TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR EO
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 2667/2025 R.G. e al n. 3004/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contesse, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Giuseppe TT e dall'avv. CE TT. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.5.2025 Pt_1
premettendo di essere affetta da varie infermità, riferiva di aver presentato, in data
[...]
22.9.2023, istanza all' per l'accertamento del suo stato di totale inabilità 100% al fine di CP_1
1 ottenere la pensione d'inabilità; in data 5.12.2023, sottoposto a visita dalla competente
Commissione Medica, era stata riconosciuto invalido nella misura del 75%; pertanto, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 30.5.2024, incoato presso questo
Tribunale al n. R.G. 3004/2024, aveva chiesto l'accertamento del proprio stato di invalido nella misura del 100% utile al conseguimento della pensione d'inabilità ma, disposta c.t.u. medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura dell'85%; aveva depositato, in data
18.4.2025, dichiarazione di dissenso. Contestava la relazione peritale, deducendo che il c.t.u. aveva omesso di considerare patologie di assoluta rilevanza ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità, e aveva altresì erroneamente valutato quelle poste a fondamento delle proprie conclusioni. Evidenziava, in particolare, che il c.t.u. aveva errato nella valutazione della patologia cardiaca da cui risultava affetto, come documentalmente attestato dalla copiosa certificazione medica in atti. Contestava, inoltre, la valutazione della sindrome ansioso- depressiva, che il c.t.u. aveva qualificato di grado lieve. Sottolineava, infine, la mancata considerazione di patologie quali l'obesità, il diabete mellito di tipo II e la spondiloartrosi.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi che egli ricorrente, in conseguenza delle infermità denunciate, ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 17.9.2025, eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente provato né dedotto in merito il possesso dei requisiti socio-economici indispensabili per la verifica del proprio interesse ad agire;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 3004/2024 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 23.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato sin dalla domanda amministrativa. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è
2 affetto dalle seguenti infermità: “Scompenso cardiaco cronico con frazione di eiezione ridotta
(25-30%) in paziente portatore di Pace-Maker con difetto del setto interventricolare e con esiti di infarto del miocardio in sede inferiore R.M. dimostrato. Broncopatia enfisematosa. Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Note di spondilite rizomelica del tratto lombare” e ha concluso che dette patologie determinano una invalidità in misura pari al 100% sin dalla data della domanda amministrativa.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso. Va, pertanto, dichiarato che è portatore di un'invalidità pari al 100% a decorrere dalla Parte_1 data della domanda amministrativa, utile al conseguimento della pensione d'inabilità.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Giuseppe TT
e CE TT, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 30.5.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 16.5.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che possiede il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento della pensione d'inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi alla presente fase di merito, oltre i.v.a.,
3 c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv. Giuseppe TRISCHITTA e avv. CE TRISCHITTA;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR EO
4