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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14994/2024 , introdotta da
(MILANO (MI), 01/01/1958), CF: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CIPOLLETTI MONICA;
C.F._1
(ROMA (RM), 13/07/1957), CF: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SCOCA GIUSEPPE;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Roma via Ugo Inchiostri 38, int. 8, con tutto quanto in essa contenuto, resta assegnata al SI.
che è anche il titolare del diritto dominicale sulla stessa. La SI.ra CP_1
continuerà a vivere nell'immobile sito a Roma in via Emanuele Loi Pt_1
n. 10, avendo la stessa concesso la provvista economica per l'acquisto del cespite in favore dei due figli della coppia, nonché avendo provveduto al pagamento e all'estinzione, quale cointestataria con il marito e i figli, del mutuo concesso da Banca Intesa San Paolo e con il quale fu finanziato il pagamento del prezzo di vendita.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Dalla separazione dei coniugi ad oggi, la loro figlia più grande SI.ra ha raggiunto l'indipendenza Parte_2 economica ed all'attualità vive in Svizzera ove lavora quale specializzanda in psichiatria mentre il figlio SI. sta completando il Parte_3 percorso di studi universitario presso la facoltà di Lettere Moderne a Roma. Per questa ragione alle spese ordinarie di quest'ultimo penserà integralmente il padre con il quale il figlio resterà a vivere. Le spese straordinarie, debitamente concordate in modo preventivo e documentate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del SI.
e del 30% a carico della SI.ra con conteggi da svolgersi CP_1 Pt_1
a conguaglio a cadenza annuale, entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.
Per la individuazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti intendono fare espresso riferimento al protocollo del
Tribunale di Roma con il COA di Roma del 17.12.14;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/05/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14994/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20/05/1990 tra (MILANO (MI), Parte_1
01/01/1958) e (ROMA (RM), 13/07/1957) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
458, Parte II, Serie A2, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14994/2024 , introdotta da
(MILANO (MI), 01/01/1958), CF: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CIPOLLETTI MONICA;
C.F._1
(ROMA (RM), 13/07/1957), CF: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SCOCA GIUSEPPE;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Roma via Ugo Inchiostri 38, int. 8, con tutto quanto in essa contenuto, resta assegnata al SI.
che è anche il titolare del diritto dominicale sulla stessa. La SI.ra CP_1
continuerà a vivere nell'immobile sito a Roma in via Emanuele Loi Pt_1
n. 10, avendo la stessa concesso la provvista economica per l'acquisto del cespite in favore dei due figli della coppia, nonché avendo provveduto al pagamento e all'estinzione, quale cointestataria con il marito e i figli, del mutuo concesso da Banca Intesa San Paolo e con il quale fu finanziato il pagamento del prezzo di vendita.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Dalla separazione dei coniugi ad oggi, la loro figlia più grande SI.ra ha raggiunto l'indipendenza Parte_2 economica ed all'attualità vive in Svizzera ove lavora quale specializzanda in psichiatria mentre il figlio SI. sta completando il Parte_3 percorso di studi universitario presso la facoltà di Lettere Moderne a Roma. Per questa ragione alle spese ordinarie di quest'ultimo penserà integralmente il padre con il quale il figlio resterà a vivere. Le spese straordinarie, debitamente concordate in modo preventivo e documentate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del SI.
e del 30% a carico della SI.ra con conteggi da svolgersi CP_1 Pt_1
a conguaglio a cadenza annuale, entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.
Per la individuazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti intendono fare espresso riferimento al protocollo del
Tribunale di Roma con il COA di Roma del 17.12.14;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/05/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14994/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20/05/1990 tra (MILANO (MI), Parte_1
01/01/1958) e (ROMA (RM), 13/07/1957) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
458, Parte II, Serie A2, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi