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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1392/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona DE Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2019 promossa da:
, in persona DE Sindaco Parte_1
p.t. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, via G. Carducci n. Controparte_1
30, presso lo studio DEl'Avv. Claudio Verini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE contro
in persona DE legale rappresentante p.t. Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, viale Nizza n. 11, Controparte_3 presso lo studio DEl'Avv. Fabrizio Di Marco, che la rappresenta e difende nel presente procedimento unitamente all'Avv. Pio Ludovici, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta DE 27.05.2024, insisteva per l'ammissione DEle prove già rigettate, nonché per la rimessione in termini pagina 1 di 15 per la trasmissione DEle osservazioni alla bozza di perizia, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c., mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta DE 27.05.2024, insisteva per l'ammissione DEle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento DE processo, ai sensi DEl'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 DE 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura DEla motivazione.
Con atto di citazione in opposizione, depositato in data 21.05.2019, il
(di seguito, breviter adiva Parte_1 Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte nella narrativa DE presente atto: - ritenuta la infondatezza giuridica e fattuale DEla pretesa monitoria fatta valere dalla
in persona DE legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
revocare, annullare o comunque dichiarare nullo, inefficace o privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto di ingiunzione di pagamento telematico
n. 159/2019 emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 16.3.2019, depositato in data 19.3.2019; - dichiarare inammissibile e/o improcedibile o comunque rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da controparte, giacché infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare, laddove occorrer possa, che il non è tenuto a corrispondere alla alcuna Pt_1 Controparte_2
somma di denaro;
- in via subordinata, laddove la domanda di controparte dovesse invece trovare accoglimento nell'an, revocare in ogni caso il d.i. stante
l'intervenuto pagamento di esso, e ridurre l'importo spettante all'opposta, eventualmente anche ai sensi DEl'art. 2041 c.c., alla misura ritenta di giustizia;
- in caso di accoglimento totale o parziale DEle sopraesposte domande, in ragione stante l'avvenuto pagamento da parte DE DEla somma di € Pt_1
215.233,84 in favore DEl'opposta (per sorte capitale, interessi, competenze e spese DE d.i.) e DEla somma di € 1.938,75 a titolo di imposta di registro,
pagina 2 di 15 condannare la al pagamento DEla somma di € Controparte_2
217.172,59 in favore DE o DEla somma minore o maggiore ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data DEl'avvenuto pagamento sino al soddisfo. Con il favore integrale di spese di lite”.
In considerazione DEl'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. contenuta nell'opposizione veniva fissata l'udienza DE 18.07.2019 per la DEibazione DEla sospensiva. Con successiva ordinanza DE 22.08.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ritenendo non provati i Pt_1
presupposti DE fumus boni iuris e DE periculum in mora.
In data 13.11.2019 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_2
(di seguito, breviter Società), la quale concludeva nei seguenti termini: “Voglia
l'On.le Tribunale Civile di L'Aquila, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: a) in via principale rigettare l'opposizione per cui si procede promossa dal , in Parte_1
persona DE Sindaco pro tempore, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 159/2019
ING. DE 19.03.2019 reso dal Tribunale Civile DEl'Aquila in data 16.03.2019;
b) In subordine nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere l'opposizione promossa dal Parte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, condannare, per i motivi esposti
[...] in narrativa, l'opponente nei limiti DEl'arricchimento ricevuto ed in ragione DE riconoscimento DEl'utilità DEl'intervento realizzato dalla opposta, ad indennizzare la ai sensi DEl'art. 2041 c.c., DEla Controparte_2
correlativa diminuzione patrimoniale subìta, quantificabile comunque nella medesima somma ingiunta o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito DE presente giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo;
c) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il
, in persona DE Sindaco pro tempore, al Parte_1 risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96, comma 1, c.p.c. in favore DEla nella misura che verrà Controparte_2
ritenuta di giustizia;
d) condannare, infine, il Parte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, al pagamento DEle spese e
[...] competenze di lite DE presente procedimento”.
pagina 3 di 15 Alla prima udienza DE 03.12.2019 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza DE 18.05.2020, rigettata sia la prova per testi e l'interrogatorio formale chiesti dall'opponente che la prova per testi richiesta dall'opposta, nonché disposta una C.T.U. DE seguente tenore: “Esaminati gli atti di causa e sulla scorta DEla sola documentazione prodotta nel presente giudizio ed in quello monitorio avente
R.G. n. 736/19 dalle parti, eseguiti i sopralluoghi ritenuti necessari, il C.T.U. quantifichi il costo DEla progettazione e DEla realizzazione – comprensiva di materiali e manodopera - DEle opere provvisionali di messa in sicurezza eseguite dall'impresa sulla chiesa di Santa MA DE Controparte_2
RU sita in , facendo riferimento al Prezziario Parte_1
Regionale Abruzzo”.
Il perito nominato, Ing. , prestava giuramento in data Persona_1
23.02.2021 e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data 26.07.2021.
All'udienza DE 30.11.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione DEle conclusioni al 23.05.2023, successivamente differita al 28.05.2024 in considerazione DEla necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme DEla 'trattazione scritta' ai sensi DEl'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Con decreto ingiuntivo n. 159/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019, veniva ingiunto al di Parte_1
pagare l'importo di € 127.881,29 I.V.A. compresa, oltre interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/2001 dal dovuto al soddisfo in favore DEla società Controparte_2
sulla base DEle fatture n. 19/2010 DE 22.03.2010 per € 105.190,00 e n.
[...]
43/2012 DE 29.11.2012 per € 22.691,29, costituente il corrispettivo per l'esecuzione DEle opere provvisionali di messa in sicurezza DEla
[...] sita a , in Via DEla Chiesa, Parte_2 Parte_1
autorizzate, in fase di emergenza sisma, dal Commissario DEegato per la pagina 4 di 15 gestione DEl'emergenza con nota prot. n. 4048 DE 2.11.2009, ed effettivamente eseguite dal novembre 2009 al marzo 2010.
Nell'atto di opposizione il eccepisce, in primo luogo, il proprio Pt_1
difetto di titolarità DEla situazione giuridica soggettiva e/o di legittimazione passiva posto che lo stesso non avrebbe mai affidato - né alla Controparte_2
né ad altri soggetti, né facendo ricorso alla procedura di somma urgenza,
[...]
né previa procedura ad evidenza pubblica e/o preventiva consultazione DE mercato - alcun tipo di intervento sulla chiesa AD , Parte_2 bene culturale di proprietà DEl'Ente Parrocchia di Santo Stefano Protomartire.
In secondo luogo, deduce di non aver nemmeno mai adottato alcuna DEibera finalizzata a ratificare o assumere impegni di spesa per i detti lavori, considerato anche che con la DEibera di Giunta n. 32 DE 22.4.2016 il Pt_1
si sarebbe limitato ad una mera presa d'atto DEl'avvenuta messa in sicurezza DEla Chiesa. Evidenzia, inoltre, che la normativa di riferimento era chiara nell'attribuire allo Stato e gli Enti territoriali l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di rispettiva proprietà. Rappresenta, infine, di non aver richiesto né effettuato alcun sopralluogo con il Gruppo Tecnico di
Sostegno (GTS) e di non aver ricevuto alcuna prescrizione in relazione all'intervento da eseguire per la rimozione DElo stato di pericolo (in conformità con quanto disposto dal Commissario DEegato per la ricostruzione, tra l'altro, con nota prot. n. 8033/2009).
nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto Controparte_2
DEl'opposizione con conseguente conferma DE decreto ingiuntivo impugnato, ovvero, in subordine, di condannare comunque il al pagamento DEla Pt_1
medesima somma ai sensi DEl'art. 2041 c.c., atteso il riconoscimento DEl'utilità DEl'opera eseguito dall'odierno opponente.
A sostegno DEle proprie ragioni, l'odierna opposta ha dedotto: i) che, stante l'emergenza ed il pericolo di crollo DEla Chiesa, l'allora Sindaco DE aveva incaricato verbalmente la Società di predisporre il progetto di Pt_1
messa in sicurezza e DEla successiva realizzazione DEle opere;
ii) che il avrebbe recepito, a ratifica DEl'incarico conferito, tutta la Pt_1 documentazione progettuale provvedendo anche all'inoltro DEla stessa al Vice
Commissario per i beni culturali;
iii) di aver emesso, a seguito DEl'esecuzione pagina 5 di 15 dei lavori, integrati anche a seguito DEla nota prot. n. 1170 DE 20.3.2012, le fatture: n. 19/2010 DE 22.3.2010 di € 105.190,00 (I.V.A. compresa), di cui €
78.500, 00, oltre I.V.A., per lavori, ed € 15.700,00, oltre I.V.A., per spese tecniche;
n. 43/2012 DE 29.11.2012 di € 22.691,29 (I.V.A. compresa), di cui €
6.787,78, oltre I.V.A., per lavori, ed € 12.582,42, oltre I.V.A., per spese tecniche;
iv) che la legittimazione passiva DE deriverebbe dalla Pt_1 normativa emergenziale adottata a seguito DE sisma DEl'aprile 2009, derogatoria rispetto alla normativa ordinaria.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta, reiterata dalla parte opponente finanche in sede di comparsa conclusionale DE 29.07.2024, di rimessione DEla causa in istruttoria al fine di consentire al difensore di presentare osservazioni alla C.T.U.
Da un lato, infatti, le osservazioni tecniche alla perizia sono state tempestivamente trasmesse dal C.T.P. di parte opponente ed espressamente valutate dal C.T.U., che ha analiticamente risposto in sede di deposito DEla perizia definitiva (cfr. Valutazione sintetica sulle osservazioni dei C.T.P. allegata alla perizia definitiva DE 26.07.2021, in atti), sicché non risulta in alcun modo leso il diritto di difesa DEl'opponente. Dall'altro, come già rilevato con l'ordinanza DE 21.12.2021, il difensore DE non ha nemmeno Pt_1
precisato quali fossero le osservazioni da sottoporre al C.T.U., non solo all'udienza DE 30.11.2021, ma neanche nei successivi scritti difensivi, compresi quelli conclusionali.
Sul punto, peraltro, il Supremo Organo nomofilattico ha recentemente precisato che le contestazioni e i rilievi critici DEle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione DEle risultanze DEla c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo DE giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 21.02.2022, n. 5624).
pagina 6 di 15 3.1 Passando all'esame DE merito DEla controversia, osserva il Tribunale che, attesa la peculiare struttura DE giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché l'inversione soltanto formale DEl'onere DEla prova, sarà necessario vagliare la fondatezza DE credito vantato dall'opposta
[...]
da intendersi come attore in senso sostanziale. Controparte_2
Al riguardo, l'opposta sostiene di aver realizzato la progettazione di messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU, nonché i conseguenti lavori provvisionali. La circostanza che in data 09.11.2009 la Controparte_2
iniziava effettivamente i lavori di messa in sicurezza sulla chiesa di Santa MA DE RU risulta anche dalle comunicazioni di denuncia di nuovo lavoro effettuate agli enti competenti, ovvero INAIL, INPS, Cassa Edile, USL di
L'Aquila e (cfr. doc. n. 5 fascicolo Parte_1 Parte_1
opposta). Le lavorazioni di messa in sicurezza terminavano in data 17.03.2010
e il Comune di , con nota DE 09.08.2010, richiedeva al Vice Parte_1
Commissario un sopralluogo tecnico congiunto per verificare la consistenza DEle opere provvisionali realizzate sulla chiesa in questione (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposta). A seguito DE sopralluogo richiesto dall'opponente, svoltosi nel corso DEl'anno 2011, i tecnici intervenuti concordarono la realizzazione di opere provvisionali integrative a quelle già eseguite. La Società opposta, quindi, redigeva la progettazione in variante richiesta ed emersa in seguito DE menzionato sopralluogo, come risulta dal progetto di variante allegato in atti trasmesso anch'esso al Vice Commissario DEegato per la tutela dei Beni
Culturali per la necessaria autorizzazione prescritta dalla normativa speciale.
Con nota DE 20.03.2012 Prot. 1170 tali interventi integrativi venivano autorizzati dal Vice Commissario e successivamente la Controparte_2 realizzava anche i lavori ulteriori commissionati dall'Ente comunale (cfr. doc.
n. 8 e 9 fascicolo opposta).
L'effettiva esecuzione DEle opere per cui l'opposta chiede il pagamento DE corrispettivo, infine, risulta dal verbale di presa d'atto redatto dai responsabili DE Comune con prot. n. 29 DE 02.01.2017 (cfr. doc. n. 19 fascicolo opposta).
Per vero, la circostanza non risulta nemmeno contestata dalla parte opponente, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi DEl'art. 115, comma I c.p.c., atteso pagina 7 di 15 che il principio in parola opera, indifferentemente, nei confronti DE convenuto, quanto DEl'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
3.2 Il opponente, piuttosto, eccepisce il difetto di legittimazione Pt_1
passiva, sulla base DE fatto che i lavori non sarebbero stati dallo stesso commissionati, in quanto il bene risulta di proprietà DEl'Ente Parrocchia di
Santo Stefano Protomartire. Mancherebbe, inoltre, il contratto redatto nelle forme di cui agli artt. 16 e 17 DE r.d. n. 244/1923, unico atto idoneo a vincolare l'amministrazione al rispetto DEle obbligazioni economiche assunte.
Quanto al primo aspetto, le argomentazioni sollevate dal non Pt_1
convincono. Non si comprende, infatti, il motivo per cui l'Ente si sarebbe reso disponibile – se non nella veste di committente dei lavori di somma urgenza – a fungere da intermediario con il Vice Commissario DEegato per la tutela dei
Beni Culturali per la necessaria autorizzazione prescritta dalla normativa speciale. Piuttosto, plurimi indizi depongono verso la circostanza che i lavori di messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU siano stati effettivamente affidati dall'odierno opponente: i) la circostanza che il Comune opponente inoltrava il progetto redatto dalla opposta al Vice Commissario dei
Beni e DEle Attività Culturali con nota Prot. n. 2169 DE 20.10.2009, al fine di ottenere l'autorizzazione ad eseguire le opere provvisionali sull'edificio vincolato o di interesse storico artistico (cfr. doc. n. 3 fascicolo opposta); ii) la circostanza che nella comunicazione di inizio lavori inviata agli enti competenti
– tra cui spicca proprio il di – risulti come Pt_1 Parte_1 committente proprio l'odierno opponente (cfr. doc. n. 5 fascicolo opposta); iii) il fatto che il Comune di , a seguito DEla richiesta di pagamento, Parte_1
con nota DE 09.08.2010, richiedeva piuttosto al Vice Commissario un sopralluogo tecnico congiunto per verificare la consistenza DEle opere provvisionali realizzate sulla chiesa in questione (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposta); iv) la circostanza che anche le opere in variante successivamente progettate dalla Società venivano approvate dal Vice Commissario, con nota inviata al Sindaco DE Comune in data 20.03.2012 (cfr. doc. n. 9 fascicolo opposta); v) la DEibera di Giunta comunale n. 32 DE 22.04.2016 che, tra le altre cose, demandava espressamente al Responsabile DE Servizio tecnico comunale la “determinazione degli importi relativi al solo costo DE materiale e DEla
pagina 8 di 15 manodopera resisi necessari per l'esecuzione DEle opere di messa in sicurezza” (cfr. doc. n. 11 fascicolo opposta); vi) la nota prot. n. 114 DE
16.01.2017 con cui il Comune richiedeva all'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni DE Cratere (U.S.R.C.) l'autorizzazione al pagamento in favore DEla DEle somme inerenti alla messa in Controparte_2
sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposta).
In punto di diritto, l'O.P.C.M. n. 3753 DE 06.04.2009, avente ad oggetto
“primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni DEla Regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009”, all'art. 1 comma III aveva affidato al Presidente DEla Regione Abruzzo ed ai Sindaci dei Comuni colpiti il compito di assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, nonché a realizzare interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.
Con la nota con nota prot. 8033 DE 05.05.2009, inoltre, era stato previsto che l'affidamento DEle opere provvisionali di messa in sicurezza, anche con riguardo al patrimonio edilizio sottoposto a vincolo o di interesse storico- artistico, veniva fatto dai Comuni a Ditte private (cfr. doc. n. 13 fascicolo opposta).
Nella fase emergenziale il Commissario Delegato per la Ricostruzione –
Presidente DEla Regione Abruzzo Controparte_4
, con nota prot. 12410-V/SGE DE 28.06.2010, aveva impartito DEle
[...]
direttive inerenti agli interventi di messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma che creavano pericolo per la pubblica incolumità. In particolare, il
Commissario disponeva testualmente che “gli edifici che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità sono oggetto, ai sensi DEla nota prot. 8033 DE
05.05.2009, di sopralluogo DE Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), che stabilisce la tipologia di intervento finalizzata alla rimozione DElo stato di pericolo. Nella scheda GTS viene specificato sia la tipologia di intervento che il soggetto deputato all'esecuzione DElo stesso (VVF o Ditta privata incaricata dal ” (cfr. doc. n. 12 fascicolo opposta). Pt_1
pagina 9 di 15 Con riguardo ai beni vincolati o di interesse storico-artistico, era previsto che i progetti di messa in sicurezza dovevano essere autorizzati dalla struttura preposta. Infatti, nella nota prot. 12410-V/SGE DE 28.06.2010 si prevedeva che
“per i beni vincolati o di interesse storico-artistico i progetti di messa in sicurezza dovranno essere autorizzati, ai sensi DEla nota prot. 8033 DE
05.05.2009, dalla Struttura preposta alla Salvaguardia dei Beni Culturali”.
Nel caso di specie, risultano i provvedimenti di autorizzazione DE Vice
Commissario dei Beni e DEle Attività Culturali, mentre non coglie nel segno l'opponente nel sostenere che il mancato intervento diretto DE Sindaco sarebbe testimoniato dalla mancata esecuzione DEle incombenze previste dalla nota prot. 8033 DE 05.05.2009. Per vero, pur volendo prescindere dal fatto che
CP_ l'eventuale mancato rispetto da parte DEl' comunale DEla procedura prevista non potrebbe essere comunque addossato all'operatore economico chiamato ad intervenire in via d'urgenza, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto la scheda Aedes redatta dai tecnici comunali sulla chiesa di Santa
MA DE RU (cfr. doc. n. 20 fascicolo opposta), evidentemente sostitutiva DE sopralluogo da parte DE GTS.
3.3 Il opponente, inoltre, ha eccepito di non aver assunto alcuna Pt_1
obbligazione in forma scritta, con la conseguente nullità di qualsiasi accordo redatto al di fuori dei parametri indicati dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 244/1923.
Il Tribunale, in argomento, non disconosce il granitico orientamento giurisprudenziale – citato dall'opponente – secondo cui in tema di contratti DEla P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di appalto deve rivestire, ex artt. 16 e 17 DE r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che il contratto mancante DEla predetta forma non sarebbe suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali DEla P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile non tenere conto sia DEla situazione eccezionale in cui l'opera veniva eseguita in data 09.11.2009, ovvero a circa cinque mesi di distanza dal sisma aquilano, che DEla tipologia dei lavori richiesti, relativi alla messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU.
pagina 10 di 15 Al riguardo mette conto rilevare che, con riferimento ai primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di
L'Aquila ed altri Comuni DEla Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
l'O.P.C.M. n. 3753/2009 DE 06.04.2009 ha previsto espressamente la deroga alla disciplina prevista dal codice degli appalti, vigente ratione temporis, ed in particolare DEle regole relative alla procedura di affidamento, di scelta DE contraente e selezione DEle offerte. Come evidenziato dall'opposta, per effetto di tale deroga non risultava applicabile l'art. 11, comma XIII DE d.lgs. n.
163/2006, secondo cui “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile
o mediante forma pubblica amministrativa a cura DEl'ufficiale rogante DEl'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”, né l'art. 53 comma I DE codice appalti, nell'originaria previsione vigente nell'anno 2009, a mente DE quale “Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo”.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che l'O.P.C.M. n. 3753/2009 DE 06.04.2009 non abbia derogato alla forma dei contratti pubblici,
l'affidamento diretto in mancanza di contratto scritto appare ammissibile anche in virtù DEl'art. 147 d.P.R. n. 554/1999, applicabile al tempo DEl'esecuzione DEl'opera ai casi di somma urgenza, tra i quali può pacificamente essere compresa la situazione abruzzese post sisma DE 06.04.2009.
Tardiva, infine, in quanto eccepita dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale, deve ritenersi l'eccezione di nullità DE contratto verbale indicato dall'opposta in considerazione DEla mancanza di qualsivoglia impegno di spesa da parte DEl'Ente comunale, ai sensi DEl'art. 191, comma I,
d.lgs. n. 267 DE 2000.
Ad ogni modo, pur volendola esaminare nel merito, l'eccezione non coglie nel segno. La corretta esegesi DEl'art. 147 d.P.R. n. 554/1999 e DEla disciplina contenuta nel T.UE.L., infatti, conduce a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata entro l'anno solare, non per questo
è acquisita gratuitamente al patrimonio DEl'ente pubblico, poiché sorge a carico pagina 11 di 15 di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.
Pertanto, deve concludersi che il mancato perfezionamento DEla fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto DEl'affidatario DEl'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, 17.10.2018, n. 25945; Cass. civ., Sez. II, 21.01.2016, n. 1073).
In definitiva, deve ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza DE vincolo obbligatorio in capo all'odierno opponente, che sarà dunque tenuto a saldare il corrispettivo per le opere di somma urgenza realizzate dalla Servizi
Integrati S.r.l.
3.4 Tanto premesso riguardo all'an, con riferimento al quantum DEla pretesa avanzata dall'opposta, osserva il Tribunale che il pur Pt_1
concentrandosi sul profilo relativo al difetto di legittimazione passiva e sulla nullità DEl'incarico privo di forma scritta, ha di fatto contestato anche l'importo riportato nelle fatture azionate dalla Società.
Secondo il consolidato orientamento DEla Suprema Corte di Cassazione, nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione DE corrispettivo, volta a stabilire la misurazione DEle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori,
l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi DEl'art. 1657 cod. civ., non costituendo la specificazione DE prezzo DEl'appalto elemento essenziale DEl'accordo tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.09.2016, n. 19594; Cass. civ.,
Sez. II, 15.09.2014, n. 19413).
Nel corso DEl'istruttoria è stata dunque disposta una C.T.U., il cui elaborato definitivo è stato depositato dal perito nominato, Ing.
[...]
, in data 26.07.2021. In relazione alle risultanze DEla consulenza Persona_1
tecnica disposta, ritiene il Tribunale che siano pienamente condivisibile le conclusioni cui perviene il consulente nominato, in quanto frutto di un'attenta e scrupolosa disamina degli elementi in suo possesso, e che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale, cui, per il dettaglio, si rinvia.
pagina 12 di 15 L'Ing. , in particolare, conclude nel senso che “Applicando Persona_1 il Prezzario vigente all'epoca e secondo la prassi consolidata il costo DEla realizzazione DEle opere provvisionali di messa in sicurezza eseguite dall'impresa sulla chiesa di Santa MA DE RU sita in Controparte_2
è di € 92.530,90 Parte_1
(novantaduemilacinquecentotrenta/90) ed il costo DEle spese tecniche è di €
26.392,70 (ventiseimilatrecentonovantadue/70) per un totale di € 118.923,60
(centodiciottomilanovecentoventitre/60) oltre IVA come per legge” (cfr. pag. 13 perizia definitiva Ing. DE 26.07.2021, in atti). Persona_1
Come evidenziato dall'opposta in sede di conclusionale, dalle risultanze DEla C.T.U. è emerso che l'importo da liquidare alla a Controparte_2
titolo di sorte capitale dovrebbe essere maggiore (€ 133.342,48 I.V.A. compresa) rispetto alla minor somma effettivamente ingiunta (€ 127.881,29
I.V.A. compresa).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, dovrà essere riconosciuto all'impresa opposta l'intero importo ingiunto pari ad € 127.881,29 I.V.A. compresa.
4. Sulle somme ingiunte, infine, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi DE d.lgs. n. 231/02 che – per effetto DEl'interpretazione autentica fornita dall'art. 24, comma I L. 30 ottobre 2014, n. 161 – si applica ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, con la precisazione che l'opponente non ha addotto alcun motivo che possa far ritenere che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dalla impossibilità DEla prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi DEl'art. 3 d.lgs. n. 231/2002 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31.10.2019, n. 28151).
Con riferimento alla decorrenza dei suddetti interessi, ai sensi DEl'art. 4, comma II, lett. a), applicabile ratione temporis, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza DE seguente termine legale di trenta giorni dalla data di ricevimento DEla fattura da parte DE debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, la fattura n. 19/2010 risulta essere stata ricevuta dal in data 22.03.2010, mentre la fattura n. 43/2012 in data 06.12.2012, Pt_1
sicché gli interessi moratori saranno dovuti, rispettivamente dal 22.04.2010 e dal 06.01.2013, fino all'effettivo pagamento, peraltro già avvenuto nel corso DE giudizio (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente).
In definitiva, l'opposizione spiegata dal Parte_1
va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 159/2019, emesso
[...] dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019, per l'importo di € 127.881,29, dovrà essere confermato.
5. nelle sue conclusioni, ha chiesto la condanna Controparte_2 DEl'opponente al risarcimento DE danno ex art. 96 c.p.c. Al riguardo, osserva il
Tribunale che, da un lato, non emerge la colpa grave e male fede DE Pt_1 nella mera attività di aver agito in giudizio, dall'altro, l'opposta non ha nemmeno allegato il danno asseritamente subito dal presente giudizio, diverso ed ulteriore rispetto alle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.01.2012, n.
691). Ne consegue che la domanda non potrà essere accolta.
6.1 Le spese DE presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore DEla causa e tenuto conto DEla attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione DEla controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù DEla disposizione transitoria di cui all'art. 6.
6.2 Sulla base DE medesimo principio, le spese DEla C.T.U., già liquidate con provvedimento DE 21.12.2021, dovranno essere poste definitivamente a carico DE . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1392/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
159/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019;
pagina 14 di 15 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti DE Controparte_2 Parte_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna il al pagamento DEle Parte_1
spese DE presente procedimento in favore di che Controparte_2
liquida complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) pone definitivamente a carico DE Parte_1
le spese DEla C.T.U., già liquidate con provvedimento DE 21.12.2021.
L'Aquila, 4 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona DE Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2019 promossa da:
, in persona DE Sindaco Parte_1
p.t. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, via G. Carducci n. Controparte_1
30, presso lo studio DEl'Avv. Claudio Verini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE contro
in persona DE legale rappresentante p.t. Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, viale Nizza n. 11, Controparte_3 presso lo studio DEl'Avv. Fabrizio Di Marco, che la rappresenta e difende nel presente procedimento unitamente all'Avv. Pio Ludovici, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta DE 27.05.2024, insisteva per l'ammissione DEle prove già rigettate, nonché per la rimessione in termini pagina 1 di 15 per la trasmissione DEle osservazioni alla bozza di perizia, in subordine si riportava alle conclusioni svolte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c., mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta DE 27.05.2024, insisteva per l'ammissione DEle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento DE processo, ai sensi DEl'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 DE 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura DEla motivazione.
Con atto di citazione in opposizione, depositato in data 21.05.2019, il
(di seguito, breviter adiva Parte_1 Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte nella narrativa DE presente atto: - ritenuta la infondatezza giuridica e fattuale DEla pretesa monitoria fatta valere dalla
in persona DE legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
revocare, annullare o comunque dichiarare nullo, inefficace o privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto di ingiunzione di pagamento telematico
n. 159/2019 emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 16.3.2019, depositato in data 19.3.2019; - dichiarare inammissibile e/o improcedibile o comunque rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da controparte, giacché infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare, laddove occorrer possa, che il non è tenuto a corrispondere alla alcuna Pt_1 Controparte_2
somma di denaro;
- in via subordinata, laddove la domanda di controparte dovesse invece trovare accoglimento nell'an, revocare in ogni caso il d.i. stante
l'intervenuto pagamento di esso, e ridurre l'importo spettante all'opposta, eventualmente anche ai sensi DEl'art. 2041 c.c., alla misura ritenta di giustizia;
- in caso di accoglimento totale o parziale DEle sopraesposte domande, in ragione stante l'avvenuto pagamento da parte DE DEla somma di € Pt_1
215.233,84 in favore DEl'opposta (per sorte capitale, interessi, competenze e spese DE d.i.) e DEla somma di € 1.938,75 a titolo di imposta di registro,
pagina 2 di 15 condannare la al pagamento DEla somma di € Controparte_2
217.172,59 in favore DE o DEla somma minore o maggiore ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data DEl'avvenuto pagamento sino al soddisfo. Con il favore integrale di spese di lite”.
In considerazione DEl'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. contenuta nell'opposizione veniva fissata l'udienza DE 18.07.2019 per la DEibazione DEla sospensiva. Con successiva ordinanza DE 22.08.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ritenendo non provati i Pt_1
presupposti DE fumus boni iuris e DE periculum in mora.
In data 13.11.2019 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_2
(di seguito, breviter Società), la quale concludeva nei seguenti termini: “Voglia
l'On.le Tribunale Civile di L'Aquila, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: a) in via principale rigettare l'opposizione per cui si procede promossa dal , in Parte_1
persona DE Sindaco pro tempore, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 159/2019
ING. DE 19.03.2019 reso dal Tribunale Civile DEl'Aquila in data 16.03.2019;
b) In subordine nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere l'opposizione promossa dal Parte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, condannare, per i motivi esposti
[...] in narrativa, l'opponente nei limiti DEl'arricchimento ricevuto ed in ragione DE riconoscimento DEl'utilità DEl'intervento realizzato dalla opposta, ad indennizzare la ai sensi DEl'art. 2041 c.c., DEla Controparte_2
correlativa diminuzione patrimoniale subìta, quantificabile comunque nella medesima somma ingiunta o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito DE presente giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo;
c) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il
, in persona DE Sindaco pro tempore, al Parte_1 risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi DEl'art. 96, comma 1, c.p.c. in favore DEla nella misura che verrà Controparte_2
ritenuta di giustizia;
d) condannare, infine, il Parte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, al pagamento DEle spese e
[...] competenze di lite DE presente procedimento”.
pagina 3 di 15 Alla prima udienza DE 03.12.2019 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza DE 18.05.2020, rigettata sia la prova per testi e l'interrogatorio formale chiesti dall'opponente che la prova per testi richiesta dall'opposta, nonché disposta una C.T.U. DE seguente tenore: “Esaminati gli atti di causa e sulla scorta DEla sola documentazione prodotta nel presente giudizio ed in quello monitorio avente
R.G. n. 736/19 dalle parti, eseguiti i sopralluoghi ritenuti necessari, il C.T.U. quantifichi il costo DEla progettazione e DEla realizzazione – comprensiva di materiali e manodopera - DEle opere provvisionali di messa in sicurezza eseguite dall'impresa sulla chiesa di Santa MA DE Controparte_2
RU sita in , facendo riferimento al Prezziario Parte_1
Regionale Abruzzo”.
Il perito nominato, Ing. , prestava giuramento in data Persona_1
23.02.2021 e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data 26.07.2021.
All'udienza DE 30.11.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione DEle conclusioni al 23.05.2023, successivamente differita al 28.05.2024 in considerazione DEla necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme DEla 'trattazione scritta' ai sensi DEl'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Con decreto ingiuntivo n. 159/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019, veniva ingiunto al di Parte_1
pagare l'importo di € 127.881,29 I.V.A. compresa, oltre interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/2001 dal dovuto al soddisfo in favore DEla società Controparte_2
sulla base DEle fatture n. 19/2010 DE 22.03.2010 per € 105.190,00 e n.
[...]
43/2012 DE 29.11.2012 per € 22.691,29, costituente il corrispettivo per l'esecuzione DEle opere provvisionali di messa in sicurezza DEla
[...] sita a , in Via DEla Chiesa, Parte_2 Parte_1
autorizzate, in fase di emergenza sisma, dal Commissario DEegato per la pagina 4 di 15 gestione DEl'emergenza con nota prot. n. 4048 DE 2.11.2009, ed effettivamente eseguite dal novembre 2009 al marzo 2010.
Nell'atto di opposizione il eccepisce, in primo luogo, il proprio Pt_1
difetto di titolarità DEla situazione giuridica soggettiva e/o di legittimazione passiva posto che lo stesso non avrebbe mai affidato - né alla Controparte_2
né ad altri soggetti, né facendo ricorso alla procedura di somma urgenza,
[...]
né previa procedura ad evidenza pubblica e/o preventiva consultazione DE mercato - alcun tipo di intervento sulla chiesa AD , Parte_2 bene culturale di proprietà DEl'Ente Parrocchia di Santo Stefano Protomartire.
In secondo luogo, deduce di non aver nemmeno mai adottato alcuna DEibera finalizzata a ratificare o assumere impegni di spesa per i detti lavori, considerato anche che con la DEibera di Giunta n. 32 DE 22.4.2016 il Pt_1
si sarebbe limitato ad una mera presa d'atto DEl'avvenuta messa in sicurezza DEla Chiesa. Evidenzia, inoltre, che la normativa di riferimento era chiara nell'attribuire allo Stato e gli Enti territoriali l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di rispettiva proprietà. Rappresenta, infine, di non aver richiesto né effettuato alcun sopralluogo con il Gruppo Tecnico di
Sostegno (GTS) e di non aver ricevuto alcuna prescrizione in relazione all'intervento da eseguire per la rimozione DElo stato di pericolo (in conformità con quanto disposto dal Commissario DEegato per la ricostruzione, tra l'altro, con nota prot. n. 8033/2009).
nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto Controparte_2
DEl'opposizione con conseguente conferma DE decreto ingiuntivo impugnato, ovvero, in subordine, di condannare comunque il al pagamento DEla Pt_1
medesima somma ai sensi DEl'art. 2041 c.c., atteso il riconoscimento DEl'utilità DEl'opera eseguito dall'odierno opponente.
A sostegno DEle proprie ragioni, l'odierna opposta ha dedotto: i) che, stante l'emergenza ed il pericolo di crollo DEla Chiesa, l'allora Sindaco DE aveva incaricato verbalmente la Società di predisporre il progetto di Pt_1
messa in sicurezza e DEla successiva realizzazione DEle opere;
ii) che il avrebbe recepito, a ratifica DEl'incarico conferito, tutta la Pt_1 documentazione progettuale provvedendo anche all'inoltro DEla stessa al Vice
Commissario per i beni culturali;
iii) di aver emesso, a seguito DEl'esecuzione pagina 5 di 15 dei lavori, integrati anche a seguito DEla nota prot. n. 1170 DE 20.3.2012, le fatture: n. 19/2010 DE 22.3.2010 di € 105.190,00 (I.V.A. compresa), di cui €
78.500, 00, oltre I.V.A., per lavori, ed € 15.700,00, oltre I.V.A., per spese tecniche;
n. 43/2012 DE 29.11.2012 di € 22.691,29 (I.V.A. compresa), di cui €
6.787,78, oltre I.V.A., per lavori, ed € 12.582,42, oltre I.V.A., per spese tecniche;
iv) che la legittimazione passiva DE deriverebbe dalla Pt_1 normativa emergenziale adottata a seguito DE sisma DEl'aprile 2009, derogatoria rispetto alla normativa ordinaria.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta, reiterata dalla parte opponente finanche in sede di comparsa conclusionale DE 29.07.2024, di rimessione DEla causa in istruttoria al fine di consentire al difensore di presentare osservazioni alla C.T.U.
Da un lato, infatti, le osservazioni tecniche alla perizia sono state tempestivamente trasmesse dal C.T.P. di parte opponente ed espressamente valutate dal C.T.U., che ha analiticamente risposto in sede di deposito DEla perizia definitiva (cfr. Valutazione sintetica sulle osservazioni dei C.T.P. allegata alla perizia definitiva DE 26.07.2021, in atti), sicché non risulta in alcun modo leso il diritto di difesa DEl'opponente. Dall'altro, come già rilevato con l'ordinanza DE 21.12.2021, il difensore DE non ha nemmeno Pt_1
precisato quali fossero le osservazioni da sottoporre al C.T.U., non solo all'udienza DE 30.11.2021, ma neanche nei successivi scritti difensivi, compresi quelli conclusionali.
Sul punto, peraltro, il Supremo Organo nomofilattico ha recentemente precisato che le contestazioni e i rilievi critici DEle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione DEle risultanze DEla c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo DE giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 21.02.2022, n. 5624).
pagina 6 di 15 3.1 Passando all'esame DE merito DEla controversia, osserva il Tribunale che, attesa la peculiare struttura DE giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché l'inversione soltanto formale DEl'onere DEla prova, sarà necessario vagliare la fondatezza DE credito vantato dall'opposta
[...]
da intendersi come attore in senso sostanziale. Controparte_2
Al riguardo, l'opposta sostiene di aver realizzato la progettazione di messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU, nonché i conseguenti lavori provvisionali. La circostanza che in data 09.11.2009 la Controparte_2
iniziava effettivamente i lavori di messa in sicurezza sulla chiesa di Santa MA DE RU risulta anche dalle comunicazioni di denuncia di nuovo lavoro effettuate agli enti competenti, ovvero INAIL, INPS, Cassa Edile, USL di
L'Aquila e (cfr. doc. n. 5 fascicolo Parte_1 Parte_1
opposta). Le lavorazioni di messa in sicurezza terminavano in data 17.03.2010
e il Comune di , con nota DE 09.08.2010, richiedeva al Vice Parte_1
Commissario un sopralluogo tecnico congiunto per verificare la consistenza DEle opere provvisionali realizzate sulla chiesa in questione (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposta). A seguito DE sopralluogo richiesto dall'opponente, svoltosi nel corso DEl'anno 2011, i tecnici intervenuti concordarono la realizzazione di opere provvisionali integrative a quelle già eseguite. La Società opposta, quindi, redigeva la progettazione in variante richiesta ed emersa in seguito DE menzionato sopralluogo, come risulta dal progetto di variante allegato in atti trasmesso anch'esso al Vice Commissario DEegato per la tutela dei Beni
Culturali per la necessaria autorizzazione prescritta dalla normativa speciale.
Con nota DE 20.03.2012 Prot. 1170 tali interventi integrativi venivano autorizzati dal Vice Commissario e successivamente la Controparte_2 realizzava anche i lavori ulteriori commissionati dall'Ente comunale (cfr. doc.
n. 8 e 9 fascicolo opposta).
L'effettiva esecuzione DEle opere per cui l'opposta chiede il pagamento DE corrispettivo, infine, risulta dal verbale di presa d'atto redatto dai responsabili DE Comune con prot. n. 29 DE 02.01.2017 (cfr. doc. n. 19 fascicolo opposta).
Per vero, la circostanza non risulta nemmeno contestata dalla parte opponente, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi DEl'art. 115, comma I c.p.c., atteso pagina 7 di 15 che il principio in parola opera, indifferentemente, nei confronti DE convenuto, quanto DEl'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
3.2 Il opponente, piuttosto, eccepisce il difetto di legittimazione Pt_1
passiva, sulla base DE fatto che i lavori non sarebbero stati dallo stesso commissionati, in quanto il bene risulta di proprietà DEl'Ente Parrocchia di
Santo Stefano Protomartire. Mancherebbe, inoltre, il contratto redatto nelle forme di cui agli artt. 16 e 17 DE r.d. n. 244/1923, unico atto idoneo a vincolare l'amministrazione al rispetto DEle obbligazioni economiche assunte.
Quanto al primo aspetto, le argomentazioni sollevate dal non Pt_1
convincono. Non si comprende, infatti, il motivo per cui l'Ente si sarebbe reso disponibile – se non nella veste di committente dei lavori di somma urgenza – a fungere da intermediario con il Vice Commissario DEegato per la tutela dei
Beni Culturali per la necessaria autorizzazione prescritta dalla normativa speciale. Piuttosto, plurimi indizi depongono verso la circostanza che i lavori di messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU siano stati effettivamente affidati dall'odierno opponente: i) la circostanza che il Comune opponente inoltrava il progetto redatto dalla opposta al Vice Commissario dei
Beni e DEle Attività Culturali con nota Prot. n. 2169 DE 20.10.2009, al fine di ottenere l'autorizzazione ad eseguire le opere provvisionali sull'edificio vincolato o di interesse storico artistico (cfr. doc. n. 3 fascicolo opposta); ii) la circostanza che nella comunicazione di inizio lavori inviata agli enti competenti
– tra cui spicca proprio il di – risulti come Pt_1 Parte_1 committente proprio l'odierno opponente (cfr. doc. n. 5 fascicolo opposta); iii) il fatto che il Comune di , a seguito DEla richiesta di pagamento, Parte_1
con nota DE 09.08.2010, richiedeva piuttosto al Vice Commissario un sopralluogo tecnico congiunto per verificare la consistenza DEle opere provvisionali realizzate sulla chiesa in questione (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposta); iv) la circostanza che anche le opere in variante successivamente progettate dalla Società venivano approvate dal Vice Commissario, con nota inviata al Sindaco DE Comune in data 20.03.2012 (cfr. doc. n. 9 fascicolo opposta); v) la DEibera di Giunta comunale n. 32 DE 22.04.2016 che, tra le altre cose, demandava espressamente al Responsabile DE Servizio tecnico comunale la “determinazione degli importi relativi al solo costo DE materiale e DEla
pagina 8 di 15 manodopera resisi necessari per l'esecuzione DEle opere di messa in sicurezza” (cfr. doc. n. 11 fascicolo opposta); vi) la nota prot. n. 114 DE
16.01.2017 con cui il Comune richiedeva all'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni DE Cratere (U.S.R.C.) l'autorizzazione al pagamento in favore DEla DEle somme inerenti alla messa in Controparte_2
sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposta).
In punto di diritto, l'O.P.C.M. n. 3753 DE 06.04.2009, avente ad oggetto
“primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni DEla Regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009”, all'art. 1 comma III aveva affidato al Presidente DEla Regione Abruzzo ed ai Sindaci dei Comuni colpiti il compito di assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, nonché a realizzare interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.
Con la nota con nota prot. 8033 DE 05.05.2009, inoltre, era stato previsto che l'affidamento DEle opere provvisionali di messa in sicurezza, anche con riguardo al patrimonio edilizio sottoposto a vincolo o di interesse storico- artistico, veniva fatto dai Comuni a Ditte private (cfr. doc. n. 13 fascicolo opposta).
Nella fase emergenziale il Commissario Delegato per la Ricostruzione –
Presidente DEla Regione Abruzzo Controparte_4
, con nota prot. 12410-V/SGE DE 28.06.2010, aveva impartito DEle
[...]
direttive inerenti agli interventi di messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma che creavano pericolo per la pubblica incolumità. In particolare, il
Commissario disponeva testualmente che “gli edifici che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità sono oggetto, ai sensi DEla nota prot. 8033 DE
05.05.2009, di sopralluogo DE Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), che stabilisce la tipologia di intervento finalizzata alla rimozione DElo stato di pericolo. Nella scheda GTS viene specificato sia la tipologia di intervento che il soggetto deputato all'esecuzione DElo stesso (VVF o Ditta privata incaricata dal ” (cfr. doc. n. 12 fascicolo opposta). Pt_1
pagina 9 di 15 Con riguardo ai beni vincolati o di interesse storico-artistico, era previsto che i progetti di messa in sicurezza dovevano essere autorizzati dalla struttura preposta. Infatti, nella nota prot. 12410-V/SGE DE 28.06.2010 si prevedeva che
“per i beni vincolati o di interesse storico-artistico i progetti di messa in sicurezza dovranno essere autorizzati, ai sensi DEla nota prot. 8033 DE
05.05.2009, dalla Struttura preposta alla Salvaguardia dei Beni Culturali”.
Nel caso di specie, risultano i provvedimenti di autorizzazione DE Vice
Commissario dei Beni e DEle Attività Culturali, mentre non coglie nel segno l'opponente nel sostenere che il mancato intervento diretto DE Sindaco sarebbe testimoniato dalla mancata esecuzione DEle incombenze previste dalla nota prot. 8033 DE 05.05.2009. Per vero, pur volendo prescindere dal fatto che
CP_ l'eventuale mancato rispetto da parte DEl' comunale DEla procedura prevista non potrebbe essere comunque addossato all'operatore economico chiamato ad intervenire in via d'urgenza, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto la scheda Aedes redatta dai tecnici comunali sulla chiesa di Santa
MA DE RU (cfr. doc. n. 20 fascicolo opposta), evidentemente sostitutiva DE sopralluogo da parte DE GTS.
3.3 Il opponente, inoltre, ha eccepito di non aver assunto alcuna Pt_1
obbligazione in forma scritta, con la conseguente nullità di qualsiasi accordo redatto al di fuori dei parametri indicati dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 244/1923.
Il Tribunale, in argomento, non disconosce il granitico orientamento giurisprudenziale – citato dall'opponente – secondo cui in tema di contratti DEla P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di appalto deve rivestire, ex artt. 16 e 17 DE r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che il contratto mancante DEla predetta forma non sarebbe suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali DEla P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile non tenere conto sia DEla situazione eccezionale in cui l'opera veniva eseguita in data 09.11.2009, ovvero a circa cinque mesi di distanza dal sisma aquilano, che DEla tipologia dei lavori richiesti, relativi alla messa in sicurezza DEla chiesa di Santa MA DE RU.
pagina 10 di 15 Al riguardo mette conto rilevare che, con riferimento ai primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di
L'Aquila ed altri Comuni DEla Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
l'O.P.C.M. n. 3753/2009 DE 06.04.2009 ha previsto espressamente la deroga alla disciplina prevista dal codice degli appalti, vigente ratione temporis, ed in particolare DEle regole relative alla procedura di affidamento, di scelta DE contraente e selezione DEle offerte. Come evidenziato dall'opposta, per effetto di tale deroga non risultava applicabile l'art. 11, comma XIII DE d.lgs. n.
163/2006, secondo cui “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile
o mediante forma pubblica amministrativa a cura DEl'ufficiale rogante DEl'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”, né l'art. 53 comma I DE codice appalti, nell'originaria previsione vigente nell'anno 2009, a mente DE quale “Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo”.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che l'O.P.C.M. n. 3753/2009 DE 06.04.2009 non abbia derogato alla forma dei contratti pubblici,
l'affidamento diretto in mancanza di contratto scritto appare ammissibile anche in virtù DEl'art. 147 d.P.R. n. 554/1999, applicabile al tempo DEl'esecuzione DEl'opera ai casi di somma urgenza, tra i quali può pacificamente essere compresa la situazione abruzzese post sisma DE 06.04.2009.
Tardiva, infine, in quanto eccepita dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale, deve ritenersi l'eccezione di nullità DE contratto verbale indicato dall'opposta in considerazione DEla mancanza di qualsivoglia impegno di spesa da parte DEl'Ente comunale, ai sensi DEl'art. 191, comma I,
d.lgs. n. 267 DE 2000.
Ad ogni modo, pur volendola esaminare nel merito, l'eccezione non coglie nel segno. La corretta esegesi DEl'art. 147 d.P.R. n. 554/1999 e DEla disciplina contenuta nel T.UE.L., infatti, conduce a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata entro l'anno solare, non per questo
è acquisita gratuitamente al patrimonio DEl'ente pubblico, poiché sorge a carico pagina 11 di 15 di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.
Pertanto, deve concludersi che il mancato perfezionamento DEla fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto DEl'affidatario DEl'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, 17.10.2018, n. 25945; Cass. civ., Sez. II, 21.01.2016, n. 1073).
In definitiva, deve ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza DE vincolo obbligatorio in capo all'odierno opponente, che sarà dunque tenuto a saldare il corrispettivo per le opere di somma urgenza realizzate dalla Servizi
Integrati S.r.l.
3.4 Tanto premesso riguardo all'an, con riferimento al quantum DEla pretesa avanzata dall'opposta, osserva il Tribunale che il pur Pt_1
concentrandosi sul profilo relativo al difetto di legittimazione passiva e sulla nullità DEl'incarico privo di forma scritta, ha di fatto contestato anche l'importo riportato nelle fatture azionate dalla Società.
Secondo il consolidato orientamento DEla Suprema Corte di Cassazione, nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione DE corrispettivo, volta a stabilire la misurazione DEle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori,
l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi DEl'art. 1657 cod. civ., non costituendo la specificazione DE prezzo DEl'appalto elemento essenziale DEl'accordo tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.09.2016, n. 19594; Cass. civ.,
Sez. II, 15.09.2014, n. 19413).
Nel corso DEl'istruttoria è stata dunque disposta una C.T.U., il cui elaborato definitivo è stato depositato dal perito nominato, Ing.
[...]
, in data 26.07.2021. In relazione alle risultanze DEla consulenza Persona_1
tecnica disposta, ritiene il Tribunale che siano pienamente condivisibile le conclusioni cui perviene il consulente nominato, in quanto frutto di un'attenta e scrupolosa disamina degli elementi in suo possesso, e che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale, cui, per il dettaglio, si rinvia.
pagina 12 di 15 L'Ing. , in particolare, conclude nel senso che “Applicando Persona_1 il Prezzario vigente all'epoca e secondo la prassi consolidata il costo DEla realizzazione DEle opere provvisionali di messa in sicurezza eseguite dall'impresa sulla chiesa di Santa MA DE RU sita in Controparte_2
è di € 92.530,90 Parte_1
(novantaduemilacinquecentotrenta/90) ed il costo DEle spese tecniche è di €
26.392,70 (ventiseimilatrecentonovantadue/70) per un totale di € 118.923,60
(centodiciottomilanovecentoventitre/60) oltre IVA come per legge” (cfr. pag. 13 perizia definitiva Ing. DE 26.07.2021, in atti). Persona_1
Come evidenziato dall'opposta in sede di conclusionale, dalle risultanze DEla C.T.U. è emerso che l'importo da liquidare alla a Controparte_2
titolo di sorte capitale dovrebbe essere maggiore (€ 133.342,48 I.V.A. compresa) rispetto alla minor somma effettivamente ingiunta (€ 127.881,29
I.V.A. compresa).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, dovrà essere riconosciuto all'impresa opposta l'intero importo ingiunto pari ad € 127.881,29 I.V.A. compresa.
4. Sulle somme ingiunte, infine, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi DE d.lgs. n. 231/02 che – per effetto DEl'interpretazione autentica fornita dall'art. 24, comma I L. 30 ottobre 2014, n. 161 – si applica ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, con la precisazione che l'opponente non ha addotto alcun motivo che possa far ritenere che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dalla impossibilità DEla prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi DEl'art. 3 d.lgs. n. 231/2002 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31.10.2019, n. 28151).
Con riferimento alla decorrenza dei suddetti interessi, ai sensi DEl'art. 4, comma II, lett. a), applicabile ratione temporis, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza DE seguente termine legale di trenta giorni dalla data di ricevimento DEla fattura da parte DE debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, la fattura n. 19/2010 risulta essere stata ricevuta dal in data 22.03.2010, mentre la fattura n. 43/2012 in data 06.12.2012, Pt_1
sicché gli interessi moratori saranno dovuti, rispettivamente dal 22.04.2010 e dal 06.01.2013, fino all'effettivo pagamento, peraltro già avvenuto nel corso DE giudizio (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente).
In definitiva, l'opposizione spiegata dal Parte_1
va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 159/2019, emesso
[...] dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019, per l'importo di € 127.881,29, dovrà essere confermato.
5. nelle sue conclusioni, ha chiesto la condanna Controparte_2 DEl'opponente al risarcimento DE danno ex art. 96 c.p.c. Al riguardo, osserva il
Tribunale che, da un lato, non emerge la colpa grave e male fede DE Pt_1 nella mera attività di aver agito in giudizio, dall'altro, l'opposta non ha nemmeno allegato il danno asseritamente subito dal presente giudizio, diverso ed ulteriore rispetto alle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.01.2012, n.
691). Ne consegue che la domanda non potrà essere accolta.
6.1 Le spese DE presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore DEla causa e tenuto conto DEla attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione DEla controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù DEla disposizione transitoria di cui all'art. 6.
6.2 Sulla base DE medesimo principio, le spese DEla C.T.U., già liquidate con provvedimento DE 21.12.2021, dovranno essere poste definitivamente a carico DE . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1392/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
159/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.03.2019;
pagina 14 di 15 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti DE Controparte_2 Parte_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna il al pagamento DEle Parte_1
spese DE presente procedimento in favore di che Controparte_2
liquida complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) pone definitivamente a carico DE Parte_1
le spese DEla C.T.U., già liquidate con provvedimento DE 21.12.2021.
L'Aquila, 4 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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