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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. GI FE Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA CARLO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, con elezione di domicilio in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME, presso e nello studio dell'avv. CHIESA CARLO ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PO TE, con elezione di domicilio in VIA PASCOLI 5 20020 ARCONATE presso e nello studio dell'avv. PO TE
APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti atipici
Le parti all'udienza del 2.12.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Contrariis reiectis;
Per le causali in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, in accoglimento delle conclusioni di : CP_2
pagina 1 di 9 - Previa ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli da A) a S) della comparsa di costituzione e risposta di , così come ribaditi nella propria memoria ex art. 171 ter cpc, con CP_2
i testi ivi indicati;
- Previa ammissione di TU tecnico-contabile al fine di valutare la congruità dell'importo di 200,00 euro mensili, domandato relativamente all'attività extra contratto, svolta e messa a disposizione dall'esponente al dott. CP_1
Confermarsi l'opposto decreto e comunque dichiararsi tenuto e condannarsi l'appellato al pagamento della somma di (854,00+15.372,00+854,00+854,00, dedotti 3.008,18 e 885,20 euro di credito dell'appellato) 14.040,62 euro, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Con vittoria di competenze e spese di monitoria, del Primo Grado e del presente Grado di Giudizio, oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
In ossequio a quanto disposto da Questo Giudice all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, il sottoscritto avv. Stefano Poretti, difensore nel presente procedimento del signor Controparte_1
riportandosi integralmente a quanto già esposto nei propri scritti difensivi e in considerazione
[...] di quanto disposto dall'art. 352 c.p.c., insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale
Rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2058/2025 pubblicata in data 12 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
- In ogni caso
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione datato 28.5.2024, il sig. (Sig. o Opponente) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 5536 emesso in data 18.4.2024 dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di
€ 14.040,62, oltre interessi e spese, in favore di (Unisalus o l'Opposta) per il Controparte_3 pagamento di prestazioni di uso di spazi e servizi per ambulatorio medico sito in Milano, via G.B.
pagina 2 di 9 Pirelli n. 16b. Esponeva l'Opponente di aver concluso, in data 25.7.2018 un contratto per l'uso di spazi e servizi per ambulatorio medico, che prevedeva un corrispettivo mensile per l'uso da parte dello stesso dei locali di pari a € 500 mensili, IVA esclusa. Secondo quanto esposto Pt_1 dall'Opponente, gli importi portati nelle fatture azionati monitoriamente avrebbero fatto riferimento a servizi extracontratto asseritamente prestati da a suo favore, servizi che, tuttavia, non Pt_1 sarebbero stati resi o sarebbero stati inclusi nel contratto del 25.7.2018. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle richieste di pagamento da parte di o che gli Pt_1 importi che eventualmente residuassero venissero compensati con il proprio credito nei confronti dell'opposta di € 3.893,38, di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano su ricorso del Sig. nei confronti di per prestazioni mediche. CP_1 Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di provare per testi la fornitura dei servizi extracontratto forniti all'Opponente per la durata del rapporto contrattuale, e cioè da gennaio
2018 fino a febbraio 2024. In corso di causa, questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Successivamente, non essendo stati ammessi i capitoli di prova dedotti dalla sola parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e veniva posta in decisione.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.2058/25 pubblicata in data 12/03/2025 con il seguente dispositivo:
“-revoca il decreto 5536//2024 – R.G. n. 89166/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.4.2024 in favore di Parte_1
C
-condanna . alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 5.618,5, di cui € 5.500 per competenze professionali e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
7.4.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima Controparte_1 udienza del 30.9.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter cpc 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 2.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, pagina 3 di 9 c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
I) LA PROVA DELLE PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO Erronea valutazione delle prove raccolte (Artt. 115 e 116 cpc)
II) LA FATTURAZIONE DEGLI EXTRACOSTI Erronea valutazione delle prove raccolte e mancata ammissione di quelle dedotte (Artt. 115, 116 cpc e 2697 cc)
III) LA PRONUNZIATA INAMMISSIBILITA'DELLE PROVE ORALI DEDOTTE
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 244 cpc- 2722 e 2723 cc - 2697 cc e 115 cpc
IV) LA PRONUNCIATA INAMMISSIBILITA' DELLA TU Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc
V) L'INGIUSTIFICATA ASSENZA DELL'OPPONENTE ALLA PRIMA UDIENZA:
CONSEGUENZE Violazione ed erronea applicazione degli artt. 183 e 116 cpc
Giova premettere che il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione di rilevando come parte opposta non avesse provato l'accordo per il pagamento degli asseriti CP_1 servizi extra contratto, che al contrario molti dei servizi fatturati fossero ricompresi nel contratto.
Rilevava inoltre che le prove articolate erano inammissibili e la richiesta TU esplorativa.
Viene preliminarmente esaminato il quinto motivo d'appello, essendo inerente ad un profilo processuale.
Lamenta l'appellante Che il giudice non abbia nemmeno dato conto in sentenza, della mancata partecipazione di parte opponente alla prima udienza, deputata al tentativo di conciliazione ed all'interrogatorio libero delle parti, mancata comparizione che può essere valutata dal giudice ex articolo 116 cpc.
Il motivo non è fondato. Indubbiamente manca l'annotazione da parte del giudice di prime cure della mancata comparizione alla prima udienza del dr ma la sua mancata comparizione non può CP_1 essere valutata negativamente, dal momento che era comunque presente il suo procuratore, inoltre la proposta conciliativa di parte opposta, formulata all'udienza, era comunque lontana da qualsiasi ipotesi conciliativa a fronte della totale contestazione del credito.
Gli ulteriori quattro motivi d'appello possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
Lamenta l'appellante, col primo motivo, che il contratto non includeva nell'allegato A i costi per l'uso del modem ed il servizio di rifiuti sanitari pericolosi, da tenere ben distinto rispetto al servizio di rifiuti pagina 4 di 9 speciali ricompreso in contratto;
osserva inoltre che comunque le fatture azionate ad eccezione della fattura 323/23, relativa unicamente ai costi extra contratto per tutto il periodo di durata contrattuale, comprendono non solo i costi extra contratto ma altresì il corrispettivo mensile contrattuale, che quindi
è dovuto ed in relazione al quale controparte non ha mai svolto alcuna contestazione.
Con il secondo ed il terzo motivo lamenta che il tribunale abbia sbrigativamente rigettato la domanda in relazione ai costi extracontatto rilevando come non sussistesse alcuna prova di un accordo fra le parti in relazione al loro pagamento. Si duole inoltre che il giudice non abbia ammesso le prove, che non solo erano ammissibili ma altresì rilevanti, così come abbia ritenuto esplorativa la TU , che invece avrebbe consentito di meglio quantificare ed accertare la sussistenza del credito portato dalle fatture azionate.
Il primo motivo è solo parzialmente fondato.
Deve infatti rilevarsi che le fatture nn 322/23, 2/24,26/24 azionate con ricorso monitorio, e prodotte dall'opponente in primo grado al doc 2, sono relative non solo ai costi exrtacontratto, ma includono anche il canone mensile pattuito, come si rileva dalla chiara dizione esplicativa delle tre fatture.
Nell'atto di citazione in opposizione di primo grado l'odierno appellato ha unicamente CP_1 contestato la debenza dei “costi ulteriori” per € 200,00 mensili, mai pattuiti e quindi non dovuti, ma non ha in alcun modo contestato la debenza dei corrispettivi mensili, comunque compresi in tre delle quattro fatture azionate.
Parte opposta in primo grado, così come in questo grado di appello, ha sempre concluso chiedendo la conferma del decreto ed il pagamento integrale delle fatture azionate, senza formulare alcuna domanda subordinata per una condanna di una minor somma.
Tuttavia, in linea di diritto, la Suprema Corte, già con sentenza n. 1954 del 27/01/2009 , ha affermato che “non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.” Confermata da
Sentenza n. 28660 del 27/12/2013 e da Ordinanza n. 27479 del 20/09/2022.
Da ciò consegue, diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, che l'importo complessivo di € 1.500 , pari al corrispettivo pattuito per tre mensilità , maggiorato di iva, è comunque dovuto.
pagina 5 di 9 Non sono invece dovuti i costi ulteriori, ossia i cosiddetti costi extra contratto per i servizi così indicati nelle fatture “servizi complementari all'attività di medico di base, aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, relativi a gestione segreteria telefonica dei pazienti di medicina generale da parte del nostro personale di segreteria, gestione sala d'attesa dei pazienti di medicina generale da parte del nostro personale di segreteria, utilizzo sala server per alloggiamento modem linea ATS (servizio sanitario), gestione documentazione per consegna prescrizioni pazienti ATS da parte del nostro personale di segreteria, utilizzo strumentazione aziendale (frigo deposito farmaci a temperatura controllata per attività medico di base), raccolta e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi”
Giova riportare il testo dell'allegato A al contratto, al fine di esplicitare quali fossero i servizi compresi nel corrispettivo mensile pattuito:
pagina 6 di 9 pagina 7 di 9 Ritiene questa Corte, conformemente al tribunale, che è compreso nel corrispettivo di € 500,00 mensili il servizio di raccolta rifiuti speciali, all'interno dei quali sicuramente rientrano i “rifiuti sanitari pericolosi quali residui di vaccini medicinali e quant'altro”, così come è ricompresa la rete Internet nella quale necessariamente rientra il modem, così come è compresa l'energia elettrica, che serve sia per l'utilizzo del modem sia per l'utilizzo del frigo che, a giudizio della Corte, fa parte degli arredi.
Quanto alle ulteriori voci, ossia quelle relative alla gestione dei pazienti della documentazione della consegna delle prescrizioni, esaminate nuovamente le prove articolate da parte opposta nella memoria
183 VI comma n 2 , anche questo Collegio non può che rilevarne l'inammissibilità. Infatti i capitoli
ABCDE sono circostanze formulate in termini generici;
il capitolo F è valutativo;
il G contrario a contenuto di documento scritto;
l'H è generico in parte ed in parte contrario a documento scritto;
i capitoli I ed L sono generici per circostanze di tempo e di soggetti che avrebbero reso la dichiarazione
(I) ) o destinatari della stessa (L); i capitoli sono circostanze formulate in termini generici;
il CP_5 capitolo R è irrilevante ed il capitolo S è documentale.
Da ciò consegue che parte opposta non ha provato la pattuizione intervenuta con il dottor in CP_1 relazione al pagamento di servizi aggiuntivi, peraltro recisamente contestati dallo stesso, e deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento dei costi ulteriori rispetto al corrispettivo pattuito contrattualmente.
Conclusivamente, ed in parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche per somme non dovute, deve essere condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre iva, per i mesi di Controparte_1
Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024. Su tale somma sono dovuti altresì gli interessi ex decreto legislativo 231/2002 dalla domanda al saldo.
Vengono ora Regolate le spese di lite.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
L'esito della lite vede comunque la soccombenza dell' appellato dottor che viene quindi CP_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della domanda accolta (scaglione da 1.100,01 a 5.200,00), in rapporto ai valori medi previsti pagina 8 di 9 stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2058/25 così Controparte_1 provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. In parziale riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza e ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche per somme non dovute, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della minor somma di euro 1.500,00 oltre iva, per i mesi di Parte_1
Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024, oltre interessi ex decreto legislativo 231/2002 dalla domanda al saldo;
2. anche in riforma del capo 2 della impugnata sentenza, condanna alla Controparte_1 refusione delle spese processuali del giudizio in favore della controparte così liquidate
Per il primo grado in € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, €851,00 pe rfase di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Per il secondo grado in € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
GI FE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. GI FE Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA CARLO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, con elezione di domicilio in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME, presso e nello studio dell'avv. CHIESA CARLO ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PO TE, con elezione di domicilio in VIA PASCOLI 5 20020 ARCONATE presso e nello studio dell'avv. PO TE
APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti atipici
Le parti all'udienza del 2.12.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Contrariis reiectis;
Per le causali in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, in accoglimento delle conclusioni di : CP_2
pagina 1 di 9 - Previa ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli da A) a S) della comparsa di costituzione e risposta di , così come ribaditi nella propria memoria ex art. 171 ter cpc, con CP_2
i testi ivi indicati;
- Previa ammissione di TU tecnico-contabile al fine di valutare la congruità dell'importo di 200,00 euro mensili, domandato relativamente all'attività extra contratto, svolta e messa a disposizione dall'esponente al dott. CP_1
Confermarsi l'opposto decreto e comunque dichiararsi tenuto e condannarsi l'appellato al pagamento della somma di (854,00+15.372,00+854,00+854,00, dedotti 3.008,18 e 885,20 euro di credito dell'appellato) 14.040,62 euro, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Con vittoria di competenze e spese di monitoria, del Primo Grado e del presente Grado di Giudizio, oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
In ossequio a quanto disposto da Questo Giudice all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, il sottoscritto avv. Stefano Poretti, difensore nel presente procedimento del signor Controparte_1
riportandosi integralmente a quanto già esposto nei propri scritti difensivi e in considerazione
[...] di quanto disposto dall'art. 352 c.p.c., insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale
Rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2058/2025 pubblicata in data 12 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
- In ogni caso
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione datato 28.5.2024, il sig. (Sig. o Opponente) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 5536 emesso in data 18.4.2024 dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di
€ 14.040,62, oltre interessi e spese, in favore di (Unisalus o l'Opposta) per il Controparte_3 pagamento di prestazioni di uso di spazi e servizi per ambulatorio medico sito in Milano, via G.B.
pagina 2 di 9 Pirelli n. 16b. Esponeva l'Opponente di aver concluso, in data 25.7.2018 un contratto per l'uso di spazi e servizi per ambulatorio medico, che prevedeva un corrispettivo mensile per l'uso da parte dello stesso dei locali di pari a € 500 mensili, IVA esclusa. Secondo quanto esposto Pt_1 dall'Opponente, gli importi portati nelle fatture azionati monitoriamente avrebbero fatto riferimento a servizi extracontratto asseritamente prestati da a suo favore, servizi che, tuttavia, non Pt_1 sarebbero stati resi o sarebbero stati inclusi nel contratto del 25.7.2018. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle richieste di pagamento da parte di o che gli Pt_1 importi che eventualmente residuassero venissero compensati con il proprio credito nei confronti dell'opposta di € 3.893,38, di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano su ricorso del Sig. nei confronti di per prestazioni mediche. CP_1 Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di provare per testi la fornitura dei servizi extracontratto forniti all'Opponente per la durata del rapporto contrattuale, e cioè da gennaio
2018 fino a febbraio 2024. In corso di causa, questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Successivamente, non essendo stati ammessi i capitoli di prova dedotti dalla sola parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e veniva posta in decisione.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.2058/25 pubblicata in data 12/03/2025 con il seguente dispositivo:
“-revoca il decreto 5536//2024 – R.G. n. 89166/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.4.2024 in favore di Parte_1
C
-condanna . alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 5.618,5, di cui € 5.500 per competenze professionali e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
7.4.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima Controparte_1 udienza del 30.9.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter cpc 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 2.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, pagina 3 di 9 c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
I) LA PROVA DELLE PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO Erronea valutazione delle prove raccolte (Artt. 115 e 116 cpc)
II) LA FATTURAZIONE DEGLI EXTRACOSTI Erronea valutazione delle prove raccolte e mancata ammissione di quelle dedotte (Artt. 115, 116 cpc e 2697 cc)
III) LA PRONUNZIATA INAMMISSIBILITA'DELLE PROVE ORALI DEDOTTE
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 244 cpc- 2722 e 2723 cc - 2697 cc e 115 cpc
IV) LA PRONUNCIATA INAMMISSIBILITA' DELLA TU Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc
V) L'INGIUSTIFICATA ASSENZA DELL'OPPONENTE ALLA PRIMA UDIENZA:
CONSEGUENZE Violazione ed erronea applicazione degli artt. 183 e 116 cpc
Giova premettere che il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione di rilevando come parte opposta non avesse provato l'accordo per il pagamento degli asseriti CP_1 servizi extra contratto, che al contrario molti dei servizi fatturati fossero ricompresi nel contratto.
Rilevava inoltre che le prove articolate erano inammissibili e la richiesta TU esplorativa.
Viene preliminarmente esaminato il quinto motivo d'appello, essendo inerente ad un profilo processuale.
Lamenta l'appellante Che il giudice non abbia nemmeno dato conto in sentenza, della mancata partecipazione di parte opponente alla prima udienza, deputata al tentativo di conciliazione ed all'interrogatorio libero delle parti, mancata comparizione che può essere valutata dal giudice ex articolo 116 cpc.
Il motivo non è fondato. Indubbiamente manca l'annotazione da parte del giudice di prime cure della mancata comparizione alla prima udienza del dr ma la sua mancata comparizione non può CP_1 essere valutata negativamente, dal momento che era comunque presente il suo procuratore, inoltre la proposta conciliativa di parte opposta, formulata all'udienza, era comunque lontana da qualsiasi ipotesi conciliativa a fronte della totale contestazione del credito.
Gli ulteriori quattro motivi d'appello possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
Lamenta l'appellante, col primo motivo, che il contratto non includeva nell'allegato A i costi per l'uso del modem ed il servizio di rifiuti sanitari pericolosi, da tenere ben distinto rispetto al servizio di rifiuti pagina 4 di 9 speciali ricompreso in contratto;
osserva inoltre che comunque le fatture azionate ad eccezione della fattura 323/23, relativa unicamente ai costi extra contratto per tutto il periodo di durata contrattuale, comprendono non solo i costi extra contratto ma altresì il corrispettivo mensile contrattuale, che quindi
è dovuto ed in relazione al quale controparte non ha mai svolto alcuna contestazione.
Con il secondo ed il terzo motivo lamenta che il tribunale abbia sbrigativamente rigettato la domanda in relazione ai costi extracontatto rilevando come non sussistesse alcuna prova di un accordo fra le parti in relazione al loro pagamento. Si duole inoltre che il giudice non abbia ammesso le prove, che non solo erano ammissibili ma altresì rilevanti, così come abbia ritenuto esplorativa la TU , che invece avrebbe consentito di meglio quantificare ed accertare la sussistenza del credito portato dalle fatture azionate.
Il primo motivo è solo parzialmente fondato.
Deve infatti rilevarsi che le fatture nn 322/23, 2/24,26/24 azionate con ricorso monitorio, e prodotte dall'opponente in primo grado al doc 2, sono relative non solo ai costi exrtacontratto, ma includono anche il canone mensile pattuito, come si rileva dalla chiara dizione esplicativa delle tre fatture.
Nell'atto di citazione in opposizione di primo grado l'odierno appellato ha unicamente CP_1 contestato la debenza dei “costi ulteriori” per € 200,00 mensili, mai pattuiti e quindi non dovuti, ma non ha in alcun modo contestato la debenza dei corrispettivi mensili, comunque compresi in tre delle quattro fatture azionate.
Parte opposta in primo grado, così come in questo grado di appello, ha sempre concluso chiedendo la conferma del decreto ed il pagamento integrale delle fatture azionate, senza formulare alcuna domanda subordinata per una condanna di una minor somma.
Tuttavia, in linea di diritto, la Suprema Corte, già con sentenza n. 1954 del 27/01/2009 , ha affermato che “non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.” Confermata da
Sentenza n. 28660 del 27/12/2013 e da Ordinanza n. 27479 del 20/09/2022.
Da ciò consegue, diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, che l'importo complessivo di € 1.500 , pari al corrispettivo pattuito per tre mensilità , maggiorato di iva, è comunque dovuto.
pagina 5 di 9 Non sono invece dovuti i costi ulteriori, ossia i cosiddetti costi extra contratto per i servizi così indicati nelle fatture “servizi complementari all'attività di medico di base, aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, relativi a gestione segreteria telefonica dei pazienti di medicina generale da parte del nostro personale di segreteria, gestione sala d'attesa dei pazienti di medicina generale da parte del nostro personale di segreteria, utilizzo sala server per alloggiamento modem linea ATS (servizio sanitario), gestione documentazione per consegna prescrizioni pazienti ATS da parte del nostro personale di segreteria, utilizzo strumentazione aziendale (frigo deposito farmaci a temperatura controllata per attività medico di base), raccolta e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi”
Giova riportare il testo dell'allegato A al contratto, al fine di esplicitare quali fossero i servizi compresi nel corrispettivo mensile pattuito:
pagina 6 di 9 pagina 7 di 9 Ritiene questa Corte, conformemente al tribunale, che è compreso nel corrispettivo di € 500,00 mensili il servizio di raccolta rifiuti speciali, all'interno dei quali sicuramente rientrano i “rifiuti sanitari pericolosi quali residui di vaccini medicinali e quant'altro”, così come è ricompresa la rete Internet nella quale necessariamente rientra il modem, così come è compresa l'energia elettrica, che serve sia per l'utilizzo del modem sia per l'utilizzo del frigo che, a giudizio della Corte, fa parte degli arredi.
Quanto alle ulteriori voci, ossia quelle relative alla gestione dei pazienti della documentazione della consegna delle prescrizioni, esaminate nuovamente le prove articolate da parte opposta nella memoria
183 VI comma n 2 , anche questo Collegio non può che rilevarne l'inammissibilità. Infatti i capitoli
ABCDE sono circostanze formulate in termini generici;
il capitolo F è valutativo;
il G contrario a contenuto di documento scritto;
l'H è generico in parte ed in parte contrario a documento scritto;
i capitoli I ed L sono generici per circostanze di tempo e di soggetti che avrebbero reso la dichiarazione
(I) ) o destinatari della stessa (L); i capitoli sono circostanze formulate in termini generici;
il CP_5 capitolo R è irrilevante ed il capitolo S è documentale.
Da ciò consegue che parte opposta non ha provato la pattuizione intervenuta con il dottor in CP_1 relazione al pagamento di servizi aggiuntivi, peraltro recisamente contestati dallo stesso, e deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento dei costi ulteriori rispetto al corrispettivo pattuito contrattualmente.
Conclusivamente, ed in parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche per somme non dovute, deve essere condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre iva, per i mesi di Controparte_1
Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024. Su tale somma sono dovuti altresì gli interessi ex decreto legislativo 231/2002 dalla domanda al saldo.
Vengono ora Regolate le spese di lite.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
L'esito della lite vede comunque la soccombenza dell' appellato dottor che viene quindi CP_1 condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della domanda accolta (scaglione da 1.100,01 a 5.200,00), in rapporto ai valori medi previsti pagina 8 di 9 stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2058/25 così Controparte_1 provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. In parziale riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza e ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche per somme non dovute, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della minor somma di euro 1.500,00 oltre iva, per i mesi di Parte_1
Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024, oltre interessi ex decreto legislativo 231/2002 dalla domanda al saldo;
2. anche in riforma del capo 2 della impugnata sentenza, condanna alla Controparte_1 refusione delle spese processuali del giudizio in favore della controparte così liquidate
Per il primo grado in € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, €851,00 pe rfase di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Per il secondo grado in € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
GI FE
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