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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
Controparte_2
(c.f. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis,
resistenti
oggetto: assegno e collocamento mirato per invalidi civili – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 giugno 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile e/o in subordine dell'iscrizione nelle liste collocamento obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n.
2660/2021 r.g.). Nella contumacia dell'Istituto e nella resistenza dell'
[...]
, veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava Controparte_2
l'esistenza di infermità comportanti solo uno stato di invalidità del 39%. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 16 gennaio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla prestazione e nella condanna al pagamento della stessa.
I convenuti insistevano per il rigetto della domanda, Quindi, sostituita l'udienza del 16 gennaio
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Risulta fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , atteso che nel Controparte_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20, d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia CP_1 CP_3
la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Nel merito, occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Ciò posto, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “-ALTERAZIONE POSTURALE CON MODESTA SCOLIOSI VERTEBRALE DA
ETEROMETRIA DEGLI ARTI INFERIORI analogia Cod.7009 – 21%, ESITI PTC DX analogia
Cod.7214 – 14%, S.ANSIOSO DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE analogia Cod.2206 – 31%”, precisando che “In ragione della nuova documentazione specialistica prodotta, il gruppo principale delle infermità è costituito dalla patologia a livello OSTEOARTICOLARE e NEUROLOGICO con deficit allo
Pa stato attualmente diagnosticato raggiungono un'invalidità del CINQUANTATRE%, quindi da giustificare la concessione della Invalidità per l'inserimento negli elenchi speciali dell
[...]
e della i sensi della L:482/68 e succ. modifiche, ma solo a far data dal Controparte_4 CP_5
01.01.2023.” L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste del collocamento, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP
e coeva all'opposizione, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'iscrizione nelle liste Parte_1
del collocamento quale invalido in misura superiore al 46% (53%) dal gennaio 2023;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro