TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 507/2025 promossa da:
P.I. e C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale a Roma (RM) in via Benedetto Croce n. 122-124 in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv. Sara Gastaldi
e GA AR Email_1
) ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 loro Studio Legale “Lawal” sito a Roma in Viale Bruno Buozzi n.49
OPPONENTE contro
(codice fiscale: ) rappresentata, Controparte_2 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Lara Neri del Foro di Bologna ( presso e nel cui Studio in 40024 Castel Email_3 San Pietro Terme (BO) Via A. Manzoni n. 9 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Le parti nelle note scritte depositate in data 11\11\2025 hanno concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite .
1 MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso ritualmente proposto proponeva Controparte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. 350/2025) emesso in data 8 aprile 2025 dal GL del Tribunale di Rimini con il quale era stato ingiunto alla Società opponente di pagare a titolo di differenze retributive (mancato pagamento della RAL concordata e maturata) alla ex dipendente assunta con qualifica di Impiegata e mansioni di Internal Controparte_2
Audit di I° livello ai sensi del CCNL del settore Commercio la somma di € 37.502,90 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione al saldo oltre alle spese di ingiunzione, consistenti in Euro 1.501,00 oltre a 259,00 euro per esborsi e I.v.a. e C.p.a. .
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 della opposizione ed in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 1.720,29 a titolo di
[...] superminimo non assorbibile per l'anno 2024 e delle differenze retributive maturate per l'accertato svolgimento dal mese di luglio 2020 delle superiori mansioni di QU .
Si perveniva così all'udienza del 13\11\2025 nella quale si prendeva atto che le parti nelle note scritte depositate in data 11\11\2025 , premesso che “ …dopo accurate e diligenti trattative, hanno concluso in data 5.11.2025 un accordo transattivo e di conciliazione dell'intera controversia in sede protetta presso la Commissione di Certificazione Università degli Studi Roma Tre. Inoltre, sempre con il predetto accordo conciliativo, il rapporto di lavoro tra le parti si è risolto consensualmente, per cui tra le stesse è definitivamente cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite…”, chiedevano concordemente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a spese di lite integralmente compensate .
Venuto meno l'interesse all'azione giurisdizionale a norma dell'art. 100 c.p.c., è venuta meno la materia del contendere
La concorde richiesta delle parti può dunque trovare sicuro accoglimento con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il giorno 14\05\2025, disattesa ogni altra CP_1
2 istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : Controparte_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 119/2025 (R.G. 350/2025) emesso in data 8\04\2025 dal GL del Tribunale di Rimini con il quale è stato ingiunto a di pagare a titolo di differenze retributive Controparte_1 (mancato pagamento della RAL concordata e maturata) alla ex dipendente la somma di € 37.502,90 oltre rivalutazione monetaria Controparte_2 secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione al saldo oltre alle spese di ingiunzione, consistenti in Euro 1.501,00 oltre a 259,00 euro per esborsi e I.v.a. e C.p.a. .
3. Spese di lite integralmente compensate tra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 13\11\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
3