Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8872/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. ZANETTI MASSIMO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
04/11/2021 – decr. om. del 09/12/2021 – cron. 5350/2021 sub. R.G.
3460/2021);
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- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 12/11/2009) e (il Per_1
28/08/2012) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ZUGLIO (UD) il 11/06/2006 tra , nata a [...] Parte_1
il 14/03/1975, e , nato a [...] il Parte_2
06/04/1974, alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso di legge, con collocamento paritetico, dei minori figli della coppia. I figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre sita in Fagagna, Via Braida Calligaris 34. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione dei figli assumendo di comune accordo e comunque sempre in favore dei bambini le decisioni di maggiore interesse.
2) Dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, durante la settimana i bambini stiano con il padre nelle giornate di lunedì e martedì e con la madre nelle giornate di mercoledì e giovedì. I bambini trascorreranno in maniera alternata con un genitore e l'altro i fine settimana dal venerdì alla domenica sera. I bambini trascorreranno il Natale, il Capodanno, la
Pasqua ad anni alterni con i genitori. Le parti si danno atto che le giornate in cui i bambini staranno con i genitori potranno essere modificate in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi. Le parti si danno atto che l'eventuale variabilità delle giornate in cui i bambini staranno con i
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genitori, per le sopraindicate ragioni, non faranno venire meno l'equa distribuzione del tempo che i bambini trascorreranno con ciascun genitore.
Sarà facoltà dei genitori poter concordare con preavviso il recupero di eventuali “visite” presso il genitore interessato e coinvolto da impedimenti anche lavorativi.
3) Dispone che il mantenimento ordinario dei minori sia diretto e dunque di competenza del singolo genitore per i tempi di permanenza presso di sé.
4) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie -scolastiche, mediche, ludiche e quant'altro- nell'interesse dei figli minori facendo riferimento per la loro individuazione,
per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso, ai criteri suggeriti dal Protocollo d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia sezione territoriale di Udine.
5) Dà atto che le parti confermano, reciprocamente, di essere economicamente autosufficienti, nulla richiedendo l'uno verso l'altro per il proprio mantenimento.
6) Dà atto che le detrazioni fiscali per i figli seguiranno le percentuali di cui al punto 4). Dà atto, inoltre, che l'assegno unico viene percepito al 50% da ciascuna parte.
7) Dà atto che le parti si obbligano a comunicare l'eventuale cambiamento della loro residenza/domicilio all'altra/o con autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
8) Dà atto che le parti dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica-patrimoniale.
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- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZUGLIO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 6.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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