TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2270/2024 RG avente ad oggetto:
«Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – licenziamento per giusta causa – abuso permessi ex lL. – lavoratore con handicap Numer_1 grave »
TRA
– rappresentato e difeso dagli Avvocati POSSIEDI Parte_1
LAURA e IMPELLIZZERI ALBERTO, MARSEGUERRA ROBERTA e GHEZZO
GIANLUCA ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo
Telematico),
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati BASSI
ROBERTO e SODA LAURA ed elettivamente domiciliata in VIA REGINA
MARGHERITA 3/1 REGGIO EMILIA
-resistente
ED
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato SERGIO
APRILE ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-terza chiamata
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
1 Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente perché discriminatorio e per l'effetto, ex art. 2 d.lgs. 23/2015, ordina alla resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito per il licenziamento anzidetto in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto quale risultante dalle buste paga prodotte dalla data di efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative incompatibili con il lavoro prestato quali risultanti da CUD, dichiarazione dei redditi o buste paga, ed in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna, altresì, per il medesimo periodo dalla data di efficacia del licenziamento alla reintegrazione, la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
5.388 + 30% ( ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, contributo unificato corrisposto ( €
259,00).
4) Compensa tra la ricorrente e le spese di lite;
CP_2
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 06/05/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
2