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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/03/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Grazia d'ERRICO Presidente rel. dr. Rita CAROSELLA Consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 190/2021 R.G. avverso la sentenza n. 399/2020 del Tribunale di
Larino in composizione monocratica (nel proc. n. 518/2017 R.G.) oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di noleggio
T R A
(p. Iva ), con sede in Campobasso, in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Stefano
Cappellu – pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1 individuale ”, con sede in Termoli, Organizzazione_1
rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Andrea Cianciosi - pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e
127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 399 del 25/11/2020, non notificata, il Tribunale di Larino in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione proposta con citazione notificata il 14/04/2017 dalla
- in seguito, avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2017 emesso su istanza di Parte_1 Pt_1
titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Organizzazione_1
”, per il pagamento di 10.370,80 euro oltre accessori e spese, quale corrispettivo
[...]
delle prestazioni di noleggio di un autocarro in esecuzione del contratto concluso dalle parti il
1°/06/2016.
La (sub appaltatrice dei lavori di manutenzione di un viadotto autostradale) aveva Pt_1 esposto che il contratto stipulato con il aveva ad oggetto il nolo “a freddo” di un Org_1
autocarro, nonché, per la data del 24/06/2016, il solo trasporto dei new jersey componenti la barriera sul ciglio della carreggiata, con espressa esclusione delle relative operazioni di carico, da eseguirsi unicamente dagli operai specializzati di essa società opponente.
Tuttavia il giunto sul cantiere in assenza del personale della ditta opponente, aveva Org_1
proceduto direttamente alle operazioni di carico utilizzando la gru in dotazione al proprio automezzo, che si era ribaltato procurando ingenti danni al cantiere, ripristinato da CP_2
a spese della alla quale era stato addebitato l'importo di 12.218,30 euro.
[...] Pt_1
Il Tribunale ha dato atto della mancata contestazione, da parte dell'opponente, della sussistenza del credito vantato dal avendo la unicamente opposto la Org_1 Pt_1 compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., tra il proprio debito e quello del noleggiante per il risarcimento del danno asseritamente causatole, spiegando domanda riconvenzionale per l'importo eccedente i reciproci debiti di 1.847,50 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
Il primo giudice ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie non fosse emersa la fondatezza della domanda riconvenzionale, non dimostrata dai documenti prodotti, né dalle prove testimoniali, dalle quali erano risultate circostanze contraddittorie;
al rigetto dell'opposizione è seguita la condanna dell'opponente alle spese processuali.
2.-- Con citazione notificata il 24/05/2021, la ha proposto appello avverso tale Pt_1 sentenza insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per la somma di 1.847,50 euro oltre accessori, previo accertamento della responsabilità dell'appellato nella determinazione dell'evento sopra descritto, addebito allo stesso della somma di 12.218,30 euro e compensazione delle rispettive
2 poste creditorie;
l'appellante ha inoltre chiesto la condanna del al risarcimento dei Org_1
danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche in via equitativa, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità in rito dell'impugnazione e la novità Org_1 dell'eccezione di inadempimento contenuta nell'atto di appello, non sollevata in primo grado;
ha chiesto comunque il rigetto dell'appello nel merito, con condanna della controparte alle spese del presente grado.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 19/04/2023, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.
3. -- L'appello risponde sufficientemente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., essendo proposto in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
I due motivi di censura, esaminabili congiuntamente, consistono nella carenza di motivazione, che risulterebbe apparente, e nella violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116
c.p.c. nella valutazione degli elementi di prova.
Va sul punto richiamata la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., sez. un. n.
36481/2022), secondo la quale non è richiesto dall'articolo citato l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza, e quando viene dedotto a fondamento dell'impugnazione, come nel caso, l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, l'appellante può “chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello” (Cass. n.
3115/2018).
4.-- E' invece fondata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'eccezione di inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c., sollevata per la prima volta dalla Pt_1 con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, co.2, c.p.c.
Come rilevabile dalla disamina degli atti della parte opponente relativi al primo grado, la non ha mai eccepito l'inadempimento della controparte contrattuale, essendosi limitata Pt_1
- come rimarcato dalla sentenza appellata - ad eccepire la compensazione parziale dei reciproci debiti, proponendo domanda riconvenzionale per la pretesa somma eccedente a proprio credito.
3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460
c.c., non rilevabile d'ufficio, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo l'interpretazione del giudice di merito da effettuare in base ai correnti canoni di ermeneutica processuale (cfr. Cass. 2002/n. 11728;
Cass. 2017/n. 1214).
Nel caso di specie, tuttavia, l'esame delle deduzioni difensive dell'opponente in primo grado induce ad escludere che possa dirsi proposta l'eccezione in questione: come infatti condivisibilmente sottolineato dalla S.C., le eccezioni di compensazione e di inadempimento sono incompatibili in quanto differenti per presupposti e funzione, implicando una diversa distribuzione dell'onere probatorio -“la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa
l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”- (cfr.
Cass. sez. 2, n. 23759 del 22/11/2016; sez.
3 - n. 20719 del 17/07/2023).
5.-- L'opponente era dunque gravata dell'onere di dimostrare il proprio credito risarcitorio ai fini della compensazione, oltre che della domanda riconvenzionale.
Le parti controvertono sulla ricostruzione delle circostanze del danneggiamento del cantiere, in ordine al quale sono addotti a sostegno delle opposte versioni i risultati delle prove orali espletate in primo grado (per alcuni aspetti contrastanti o non decisive), con evidenziazione dei profili di incapacità o inattendibilità dell'uno o dell'altro TE.
Va in ogni caso sottolineato, ad integrazione sul punto della sentenza appellata, che, come più volte dedotto dalla parte appellata, la non ha fornito alcuna prova dell'asserito Pt_1
danno subito (che, ai fini dell'art. 1243, co.2, c.c., dovrebbe essere di facile e pronta liquidazione), consistente in base alla sua prospettazione nelle spese di ripristino del cantiere accollate a suo carico: la “fattura” emessa dalla menzionata nell'atto di Org_2
opposizione a d.i., consiste in realtà in un preventivo di spesa della ditta incaricata di riattare il cantiere inviato il 14/07/2016 all'appaltatrice , né, soprattutto, vi è alcuna Parte_2
4 documentazione circa l'asserito addebito delle stesse da parte di quest'ultima società alla
Pt_1
La prova espletata sul punto (circostanza n. 16: “Vero che tale società ha traslato i ridetti costi sulla chiedendone il rimborso e/o comunque la parziale compensazione con il relativo Pt_1
credito derivante dal contratto di subappalto”) tramite i testimoni indicati dall'opponente
Or
, e ha dato esito negativo, tutti avendo dichiarato di nulla sapere in proposito;
Org_3 Tes_1 il solo TE , consulente tecnico della ha riferito di una “situazione creditoria Tes_2 Pt_1
con di 30.000,00 euro che non si riesce ad incassare, il cantiere ad oggi non è stato Parte_2 collaudato”, il che non consente di ricollegare all'evento prospettato dall'appellante il mancato saldo del corrispettivo del subappalto (peraltro per un importo maggiore di quello opposto in compensazione), né consente di quantificare il credito oggetto di eccezione di compensazione.
Non è prodotta in atti alcuna richiesta o contestazione della alla Parte_2 Pt_1 mentre (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) la lettera di diffida stragiudiziale del
21/09/2016 rivolta dall'opponente al -dopo che questi in data 19/09/2016 aveva Org_1
chiesto alla il pagamento dei corrispettivi non versatigli - è stata puntualmente Pt_1
contestata dal procuratore dello stesso con pec del 23/09/2016. Org_1
6.-- Tenuto conto di tali assorbenti considerazioni, l'appello va disatteso.
Non vi è ragione infatti di soffermarsi sulle ulteriori questioni poste dalle parti in ordine alla ricostruzione degli eventi verificatisi il 24/06/2016, secondo il principio più volte illustrato dalla Cassazione della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo comportante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ad es. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28/05/2014, n. 12002; Cass.
2018/n.11458; Cass. 2019/n.363).
L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a
5 questo punto, optare per quella, tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione, che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
7.-- Alla soluzione adottata segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato anche le spese del presente grado di giudizio, secondo la regolamentazione adottata in dispositivo in applicazione dei criteri aggiornati dal D.M. n. 147/2022, parametri medi in base al valore della controversia ed all'attività prestata -come da nota spese allegata-.
Ricorrono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR
115/2002, stante l'integrale rigetto dell'impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla in persona del l.r.p.t., Parte_1
con citazione notificata il 24/05/2021, avverso la sentenza n. 399/2020 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, nei confronti di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale ”, così provvede: Organizzazione_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
c) dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 7/02/2024.
Presidente est. dr. Maria Grazia d'Errico
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