Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 44642/2023
N. R.G. 44642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 44642/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI n°8, P.IVA_1 presso lo studio del difensore avvocato ZANATI FABIO che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in FAENZA (RA), VIA MAMELI CP_2 P.IVA_2
n°1/2, presso lo studio del difensore avvocato CASADIO CARLO GIULIO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dai difensori avvocati CASADIO CARLO GIULIO del
Foro di Ravenna e DALPANE ELISA del Foro di Bologna, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico ex art. 189 comma secondo n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°15485/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 6 ottobre 2023 ed ottenuto da nei confronti della società CP_2 Pt_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 11.504,40# - di cui euro 1.498,14#
[...] da pagarsi immediatamente - oltre interessi e spese della procedura, dovuta per il mancato pagamento di alcune fatture, emesse a seguito di fornitura di merce ordinata dalla debitrice e regolarmente consegnata.
Parte ricorrente ha dedotto a sostegno della propria pretesa creditoria che
- era attiva nel settore della produzione e commercializzazione di integratori alimentari, preparati e tisane,
- la società debitrice svolgeva attività di commercio al dettaglio di prodotti di CP_1 erboristeria tramite negozio fisico e tramite sito internet con il marchio “Erboristeria
Binasco”,
- da una decina d'anni si era instaurato tra le due società un accordo commerciale per cui la società ricorrente produceva integratori e tisane da commercializzare con il marchio “Erboristeria Binasco” e così aveva ordinato e fatto consegnare nel CP_1 tempo all'odierna ricorrente le relative etichette da applicare sui singoli barattoli,
- che nel corso del 2022 venivano emesse regolari fatture a seguito di consegna dei prodotti richiesti, ma non provvedeva ad onorare il suo debito, CP_1
- nel corso del mese di agosto manifestava a le proprie difficoltà a CP_1 CP_2 garantire i pagamenti dovuti e chiedeva una dilazione di pagamento che, a seguito di intese tra le parti, veniva accordata,
- tuttavia, procrastinava il pagamento del dovuto, sicché si era vista costretta ad CP_1 adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto le spettava.
2. Promuovendo la presente controversia, ha proposto opposizione la quale ha Parte_1 confermato l'esistenza di un accordo commerciale con la società creditrice nei termini in cui è stato descritto da quest'ultima, ha riconosciuto che per sopravvenute difficoltà economiche non era più riuscita a far fronte agli impegni assunti, rendendosi inadempiente all'obbligazione di pagamento;
cionondimeno, ha evidenziato come nel corso del mese di agosto 2022 le odierne parti in causa avessero concordato un piano di rientro che comprendeva anche le fatture in scadenza il 10 settembre 2022 per un importo totale di euro
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10.236,15# da corrispondersi mediante sei rate di euro 1.500# l'una, nell'arco di tempo compreso tra il mese di settembre 2022 ed il mese di marzo 2023; che ad eccezione della somma di euro 1.498,14# aveva provveduto a pagare tutte le rate;
che, tra l'altro, in data 26 ottobre 2023 aveva pure pagato detta somma portata dal precetto a seguito di emissione del provvedimento monitorio.
Parte opponente evidenziava, altresì, come in data 1 ottobre 2022 avesse comunicato a di voler interrompere il rapporto commerciale inter partes, non essendo più CP_2 interessata ai prodotti che a seguito di ciò aveva ricevuto la fattura n°2527/2022 per CP_2 euro 10.006,26# del 10 novembre 2023 relativa a prodotti in giacenza presso il magazzino mai ordinati da che il rapporto commerciale tra le odierne parti in causa non CP_2 CP_1 era mai stato disciplinato da un contratto scritto e non era stata concordata alcuna clausola penale;
che i rapporti tra le due società non prevedevano lo stoccaggio della merce per
SE nel magazzino per cui concludeva per la revoca dell'impugnato provvedimento CP_2 monitorio e per il rigetto di ogni pretesa da parte di CP_2
3. Si è costituita in giudizio la società creditrice, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, in punto di rito, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
nel merito, dopo aver ripercorso i termini degli accordi commerciali delle parti, ha contestato che fosse stato comunicato per documenti l'asserito recesso da parte di in data 1 ottobre 2022; ha evidenziato come la fattura n°2527 del CP_1
10 novembre 2022, azionata in via monitoria, si riferisse a prodotti ordinati da prima CP_1 del presunto recesso;
ha sostenuto come l'attività di stoccaggio fosse oggetto di un accordo accessorio tra le parti, per cui produceva una quantità di prodotti, non meno di 300 CP_2 pezzi per tipo e per volta, li etichettava e consegnava a di volta in volta a seconda CP_1 delle esigenze di quest'ultima; che tale modalità operativa trovava conferma dalla fitta corrispondenza mail tra le parti dove periodicamente richiedeva resoconti sulla merce CP_1 in giacenza e predisponeva gli ordini;
che una conferma ulteriore di tale attività di stoccaggio si poteva ricavare dalla consegna delle etichette in quantitativi non inferiori a 1000 unità.
Preso atto dell'assenza di contestazioni in merito al quantum della pretesa creditoria, ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
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4. Trattandosi di causa introdotta con il nuovo rito, all'esito delle verifiche preliminari con provvedimento datato 7 febbraio 2024, il giudice all'epoca assegnatario ha dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio e fissato l'udienza per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. per il giorno 20 giugno 2024, rispetto alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more, e precisamente in data 18 aprile 2024, la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 8 luglio 2024 a seguito di rinvio disposto dalla sottoscritta, all'esito del tentativo di conciliazione, è stata accertata l'insussistenza dei presupposti per una soluzione bonaria della vertenza.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione della somma ingiunta per le ragioni indicate nel provvedimento datato 7 agosto 2024, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti all'udienza del 21 ottobre 2024.
Quindi, esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali, l'udienza del 13 gennaio 2025 per la rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 24 gennaio 2025 la presente causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
5. Preliminarmente, si deve dare atto di come la parte convenuta opposta abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'improcedibilità della presente azione per mancata costituzione della parte opponente nei termini di cui all'art. 165 c.p.c..
Nel richiamare a tale riguardo il contenuto dell'ordinanza riservata, datata 7 agosto 2024, si deve ribadire come l'opponente abbia dato evidenza dell'iscrizione a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione (notifica avvenuta in data 28 novembre 2023) nel rispetto della previsione dell'art. 165 c.p.c.: ha allegato, invero, la ricevuta di avvenuta consegna in data 6 dicembre 2023 della PEC relativa all'iscrizione a ruolo inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Milano, unitamente alla comunicazione PEC generata in automatico dal sistema in data 7 dicembre 2023 che attesta
“controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”. Risulta, quindi, come solo
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in un momento successivo, precisamente in data 20 dicembre 2023, sia stata aperta la relativa busta ed inviata la PEC di accettazione del deposito.
L'eccezione, pertanto, è infondata e va respinta.
6. Passando all'esame del merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema di riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 cod. civ.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697 comma 1 cod. civ., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697 comma 2 cod. civ..
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. tra le molte
Cass. n°22113/2015).
Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. A tale riguardo la sentenza SSUU n°13533/2001 recita testualmente che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Deve ritenersi che, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle testimonianze rese in corso di causa, sia stato adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente su
CP_2
E' pacifico, oltre che non contestato, che la debitrice abbia provveduto in data 26 ottobre
2023 al pagamento dell'importo portato dal precetto notificatole a seguito di emissione del
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decreto ingiuntivo opposto - importo che si riferisce alla somma residua ed impagata di euro
1.498,14#, oltre spese ed interessi, portata dalle fatture n°1573/2022 e n°1843/2022.
Ciò premesso, occorre porre l'attenzione sull'oggetto del presente giudizio ovvero accertare se sia o meno dovuto da parte di il pagamento della somma di euro 10.006,26# portata CP_1 dalla fattura n°2527 del 10 novembre 2022 azionata in monitorio, relativa a merce in giacenza presso il magazzino CP_2
Secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta opposta, la predetta fattura si riferirebbe a merce ordinata da nel corso del rapporto commerciale inter partes durato diversi anni. CP_1
Le odierne parti in causa avevano concordato una produzione continuativa nel tempo di tisane ed integratori alimentari con materie prime reperite da per conto di CP_2 CP_1 quest'ultima provvedeva poi a rivendere detti prodotti al dettaglio con il marchio “Erboristeria
Binasco”. Ora, per la difesa di connesso ai rapporti commerciali inter partes vi era CP_2
l'accordo accessorio di stoccaggio della merce che prevedeva la produzione da parte di di un certo quantitativo di prodotti che venivano etichettati con le etichette ricevute CP_2 da e conservati nel magazzino di detti prodotti venivano poi consegnati nei CP_1 CP_2 quantitativi richiesti secondo gli ordinativi inviati via mail da a supporto di tale CP_1 ricostruzione MO ha allegato la corrispondenza mail ricompresa nel periodo luglio 2019 - luglio 2022 (cfr. doc. 14 e 16 . CP_2
La debitrice se effettivamente conviene con che gli ordini della merce CP_1 CP_2 venivano inoltrati via mail, contesta la ricostruzione della difesa di parte opposta, mettendo in evidenza come il rapporto commerciale che ci occupa non era regolamentato da pattuizione scritte;
nega l'esistenza di un accordo accessorio di stoccaggio, sostenendo invece come la sovraproduzione dei prodotti destinati a fosse una scelta discrezionale ed autonoma di CP_1
giustificata da esigenze interne e comunque non opponibili a CP_2 CP_1
Invero, dall'esame della copiosa corrispondenza mail agli atti, relativa agli anni 2019-2022, può ritenersi provata l'esistenza di una produzione continuativa da parte di in favore CP_2 di che prevedeva anche l'attività di stoccaggio. CP_1
In primo luogo, ci sono numerose mail inviate da a con le quali viene richiesta CP_1 CP_2 la messa in produzione dei prodotti in quantitativi consistenti (300 pezzi, 200, pezzi e 100 pezzi).
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Tale accordo trova tra l'altro conferma nella mail SE del 5 febbraio 2020 ore 17.28 dove si legge “…se non erro ogni volta ne producete un minimo di 300 pz corretto?” ed il giorno successivo alle 9.50 MO risponde“.. Abbiamo concordato con voi di produrre sempre un minimo di 300 pz per referenza, per non essere sotto scorta al momento del vs ordine” , ottenendo un riscontro da parte di alle 11.23 del 6 febbraio 2020:“Grazie mille”. CP_1
Quanto alla richiesta di quantitativi da mettere in produzione, nella mail datata 23 luglio 2019 ore 9.36 si legge “come detto telefonicamente le invio elenco dei prodotti da mettere in produzione per Settembre in modo tale che alla riapertura li abbiamo disponibili” segue elenco dei prodotti e relative quantità.
Nelle mail del 21 febbraio 2020 ore 12.23 e 26 febbraio 2020 ore 9.50 SE non solo richiede l'invio dei pezzi relativi rispettivamente al prodotto “benessere start” e “benessere drink”, ma richiede espressamente la messa in produzione di 300 pezzi delle relative referenze.
Con la mail 23 maggio 2020 ore 11.18 per SE richiede di ordinare 100 Testimone_1 pezzi di Forza Più e 100 pezzi di Bevanda Cacao;
MO con mail 25 maggio 2020 ore 8.10 conferma l'invio dei prodotti richiesti, facendo altresì presente come “con questo ordine finiscono le scorte di ” e prontamente alle ore 8.12 dello stesso 25 maggio Parte_2
2020 scrive “Perfetto, è possibile mettere in produzione 200 pz di bevanda al cacao, in CP_1 modo da averla pronta al prossimo ordine?”; poco dopo, alle 8.14 risponde “certo, CP_2 questa sua la prendo come un ordine da preparare e tenere presso di noi”.
Ancora con mail 22 ottobre 2020 alle ore 15.40 chiede la messa in produzione di CP_1
Parte_3
In data 30 novembre 2020 alle ore 16.07 chiede a la produzione di 100 pezzi di CP_1 CP_2
e , richiesta subito riscontrata da alle ore Parte_3 Parte_4 CP_2
17.20 dello stesso giorno dove si legge “Buonasera, recentemente abbiamo concordato che i ritiri di , FORZA PIÙ, BENESSERE DINK sarebbero stati di 200 pezzi alla Parte_3 volta, per tanto noi ci siamo adeguati con la produzione, fateci sapere” e poco dopo (17.23) risponde “Ha ragione, mi scusi, vanno benissimo 200 pezzi”. CP_1
In data 20 luglio 2021 ore 16.58 viene chiesta da la messa in produzione di 400 pezzi CP_1 di , FORZA PIÙ, BENESSERE DINK. Parte_3
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Ulteriore elemento a supporto dell'esistenza dell'accordo accessorio di stoccaggio è dato dalla richiesta ricorrente da parte di di avere aggiornamenti sulle giacenze e la disponibilità CP_1 in magazzino dei prodotti di volta in volta individuati.
A titolo esemplificativo va evidenziata la mail del 28 ottobre 2019 alle ore 9.06 dove CP_1 chiede a “Mi date conferma che i prodotti sono già a magazzino?” e segue poi un CP_2 elenco di prodotti, mail riscontrata dalla società opposta nella stessa giornata dove viene precisato che è indicata in rosso la situazione a magazzino.
Nella già esaminata mail del 5 febbraio 2020 delle richiedeva “cortesemente le Parte_5 chiedo se può inviarmi un riassunto dei prodotti che avete a magazzino per poter prendere visione della situazione totale”.
Nella mail del giorno 8 luglio 2020 ore 10.05 SE, oltre ad inviare un ordine di 200 pezzi di
Benessere Start, scrive “attendo il resoconto di tutto quello che avete in magazzino per organizzare gli ordini in previsione della vostra chiusura estiva”.
In data 19 ottobre 2020 ore 12.47 scrive “vi scrivo per chiedervi se gentilmente CP_1 poteste mandarmi un resoconto delle nostre referenze già preparate con le relative quantità così da verificare che combacino con quelle che abbiamo segnato noi” e prontamente CP_2 risponde alle 16.43 con indicazione dei prodotti in giacenza.
In data 16 dicembre 2020 ore 12.55 chiede a “potreste dirmi quali dei nostri CP_1 CP_2 prodotti avete già pronti in magazzino e in quali quantità”, con risposta da parte di CP_2 alle ore 13.37 dove vengono specificate le “vostre giacenze” e viene pure dato atto che le etichette della tisana digestiva erano finite.
Fanno riferimento ancora a richieste di aggiornamento sulle giacenze in magazzino le mail del
19 luglio 2021 nonché le mail allegate da del 30 agosto 2021 9.42, 12 febbraio 2022 CP_1 ore 11.10 e 12 maggio 2022 ore 14.26.
Altro elemento a favore della tesi difensiva di è da rinvenirsi nel fatto che dalla CP_2 documentazione versata in causa emerge come SE annotasse in appositi propri reports le giacenze presso il magazzino chiedendo di volta in volta conferma delle quantità. CP_2
Richieste in tal senso vengono inoltrate periodicamente: basta porre l'attenzione alla mail 7 ottobre 2020 delle 15.57 dove si legge “volevo chiedervi se gentilmente potete inviarci i pezzi rimasti della , a noi risultano essere 103”; ugualmente indicativa la mail già Parte_2 esaminata del 19 ottobre 2020, la mail 30 ottobre 2020 ore 14.56 dove viene richiesto l'invio
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dei pezzi rimasti di “dovrebbero essere 97”, la mail 2 novembre 2020 ore Parte_6
16.07e la mail 7 dicembre 2020 ore 15.28.
Appare, altresì, argomento decisivo a supporto dell'esistenza dell'accordo di stoccaggio della merce prodotta per conto di nella richiesta ricorrente di di consegna in tempi CP_1 CP_1 brevi.
Come la mail 15 maggio 2020 ore 9.51 dove per SE chiede se “il Testimone_1 prodotto benessere drink è già pronto e se posso venire a ritirarlo tarda mattinata”; ancora la mail 25 maggio 2020 ore 8.10 dove conferma che i prodotti richiesti il 23 maggio CP_2
2020 “partiranno oggi”; anche la mail 5 maggio 2021 ore 12.44 da parte di che CP_2 risponde ad una richiesta delle 11.18 di e scrive “ok l'ordine parte oggi”; ancora mail CP_1
27 aprile 2022 ore 12.24 dove conferma “si partono oggi” a fronte di una richiesta di CP_2 ordine inoltrato da alle 9.52 dello stesso giorno;
e ancora sempre a conferma CP_1 dell'evasione degli ordini in tempi molto rapidi sono da tenere in considerazione le mail datate
20 giugno 2022 e 28 luglio 2022.
Da ultimo, appare rilevante per ritenere fondata la ricostruzione dei rapporti commerciali da parte di il fatto che provvedesse periodicamente ad inviare a le CP_2 CP_1 CP_2 etichette da apporre sui singoli prodotti in quantità consistenti, non meno di 1000 etichette per volta, in modo che non ne fosse mai sprovvista e potesse così evadere gli ordini in CP_2 tempi brevi (sul punto si richiamano le mail 30 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 25 gennaio
2021 nonché i documenti di trasporto (doc 2 fascicolo monitorio) relativi alla consegna di etichette (novembre 2017, febbraio 2018, gennaio 2018 e febbraio 2021).
Quanto è emerso dalla copiosa corrispondenza via mail esaminata sui rapporti commerciali tra le parti trova ulteriore e decisiva conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa ed in particolare dai testi indotti dalla parte opposta, sentiti a prova contraria sulle circostanze ammesse e dedotte da parte opponente.
La teste ha dichiarato “a richiesta di veniva sempre conservata in Testimone_2 CP_1 magazzino una certa quantità di prodotto per poter essere consegnata in un momento successivo, la quantità che veniva tenuta in deposito in magazzino corrispondeva a circa due consegne” e ancora “per richiesta di la merce era sempre pronta in quanto stoccata in CP_1 magazzino”; la teste ha, inoltre, precisato come non provvedeva ad inviare report CP_2 delle giacenze di sua iniziativa, ma solo su espressa richiesta di CP_1
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Anche le dichiarazioni del teste sono rilevanti laddove ha confermato che Testimone_3
“una parte del magazzino era destinata a stoccare prodotti per mi pare si trattasse CP_1 indicativamente di un bancale”.
Da ultimo il teste ha precisato che “i prodotti destinati a Testimone_4 CP_1 erano formulati da loro ed andavano preparati per tempo per essere consegnati”, trovando così conferma la circostanza che per essere la merce prodotta da disponibile a CP_2 richiesta di con consegne organizzate di regola il giorno successivo all'ordine, era CP_1 necessario produrne un certo quantitativo in più che veniva stoccato e consegnato alla bisogna.
Né d'altra parte le ragioni dell'opposizione proposta da hanno trovato conferma nella CP_1 testimonianza di , la quale in realtà ha rilasciato dichiarazioni piuttosto Testimone_1 generiche e non ha fornito elementi utili a sostegno della tesi di anche alla luce CP_1 dell'esame dello scambio di mail prodotte dalle parti.
Quanto all'asserito recesso comunicato i primi giorni di ottobre da non è Parte_7 stato allegato dalla difesa di parte opponente alcun documento a sostegno dell'assunto di voler interrompere i rapporti commerciali tra le due società.
Invero, fermo restando che i rapporti commerciali de quo erano stati assunti oralmente, la comunicazione mail del 10 ottobre 2022, in risposta alla mail in pari data del sig. Pt_8 legale rappresentante di non avvalora la tesi di parte opponente;
anzi, prova la CP_2 volontà di di adempiere al pagamento del dovuto (si legge “siamo più che disposti a CP_1 saldare i nostri debiti”), necessitando di tempo per trovare una soluzione, viste le difficoltà economiche del periodo. Le contestazioni sulle giacenze di merce realizzata da per CP_2 conto di sono del tutto generiche. CP_1
La successiva comunicazione via PEC del 28 novembre 2022, inviata da dopo il rifiuto CP_2 della consegna della merce, prova come i rapporti tra le due società si fossero definitivamente deteriorati, con richiesta di di pagamento del dovuto e quindi anche della merce in CP_2 giacenza.
La considerazione di per cui la fattura n°2527/2022 azionata in monitorio non è stata CP_1 ricompresa nel piano di rientro concordato nel mese di agosto 2022 non pare rilevante: in quel preciso momento i rapporti commerciali inter partes erano in crisi, ma CP_2 accordando una dilazione nei pagamenti, aveva mostrato una certa disponibilità nei confronti
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di un cliente di lunga data e faceva pensare che il rapporto commerciale tra le due società avrebbe potuto proseguire.
Invero, i rapporti commerciali si sono interrotti quando ha rifiutato, respingendola, la CP_1 consegna della merce in giacenza, merce che la creditrice fin dall'atto di costituzione ha dichiarato essere tutt'ora disponibile per essere ritirata a spese e cura di CP_1
Nessun dubbio circa il fatto che le comunicazioni mail provenienti da rappresentassero CP_1 ordini per conto della società, anche se non inoltrati direttamente dal legale rappresentante, come ventilato dalla difesa di parte opponente.
Al riguardo la teste , moglie del legale rappresentante di ha dichiarato Testimone_1 CP_1
“all'epoca dei fatti la dipendente addetta agli ordini era una, ma essendo una piccola realtà poteva esserci l'intervento anche di altre dipendenti che erano non più di due. Io pure mi sono occupata di effettuare ordini . CP_2
Alla luce di tutti gli elementi evidenziati e dell'esame nel suo complesso delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, la pretesa creditoria di risulta pienamente CP_2 provata e fondata: si riferisce, invero, a merce prodotta da per conto di tra il CP_2 CP_1 mese di novembre 2020 ed il mese di settembre 2022, tenuta a disposizione di quest'ultima nel magazzino di per essere consegnata a fronte di specifiche richieste o ordini di CP_2 ma rimasta in giacenza. Ciò giustifica anche l'importo piuttosto elevato della fattura. CP_1
Pertanto, l'opposizione proposta da risulta infondata e va respinta, con conseguente CP_1 definitiva conferma del provvedimento monitorio limitatamente all'ingiunzione di pagamento relativa alla somma di euro 10.006,26#, atteso il pagamento della somma di euro 1.498,14# immediatamente esecutiva a seguito di notifica del precetto.
7. Le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta sono poste a carico della parte attrice opponente in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
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a. respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°15485/2023, emesso in data 6 ottobre 2023, peraltro già dichiarato in via provvisoria parzialmente esecutivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
b. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 CP_2 le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.500,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 17/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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