Art. 6.
Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.
Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il regolamento di cui ai decreti Presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677 , e 9 novembre 1952, n. 4468 .
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA - VANONI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.
Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il regolamento di cui ai decreti Presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677 , e 9 novembre 1952, n. 4468 .
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA - VANONI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO