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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
In composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n° 2726/2024 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 24/04/2024
da
, con l'avv. CUOMO ALESSANDRA Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-resistente conumace–
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni di parte ricorrente
“conferma dei provvedimenti provvisori e con rinuncia ai termini per scritti
conclusivi.”
Conclusioni del P.M.
“Nulla si oppone”
motivi della decisione 2
Premesso che:
dalla relazione non matrimoniale tra i sigg. e Parte_1
n data 1.5.2028 è nato (si veda Controparte_1 Persona_1
atto di nascita prodotto come doc. 1);
la relazione è cessata e parte ricorrente ha chiesto che siano regolamentati l'affidamento e gli obblighi di contribuzione al mantenimento;
a sostegno delle proprie domande ha allegato che dal mese di marzo
2022 il padre si era praticamente “dileguato”, trasferendosi in luogo imprecisato e limitandosi a rarissime telefonate;
successivamente aveva casualmente appreso che si era trasferito a Roma, che il 31.12.2023
aveva ricevuto un messaggio dall'utenza del resistente che la informava della morte del medesimo, che da successive verifiche anche presso il Comune di Roma risultava invece l'esistenza in vita dello stesso;
aggiungeva di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato come infermiera, di avere acquistato un'abitazione contraendo un mutuo la cui rata ammontava ad € 581 mensili;
in particolare, ha chiesto che sia disposto l'affidamento superesclusivo alla madre e il contributo al mantenimento ritenuto equo dal Tribunale;
con decreto 9/10.5.2024 la Presidente delegava sé stessa e fissava udienza di comparizione, assegnando termine per la notifica al resistente;
il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito;
il procedimento è stato istruito alla Presidente delegata che all'udienza del 29.10.2024 ha ascoltato la madre e ha pronunciato la seguente ordinanza:
“esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di
conciliazione;
3
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse del bambino nato l'[...]; Persona_1
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in
considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del resistente e nella
contumacia del medesimo, appare preferibile fin dalla presente fase, disporre la
residenza prevalente del figlio di anni 6 presso la madre, con affidamento
esclusivo rafforzato e tempi e modalità d'incontro con il padre solo previo
accordo tra i genitori;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile
di € 300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino, delle
risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori (non constano
impedimenti al lavoro del padre), dei compiti di cura e domestici che
continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre, dell'assenza di
contribuzione diretta e del percepimento dell'assegno unico universale
esclusivamente da parte di quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse del figlio minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
dichiara la contumacia del resistente.
1) Affida il figlio minore in via superesclusiva alla madre, Persona_1
che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
gli incontri
tra il padre e il minore saranno concordati tra i genitori;
4
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda, Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente Per_1
alla madre sig. , entro il 5° giorno di ciascun mese, Parte_1
l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente anagraficamente in
[...]
VIA FLAVIO STILICONE N. 95 00175 ROMA ITALIA (codice fiscale:
e all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni C.F._1
sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino al
30.11.2024 per la trasmissione.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso
di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 16.1.2025 h.10.30 per esame dell'esito delle informazioni;
udienza del 29.5.2025 h.
9.45 per rimessione della causa al Collegio
con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni e fino a quindici giorni prima per il deposito di
comparse conclusionali”.
all'udienza del 16.1.2025 la ricorrente, autorizzata, precisava le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori,
rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
in diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n° 154, con il quale si è attuata la piena 5
equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, completata con l'introduzione delle norme processuali di cui agli artt. 473 bis e ss c.p.c.;
nel merito, va osservato che a fronte dell'allegazione specifica di inosservanza degli obblighi di mantenimento e di cura del bambino fin dal 2022, il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato di avervi adempiuto, com'era suo onere;
il padre, nato nel 1980 e che pertanto deve presumersi dotato di capacità lavorativa, dalle informazioni acquisite dall'INPS risulta aver svolto negli ultimi anni attività di lavoro dipendente, seppur alternata da periodi di malattia e di disoccupazione;
tenuto conto della pluriennale assenza di rapporti tra padre e figlio e tra genitori, della contumacia e del totale disinteresse anche dal punto di vista economico del padre, va confermato l'affidamento superesclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater 3 comma c.c.,
essendo giustificata la deroga non solo al regime ordinario dell'affidamento condiviso, ma altresì a quello dell'affidamento esclusivo, che attribuirebbe comunque al genitore non affidatario il diritto di condividere le decisioni di maggiore interesse;
gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi previo accordo, non essendoci le condizioni per disporre una regolamentazione fissa, per quanto già
sopra rilevato;
quanto al contributo al mantenimento, quello stabilito in via temporanea in € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie va ritenuto congruo, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino,
delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori,
dell'assenza di contribuzione diretta, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre e del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di quest'ultima. 6
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo, secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio,
introduttiva, istruttoria), delle questioni trattate (di complessità bassa)
e del valore indeterminato della controversia.
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Affida il figlio minore in via superesclusiva alla Persona_1
madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e il minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento del figlio Per_1
corrispondendo mensilmente alla madre sig. entro Parte_1
il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
€2356, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra