TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1476/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1476/2020 R.G. promossa
da
, elettivamente domiciliato in Enna, via Dei Greci n. 57/A , presso lo Parte_1
studio dell'avv. S. Domina che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i difensori concludevano come in atti ( note sostitutive d'udienza).
MOTIVI
Con ricorso depositato il 08.10.2020 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere svolto per diversi anni attività lavorativa quale bracciante agricolo.
Segnatamente esponeva che dal 7 settembre 2013 al mese di agosto 2016 prestava la sua attività
lavorativa alle dipendenze della ditta CIRAUDO CLAUDIO, con sede in Assoro (EN) c.da Milocca.
Deduceva che l'attività espletata concerneva, tra l'altro, nella preparazione manuale dei terreni per la piantagione degli ortaggi, nella coltivazione e la raccolta di ortaggi che venivano posti in apposite cassette, aventi peso di circa Kg.25-30. Tali cassette poi erano caricate sui mezzi agricoli per essere trasportati nel centro di raccolta.
Il lavoro svolto, dunque, in maniera prevalente si caratterizzava per l'assunzione di posture incongrue e movimentazione manuale di carichi.
Deduceva, che a causa dello svolgimento delle suddette mansioni aveva contratto malattia professionale.
Aveva quindi denunciato all' la contrazione di malattia professionale ma la richiesta era stata CP_1
definita negativamente dall'Istituto, per la ritenuta insussistenza della esposizione a rischio;
infruttuosamente era stato esperito il ricorso in via amministrativa.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli CP_1
in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto (percentuale di invalidità del 25%).
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, come da sentenza. *******
La domanda avanzata in ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente assume che la malattia da cui è affetto, sarebbe stata contratta a causa dell'attività
lavorativa svolta.
Orbene, trattandosi di malattia non tabellata rispetto alla generica attività di bracciante agricolo, è
necessaria la prova dello specifico rischio lavorativo non essendo sufficiente, all'evidenza, dal punto di vista scientifico, clinico e medico legale una ricostruzione del rischio professionale fondata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni anamnestiche rese dal lavoratore.
Si rileva infatti che per quanto riguarda l'attività lavorativa considerata, le nuove tabelle delle malattie professionali non contemplano la presunzione legale di origine professionale della dedotta ernia discale.
Dunque, la lavorazione a rischio deve rappresentare una componente abituale e sistematica dell'attività professionale svolta dall' assicurato.
Nel caso in oggetto è risultata provata, all'esito elle esperita prova per testi, la specifica adibizione,
per anni, a mansioni comportanti l'esposizione continuativa a considerevoli sollecitazioni come movimentazioni di carichi (vedi deposizioni concordi dei testi).
E' stata pertanto disposta ctu medico legale.
Il consulente medico legale d'ufficio, incaricato di accertare cause, stato e grado dell'inabilità del ricorrente, ha appurato, all'esito dell'esame obiettivo nonchè dell'esame della documentazione sanitaria in atti, che il ricorrente è affetto da spondilodiscoartrosi lombare e ha confermato l' origine professionale della suddetta patologia.
Il ctu ha sostanzialmente rilevato che la malattia appare in forma causale efficiente di origine professionale in quanto si sono evidenziati momenti eziologici derivanti da cause legati all'attività
lavorativa svolta (c.d. rischio lavorativo specifico).
Ha infatti argomentato nel modo che segue:
L'attività lavorativa svolta dal periziando per oltre 4 anni ha comportato un rischio lavorativo
specifico nella frequente e ripetitiva movimentazione e sollevamento dei carichi con sollecitazione e
compressione dei dischi intervertebrali e nella esposizione a fattori climatici ambientali per la
frequenza di flogosi articolare. Per accertare il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e
l'insorgenza di una patologia è necessario che siano soddisfatti i criteri medico-legali qualitativo,
quantitativo e cronologico e la esclusione di altra cause. Nel caso in essere la idoneità alla mansione
senza limitazioni sono attestate nelle certificazione del medico competente del 2014 e 2015; l'attività
lavorativa usurante con continue sollecitazione dei dischi intervertebrali nella regione lombare ed il
lasso di tempo degli stessi conferma il nesso di causalità nell'insorgenza della patologia. Gli
interventi chirurgici eseguiti non hanno prodotto la risoluzione della sintomatologia. Non vi sono
patologie concomitanti influenti.
Ha poi concluso: pertanto, valutati i dati anamnestici, clinici e strumentali si ritiene che tale
patologia può essere riconosciuta di natura professionale essendo rispettato il nesso di causalità e
produce un danno biologico permanente del 12%.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Le spese di lite ivi comprese quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) in accoglimento della domanda, ritenuta ed accertata l'origine professionale della malattia che affligge il ricorrente (spondilodiscoartrosi lombare)
B) dichiara che lo stesso ha diritto alle relative provvidenze (indennizzo in conto capitale) in relazione alla riconosciuta incidenza invalidante della suddetta patologia nella misura del
12% e, per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente quanto di spettanza oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione della somma spettante per rivalutazione;
C) condanna inoltre l' convenuto alla rifusione delle spese del giudizio che liquida CP_1
per l'intero in € 2251,00, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
D) condanna l' al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che CP_1
si liquidano in complessivi € 400,00 oltre ad IVA se dovuta in favore del dott. S. Prinzi
Enna, 12 febbraio 2025.