Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 881/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Manildo del Foro di Treviso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso (TV) Via Armando Diaz n. 3
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Botticelli del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo Corso Cefalonia n. 31
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fermo in data 20.09.2014
(Anno 2014 Atto n. 106 Parte II Serie A Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati con sentenza n. 17 del 10.01.2024 (RG n. 1742/2023) emessa su ricorso congiunto delle parti pagina 1 di 4
1) ata l'11.04.2017 a Fermo Parte_3
2) ata l'08.03.2021 a Fermo Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione Parte_3 Pt_4 prevalente con la madre presso la cui residenza anche loro risiedono, con tempi di permanenza presso ciascun genitore così suddivisi:
• settimana A: il padre terrà con sé le figlie il martedì, dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, riportandole a scuola e dal venerdì, alle 19,00, sino al lunedì mattina;
• settimana B: il martedì, dall'uscita di scuola, ed il mercoledì e giovedì dalle ore 18.30/19, tutti con pernotto.
Festività, Vacanze e Compleanni
Quanto alle festività e al compleanno delle minori, i genitori concordano che le figlie le trascorrano, a partire dal 01.01.2025, come riepilogato di seguito, ad anni alterni:
-DOMENICA DI PASQUA: con il padre, per l'intera giornata
-LUNEDI DI PASQUA: con la madre, per l'intera giornata
-VIGILIA DI NATALE: con il padre, per l'intera giornata
-NATALE e : con la madre Persona_1
-31 DICEMBRE: con il padre
1° GENNAIO: con la madre
: con il padre CP_1
: da trascorrersi con entrambi i genitori Controparte_2
: con il padre Controparte_3
-8 DICEMBRE: con la madre
-25 : con il padre Per_2 Per : con la madre Per_4
-2 : con il padre Per_5
Quanto ai compleanni dei genitori, dei nonni e dei parenti (questi ultimi da intendersi coloro i quali sono stati indicati come persone significative per la minore), i genitori concordano che le figlie minori possano trascorrerli con la madre o con il padre a seconda del legame parentale che lega il genitore al parente del cui compleanno si tratta.
I genitori concordano, quanto al periodo estivo, che le figlie trascorrano con ciascun genitore 7 giorni consecutivi da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il mese di giugno. Per periodi di tempo superiori a
7 giorni consecutivi o per spostamenti all'estero i genitori dovranno preventivamente accordarsi.
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente la destinazione ove trascorreranno le vacanze estive ed invernali con le minori.
Per eventuali spostamenti/viaggi delle minori all'estero i genitori dovranno preventivamente accordarsi.
I genitori saranno tenuti a comunicare reciprocamente le destinazioni in cui trascorreranno le vacanze estive con le minori.
pagina 2 di 4 I genitori prestano sin d'ora l'assenso per il rilascio dei passaporti in favore delle minori. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/ familiari improrogabili e improvvisi, entrambi i genitori non possano prendersi cura delle figlie per periodi di tempo limitati, indicano i seguenti familiari che potranno occuparsi delle figlie minori anche ospitandole presso la propria abitazione specificando che l'eventuale pernotto presso la casa della zia potrà avvenire solo se il cane della stessa – di razza Parte_5
Rotweiler- sarà allontanato all'esterno dell'abitazione: nonno paterno 339/3971333 Persona_6 nonna paterna 333/4148129 Per_7
nonna materna 347/6202234 Persona_8 nonno materno 328/3558557 CP_4 zia paterna 338/9718736 Parte_5
Quando le minori si troveranno presso ciascun genitore saranno comunque libere di contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattate.
I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari delle figlie con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con le bambine legami significativi.
- il sig orrisponderà alla sig.ra tramite bonifico sul conto corrente intestato Pt_5 Pt_2
a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento delle bambine, la somma mensile € 500,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie nella seguente misura: 70% a carico del sig. 30% a carico della sig.ra Pt_5 Pt_2
Ciascun genitore rimborserà all'altro la quota dovuta per la spesa straordinaria, così come sopra individuata, dietro presentazione di idonea documentazione dell'esborso. Per l'individuazione delle spese classificabili come straordinarie, l'eventuale necessità del previo accordo dei genitori e le tempistiche del rimborso, le parti faranno riferimento al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Fermo dal 10.07.2024, che espressamente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere;
- In caso di diminuzione o di revoca dell'importo dell'assegno unico per l'intervento di modifiche legislative o per cause non imputabili a variazioni reddituali, il padre si obbliga ad integrare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in maniera proporzionale alla relativa riduzione e comunque in misura non superiore alla somma di euro 700.00 totali
(350.00 per ciascuna figlia).
-La signora si impegna a presentare la documentazione necessaria ai fini della Pt_2 conservazione e corresponsione dell'assegno unico nella misura a lei spettante in forza della sua situazione reddituale.
- le deduzioni fiscali per le minori saranno suddivise tra i genitori in base alla compartecipazione economica alle spese, ossia 70% il padre e 30% la madre;
- con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto che precede i sigg. ed Parte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a Parte_2 pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio e alle vicende che hanno determinato la rottura del rapporto coniugale;
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 3 di 4 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fermo il 20.09.2014 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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