Sentenza 12 aprile 1978
Massime • 1
Nell'indagare sulle situazioni negoziali, e nel qualificarle secondo i criteri stabiliti dall'art 8 del RD 30 dicembre 1923, n 3269 (legge di registro), l'amministrazione finanziaria, e poi il giudice in caso di contestazione, non sono vincolati dal titolo e dalla Forma apparente dell'atto, ma debbono tener conto di ogni altro elemento ricavato dall'atto stesso o dagli altri che, trovandosi in collegamento con l'atto da tassare e costituendone presupposto, portino eventualmente ad una diversa valutazione. Conseguentemente, il contenuto e la natura dell'atto debbono desumersi innanzi tutto dalle sue clausole, senza possibilita di modificarne od integrarne i risultati in base ad elementi estrinseci, pur essendo cio consentito, in via eccezionale, per quegli ulteriori elementi che siano strettamente collegati allo atto stesso, il cui testo costituisce, in ogni caso, l'oggetto principale dell'indagine volta ad accertare le dichiarazioni negoziali delle parti e gli effetti giuridici che le stesse sono idonee a produrre secondo la loro intrinseca natura. ( V 1737/76, mass n 380502).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/1978, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1978 |
Testo completo
Nell'indagare sulle situazioni negoziali, e nel qualificarle secondo i criteri stabiliti dall'art 8 del RD 30 dicembre 1923, n 3269 (legge di registro), l'amministrazione finanziaria, e poi il giudice in caso di contestazione, non sono vincolati dal titolo e dalla Forma apparente dell'atto, ma debbono tener conto di ogni altro elemento ricavato dall'atto stesso o dagli altri che, trovandosi in collegamento con l'atto da tassare e costituendone presupposto, portino eventualmente ad una diversa valutazione. Conseguentemente, il contenuto e la natura dell'atto debbono desumersi innanzi tutto dalle sue clausole, senza possibilita di modificarne od integrarne i risultati in base ad elementi estrinseci, pur essendo cio consentito, in via eccezionale, per quegli ulteriori elementi che siano strettamente collegati allo atto stesso, il cui testo costituisce, in ogni caso, l'oggetto principale dell'indagine volta ad accertare le dichiarazioni negoziali delle parti e gli effetti giuridici che le stesse sono idonee a produrre secondo la loro intrinseca natura. ( V 1737/76, mass n 380502).*