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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 587/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 587/2025 R.G. , promossa da
AVV. (c.f. ), in autodifesa Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro p.i. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c del 3.6.2025, l'avv. Ciaramella Salvatore in autodifesa ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona del Controparte_1 rappresentante legale, avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 341/2024 R.G. .
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., va rilevato che l'opposto Controparte_1 in persona del rappresentante legale non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione con p.e.c. del 3.6.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio in seno al ricorso monitorio, per cui va dichiarato contumace, e che l'opponente avv. in autodifesa ha deposito il 30.07.2025 la rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio che, ai fini dell'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., non richiede l'accettazione della controparte, non essendosi costituita.
Pertanto va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., senza provvedere alla liquidazione delle spese di lite, data la mancata costituzione dell'opposto non rinunciante.
P.Q.M.
1 dichiara la contumacia di Controparte_1 legale;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese di lite.
Gela, 20/10/2025
p.i. ), in persona del rappresentante P.IVA_1
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 587/2025 R.G. , promossa da
AVV. (c.f. ), in autodifesa Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro p.i. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c del 3.6.2025, l'avv. Ciaramella Salvatore in autodifesa ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona del Controparte_1 rappresentante legale, avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 341/2024 R.G. .
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., va rilevato che l'opposto Controparte_1 in persona del rappresentante legale non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione con p.e.c. del 3.6.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio in seno al ricorso monitorio, per cui va dichiarato contumace, e che l'opponente avv. in autodifesa ha deposito il 30.07.2025 la rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio che, ai fini dell'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., non richiede l'accettazione della controparte, non essendosi costituita.
Pertanto va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., senza provvedere alla liquidazione delle spese di lite, data la mancata costituzione dell'opposto non rinunciante.
P.Q.M.
1 dichiara la contumacia di Controparte_1 legale;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese di lite.
Gela, 20/10/2025
p.i. ), in persona del rappresentante P.IVA_1
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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