Sentenza 21 novembre 1978
Massime • 2
Nel rapporto di coassicurazione - che ricorre, a norma dell'art 1911 cod civ, quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalita e per uno stesso periodo di tempo, da piu assicuratori, che ripartiscono tra loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennita, ma senza vincolo solidale - si ha l'esistenza di piu e separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore e titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. Tuttavia, i coassicuratori possono incaricare uno solo di essi, chiamato "delegatario", di concludere il contratto, che sara cosi formalmente unico, e di curare i relativi rapporti, attraverso il conferimento di una procura ex art 1387 cod civ, nonche di agire o essere convenuto in giudizio anche per le quote di cui essi sono titolari, attraverso l'ulteriore necessario conferimento della rappresentanza processuale, ex art 77 cod proc civ. ( V 4040/76, mass n 382704).*
Qualora colui che agisce quale assicuratore contro il terzo responsabile, a norma dell'art 1916 cod civ, esibisca soltanto in secondo grado la polizza di Assicurazione e da questa risulti l'avvenuta stipulazione di una coassicurazione, il giudice di appello deve accertare, anche d'ufficio, se l'attore abbia agito in proprio per il recupero dell'intera indennita o in proprio per la sua quota e quale delegatario degli altri assicuratori per le quote a carico di costoro, e se, nella seconda ipotesi, sia stato a lui conferito dagli altri coassicuratori il potere di rappresentanza processuale: il mancato compimento di detti accertamenti puo formare oggetto di ricorso per Cassazione da parte del terzo che nulla abbia dedotto al riguardo in Sede di merito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/1978, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1978 |
Testo completo
Qualora colui che agisce quale assicuratore contro il terzo responsabile, a norma dell'art 1916 cod civ, esibisca soltanto in secondo grado la polizza di Assicurazione e da questa risulti l'avvenuta stipulazione di una coassicurazione, il giudice di appello deve accertare, anche d'ufficio, se l'attore abbia agito in proprio per il recupero dell'intera indennita o in proprio per la sua quota e quale delegatario degli altri assicuratori per le quote a carico di costoro, e se, nella seconda ipotesi, sia stato a lui conferito dagli altri coassicuratori il potere di rappresentanza processuale: il mancato compimento di detti accertamenti puo formare oggetto di ricorso per Cassazione da parte del terzo che nulla abbia dedotto al riguardo in Sede di merito.*