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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 15178/25 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 7.10.25 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in atti dall'avvocato Francesco Giliberti
E
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese irripetibili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 23.11.2023 era stato sottoposto a visita di revisione da parte dell' e l'indennità di accompagnamento in godimento gli era stata revocata. CP_1
Dedotto di aver presentato ricorsi per AT (proc. n. 11136/2024) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto all'assegno di invalidità.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.5.25 e la dichiarazione è stata depositata il 26.5.25 per cui detto termine, fissato da questo giudice in 4 settimane, essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.6.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che l'epilessia presenta crisi di tipo parziale inizialmente a semeiologia complessa e successivamente (nell'ambito dello stesso episodio critico) convulsive secondariamente generalizzate tonico-cloniche tipo grande male…in terapia con oxcarbazepina alla dose di 2400 mg/die con incompleto controllo della fenomenologia critica, nonostante che la dose sia ben adeguata al peso corporeo del soggetto….Pertanto, in occasione di un evento critico di tipo parziale secondariamente generalizzato il soggetto deve essere sicuramente assistito al fine di tutelare la sua incolumità personale. Orbene l'istante non ha né dedotto né provato la frequenza delle crisi epilettiche ed essa stessa allega un non completo, ma dunque parziale, controllo della fenomenologia critica, allegando una dose di oxcarbazepina di 2400 mg/die che non trova riscontro in atti (in atti 1500); del pari non allega e non prova la tipologia di crisi (semplici o complesse), per cui si tratta di patologia irrilevante ai fini del decidere.
Parte istante ancora allega che la sintomatologia psicotica è ancora presente e partecipata dal soggetto, con una sostanziale cronicizzazione del quadro morboso. La paziente appare sostanzialmente entrata in una fase di cronicizzazione della malattia mentale con presenza di sintomi produttivi ( allucinazioni visive ed uditive), povertà del pensiero, significativa alterazione del comportamento, riduzione dei rapporti sociali, estraniazione dal contesto sociale, appiattimento affettivo, menomazione delle preesistenti abilità. Ella appare, in altri termini, assai poco interessata ai rapporti sociali, di fatto ritirata nel suo mondo fantastico e disinteressata ad ogni attività (anche ludica); la marcata menomazione del funzionamento sociale la rende di fatto dipendente dai familiari anche per le sue necessità più elementari. Inoltre, chi ha seguito e segue clinicamente sotto il profilo psichiatrico la sig.ra non ha mai avuto dubbi sulla diagnosi e sulla gravità della Parte_1 sintomatologia psichiatrica, e conseguentemente sulla grave perdita di autonomia: orbene tale deduzione, evidentemente frutto della copia di una relazione di parte, è scevra di alcun riferimento a documentazione in atti di tal chè si tratta di mera deduzione sfornita di prova.
Richiamate dunque per intero l'elaborato peritale del CTU e conclusioni, logicamente intrinseche, che fanno riferimento alla documentazione in atti, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, non resta che rigettare la domanda.
Spese irripetibili visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 7.10.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 15178/25 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 7.10.25 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in atti dall'avvocato Francesco Giliberti
E
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese irripetibili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 23.11.2023 era stato sottoposto a visita di revisione da parte dell' e l'indennità di accompagnamento in godimento gli era stata revocata. CP_1
Dedotto di aver presentato ricorsi per AT (proc. n. 11136/2024) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto all'assegno di invalidità.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.5.25 e la dichiarazione è stata depositata il 26.5.25 per cui detto termine, fissato da questo giudice in 4 settimane, essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.6.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che l'epilessia presenta crisi di tipo parziale inizialmente a semeiologia complessa e successivamente (nell'ambito dello stesso episodio critico) convulsive secondariamente generalizzate tonico-cloniche tipo grande male…in terapia con oxcarbazepina alla dose di 2400 mg/die con incompleto controllo della fenomenologia critica, nonostante che la dose sia ben adeguata al peso corporeo del soggetto….Pertanto, in occasione di un evento critico di tipo parziale secondariamente generalizzato il soggetto deve essere sicuramente assistito al fine di tutelare la sua incolumità personale. Orbene l'istante non ha né dedotto né provato la frequenza delle crisi epilettiche ed essa stessa allega un non completo, ma dunque parziale, controllo della fenomenologia critica, allegando una dose di oxcarbazepina di 2400 mg/die che non trova riscontro in atti (in atti 1500); del pari non allega e non prova la tipologia di crisi (semplici o complesse), per cui si tratta di patologia irrilevante ai fini del decidere.
Parte istante ancora allega che la sintomatologia psicotica è ancora presente e partecipata dal soggetto, con una sostanziale cronicizzazione del quadro morboso. La paziente appare sostanzialmente entrata in una fase di cronicizzazione della malattia mentale con presenza di sintomi produttivi ( allucinazioni visive ed uditive), povertà del pensiero, significativa alterazione del comportamento, riduzione dei rapporti sociali, estraniazione dal contesto sociale, appiattimento affettivo, menomazione delle preesistenti abilità. Ella appare, in altri termini, assai poco interessata ai rapporti sociali, di fatto ritirata nel suo mondo fantastico e disinteressata ad ogni attività (anche ludica); la marcata menomazione del funzionamento sociale la rende di fatto dipendente dai familiari anche per le sue necessità più elementari. Inoltre, chi ha seguito e segue clinicamente sotto il profilo psichiatrico la sig.ra non ha mai avuto dubbi sulla diagnosi e sulla gravità della Parte_1 sintomatologia psichiatrica, e conseguentemente sulla grave perdita di autonomia: orbene tale deduzione, evidentemente frutto della copia di una relazione di parte, è scevra di alcun riferimento a documentazione in atti di tal chè si tratta di mera deduzione sfornita di prova.
Richiamate dunque per intero l'elaborato peritale del CTU e conclusioni, logicamente intrinseche, che fanno riferimento alla documentazione in atti, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, non resta che rigettare la domanda.
Spese irripetibili visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 7.10.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)