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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN AN - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12965/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/11/2024 da e Parte_1
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LUGLI NICOLO', avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 30/11/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi degli Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
1 - dato atto che con sentenza 227/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
12965/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
-preso atto che la sentenza è passata in giudicato il 17/11/2025
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 13/03/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 26/09/2006), Per_1
Per_ maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 22/06/2012), minorenne;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia , al Per_1
Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
12/08/2005 in SRI LANKA, tra Parte_1
, nato in [...] il [...], e
[...]
, nata in [...] il Parte_2
19/06/1987, alle seguenti condizioni:
2 1) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando entrambi i figli non avranno compiuto i 18 anni.
Per_ 2) Dispone che il figlio minore (di 12 anni) rimanga affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Dà atto che ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Dà atto che ciascun genitore si è impegnato a educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in e Per_1
Per_
buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 3) Dà atto che il figlio sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso il padre, assieme alla sorella
. Per_1
3 4) Dispone che la madre, in considerazione dell'età avanzata del figlio e della distanza geografica, abbia il diritto/dovere di tenere con sé il
Per_ figlio ogni volta che lo voglia, previo accordo con il padre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso.
Dispone che durante il periodo delle festività scolastiche Pasquali il figlio trascorra con la madre un periodo di 3 (tre) giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi, periodo concordato previamente tra le parti con almeno un mese di anticipo, con l'intesa dell'alternanza annuale dei giorni di festa principali.
Dispone che durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, la madre trascorra con il figlio n. 15 giorni, consecutivi, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicarsi le località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) Dispone che il sig. Parte_1
continui a farsi interamente carico del mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
6) Dà atto che l'assegno unico universale lo percepirà il sig. Pt_1
nella misura del 100%.
7) Dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri, più che adeguati, a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
4 8) Dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale e dalla comunione legale dei beni anche de residuo, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
9) Dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Udine, li 04/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN AN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN AN - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12965/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/11/2024 da e Parte_1
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LUGLI NICOLO', avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 30/11/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi degli Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
1 - dato atto che con sentenza 227/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
12965/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
-preso atto che la sentenza è passata in giudicato il 17/11/2025
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 13/03/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 26/09/2006), Per_1
Per_ maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 22/06/2012), minorenne;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia , al Per_1
Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
12/08/2005 in SRI LANKA, tra Parte_1
, nato in [...] il [...], e
[...]
, nata in [...] il Parte_2
19/06/1987, alle seguenti condizioni:
2 1) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando entrambi i figli non avranno compiuto i 18 anni.
Per_ 2) Dispone che il figlio minore (di 12 anni) rimanga affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Dà atto che ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Dà atto che ciascun genitore si è impegnato a educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in e Per_1
Per_
buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 3) Dà atto che il figlio sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso il padre, assieme alla sorella
. Per_1
3 4) Dispone che la madre, in considerazione dell'età avanzata del figlio e della distanza geografica, abbia il diritto/dovere di tenere con sé il
Per_ figlio ogni volta che lo voglia, previo accordo con il padre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso.
Dispone che durante il periodo delle festività scolastiche Pasquali il figlio trascorra con la madre un periodo di 3 (tre) giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi, periodo concordato previamente tra le parti con almeno un mese di anticipo, con l'intesa dell'alternanza annuale dei giorni di festa principali.
Dispone che durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, la madre trascorra con il figlio n. 15 giorni, consecutivi, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicarsi le località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) Dispone che il sig. Parte_1
continui a farsi interamente carico del mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
6) Dà atto che l'assegno unico universale lo percepirà il sig. Pt_1
nella misura del 100%.
7) Dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri, più che adeguati, a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
4 8) Dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale e dalla comunione legale dei beni anche de residuo, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
9) Dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Udine, li 04/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN AN
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