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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1579/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella propria Parte_1 C.F._1 qualità di liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1
con l'avv. BOSCO GUGLIELMO (C.F. ), giusta
[...] C.F._2 procura in atti;
OPPONENTE nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. NATALE ANIELLO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria con CP_4
l'avv. SALVATORE GIAMMARIA (C.F. giusta procura in C.F._4
pagina 1 di 16 atti;
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 376/2021 reso dal
Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 376/2021, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , in proprio e quale liquidatore della società Parte_1
nonché a di pagare a Controparte_1 Controparte_5 [...]
, Controparte_2 Controparte_2
la somma di Euro 177.393,96, oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente bancario n.
000/105143/92 e relativi contratti di apertura di credito collegati al predetto conto.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 03.11.2021, Parte_1 proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il
13.12.2021, iscrivendo la causa a ruolo il 20.12.2021, e conveniva
[...]
Controparte_2
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento
[...] dell'opposizione, esponeva, preliminarmente, l'improcedibilità del procedimento di ingiunzione per mancato esperimento del tentativo di pagina 2 di 16 mediazione obbligatoria, mentre, nel merito, contestava l'assenza del requisito di certezza della somma intimata in quanto differente a quella riportata nella revoca di affidamento;
eccepiva la nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente in violazione della normativa ex art. 2 L.
287/1990; l'inammissibilità del ricorso monitorio per essere applicabile, invece, il giudizio ordinario a cognizione piena e, da ultimo, la necessità, anche a mezzo di CTU, di rideterminazione del quantum.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “in Parte_1 via preliminare: a) inammissibilità ed improcedibilità del gravato decreto per
i motivi sub. 1; b) in via gradata, dichiarare la inefficacia del monitorio opposto, indi revocarlo, perché inutiler datum stante la insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità così come motivati sub. 2 e sub. 4; c) in via ancor più gradata, dichiarare l'inefficacia del monitorio opposto, indi revocarlo, perché inutiler datum dovendo essa opposta agire in via ordinaria
e non già in via sommaria, così come motivato sub. 3: in via principale e nel merito: accogliere l'opposizione qui proposta perché fondata in punto di fatto
e di diritto indi revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed improduttivo di effetti giuridici;
con condanna – in ogni casso – di spese e compensi di giudizio.”.
L'opposta Controparte_2
si costituiva il 09.12.2022, in vista
[...] dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 29.12.2022 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione preliminare circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, non trovando questa applicazione sino alla pronuncia eventuale di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, eccependo che le somme intimate erano certificate ex art. 50 TUB, precisava pagina 3 di 16 che la differenza tra la somma intimata e quella contenuta nella lettera di revoca trovava giustificazione nella scansione temporale di due anni tra le due somme che, medio tempore, avevano prodotto interessi;
circa l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus, sosteneva che, in realtà,
l'opponente aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia e dunque la conseguente inapplicabilità delle doglianze mosse da controparte;
rappresentava poi che non sussisteva alcuna violazione della concorrenza e sosteneva la fondatezza e legittimità della pretesa creditoria e, opponendosi alla richiesta di CTU, richiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposto
[...] così concludeva: ''in Controparte_2 via preliminare: 1) CONCEDERE la provvisoria esecutività del D.I. opposto, ex art. 648 c.p.c., sussistento tutti i presupposti richiesta da tale norma;
2)
All'esito, concedere un termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; Nel merito: 3)
RIGETTARE l'opposizione così come proposta dalla società Controparte_6
e dal sig. perché inammissibile, improcedibile
[...] Parte_1 ed infondata in fatto e diritto per tutti i motivi innanzi indicati;
4)
CONFERMARE il D.I. nr. 376/2021 – nr. 1093/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 29.09.2021, in pari data depositato e notificato in data 03.11.2021 e, per l'effetto, 5) CONDANNARE il sig.
[...]
, quale fideiussore, nel limite degli importi garantiti ammontanti ad Parte_1
€ 1.125.000,00, al pagamento, in solido con il debitore principale, società
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_6 favore della Controparte_7
(già
[...] [...]
per Controparte_8
pagina 4 di 16 Azioni), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., sig. CP_9
, della somma complessiva di € 177.393,96 con gli interessi
[...] maturati dal 22.06.2021 al soddisfo o, comunque, della maggiore o minore somma (in tal caso con espressa riserva di impugnativa) ritenuta di giustizia, nonché le spese della procedura monitoria;
6) Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.''
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 09.01.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva automatica ex art. 127 bis c.p.c., con ordinanza del giorno successivo, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita sono con la produzione di documenti.
Con comparsa di intervento dell'08.09.2023 ex art. 111 c.p.c. si costituiva che faceva proprie le difese e le conclusioni già Controparte_3 rassegnate dall'opposta.
All'udienza del 15.09.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal pagina 5 di 16 punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza pagina 6 di 16 dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è infondata.
A tal riguardo è necessario evidenziare che l'art. 5, comma 4 del D. Lgs.
28/2010 precisa che i commi 1-bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Pertanto, fino alla pronuncia sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma di cui all'art. 5 di cui prima e, la procedura di mediazione può essere differita.
Correttamente, con ordinanza del 10.01.2023, lo scrivente concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha rinviato per l'instaurazione del relativo procedimento, tentativo di mediazione poi conclusosi negativamente, e, pertanto, l'eccezione deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, la doglianza dell'opponente relativa alla discrasia tra la somma intimata in sede monitoria e quella riportata nella lettera di revoca di affidamento va disattesa.
Infatti, parte opposta ha depositato in giudizio la certificazione ex art. 50
pagina 7 di 16 Parte
(all. 2 comparsa di costituzione e risposta) che certifica, per l'appunto,
l'esatto avere dell'istituto bancario.
Orbene, come riportato nella predetta certificazione, alla data del
21.06.2021, dunque poco meno di sei mesi prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la banca vantava un credito alla data del 21.06.2021 pari ad Euro
177.393,96, medesima cifra che è stata poi azionata ed ottenuta in sede monitoria.
La difformità di importi lamentata dall'opponente risiede nei distinti periodi temporali di riferimento, due anni circa, durante i quali sono maturati interessi che hanno giocoforza aumentato l'importo a credito dell'opposta, rispetto al quale l'eccezione di parte opponente risulta generica non fornendo calcoli alternativi rispetto al computo degli interessi di mora.
In ordine all'ulteriore motivo di opposizione, ovvero alla nullità della sottoscrizione della fideiussione avvenuta rispetto ad uno schema ABI preconfenzionato e in violazione della normativa sulla concorrenza, occorre precisare quanto segue.
Al fine di comprendere correttamente la vicenda processuale, questo
Tribunale ritiene doveroso precisare che la lettera di fideiussione sottoscritta con la da Parte_3 [...]
deve essere qualificata nei termini di “contratto autonomo Parte_4 di garanzia” e non come “fideiussione bancaria”.
Vanno sottolineate le differenze tra le due figure di garanzie personali al fine di inquadrare correttamente quella in esame.
“Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, (e cioè
pagina 8 di 16 l'eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento).
Il garante deve quindi provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni. Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale
(Sentenza Trib. di Catania n. 1578/2018).
Un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale ha chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…). La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.
1945 c.c.” (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., n. 3947/2010 - Cass. civ. n.
32402/2019).
Osserva questo Tribunale che, dalla documentazione allegata, si evince in maniera chiara la mancanza di accessorietà della garanzia e l'identità della prestazione garantita e di quella principale. Il contratto sottoscritto da
[...]
pur se titolato “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque Parte_1 operazione con limitazione di importo “ ha previsto all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
pagina 9 di 16 debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; all'art. 7,
è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutale per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Dai contenuti delle clausole contrattuali richiamate e specificamente approvate dal garante ex art. 1341, comma 2, c.c. si evince che il garante ha assunto l'obbligo di effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito del mero ricevimento di richiesta scritta proveniente dal garantito, senza operare alcuna preventiva valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa e senza godere del beneficium escussionis. Nel giudizio de quo la richiesta è stata effettuata mediante raccomandata A/R di messa in mora della CP_2 con invito al rientro del saldo passivo, in data 12.02.2021, e successivamente mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, accertata la qualificazione giuridica del contratto quale contratto autonomo di garanzia, l'unica eccezione che è consentita sollevare dalla parte, in questo caso, è far rilevare la nullità del contratto.
Orbene, l'opponente ha prospettato la nullità della fideiussione rilasciata in quanto riprodurrebbe la stessa, nella sostanza, lo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2002 e ritenuto illegittimo.
Nei contratti di fideiussione, la riproduzione delle clausole dello schema ABI comporta certamente la nullità parziale del negozio. D'altro canto, però, occorre precisare che ciò non avviene in modo automatico, ma solo all'esito di un rigoroso accertamento che tenga conto anzitutto della coincidenza delle condizioni del contratto con il c.d. cartello, ossia l'intesa restrittiva della concorrenza, che valuti l'incidenza delle singole clausole rispetto all'intero contratto e, infine, che indaghi la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente affermare in pagina 10 di 16 linea teorica una violazione di norme imperative per arrivare alla nullità delle clausole replicative dell'intesa e liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia, ma bisogna altresì accertare la concreta volontà delle parti, eventualmente vòlta ad assegnare alla porzione del regolamento contrattuale colpita da nullità rilievo essenziale ai fini della stessa ragion d'essere del negozio.
Se è vero, infatti, che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le
“intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante” e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1419 c.c. (Cass. S.U. 30.12.2021 n. 41994), occorre tuttavia precisare che ciò avviene non in forza di automatismi derivativi, ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio e indaghino la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente predicare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che deprivi ab origine di efficacia le clausole replicative dell'intesa generando l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. In difetto di dimostrazione di una volontà delle parti tesa ad assegnare alla porzione del regolamento contrattuale colpita da nullità rilievo essenziale ai fini della stessa ragion d'essere del negozio, non resta che ribadire quanto ragionevolmente affermato da Cass. S.U. n. 41994/2021 riguardo alla eccezionalità di una simile evenienza, posto che “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
pagina 11 di 16 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie il appare legale rapp. della società debitrice principale) - salvo la Pt_1 rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico all'erogazione dei mutui ed alle operazioni della società in generale. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Poiché, dunque, i contratti di fideiussione non sarebbero in ogni caso interamente caducato, rimanendo in essere quantunque monchi delle clausole attuative dell'intesa anticoncorrenziale, è indispensabile verificare che la nullità prospettata dalla parte non permanga su un piano puramente teorico, rispetto al quale difficilmente è dato scorgere un interesse ad agire del fideiussore qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c..
Occorre piuttosto indagare riguardo all'operatività delle clausole contestate, se cioè si sia verificata taluna delle situazioni in esse previste così che la permanenza dell'impegno del fideiussore discenda nel concreto proprio dall'applicazione di una delle clausole contestate. Si tratterebbe in particolare della clausola c.d. di reviviscenza, di cui all'art. 2 , in forza della quale “il pagina 12 di 16 fideiussore è tenuto “ a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stesa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, della clausola c.d. di sopravvivenza di cui all'art. 8, secondo la quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo del debitore di restituzione delle somme comunque erogate”, nonché della clausola n. 6 a tenore della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzioni di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Giova poi osservare che in ogni caso tale questione non pare, invero, conferente a tutte le fideiussioni, ma solo a quella omnibus ossia la fideiussione a garanzia di qualunque operazione del 4 febbraio 2014 (doc.12 fascicolo monitorio di parte opposta), mentre le altre fideiussioni specifiche e non omnibus, non sono soggette al provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 (cfr. Corte d'Appello Milano, n. 3083/2022; nello stesso senso anche Tribunale Pescara, 06/03/2023; Tribunale di Napoli, Sez. Spec.
Impresa, 16/06/2020; Tribunale di Forlì sentenza del 16 maggio 2022;
Tribunale Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Tribunale Milano, 21 giugno
2022, n. 5481).
A tale ultimo riguardo, il Tribunale non ignora la sussistenza di un orientamento, nella giurisprudenza di merito, volto ad estendere anche alle fideiussioni specifiche gli effetti (i.e., la nullità) della riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge Antitrust;
senonché, pur volendo aderire a tale (per quanto consta) minoritario indirizzo pagina 13 di 16 ermeneutico, non può mancarsi di rilevare come, in presenza di una fideiussione specifica, non sarebbe invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di NC d'IA (che le Sezioni Unite, per vero, hanno riconosciuto soltanto in favore delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI stipulate nei medesimi anni, 2002/2005, oggetto dell'istruttoria espletata dalla NC D'IA), posto che l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus (emesse in un dato arco temporale), le quali, presentano una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell 'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici' (Tribunale Napoli, 24 maggio 2022, n. 5125).
Di modo che, a fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI, il garante - che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994 - è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato.
Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez.
III, 03/05/2024, n.12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass., S.U., 30 dicembre
2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da pagina 14 di 16 soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
in mancanza di tale dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE .
Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, sia stata solo adombrata, da parte dell'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, la generale nullità delle fideiussioni specifiche per cui è causa e pertanto deve rigettarsi l'eccezione di nullità. Da ultimo, la richiesta di CTU al fine di approfondire la variabilità dei tassi applicati unilateralmente, al di là dell'eccessiva genericità della stessa, va disattesa in quanto, come già osservato nell'ordinanza del 17.09.2024, ritenuto, altresì, la consulenza tecnica può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cfr. Cass. n. 30218 del 2017.
In conclusione, quindi, la spiegata opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare le spese di Parte_1 lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è
pagina 15 di 16 esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando,
I. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
376/2021 definitivamente esecutivo;
II. condanna altresì a rimborsare, per la fase di studio Parte_1 ed introduttiva, a Controparte_10
le spese di lite, che liquida in € 3.980,00
[...] per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
III. condanna altresì a rimborsare, per la fase di Parte_1 istruttoria e decisionale, a le spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 9.450,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1579/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella propria Parte_1 C.F._1 qualità di liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1
con l'avv. BOSCO GUGLIELMO (C.F. ), giusta
[...] C.F._2 procura in atti;
OPPONENTE nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. NATALE ANIELLO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria con CP_4
l'avv. SALVATORE GIAMMARIA (C.F. giusta procura in C.F._4
pagina 1 di 16 atti;
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 376/2021 reso dal
Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 376/2021, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , in proprio e quale liquidatore della società Parte_1
nonché a di pagare a Controparte_1 Controparte_5 [...]
, Controparte_2 Controparte_2
la somma di Euro 177.393,96, oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente bancario n.
000/105143/92 e relativi contratti di apertura di credito collegati al predetto conto.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 03.11.2021, Parte_1 proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il
13.12.2021, iscrivendo la causa a ruolo il 20.12.2021, e conveniva
[...]
Controparte_2
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento
[...] dell'opposizione, esponeva, preliminarmente, l'improcedibilità del procedimento di ingiunzione per mancato esperimento del tentativo di pagina 2 di 16 mediazione obbligatoria, mentre, nel merito, contestava l'assenza del requisito di certezza della somma intimata in quanto differente a quella riportata nella revoca di affidamento;
eccepiva la nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente in violazione della normativa ex art. 2 L.
287/1990; l'inammissibilità del ricorso monitorio per essere applicabile, invece, il giudizio ordinario a cognizione piena e, da ultimo, la necessità, anche a mezzo di CTU, di rideterminazione del quantum.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “in Parte_1 via preliminare: a) inammissibilità ed improcedibilità del gravato decreto per
i motivi sub. 1; b) in via gradata, dichiarare la inefficacia del monitorio opposto, indi revocarlo, perché inutiler datum stante la insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità così come motivati sub. 2 e sub. 4; c) in via ancor più gradata, dichiarare l'inefficacia del monitorio opposto, indi revocarlo, perché inutiler datum dovendo essa opposta agire in via ordinaria
e non già in via sommaria, così come motivato sub. 3: in via principale e nel merito: accogliere l'opposizione qui proposta perché fondata in punto di fatto
e di diritto indi revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed improduttivo di effetti giuridici;
con condanna – in ogni casso – di spese e compensi di giudizio.”.
L'opposta Controparte_2
si costituiva il 09.12.2022, in vista
[...] dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 29.12.2022 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione preliminare circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, non trovando questa applicazione sino alla pronuncia eventuale di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, eccependo che le somme intimate erano certificate ex art. 50 TUB, precisava pagina 3 di 16 che la differenza tra la somma intimata e quella contenuta nella lettera di revoca trovava giustificazione nella scansione temporale di due anni tra le due somme che, medio tempore, avevano prodotto interessi;
circa l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus, sosteneva che, in realtà,
l'opponente aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia e dunque la conseguente inapplicabilità delle doglianze mosse da controparte;
rappresentava poi che non sussisteva alcuna violazione della concorrenza e sosteneva la fondatezza e legittimità della pretesa creditoria e, opponendosi alla richiesta di CTU, richiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposto
[...] così concludeva: ''in Controparte_2 via preliminare: 1) CONCEDERE la provvisoria esecutività del D.I. opposto, ex art. 648 c.p.c., sussistento tutti i presupposti richiesta da tale norma;
2)
All'esito, concedere un termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; Nel merito: 3)
RIGETTARE l'opposizione così come proposta dalla società Controparte_6
e dal sig. perché inammissibile, improcedibile
[...] Parte_1 ed infondata in fatto e diritto per tutti i motivi innanzi indicati;
4)
CONFERMARE il D.I. nr. 376/2021 – nr. 1093/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 29.09.2021, in pari data depositato e notificato in data 03.11.2021 e, per l'effetto, 5) CONDANNARE il sig.
[...]
, quale fideiussore, nel limite degli importi garantiti ammontanti ad Parte_1
€ 1.125.000,00, al pagamento, in solido con il debitore principale, società
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_6 favore della Controparte_7
(già
[...] [...]
per Controparte_8
pagina 4 di 16 Azioni), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., sig. CP_9
, della somma complessiva di € 177.393,96 con gli interessi
[...] maturati dal 22.06.2021 al soddisfo o, comunque, della maggiore o minore somma (in tal caso con espressa riserva di impugnativa) ritenuta di giustizia, nonché le spese della procedura monitoria;
6) Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.''
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 09.01.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva automatica ex art. 127 bis c.p.c., con ordinanza del giorno successivo, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita sono con la produzione di documenti.
Con comparsa di intervento dell'08.09.2023 ex art. 111 c.p.c. si costituiva che faceva proprie le difese e le conclusioni già Controparte_3 rassegnate dall'opposta.
All'udienza del 15.09.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal pagina 5 di 16 punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza pagina 6 di 16 dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è infondata.
A tal riguardo è necessario evidenziare che l'art. 5, comma 4 del D. Lgs.
28/2010 precisa che i commi 1-bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Pertanto, fino alla pronuncia sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma di cui all'art. 5 di cui prima e, la procedura di mediazione può essere differita.
Correttamente, con ordinanza del 10.01.2023, lo scrivente concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha rinviato per l'instaurazione del relativo procedimento, tentativo di mediazione poi conclusosi negativamente, e, pertanto, l'eccezione deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, la doglianza dell'opponente relativa alla discrasia tra la somma intimata in sede monitoria e quella riportata nella lettera di revoca di affidamento va disattesa.
Infatti, parte opposta ha depositato in giudizio la certificazione ex art. 50
pagina 7 di 16 Parte
(all. 2 comparsa di costituzione e risposta) che certifica, per l'appunto,
l'esatto avere dell'istituto bancario.
Orbene, come riportato nella predetta certificazione, alla data del
21.06.2021, dunque poco meno di sei mesi prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la banca vantava un credito alla data del 21.06.2021 pari ad Euro
177.393,96, medesima cifra che è stata poi azionata ed ottenuta in sede monitoria.
La difformità di importi lamentata dall'opponente risiede nei distinti periodi temporali di riferimento, due anni circa, durante i quali sono maturati interessi che hanno giocoforza aumentato l'importo a credito dell'opposta, rispetto al quale l'eccezione di parte opponente risulta generica non fornendo calcoli alternativi rispetto al computo degli interessi di mora.
In ordine all'ulteriore motivo di opposizione, ovvero alla nullità della sottoscrizione della fideiussione avvenuta rispetto ad uno schema ABI preconfenzionato e in violazione della normativa sulla concorrenza, occorre precisare quanto segue.
Al fine di comprendere correttamente la vicenda processuale, questo
Tribunale ritiene doveroso precisare che la lettera di fideiussione sottoscritta con la da Parte_3 [...]
deve essere qualificata nei termini di “contratto autonomo Parte_4 di garanzia” e non come “fideiussione bancaria”.
Vanno sottolineate le differenze tra le due figure di garanzie personali al fine di inquadrare correttamente quella in esame.
“Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, (e cioè
pagina 8 di 16 l'eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento).
Il garante deve quindi provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni. Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale
(Sentenza Trib. di Catania n. 1578/2018).
Un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale ha chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…). La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.
1945 c.c.” (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., n. 3947/2010 - Cass. civ. n.
32402/2019).
Osserva questo Tribunale che, dalla documentazione allegata, si evince in maniera chiara la mancanza di accessorietà della garanzia e l'identità della prestazione garantita e di quella principale. Il contratto sottoscritto da
[...]
pur se titolato “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque Parte_1 operazione con limitazione di importo “ ha previsto all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
pagina 9 di 16 debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; all'art. 7,
è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutale per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Dai contenuti delle clausole contrattuali richiamate e specificamente approvate dal garante ex art. 1341, comma 2, c.c. si evince che il garante ha assunto l'obbligo di effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito del mero ricevimento di richiesta scritta proveniente dal garantito, senza operare alcuna preventiva valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa e senza godere del beneficium escussionis. Nel giudizio de quo la richiesta è stata effettuata mediante raccomandata A/R di messa in mora della CP_2 con invito al rientro del saldo passivo, in data 12.02.2021, e successivamente mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, accertata la qualificazione giuridica del contratto quale contratto autonomo di garanzia, l'unica eccezione che è consentita sollevare dalla parte, in questo caso, è far rilevare la nullità del contratto.
Orbene, l'opponente ha prospettato la nullità della fideiussione rilasciata in quanto riprodurrebbe la stessa, nella sostanza, lo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2002 e ritenuto illegittimo.
Nei contratti di fideiussione, la riproduzione delle clausole dello schema ABI comporta certamente la nullità parziale del negozio. D'altro canto, però, occorre precisare che ciò non avviene in modo automatico, ma solo all'esito di un rigoroso accertamento che tenga conto anzitutto della coincidenza delle condizioni del contratto con il c.d. cartello, ossia l'intesa restrittiva della concorrenza, che valuti l'incidenza delle singole clausole rispetto all'intero contratto e, infine, che indaghi la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente affermare in pagina 10 di 16 linea teorica una violazione di norme imperative per arrivare alla nullità delle clausole replicative dell'intesa e liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia, ma bisogna altresì accertare la concreta volontà delle parti, eventualmente vòlta ad assegnare alla porzione del regolamento contrattuale colpita da nullità rilievo essenziale ai fini della stessa ragion d'essere del negozio.
Se è vero, infatti, che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le
“intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante” e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1419 c.c. (Cass. S.U. 30.12.2021 n. 41994), occorre tuttavia precisare che ciò avviene non in forza di automatismi derivativi, ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio e indaghino la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente predicare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che deprivi ab origine di efficacia le clausole replicative dell'intesa generando l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. In difetto di dimostrazione di una volontà delle parti tesa ad assegnare alla porzione del regolamento contrattuale colpita da nullità rilievo essenziale ai fini della stessa ragion d'essere del negozio, non resta che ribadire quanto ragionevolmente affermato da Cass. S.U. n. 41994/2021 riguardo alla eccezionalità di una simile evenienza, posto che “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
pagina 11 di 16 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie il appare legale rapp. della società debitrice principale) - salvo la Pt_1 rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico all'erogazione dei mutui ed alle operazioni della società in generale. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Poiché, dunque, i contratti di fideiussione non sarebbero in ogni caso interamente caducato, rimanendo in essere quantunque monchi delle clausole attuative dell'intesa anticoncorrenziale, è indispensabile verificare che la nullità prospettata dalla parte non permanga su un piano puramente teorico, rispetto al quale difficilmente è dato scorgere un interesse ad agire del fideiussore qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c..
Occorre piuttosto indagare riguardo all'operatività delle clausole contestate, se cioè si sia verificata taluna delle situazioni in esse previste così che la permanenza dell'impegno del fideiussore discenda nel concreto proprio dall'applicazione di una delle clausole contestate. Si tratterebbe in particolare della clausola c.d. di reviviscenza, di cui all'art. 2 , in forza della quale “il pagina 12 di 16 fideiussore è tenuto “ a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stesa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, della clausola c.d. di sopravvivenza di cui all'art. 8, secondo la quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo del debitore di restituzione delle somme comunque erogate”, nonché della clausola n. 6 a tenore della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzioni di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Giova poi osservare che in ogni caso tale questione non pare, invero, conferente a tutte le fideiussioni, ma solo a quella omnibus ossia la fideiussione a garanzia di qualunque operazione del 4 febbraio 2014 (doc.12 fascicolo monitorio di parte opposta), mentre le altre fideiussioni specifiche e non omnibus, non sono soggette al provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 (cfr. Corte d'Appello Milano, n. 3083/2022; nello stesso senso anche Tribunale Pescara, 06/03/2023; Tribunale di Napoli, Sez. Spec.
Impresa, 16/06/2020; Tribunale di Forlì sentenza del 16 maggio 2022;
Tribunale Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Tribunale Milano, 21 giugno
2022, n. 5481).
A tale ultimo riguardo, il Tribunale non ignora la sussistenza di un orientamento, nella giurisprudenza di merito, volto ad estendere anche alle fideiussioni specifiche gli effetti (i.e., la nullità) della riproduzione delle clausole del modello ABI ritenuto violativo della legge Antitrust;
senonché, pur volendo aderire a tale (per quanto consta) minoritario indirizzo pagina 13 di 16 ermeneutico, non può mancarsi di rilevare come, in presenza di una fideiussione specifica, non sarebbe invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di NC d'IA (che le Sezioni Unite, per vero, hanno riconosciuto soltanto in favore delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI stipulate nei medesimi anni, 2002/2005, oggetto dell'istruttoria espletata dalla NC D'IA), posto che l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus (emesse in un dato arco temporale), le quali, presentano una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell 'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici' (Tribunale Napoli, 24 maggio 2022, n. 5125).
Di modo che, a fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI, il garante - che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994 - è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato.
Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez.
III, 03/05/2024, n.12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass., S.U., 30 dicembre
2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da pagina 14 di 16 soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
in mancanza di tale dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE .
Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, sia stata solo adombrata, da parte dell'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, la generale nullità delle fideiussioni specifiche per cui è causa e pertanto deve rigettarsi l'eccezione di nullità. Da ultimo, la richiesta di CTU al fine di approfondire la variabilità dei tassi applicati unilateralmente, al di là dell'eccessiva genericità della stessa, va disattesa in quanto, come già osservato nell'ordinanza del 17.09.2024, ritenuto, altresì, la consulenza tecnica può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cfr. Cass. n. 30218 del 2017.
In conclusione, quindi, la spiegata opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare le spese di Parte_1 lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è
pagina 15 di 16 esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando,
I. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
376/2021 definitivamente esecutivo;
II. condanna altresì a rimborsare, per la fase di studio Parte_1 ed introduttiva, a Controparte_10
le spese di lite, che liquida in € 3.980,00
[...] per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
III. condanna altresì a rimborsare, per la fase di Parte_1 istruttoria e decisionale, a le spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 9.450,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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