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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2868 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura CodiceFiscale_1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per opposizione a provvedimento di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, esponeva che, con Parte_1 provvedimento del 21.08.2024, l' , sede di Messina, le aveva comunicato che, con precedente CP_1
lettera, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 2.773,98 per il periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2014, in quanto erano stati accertati redditi personali e/o del coniuge che avevano determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta.
Tale importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute per n. 60 rate mensili (indebito n.
15454018).
Lamentava che, nonostante avesse proposto ricorso amministrativo precisando che l'indebito era stato già stato annullato con sentenza n.1020/21 del Tribunale di Patti, l' aveva comunque CP_1
respinto il ricorso.
Concludeva, dunque, l'annullamento dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente trattenute in virtù di tale provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio segnalando che effettivamente sull'indebito oggetto del CP_1
giudizio si era già pronunciato Tribunale di Patti, e di aver provveduto in via amministrativa all'abbandono del detto indebito, per “accertata insussistenza del credito per sentenze civili che disconoscono il credito”, come da verbale allegato datato 13/03/2025, e di essere in procinto di restituire le somme trattenute in forza del provvedimento annullato;
chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine da una opposizione a provvedimento di indebito inoltrato dall' CP_1
al ricorrente.
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto abbandono dell'indebito chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il provvedimento amministrativo comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con l'annullamento dell'indebito per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere, dal momento che siffatto annullamento risulta già effettuato in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 01/10/2024 .
Ora, è pur vero che l' ha annullato l'indebito, ma è altresì vero che, di fatto, come CP_1
riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo CP_1
del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 01/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre euro 43,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 03/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena