del veicolo e all'assicurazione della Fiat 500 e comunque verso il Controparte_3
non come pedone, ma in qualità di conducente del veicolo, con la diretta conseguenza che, in Parte_1 questo caso, avrebbero dovuto necessariamente partecipare al presente giudizio appunto anche il proprietario e l'assicurazione della Fiat 500, quest'ultima per manlevare i primi due soggetti. Contesta inoltre la valutazione del danno liquidato al , ritenendola eccessiva rispetto alla gravità CP_2 del disturbo post-traumatico. Con il quarto motivo (“Sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado”), contesta la regolamentazione delle spese di lite di primo grado. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c. e CP_1 chiedendo il rigetto dell'intero atto di gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. Si è costituito chiedendo in via preliminare di statuire l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.; in subordine, nel merito, l'integrale conferma della sentenza di prime cure. L'appellato è rimasto contumace. CP_3
Disposta la discussione orale ai sensi dell'art 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 23.1.2025 la causa è stata rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Infondato è il motivo sub 1). Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, ed altrettanto correttamente ne ha quantificato la rispettiva percentuale (rispetto alla quale gli appellati peraltro non hanno proposto appello incidentale). Il sinistro si è verificato sulla tangenziale di Milano, da Vimercate a Bologna A1 con carreggiata unica a tre corsie (più quella d'emergenza) in orario notturno (ore 00,20) di una serata invernale, con leggera pioggia;
in quel punto la strada è rettilinea (preceduta da una curva volgente a destra); il fondo stradale era bagnato,
pagina 5 di 8 le condizioni di visibilità erano buone con illuminazione presente e traffico normale;
il limite di velocità era di 90 km/h. Il Tribunale lo ha così ricostruito: “l'attore procedeva a bordo della Fiat 500 sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come accertato, allorquando perdeva il controllo del proprio mezzo ed effettuava un testa coda urtando contro il guard rail e arrestandosi sulla corsia centrale con la parte anteriore del veicolo rivolta verso il senso opposto di marcia;
di seguito all'attore viaggiava il mezzo condotto da , il AR quale ha assistito a tutto il sinistro occorso al signor trovandosi per l'appunto dietro il Parte_1 medesimo;
questi, avvedutosi delle modalità di perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore, si accostava sulla corsia di destra d'emergenza, inseriva le quattro frecce, indossava il giubbotto catarifrangente e tentava di avvicinarsi all'attore, che nel frattempo era uscito dal mezzo senza inserire le luci d'emergenza e senza neppure indossare il giubbotto catarifrangente, per convincerlo a mettersi in sicurezza ma il signor insisteva che voleva spostare la macchina, anziché mettersi in salvo;
Parte_1
l' aveva anche chiesto all'attore se stesse bene e questi aveva confermato;
a questo punto CP_4 sopraggiungeva l'autoarticolato condotto dal convenuto in seconda corsia il quale, nel Controparte_2 momento in cui si è avveduto del mezzo, ha tentato di evitarlo deviando la sua marcia verso la prima corsia;
in questo istante l' , avvedutosi del sopraggiungere dell'autoarticolato condotto dal CP_4 [...]
, faceva un balzo all'indietro, ponendosi in condizione di sicurezza sulla corsia di emergenza (e CP_2 restando illeso), mentre l'attore restava vicino al suo veicolo nel tentativo di spostarlo e veniva investito in pieno”. Rimasta confermata la narrazione di cui sopra dalle emergenze istruttorie acquisite (e in specie dalla prova testimoniale resa dell'unico testimone presente al fatto) -ad eccezione della affermata guida in stato d'ebbrezza, in quanto il è stato assolto da tale reato come da sentenza allegata- rileva il collegio Parte_1 che immune da censure è l'iter motivazionale del Tribunale, secondo cui le condizioni di obiettivo pericolo
“avrebbero dovuto indurre l'attore a porsi in sicurezza sul margine destro della carreggiata unitamente all' che lo aveva ripetutamente invitato ad allontanarsi dal proprio veicolo, posto in situazione CP_4 pericolosa” e che l'avvistabilità del pedone fosse in concreto notevolmente ridotta anche considerando che l'attore non indossava il giubbotto catarifrangente. Sostenere che se anche l'odierno appellante avesse avuto il gilet catarifrangente, il sinistro si sarebbe verificato nella stessa maniera e con i medesimi esiti in termini di lesioni personali (atteso che egli era vicino all' che lo indossava regolarmente e, questi, nonostante ciò, ha dovuto effettuare un balzo CP_4 all'indietro per evitare il TIR che, evidentemente non aveva visto i due pedoni) è affermazione che non può condividersi Non è affatto detto, in particolare, che non essendosi accorto dell'uno, pur munito di giubbotto, il Co conducente del non si sarebbe certamente neanche accorto dell'altro, quando invece proprio la doppia presenza avrebbe agevolato l'avvistamento Sostenere, ancora, che il non abbia agito con imprudenza “essendo in uno stato di shock.” è tesi Parte_1 che si scontra col duplice rilievo che a) non si trovava certo in uno stato di incapacità di intendere e volere (mai dimostrato), né tantomeno, in tal ipotetico caso, senza colpa-art.2046 c.c.); e che b) la sua condotta ha comunque oggettivamente influito sul determinismo causale facendo scattare la concorsuale responsabilità (l'art.1227 c.c. parla impropriamente di colpa, riguardando in realtà l'oggettivo nesso causale). Sostenere vieppiù che non può essere addossata al la responsabilità (o comunque la maggiore Parte_1 responsabilità) del sinistro, avuto riguardo anche alla tempistica e la rapida successione degli eventi, è pagina 6 di 8 affermazione che non tiene conto del fatto che, in quella pericolosa situazione- di notte, in piedi al centro della carreggiata di un autostrada - egli si è trovato non certo per colpa del conducente del Tir, ma solo per pregresso fatto a lui interamente addebitabile, persistendo poi nel rimanere in quella posizione (perdendo del tempo prezioso nel vano tentativo di rimuovere l'auto, tanto che in quei frangenti l' , ha avuto CP_4 anche il tempo di chiamare i soccorsi), quando tutte le circostanze del caso, all'evidenza, lo sconsigliavano, e senza mettere in alcun modo in conto il probabile arrivo di altro mezzo, né di fatto poi avvedendosene (come invece prontamente ha fatto l' , il che dimostra che erano possibili condotte utili ad evitare CP_4
l'impatto). Il riparto nella riconosciuta responsabilità operato dal Tribunale appare dunque corretto, avendo l'odierno appellante sia posto in essere un antecedente dotato, in concreto, di rilevante efficienza causale, sia tenuto poi, nella fase successiva, una condotta gravemente colposa.
Parzialmente fondato è il motivo sub 2). A) Bene ha fatto il Tribunale ad escludere la personalizzazione del danno sul presupposto che le modifiche alla vita di relazione del non fossero pregiudizi "diversi ed ulteriori" rispetto al danno biologico. Parte_1
In questa sede egli ribadisce che tali devono ritersi, in quanto era ed è residente all'estero, in Svizzera, dove lavorava ed il sinistro in questione gli ha completamente stravolto la vita, facendogli perdere il lavoro e la fidanzata e costringendolo a trasferirsi dai suoi genitori in Puglia, non potendo affrontare da solo, all'estero, un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. Tuttavia, va osservato, sotto il primo profilo, che non v'è prova alcuna del nesso causale tra evento e perdita della relazione sentimentale;
sotto il secondo profilo, che il trasferimento necessitato presso i genitori non costituisce pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al danno biologico, come da pertinente motivazione del primo decidente (che ha rimarcato non essersi in presenza di conseguenze del tutto anomale ed affatto peculiari) e che comunque quel periodo è stato solo momentaneo, e dunque non tale da comportare il diritto alla personalizzazione. B) Fondato è invece il motivo con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa, con la quale si chiedeva in realtà solo di riconoscere il pregiudizio in concreto già subito derivante da una contrazione del reddito di € 1.164,37 nell'anno 2019 rispetto al 2018
Risulta infatti documentato che il suo contratto di lavoro è stato ridotto al 50% in data 24/07/2019, a decorrere dal 01/10/2019, dalla , con sede a Lugano, presso la quale era Controparte_6 impiegato, che poi provvedeva alla disdetta completa in data 27/09/2019, con decorrenza 01/12.019.
Infondato è il motivo sub 3). Bene ha fatto il Tribunale a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del diritto dal lato passivo) sollevata dall'odierno appellante. La domanda di risarcimento, infatti, correttamente è stata proposta nei confronti del , apparendo Parte_1 paradossale la sua tesi secondo cui avrebbe dovuto invece essere esclusivamente rivolta al proprietario e all'assicurazione della Fiat 500 da lui condotta La condotta imprudente produttiva del danno, per quanto detto, è a lui imputabile in quanto pedone, seppur preceduta dall'autonomo incidente quale conducente e che, di per sé, costituisce mero antecedente causale.
pagina 7 di 8 Piuttosto, se ed in quanto la posizione dell'auto dopo l'urto col guard rail possa di per sé, in via ipotetica, aver concorso a provocare i danni post-traumatici all'appellato , potrebbero risponderne, in CP_2 linea teorica, anche (ma sempre in solido col e senza che sussista ipotesi di litisconsorzio Parte_1 necessario) il proprietario e l'assicurazione della stessa, ma nessuna domanda è stata in tal senso proposta dal danneggiato. Ciò a prescindere dal fatto che, comunque, può citarsi in giudizio anche il solo conducente, che non è litisconsorte necessario, come proprietario e assicurazione (v. Cass. 10687/2023 e n.23716/2016 - a meno che, citato in giudizio unitamente a proprietario e assicuratore, si formi il litisconsorzio necessario processuale, per cui la modifica della sentenza in appello svolge i suoi effetti anche nei confronti del conducente contumace- Cass. 29038/2018, che parla di inscindibilità "successiva", dopo che si è realizzato nel giudizio il cumulo soggettivo). Infine, generico -e quindi inammissibile ex art.342 c.p.c. - è il motivo col quale l'appellante lamenta, senza puntuale e specifica argomentazione a contrasto, il preteso sovradimensionamento del disturbo post- traumatico da stress (se non deducendo che riguarda “un uomo che svolge la medesima professione da diversi decenni”, quando l'elemento della professione svolta è inconferente col trauma, subito dalla persona a prescindere dall'attività).
§§
In definitiva in parziale accoglimento del motivo su 3 b) va elevata la condanna in favore del di € Parte_1
465,73 (40% di € € 1.164,37). Il che esclude la condanna al doppio del contributo. Quanto alle spese processuali, l'esito complessivo ed il minimo accoglimento, in termini quantitativi, dell'appello (con sostanziale conferma della impugna sentenza) giustifica in questo grado la compensazione nella misura di 1/4 con condanna dell'appellante ai restanti 4/5, da liquidarsi come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 9937/2023 del Tribunale di Milano, in parziale riforma Parte_1 della stessa, eleva di € 465,73 la condanna, per sorte capitale, in favore del a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, confermando nel resto. Condanna l'appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in favore di ciascuna delle parti costituite, in complessivi € 6.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere estensore Francesco Distefano Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
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