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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. US Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8182/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del ter- mine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in so- stituzione d'udienza
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. AVENIA LUIGI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 31/08/2004, unione dalla quale sono nati tre figli, e che con decreto 8028/2021 in data 19/11/2021 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, rego- lando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non col- locatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconcilia- zione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio, nel corso del quale è stata sentita la figlia delle parti, , che ha dichiarato di lavorate ed Per_1
essere, quindi, divenuta economicamente autosufficiente. La causa
è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione pre- Per_2
valente presso la madre, cui rimane assegnata l'abitazione coniu- gale, ed il diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé i giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nonché a setti- mane alterne, il fine settimana a partire dal sabato mattina all'uscita da scuola fino alle ore 20.00 della domenica sera, con pernotto presso l'abitazione dello stesso padre e con obbligo di riaccompa- gno presso la casa coniugale;
il figli, inoltre, trascorrerà 7 giorni
4 consecutivi nel periodo natalizio, nel quale sarà compreso ad anni alterni il Natale o il 1° dell'anno e, alternativamente il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Inoltre, il minore trascorrerà con il padre, sempre in maniera alternata, 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto e comunque previo accordo dei genitori anche con riferimento alle disponibilità di lavoro e dei relativi periodi di concessione delle ferie.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, vanno confermati gli assegni dell'importo di € 170/00/mese, oltre adeguamento
ISTAT, per i soli figli e US, essendo la figlia Per_2 Per_3
sia divenuta economicamente autosufficiente, così come va ricon- fermato in favore della resistente l'assegno muliebre €
100,00/mese, oltre aggiornamenti indici ISTAT.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
5 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 25/07/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 31/08/2004 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e Controparte_3
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 795, parte II, serie A, anno 2004;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore della coppia,
, e la sua collocazione presso la madre. Il padre incon- Per_2
trerà il figlio secondo il calendario predisposto nella parte mo- tiva della presente sentenza;
5. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la
6 somma mensile di € 100,00. Il pagamento – da aggiornarsi an- nualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente la somma mensile di € 340,00 a titolo di contri- buto al mantenimento dei figli US e (€ 170,00 Per_2
per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà av- venire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive. Precisa che detta somma viene determinata secondo il principio di pro- porzionalità, avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c.;
7. CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 1.730,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. US Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. US Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8182/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del ter- mine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in so- stituzione d'udienza
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. AVENIA LUIGI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 31/08/2004, unione dalla quale sono nati tre figli, e che con decreto 8028/2021 in data 19/11/2021 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, rego- lando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non col- locatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il
2 coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconcilia- zione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio, nel corso del quale è stata sentita la figlia delle parti, , che ha dichiarato di lavorate ed Per_1
essere, quindi, divenuta economicamente autosufficiente. La causa
è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione pre- Per_2
valente presso la madre, cui rimane assegnata l'abitazione coniu- gale, ed il diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé i giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nonché a setti- mane alterne, il fine settimana a partire dal sabato mattina all'uscita da scuola fino alle ore 20.00 della domenica sera, con pernotto presso l'abitazione dello stesso padre e con obbligo di riaccompa- gno presso la casa coniugale;
il figli, inoltre, trascorrerà 7 giorni
4 consecutivi nel periodo natalizio, nel quale sarà compreso ad anni alterni il Natale o il 1° dell'anno e, alternativamente il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Inoltre, il minore trascorrerà con il padre, sempre in maniera alternata, 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto e comunque previo accordo dei genitori anche con riferimento alle disponibilità di lavoro e dei relativi periodi di concessione delle ferie.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, vanno confermati gli assegni dell'importo di € 170/00/mese, oltre adeguamento
ISTAT, per i soli figli e US, essendo la figlia Per_2 Per_3
sia divenuta economicamente autosufficiente, così come va ricon- fermato in favore della resistente l'assegno muliebre €
100,00/mese, oltre aggiornamenti indici ISTAT.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
5 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 25/07/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
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[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 31/08/2004 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e Controparte_3
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 795, parte II, serie A, anno 2004;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore della coppia,
, e la sua collocazione presso la madre. Il padre incon- Per_2
trerà il figlio secondo il calendario predisposto nella parte mo- tiva della presente sentenza;
5. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la
6 somma mensile di € 100,00. Il pagamento – da aggiornarsi an- nualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente la somma mensile di € 340,00 a titolo di contri- buto al mantenimento dei figli US e (€ 170,00 Per_2
per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà av- venire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive. Precisa che detta somma viene determinata secondo il principio di pro- porzionalità, avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c.;
7. CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 1.730,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
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