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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3569/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3569/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. IA Margherita Salzer del
Foro di Venezia, (pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Venezia-Mestre (VE), via Torre Belfredo, n. 55 – è elettivamente domiciliata;
e
-C , nata a [...], l'[...], (C.F. ), residente a [...], Pt_2 C.F._2
Via A. Diaz, n. 26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Sorrentino del Foro di Venezia, (pec:
, e Giuseppe Boccato del Foro di Venezia (pec: Email_2
, presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo, n. 3080/P Email_3
– è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. R.G. 3569/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 7.08.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 21.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_3
matrimonio in data 2.09.2006, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2006, Parte II, Serie A, Ufficio 11, atto n. 22 e che dalla loro unione sono nati due figli, (nata a [...], il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
non autosufficiente, e (nato a [...], il [...]), minorenne – hanno proposto Parte_4
domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) Dichiarare la separazione personale delle part , nato a [...] il 25 Parte_1
settembre 1973, , nata a [...] il giorno 11 ottobre 1973, coniugatisi il giorno Parte_3
2 settembre 2006 a Venezia, matrimonio trascritto quale atto n.22 parte II seria A – anno 2006 –
Comune di Venezia - Ufficio 11.
2) Assegnare l'abitazione famigliare ubicata in MA di Venezia - via Diaz n. 26, Parte_3
nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto eccezion fatta che per gli effetti ed i beni personali d che gli sarà facoltizzato a prelevare a sua richiesta, previo Parte_1
accordo con il coniuge in ordine ai beni comuni (quali, ad es., i regali di nozze).
3) SI atto che la figli in quanto maggiorenne continuerà a convivere con la madre nella Per_1
casa familiare di MA e potrà regolamentare come riterrà opportuno le sue frequentazioni con il padre.
4) Affidarsi in via condivisa ex art. 316 c.c. ad entrambi genitori il figlio con collocazione Pt_4
personale ed anagrafica presso la madre e nella sua abitazione di MA di Venezia - via Diaz n. 26 con la seguente indicativa tempistica di visita paterna:
- due pomeriggi alla settimana, cena compresa, e due fine settimana alternati dal sabato o dal venerdì sera alla domenica sera, salvo ovvi diversi accordi e possibilità di modificare giorni ed orari;
- le festività 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio saranno alternate tra i genitori con massima flessibilità e possibilità di accorpamento di più giorni consecutivi in casi di ponte scolastico, come pure saranno alternate con il medesimo criterio di flessibilità le giornate particolarmente significative R.G. 3569/2025 V.G.
durante le festività natalizie quali la Vigilia di Natale, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre,
l'1 e 6 gennaio e la giornata di Pasqua e del lunedì in Albis;
- per il periodo estivo il padre potrà tenere con se il figlio per un periodo di giorni sette estendibili a dieci da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di maggio di ogni anno.
5) SI atto ed in tal senso prevedere ch contribuisca al mantenimento dei due figli Parte_1
corrispondendo la somma mensile di € 700,00, quindi € 350,00 cadauno entro il giorno 29 di ogni mese, importo aggiornabile Istat annualmente a far data dall'anno e da mese successivi al deposito del
Ricorso.
6) SI atto ed in tal senso prevedere ch corrisponda la quota del 65% delle spese Parte_1
straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli secondo il dettaglio, la indicazione e le tempistiche del Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
7) SI atto ch nulla oppone a che l'assegno unico mensile venga percepito d Parte_1 Pt_3
in via esclusiva e integrale.
[...]
8) SI atto ed in tal senso prevedere che provveda all'accollo dei ratei mensili dei Parte_1
mutui di cui in premessa, sino alla completa estinzione dei medesimi, nonché del 65% dei premi di assicurazione sulla casa e per gli animali da affezione.
9) SI atto ed in tal senso prevedere ch corrisponderà la quota del 50% delle spese Parte_1
necessarie per gli animali da affezione, che rimarranno presso la casa familiare e mensilmente la somma di E.110,00 per il vitto, fermo restando che anche il sig provvederà alla loro cura ed Pt_1
accudimento.
10) Nulla per le spese.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
A seguito dell'udienza del 21.10.2025, il Giudice si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di R.G. 3569/2025 V.G.
distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_3
matrimonio in Venezia in data 2.09.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2006, Parte II, Serie A, Ufficio 11, atto n. 22 alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3569/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. IA Margherita Salzer del
Foro di Venezia, (pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Venezia-Mestre (VE), via Torre Belfredo, n. 55 – è elettivamente domiciliata;
e
-C , nata a [...], l'[...], (C.F. ), residente a [...], Pt_2 C.F._2
Via A. Diaz, n. 26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Sorrentino del Foro di Venezia, (pec:
, e Giuseppe Boccato del Foro di Venezia (pec: Email_2
, presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo, n. 3080/P Email_3
– è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. R.G. 3569/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 7.08.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 21.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_3
matrimonio in data 2.09.2006, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2006, Parte II, Serie A, Ufficio 11, atto n. 22 e che dalla loro unione sono nati due figli, (nata a [...], il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
non autosufficiente, e (nato a [...], il [...]), minorenne – hanno proposto Parte_4
domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) Dichiarare la separazione personale delle part , nato a [...] il 25 Parte_1
settembre 1973, , nata a [...] il giorno 11 ottobre 1973, coniugatisi il giorno Parte_3
2 settembre 2006 a Venezia, matrimonio trascritto quale atto n.22 parte II seria A – anno 2006 –
Comune di Venezia - Ufficio 11.
2) Assegnare l'abitazione famigliare ubicata in MA di Venezia - via Diaz n. 26, Parte_3
nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto eccezion fatta che per gli effetti ed i beni personali d che gli sarà facoltizzato a prelevare a sua richiesta, previo Parte_1
accordo con il coniuge in ordine ai beni comuni (quali, ad es., i regali di nozze).
3) SI atto che la figli in quanto maggiorenne continuerà a convivere con la madre nella Per_1
casa familiare di MA e potrà regolamentare come riterrà opportuno le sue frequentazioni con il padre.
4) Affidarsi in via condivisa ex art. 316 c.c. ad entrambi genitori il figlio con collocazione Pt_4
personale ed anagrafica presso la madre e nella sua abitazione di MA di Venezia - via Diaz n. 26 con la seguente indicativa tempistica di visita paterna:
- due pomeriggi alla settimana, cena compresa, e due fine settimana alternati dal sabato o dal venerdì sera alla domenica sera, salvo ovvi diversi accordi e possibilità di modificare giorni ed orari;
- le festività 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio saranno alternate tra i genitori con massima flessibilità e possibilità di accorpamento di più giorni consecutivi in casi di ponte scolastico, come pure saranno alternate con il medesimo criterio di flessibilità le giornate particolarmente significative R.G. 3569/2025 V.G.
durante le festività natalizie quali la Vigilia di Natale, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre,
l'1 e 6 gennaio e la giornata di Pasqua e del lunedì in Albis;
- per il periodo estivo il padre potrà tenere con se il figlio per un periodo di giorni sette estendibili a dieci da comunicare quanto al periodo prescelto entro il mese di maggio di ogni anno.
5) SI atto ed in tal senso prevedere ch contribuisca al mantenimento dei due figli Parte_1
corrispondendo la somma mensile di € 700,00, quindi € 350,00 cadauno entro il giorno 29 di ogni mese, importo aggiornabile Istat annualmente a far data dall'anno e da mese successivi al deposito del
Ricorso.
6) SI atto ed in tal senso prevedere ch corrisponda la quota del 65% delle spese Parte_1
straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli secondo il dettaglio, la indicazione e le tempistiche del Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
7) SI atto ch nulla oppone a che l'assegno unico mensile venga percepito d Parte_1 Pt_3
in via esclusiva e integrale.
[...]
8) SI atto ed in tal senso prevedere che provveda all'accollo dei ratei mensili dei Parte_1
mutui di cui in premessa, sino alla completa estinzione dei medesimi, nonché del 65% dei premi di assicurazione sulla casa e per gli animali da affezione.
9) SI atto ed in tal senso prevedere ch corrisponderà la quota del 50% delle spese Parte_1
necessarie per gli animali da affezione, che rimarranno presso la casa familiare e mensilmente la somma di E.110,00 per il vitto, fermo restando che anche il sig provvederà alla loro cura ed Pt_1
accudimento.
10) Nulla per le spese.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
A seguito dell'udienza del 21.10.2025, il Giudice si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di R.G. 3569/2025 V.G.
distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_3
matrimonio in Venezia in data 2.09.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2006, Parte II, Serie A, Ufficio 11, atto n. 22 alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca