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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1103 /2023
Udienza del 27/11/2025 ad ore11,10 dinanzi al Giudice IM IN
Sono presenti per parte attrice l'avv. OL NI Parte_1
per parte convenuta l'avv. DELL'OLMO VALENTINA oggi sostituita CP_1
dall'avv. Aniello Montuori
L'avv. EA OL discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti
L'avv. Montuori discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti
I procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 11,30 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 15 si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17,00, al termine della camera, decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
IM IN
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1103 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice IM
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1103/2023 del Ruolo Generale dell'anno
2023 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27/11/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL NI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. DELL'OLMO VALENTINA CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore della somma di Euro 10.744,35 Parte_1 e/o della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, quale indennizzo e/o ristoro e liquidazione di tutte le somme spettanti all'assicurato giusta condizioni di polizza e, comunque, di tutte le indennità, le garanzie e/o i danni subiti e
2 subendi dallo stesso a causa, a seguito e/o in ragione del sinistro e dei fatti oggetto di causa e della polizza assicurativa, ed in particolare ed a titolo non esaustivo, le indennità, le garanzie e/o i danni ricollegati all'invalidità permanente ed all'invalidità temporanea sofferte a seguito ed a causa del sinistro, al periodo di gessatura ed alle spese mediche, fisioterapiche e riabilitative sostenute sempre a seguito ed a causa del sinistro, nonché a titolo di pagamento e/o rimborso delle spese sostenute e/o da sostenersi da parte dell'attore per assistenza legale stragiudiziale;
il tutto, debitamente maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. Condannare la convenuta al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese-competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP. 3) Disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive utilizzate dalla convenuta nella memoria integrativa ex art. 171- ter n. 3 c.p.c. e, in particolare, delle seguenti frasi: i. "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” (pag. 2, rigo 8 e ss.); ii. "EVIDENTEMENTE HA CP_2 QUALCHE PROBLEMA NEL LEGGERE L'ITALIANO” (pag. 4, rigo 5 e ss.). Il tutto, con assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento della somma ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda al saldo effettivo. 4) In applicazione dell'art. 96, 1° o 3° comma, c.p.c., sussistendone i presupposti, condannare la convenuta al risarcimento dei danni arrecati all'attore per comportamento temerario e per aver agito e resistito in giudizio in Parte_1 mala fede e con colpa grave, il tutto mediante condanna al pagamento, a favore dell'attore, della somma ritenuta equa. Parte convenuta: “In via principale: NEL MERITO: si chiede venga rigettata la domanda così come avanzata dal Dott.
[...] in quanto infondata e non provata in ordine al quantum debeatur per tutti i motivi sopra evidenziati. Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via subordinata: nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, si chiede che venga riconosciuto come dovuto ilrisarcimento dei soli danni biologici che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio, tenuto conto delle franchigie previste in polizza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La pretesa azionata da attiene all'indennizzo dovuto dalla compagnia Parte_1
convenuta secondo i termini della polizza per infortuni da costui stipulata: a tal proposito la convenuta non ha contestato né l'evento dannoso né l'operatività della garanzia (con ogni conseguenza anche ex art 115 c.p.c.); inoltre sin dal 19.1.2023, ovvero ben prima della notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio, la convenuta aveva fatto visitare l'attore da medico di propria fiducia, che era pervenuto a conclusioni non dissimili da quelle rassegnate dal CTu dr. ; ha tuttavia inteso resistere in Per_1
giudizio, continuando a chiedere, ancora nelle conclusioni oggi rassegnate, in via principale il rigetto della domanda.
Appare inoltre del tutto irrilevante il rilievo avanzato da controparte sulla mancata produzione di relazione medica di parte sulle lesioni subite, posto che l'attore nel proprio atto introduttivo ha dettagliatamente indicato i parametri in forza dei quali ha formulato
3 la domanda, così che la tesi difensiva avanzata in comparsa, ovvero che sia “del tutto assente la quantificazione delle singole voci del capitale nel conteggio indicato in citazione, così da rendere problematica la ricostruzione analitica del conteggio da parte della Compagnia assicuratrice” appare del tutto infondata e vieppiù improntata a mera dilazione, così come l'affermazione “La Compagnia assicuratrice ha più volte richiesto per iscritto, al legale di controparte, l'invio della perizia medicolegale di parte, senza alcun esito” appare destituita di alcuna prova, poiché dai documenti acquisti risulta che la compagnia abbia opposto all'attore un ostinato silenzio sino ad oggi (pur avendolo a propria volta visitato e pur avendo acquisto, con l'atto di citazione, piena contezza dei dettagliati parametri, supportati da ampia documentazione medica, in forza dei quali l'attore agiva)
Tale modalità difensiva, che ha visto nell'ordine sollevare eccezione in ordine al mancato esperimento di negoziazione assistita in sede di costituzione, eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c.,
conclusione negativa della stessa e strenua difesa per l'intero corso del processo, anche successivamente all'espletamento di CTU che ha ravvisato presupposti di indennizzo del tutto sovrapponibili a quelli che la compagnia aveva autonomamente acquisito ancor prima che con le comunicazioni di cui ai doc. 26/27 e 28 di parte attrice il difensore sollecitasse una definizione pregiudiziale della controversia (comunicazioni che peraltro non risultano mai aver avuto riscontro, con una condotta di totale resistenza passiva che ha connotato l'intera vicenda, dalla denunzia dell'evento all'udienza odierna).
Appare allora evidente che il nodo decisivo della causa non attenga al quantum dovuto a termini di polizza, che ben potrà essere calcolato secondo i parametri di invalidità
accertati dal CTu e sostanzialmente non contestati dalla convenuta, con un meccanismo meramente aritmetico, quanto le ulteriori richieste che l'attore avanza quali conseguenze di detta condotta.
In ordine al merito dunque, assunte come fondate le conclusioni del CTU dr. , in Per_1
4 quanto adeguatamente motivate, prive di evidenti vizi logici e sostanzialmente condivise anche dal consulente tecnico della compagnia convenuta - che non ha mosso obiezioni -
possono essere riconosciuti euro 7.848,00, in forza delle condizioni di polizza prodotte dall'attore ai doc. 1/3 e applicati i parametri e gli scorpori di franchigia evidenziati dall'attore a pag. 5 della propria conclusionale.
Su tali importi deve essere riconosciuta rivalutazione ed interessi legali dal fatto alla domanda sull'importo di euro 6.500,00, posto che “In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta” (Cass. 7216/2025, Cass. 16229/2023; Cass.
395/2007), mentre potranno essere riconosciuti interessi legali dagli esborsi sino alla domanda sull'importo di euro 1.348,00 per spese mediche;
dalla domanda al saldo sull'intero importo potranno essere riconosciuti interessi ex art 1284 comma Iv c.c.
posto che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass.
61/2023).
La condotta sostanziale e processuale della compagnia convenuta, come sopra evidenziata, ha assunto caratteri dilatori e ostruzionistici, essendo la stessa già in possesso di sufficienti elementi per definire la controversia o comunque tentarne la conciliazione ben prima dell'inizio del giudizio, con offerta che ben avrebbe potuto evitare
(o contenere) l'iter processuale;
si tratta dunque di condotta che integra pienamente i
5 parametri che anche recente giurisprudenza di merito (App. Napoli 19.7.2019 n. 3863) ha individuato quali idonei a emettere condanna ex art 96 comma III c.p.c.:” la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde dall'
elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente”; in senso analogo,
seppur più ampio, anche giurisprudenza di legittimità (Cass. 6205/2025; Cass.
19948/2023).
Condanna che potrà essere parametrata ad importo prossimo alle metà delle spese liquidate e che comporta anche condanna ex art 96 comma IV c.p.c.
Controparte chiede poi liquidazione delle spese di mediazione e negoziazione assistita nonché riconoscimento, quale ulteriore posta di danno, delle spese per attività
stragiudiziale: sulle prime potrà aderirsi a orientamento di legittimità (Cass.
32306/2023), che qualifica le spese del procedimento che vale ad avverare la condizione di procedibilità quali poste da ricondurre alle previsioni dell'art. 91 c.p.c. (e che nel caso di specie, attesa la tenuità della attività di negoziazione potranno essere accorpate e liquidate unitariamente), mentre le spese sostenute per attività stragiudiziale non sono assoggettabili alla specifica disciplina dedicata alle spese processuali e potranno essere risarcite in applicazione dei “normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. Sez. un. 16990/2017, Cass. 6422/2017).
A tal proposito va tuttavia rilevato che l'attività concretamente svolta dal difensore in fase pre – giudiziale è circoscritta alle 3 comunicazioni email e PEC di cui ai docc. 26/28, cui
è plausibile si sommino taluni incontri con la parte e con i consulenti, mentre l'attività di studio va ritenuta coincidente con quella che ha poi condotto al processo e alla mediazione, di talché può essere assorbita nelle voci a tal fine riconosciute ex art 91
c.p.c.
Se dunque gli importi indicati appaiono del tutto sproporzionati rispetto all'attività
6 prestata, ciò che ne impedisce il riconoscimento anche in misura più contenuta è la mancata prova del loro pagamento, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle spese di assistenza legale sostenute dalla parte anteriormente al giudizio: “appare corretta la decisione di merito laddove … ha ritenuto,
soprattutto, che manchi la prova da parte del ricorrente di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”. (Cass. 15732/2022).
Quanto, infine, alla richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive dalla difesa di parte attrice, ovvero quelle contenute nella memoria istruttoria 27.12.2023 depositata dalla convenuta, ne va ritenuta la fondatezza: le due espressioni "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” e "EVIDENTEMENTE CONTROPARTE HA QUALCHE PROBLEMA
NEL LEGGERE L'ITALIANO” rappresentano apprezzamenti che travalicano la necessità di difesa e che contengono espressioni che appaiono volte a screditare e colpire personalmente la condotta del difensore avversario, senza peraltro che ne sussista ragione nel merito o che tali apprezzamenti possano avere alcuna funzione difensiva,
posto che in nessun caso la difesa consente espressioni dispregiative e la contestazione delle tesi avversarie deve e può svolgersi in maniera dialetticamente costruttiva e non offensiva: si è a tal proposito osservato che “Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può
ordinare che le frasi inappropriate o offensive vengano rimosse dagli atti del processo.
Affinché possa farsi ricorso a tale rimedio, è necessario che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui. Di conseguenza, laddove il linguaggio utilizzato sia conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza e della continenza formale la richiesta di cancellazione deve essere respinta.” (Trib.
Palermo 15.9.2023 n. 3996).
Attribuire al difensore avversario l'incapacità di comprendere la lingua italiana e
7 l'adozione di espedienti (“rigirare frittate”) e messe in scena per coprire proprie mancanze appare modalità che si colloca abbondantemente oltre i limiti della pertinenza e continenza formale;
tale valutazione è sorretta anche dai principi deontologici che regolano la professione forense, secondo autorevole orientamento di legittimità, che ne richiama la pertinenza: “le espressioni sconvenienti e offensive cui fa riferimento l'articolo
20 del codice deontologico assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto e insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti: è stato d'altronde precisato che, ai fini di un ordinato e corretto esercizio della professione forense,
l'avvocato deve obiettivamente e serena-mente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo” (Cass.
sez.un. 13168/2021).
Quanto alla richiesta di risarcimento avanzata dal difensore dell'attore quale ristoro per il danno non patrimoniale sofferto a cagione di tali espressioni, va osservato che il rilievo in ordine alla loro offensività e la richiesta di cancellazione è stata avanzata già all'udienza
12.1.2024 ed che, tuttavia, la difesa di parte convenuta non ha ritenuto sul punto né di
8 ritirarle né di temperarle con una condotta riparatoria, con ciò mantenendone inalterata la rilevanza e offensività ( e proseguendo con toni che, sino alla memoria difensiva finale,
paiono comunque decisamente accesi anche sotto il profilo espressivo): sussiste dunque una specifica lesione della onorabilità personale e professionale del difensore di parte attrice, peraltro all'interno del proprio foro di iscrizione ove la sua attività e apprezzamento sono destinati ad avere maggior percepibilità, in atti che sono suscettibili di pervenire alla visione delle parti, del giudice, del personale di cancelleria, del CTU e dei
CTP, dunque con significativa efficacia lesiva che certamente merita ristoro, da individuare – nella impossibilità di provarne la concreta entità (Cass. 8795/2000) – in via meramente presuntiva ed equitativa (secondo i parametri valutativi individuati da
Cass. 9068/2024), ristoro che si può commisurare in euro 3.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 27.12.2023 alla data odierna e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sino al saldo, da porre a carico della parte convenuta (Cass. 3274/2016)
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
condanna la convenuta a pagare all'attore l'importo di euro 7.848,00 oltre a rivalutazione ed interessi legali dal fatto alla domanda sull'importo di euro 6.500,00, interessi legali dagli esborsi sino alla domanda sull'importo di euro 1.348,00 e interessi ex art 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo sull'intero importo
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 314,30 per esborsi, euro 441 per competenze mediazione e negoziazione ed euro 5.077,00 per competenze processuali, oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna a pagare a l'importo di euro 2.500,00 ex art 96 CP_1 Parte_1
9 comma III c.p.c. e l'importo di euro 1.000,00 ex artt. 96 comma IV c.p.c. a favore della
Cassa delle ammende
Dispone ex art 89 comma II c.p.c. cancellazione delle espressioni "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” "EVIDENTEMENTE CONTROPARTE HA QUALCHE PROBLEMA
NEL LEGGERE L'ITALIANO” dalla memoria depositata in data 27.12.2023 da CP_1
e la condanna ai sensi dell'art. 89 comma II c.p.c. a pagare quale risarcimento all'avv.
OL EA euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 27.12.203 alla data odierna e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sino al saldo
Pone a definitivo carco di le spese di CTU come liquidate in corso di causa CP_1
Respinge ogni altra domanda delle parti.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 27/11/2025
Il Giudice
IM IN
10
Udienza del 27/11/2025 ad ore11,10 dinanzi al Giudice IM IN
Sono presenti per parte attrice l'avv. OL NI Parte_1
per parte convenuta l'avv. DELL'OLMO VALENTINA oggi sostituita CP_1
dall'avv. Aniello Montuori
L'avv. EA OL discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti
L'avv. Montuori discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti
I procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 11,30 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 15 si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17,00, al termine della camera, decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
IM IN
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1103 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice IM
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1103/2023 del Ruolo Generale dell'anno
2023 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27/11/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL NI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. DELL'OLMO VALENTINA CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore della somma di Euro 10.744,35 Parte_1 e/o della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, quale indennizzo e/o ristoro e liquidazione di tutte le somme spettanti all'assicurato giusta condizioni di polizza e, comunque, di tutte le indennità, le garanzie e/o i danni subiti e
2 subendi dallo stesso a causa, a seguito e/o in ragione del sinistro e dei fatti oggetto di causa e della polizza assicurativa, ed in particolare ed a titolo non esaustivo, le indennità, le garanzie e/o i danni ricollegati all'invalidità permanente ed all'invalidità temporanea sofferte a seguito ed a causa del sinistro, al periodo di gessatura ed alle spese mediche, fisioterapiche e riabilitative sostenute sempre a seguito ed a causa del sinistro, nonché a titolo di pagamento e/o rimborso delle spese sostenute e/o da sostenersi da parte dell'attore per assistenza legale stragiudiziale;
il tutto, debitamente maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. Condannare la convenuta al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese-competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP. 3) Disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive utilizzate dalla convenuta nella memoria integrativa ex art. 171- ter n. 3 c.p.c. e, in particolare, delle seguenti frasi: i. "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” (pag. 2, rigo 8 e ss.); ii. "EVIDENTEMENTE HA CP_2 QUALCHE PROBLEMA NEL LEGGERE L'ITALIANO” (pag. 4, rigo 5 e ss.). Il tutto, con assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento della somma ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda al saldo effettivo. 4) In applicazione dell'art. 96, 1° o 3° comma, c.p.c., sussistendone i presupposti, condannare la convenuta al risarcimento dei danni arrecati all'attore per comportamento temerario e per aver agito e resistito in giudizio in Parte_1 mala fede e con colpa grave, il tutto mediante condanna al pagamento, a favore dell'attore, della somma ritenuta equa. Parte convenuta: “In via principale: NEL MERITO: si chiede venga rigettata la domanda così come avanzata dal Dott.
[...] in quanto infondata e non provata in ordine al quantum debeatur per tutti i motivi sopra evidenziati. Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via subordinata: nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, si chiede che venga riconosciuto come dovuto ilrisarcimento dei soli danni biologici che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio, tenuto conto delle franchigie previste in polizza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La pretesa azionata da attiene all'indennizzo dovuto dalla compagnia Parte_1
convenuta secondo i termini della polizza per infortuni da costui stipulata: a tal proposito la convenuta non ha contestato né l'evento dannoso né l'operatività della garanzia (con ogni conseguenza anche ex art 115 c.p.c.); inoltre sin dal 19.1.2023, ovvero ben prima della notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio, la convenuta aveva fatto visitare l'attore da medico di propria fiducia, che era pervenuto a conclusioni non dissimili da quelle rassegnate dal CTu dr. ; ha tuttavia inteso resistere in Per_1
giudizio, continuando a chiedere, ancora nelle conclusioni oggi rassegnate, in via principale il rigetto della domanda.
Appare inoltre del tutto irrilevante il rilievo avanzato da controparte sulla mancata produzione di relazione medica di parte sulle lesioni subite, posto che l'attore nel proprio atto introduttivo ha dettagliatamente indicato i parametri in forza dei quali ha formulato
3 la domanda, così che la tesi difensiva avanzata in comparsa, ovvero che sia “del tutto assente la quantificazione delle singole voci del capitale nel conteggio indicato in citazione, così da rendere problematica la ricostruzione analitica del conteggio da parte della Compagnia assicuratrice” appare del tutto infondata e vieppiù improntata a mera dilazione, così come l'affermazione “La Compagnia assicuratrice ha più volte richiesto per iscritto, al legale di controparte, l'invio della perizia medicolegale di parte, senza alcun esito” appare destituita di alcuna prova, poiché dai documenti acquisti risulta che la compagnia abbia opposto all'attore un ostinato silenzio sino ad oggi (pur avendolo a propria volta visitato e pur avendo acquisto, con l'atto di citazione, piena contezza dei dettagliati parametri, supportati da ampia documentazione medica, in forza dei quali l'attore agiva)
Tale modalità difensiva, che ha visto nell'ordine sollevare eccezione in ordine al mancato esperimento di negoziazione assistita in sede di costituzione, eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c.,
conclusione negativa della stessa e strenua difesa per l'intero corso del processo, anche successivamente all'espletamento di CTU che ha ravvisato presupposti di indennizzo del tutto sovrapponibili a quelli che la compagnia aveva autonomamente acquisito ancor prima che con le comunicazioni di cui ai doc. 26/27 e 28 di parte attrice il difensore sollecitasse una definizione pregiudiziale della controversia (comunicazioni che peraltro non risultano mai aver avuto riscontro, con una condotta di totale resistenza passiva che ha connotato l'intera vicenda, dalla denunzia dell'evento all'udienza odierna).
Appare allora evidente che il nodo decisivo della causa non attenga al quantum dovuto a termini di polizza, che ben potrà essere calcolato secondo i parametri di invalidità
accertati dal CTu e sostanzialmente non contestati dalla convenuta, con un meccanismo meramente aritmetico, quanto le ulteriori richieste che l'attore avanza quali conseguenze di detta condotta.
In ordine al merito dunque, assunte come fondate le conclusioni del CTU dr. , in Per_1
4 quanto adeguatamente motivate, prive di evidenti vizi logici e sostanzialmente condivise anche dal consulente tecnico della compagnia convenuta - che non ha mosso obiezioni -
possono essere riconosciuti euro 7.848,00, in forza delle condizioni di polizza prodotte dall'attore ai doc. 1/3 e applicati i parametri e gli scorpori di franchigia evidenziati dall'attore a pag. 5 della propria conclusionale.
Su tali importi deve essere riconosciuta rivalutazione ed interessi legali dal fatto alla domanda sull'importo di euro 6.500,00, posto che “In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta” (Cass. 7216/2025, Cass. 16229/2023; Cass.
395/2007), mentre potranno essere riconosciuti interessi legali dagli esborsi sino alla domanda sull'importo di euro 1.348,00 per spese mediche;
dalla domanda al saldo sull'intero importo potranno essere riconosciuti interessi ex art 1284 comma Iv c.c.
posto che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass.
61/2023).
La condotta sostanziale e processuale della compagnia convenuta, come sopra evidenziata, ha assunto caratteri dilatori e ostruzionistici, essendo la stessa già in possesso di sufficienti elementi per definire la controversia o comunque tentarne la conciliazione ben prima dell'inizio del giudizio, con offerta che ben avrebbe potuto evitare
(o contenere) l'iter processuale;
si tratta dunque di condotta che integra pienamente i
5 parametri che anche recente giurisprudenza di merito (App. Napoli 19.7.2019 n. 3863) ha individuato quali idonei a emettere condanna ex art 96 comma III c.p.c.:” la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde dall'
elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente”; in senso analogo,
seppur più ampio, anche giurisprudenza di legittimità (Cass. 6205/2025; Cass.
19948/2023).
Condanna che potrà essere parametrata ad importo prossimo alle metà delle spese liquidate e che comporta anche condanna ex art 96 comma IV c.p.c.
Controparte chiede poi liquidazione delle spese di mediazione e negoziazione assistita nonché riconoscimento, quale ulteriore posta di danno, delle spese per attività
stragiudiziale: sulle prime potrà aderirsi a orientamento di legittimità (Cass.
32306/2023), che qualifica le spese del procedimento che vale ad avverare la condizione di procedibilità quali poste da ricondurre alle previsioni dell'art. 91 c.p.c. (e che nel caso di specie, attesa la tenuità della attività di negoziazione potranno essere accorpate e liquidate unitariamente), mentre le spese sostenute per attività stragiudiziale non sono assoggettabili alla specifica disciplina dedicata alle spese processuali e potranno essere risarcite in applicazione dei “normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. Sez. un. 16990/2017, Cass. 6422/2017).
A tal proposito va tuttavia rilevato che l'attività concretamente svolta dal difensore in fase pre – giudiziale è circoscritta alle 3 comunicazioni email e PEC di cui ai docc. 26/28, cui
è plausibile si sommino taluni incontri con la parte e con i consulenti, mentre l'attività di studio va ritenuta coincidente con quella che ha poi condotto al processo e alla mediazione, di talché può essere assorbita nelle voci a tal fine riconosciute ex art 91
c.p.c.
Se dunque gli importi indicati appaiono del tutto sproporzionati rispetto all'attività
6 prestata, ciò che ne impedisce il riconoscimento anche in misura più contenuta è la mancata prova del loro pagamento, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle spese di assistenza legale sostenute dalla parte anteriormente al giudizio: “appare corretta la decisione di merito laddove … ha ritenuto,
soprattutto, che manchi la prova da parte del ricorrente di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”. (Cass. 15732/2022).
Quanto, infine, alla richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive dalla difesa di parte attrice, ovvero quelle contenute nella memoria istruttoria 27.12.2023 depositata dalla convenuta, ne va ritenuta la fondatezza: le due espressioni "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” e "EVIDENTEMENTE CONTROPARTE HA QUALCHE PROBLEMA
NEL LEGGERE L'ITALIANO” rappresentano apprezzamenti che travalicano la necessità di difesa e che contengono espressioni che appaiono volte a screditare e colpire personalmente la condotta del difensore avversario, senza peraltro che ne sussista ragione nel merito o che tali apprezzamenti possano avere alcuna funzione difensiva,
posto che in nessun caso la difesa consente espressioni dispregiative e la contestazione delle tesi avversarie deve e può svolgersi in maniera dialetticamente costruttiva e non offensiva: si è a tal proposito osservato che “Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può
ordinare che le frasi inappropriate o offensive vengano rimosse dagli atti del processo.
Affinché possa farsi ricorso a tale rimedio, è necessario che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui. Di conseguenza, laddove il linguaggio utilizzato sia conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza e della continenza formale la richiesta di cancellazione deve essere respinta.” (Trib.
Palermo 15.9.2023 n. 3996).
Attribuire al difensore avversario l'incapacità di comprendere la lingua italiana e
7 l'adozione di espedienti (“rigirare frittate”) e messe in scena per coprire proprie mancanze appare modalità che si colloca abbondantemente oltre i limiti della pertinenza e continenza formale;
tale valutazione è sorretta anche dai principi deontologici che regolano la professione forense, secondo autorevole orientamento di legittimità, che ne richiama la pertinenza: “le espressioni sconvenienti e offensive cui fa riferimento l'articolo
20 del codice deontologico assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto e insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti: è stato d'altronde precisato che, ai fini di un ordinato e corretto esercizio della professione forense,
l'avvocato deve obiettivamente e serena-mente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo” (Cass.
sez.un. 13168/2021).
Quanto alla richiesta di risarcimento avanzata dal difensore dell'attore quale ristoro per il danno non patrimoniale sofferto a cagione di tali espressioni, va osservato che il rilievo in ordine alla loro offensività e la richiesta di cancellazione è stata avanzata già all'udienza
12.1.2024 ed che, tuttavia, la difesa di parte convenuta non ha ritenuto sul punto né di
8 ritirarle né di temperarle con una condotta riparatoria, con ciò mantenendone inalterata la rilevanza e offensività ( e proseguendo con toni che, sino alla memoria difensiva finale,
paiono comunque decisamente accesi anche sotto il profilo espressivo): sussiste dunque una specifica lesione della onorabilità personale e professionale del difensore di parte attrice, peraltro all'interno del proprio foro di iscrizione ove la sua attività e apprezzamento sono destinati ad avere maggior percepibilità, in atti che sono suscettibili di pervenire alla visione delle parti, del giudice, del personale di cancelleria, del CTU e dei
CTP, dunque con significativa efficacia lesiva che certamente merita ristoro, da individuare – nella impossibilità di provarne la concreta entità (Cass. 8795/2000) – in via meramente presuntiva ed equitativa (secondo i parametri valutativi individuati da
Cass. 9068/2024), ristoro che si può commisurare in euro 3.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 27.12.2023 alla data odierna e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sino al saldo, da porre a carico della parte convenuta (Cass. 3274/2016)
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
condanna la convenuta a pagare all'attore l'importo di euro 7.848,00 oltre a rivalutazione ed interessi legali dal fatto alla domanda sull'importo di euro 6.500,00, interessi legali dagli esborsi sino alla domanda sull'importo di euro 1.348,00 e interessi ex art 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo sull'intero importo
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 314,30 per esborsi, euro 441 per competenze mediazione e negoziazione ed euro 5.077,00 per competenze processuali, oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna a pagare a l'importo di euro 2.500,00 ex art 96 CP_1 Parte_1
9 comma III c.p.c. e l'importo di euro 1.000,00 ex artt. 96 comma IV c.p.c. a favore della
Cassa delle ammende
Dispone ex art 89 comma II c.p.c. cancellazione delle espressioni "Assistiamo a messe in scena e tentativi di rigirare “frittate” pretestuosi. Tutto ciò rivolto a coprire le proprie mancanze procedurali” "EVIDENTEMENTE CONTROPARTE HA QUALCHE PROBLEMA
NEL LEGGERE L'ITALIANO” dalla memoria depositata in data 27.12.2023 da CP_1
e la condanna ai sensi dell'art. 89 comma II c.p.c. a pagare quale risarcimento all'avv.
OL EA euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 27.12.203 alla data odierna e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sino al saldo
Pone a definitivo carco di le spese di CTU come liquidate in corso di causa CP_1
Respinge ogni altra domanda delle parti.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 27/11/2025
Il Giudice
IM IN
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