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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13372 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. 16133/2023
Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari
Verbale di Udienza del giorno 30.09.2025
Alle ore 9,40 sono presenti:
Per l'avv. Cristiana Centanni in sostituzione dell'avv. Palmira Nigro che Parte_1
chiede rinvio per l'impedimento odierno dell'avv. Nigro.
Per Parte opposta. l'avv. Maria Chiara Paternesi in sostituzione dell'avv. Remo Cordisco ed
Edoardo Maglio che si oppone al chiesto rinvio
A questo punto, in assenza di elementi che documentino il chiesto impedimento, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 14,00 in assenza dei suddetti difensori/suddetto difensore (nel frattempo allontanatisi/allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 16133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 04.03.2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n. 16133/2023 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi vertente
T R A la società in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Palmira Nigro del foro di Avellino giusta procura alle liti in calce alla citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(già , con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale in ROMA alla Via Gherardo Gherardi n. 51/B, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Remo Cordisco del Foro di Vasto ed
Edoardo Maglio del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Edoardo Maglio in Perugia alla Via Cesare Caporali n. 23 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo (già Controparte_1 Controparte_2
– premettendo di essere creditrice nei confronti della società della
[...] Parte_1
somma capitale di € 16.125,20, importo relativo alla fornitura di gas ed energia elettrica – ha agito innanzi al Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti della detta società.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 541/2023 del 09.01.2023 ha ingiunto - in conformità al ricorso – alla società di pagare la somma di € 16.125,20, oltre Parte_1
interessi e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto in data 14.01.2023.
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 541/2023 del
9.1.2023 (R.G.N. 73745/2022, notificato il 14.1.2023 - ad istanza della società
[...]
( già emesso dall'intestato Tribunale siccome Controparte_1 Controparte_2
errato, ingiusto ed illegittimo, per le causali come indicate nella parte motiva previa sospensione della provvisoria esecuzione;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto, che in diritto per i motivi innanzi esposti;
3) consentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 c.p.c., di ascoltare le parti in libero contraddittorio;
4) condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali”.
L'opponente ha eccepito: che nessun inadempimento vi era stato nei confronti della società ricorrente poiché nel periodo indicato nelle fatture - di cui al decreto ingiuntivo opposto - la fornitura di gas ed energia era gestita da altro operatore;
che mai aveva ricevuto solleciti di pagamento;
che nel procedimento di opposizione grava sull'opposta l'onere di provare i fatti costituivi del diritto vantato stante l'inidoneità probatoria delle fatture.
Con decreto del 31.03.2023 la data di prima udienza, fissata in citazione per il 31.07.2024 è stata differita all'11.09.2024 e fissata l'udienza del 05.10.2023 per la sola questione della provvisoria esecutorietà.
Con decreto del 08.09.2023 è stata disposta la trattazione cartolare della predetta udienza.
Con comparsa di risposta depositata in data 02.10.2023 si è costituita l'opposta, la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto e per quanto emergerà in giudizio: In via preliminare:
Concedersi, ex art. 642 e 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
541/2023 del 09.01.2023 - R.G.: emesso dal competente Tribunale di Roma, P.IVA_3 ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 14 gennaio 2023 In via principale e nel merito:
Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, nonché non provata sia in ordine ai fatti costituitivi della pretesa e, in ogni caso, alla riconducibilità di questi ultimi ad atti e/o omissioni ascrivibili all'operato della società convenuta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi, legali e di mora dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo come richiesti nel decreto ingiuntivo;
In via subordinata e denegata di merito: In caso di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2 che precede, accertare e dichiarare e condannare l'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare alla opposta, in persona del legale rappresentante protempore, la somma di € 16.125,20
(sedicimilacentoventicinque//20) oltre gli interessi legali e di mora dovuti ai sensi del D. Lgs.
231/2002 dall'insorgenza dei singoli crediti al saldo, per i motivi di cui al presente atto o la differente somma che dovesse risultare nel corso della istruttoria sempre con interessi legali
e di mora dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari”.
L'opposta ha rappresentato l'infondatezza e la temerarietà dell'avversa citazione in opposizione per essere stato prodotto, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sia il contratto che le fatture;
documenti che la controparte non aveva contestato, richiamando soltanto la disciplina dell'onere della prova e senza allegare la documentazione afferente la fornitura di altro gestore per il medesimo periodo.
Con ordinanza del 07.10.2023, resa all'esito dell'udienza cartolare del 05.10.2023, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc con decorrenza dal 01.06.2024 e confermata la già fissata udienza del
11.09.2024.
Con decreto del 27.06.2024 del Presidente della XVII Sezione Civile, stante il trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato assegnatario, per la trattazione dell'udienza – anticipata al 02.07.2024 – è stato nominato lo scrivente GOT che, con decreto del 01.07.2024, ha differito l'udienza al 09.07.2024. All'udienza del 09.07.2024 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 03.12.2024 la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusive, all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente – che ha depositato unicamente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – ha dedotto (in tale sede) che nel periodo indicato nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto la fornitura di gas ed energia era gestita da altro operatore, senza però produrre alcun documento a supporto di quanto dichiarato. Così facendo è venuta meno all'onere sulla stessa gravante ex 2697 cc.
L'opponente ha anche contestato l'esistenza della prova documentale del credito azionato in sede monitoria.
A tale riguardo, è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore convenuto in senso processuale - assume la veste di attore in senso sostanziale - sicché su di lui grava l'onere dell'esistenza del proprio credito, alla stregua delle comuni regole probatorie proprie del giudizio ordinario di cognizione.
Pare opportuno ricordare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere con il ricorso monitorio, e non già ad una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità. Invero, occorre verificare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria, pur se - in astratta ipotesi - non sussistenti o non provati al momento della proposizione del ricorso, risultando, tuttavia in quello successivo della decisione.
Ciò detto, essendo le fatture un “documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata”
(Cass. Civ 05.08.2011, n. 17050; conf. Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000).
Tuttavia, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell' ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. Civ. 13651/2006, Cass.
Civ.15383/2010, Cass. Civ. 15832/2011, Cass. Civ. 299/2016 e Cass. Civ. 3293/2018).
Già in sede di deposito del ricorso monitorio erano stati depositati, oltre le fatture, la diffida inviata in data 08.02.2022 nella quale sono elencate le stesse medesime fatture azionate con il decreto ingiuntivo e il contratto di somministrazione sottoscritto in data 24.01.2019 – stipulazione non contestata dall'opponente - in forza del quale sono state emesse ed azionate in sede monitoria le fatture.
Nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, alla luce della documentazione depositata, il Tribunale, senza alcuna inversione dell'onere della prova e sulla base di una valutazione complessiva di ciascun elemento acquisito nel corso del giudizio, ritiene che il creditore opposto abbia dato piena dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non solo sulla base delle fatture tempestivamente trasmesse e mai contestate in sede stragiudiziale, ma anche del contratto di somministrazione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, la contestazione dell'opponente è del tutto generica, non essendo stata mossa alcuna specifica doglianza delle fatture azionate: l'opponente non deduce dati rilevati in autolettura incompatibili con i consumi fatturati, né altri elementi indicativi dell'erroneità della fatturazione.
Difatti la contestazione sollevata da parte opponente non appare specifica, non potendo essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, e dovendo la contestazione riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte. Va ricordato che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e come tale va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16133/2023 promossa da contro Parte_1
(già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2023 del 09.01.2023 del
Tribunale di Roma, che, per l'effetto, viene confermato;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e onorari di lite che si liquidano in complessivi € 2.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza che si è tenuta in data 30.09.2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari