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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 810/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di EG LA, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa iscritta al n. 810 del ruolo generale affari civili contenziosi del
2021 tra
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Modafferi opponente contro
(p. i.v.a.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zoccali opposta oggetto: domanda di pagamento di somme di denaro da fonte contrattuale
conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI DI FATTO e di
DIRITTO della DECISIONE
1.Con decreto n. 11/2021 il Tribunale di EG LA ha ingiunto a
[...]
, in qualità di titolare della ditta “Tecno ED di RR IN”, cessata dal Pt_1
5.2.2020, il pagamento della somma di € 100.800,45, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento di ingiunzione, a favore della società
a fronte del credito dalla stessa vantato per lo svolgimento di Controparte_1
1 n.r.g.a.c. 810/2021
prestazioni d'opera professionale (servizi di elaborazione dati) eseguite durante gli anni 2006-2019.
1.1.Avverso detto decreto ha presentato opposizione Parte_1
chiedendone l'annullamento e la revoca, deducendo l'intervenuta
[...]
prescrizione del credito opposto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per la nullità delle fatture emesse, nonché l'errata e sproporzionata quantificazione dei compensi per le prestazioni asserite.
In estrema sintesi, l'opponente ha esposto che l'attività svolta dalla società in proprio favore era consistita, in sostanza, nella tenuta delle Controparte_1
scritture contabili, nonché nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali;
tanto premesso, ha sostenuto che tali prestazioni sono da ricondurre nell'alveo del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per cui, a tenore dell'art. 2956 c.c., il termine di prescrizione dei rispettivi crediti ha durata triennale.
Ha altresì evidenziato che, seppur l'opposta rivesta la qualifica di ente societario, tale circostanza non osta all'applicazione della disposizione sopra citata in quanto il rapporto contrattuale instaurato - nel caso di specie - aveva carattere fiduciario, alla luce della relazione personale intercorsa tra il e l legale Pt_1 CP_2
rappresentate della e persona di riferimento con la quale Controparte_1
l'opponente si era interfacciato maggiormente ai fini della gestione delle proprie pratiche.
Ha poi eccepito che le fatture contestate difettano dei requisiti formali previsti dalla disciplina di settore, rappresentata dal d.p.r. n. 663/1972, ovvero non indicano in modo specifico l'attività asseritamente svolta da parte dell'opposta, dovendo ritenersi, per i motivi suddetti, affette da nullità.
Ha esposto, infine, che la società non ha quantificato in Controparte_1
modo esatto e puntuale, nonché conforme alla disciplina di riferimento, il valore economico dei compensi richiesti per le attività eseguite, essendosi limitata, in sede monitoria, a depositare esclusivamente le fatture, i registri contabili e la diffida inviatagli, difettando la produzione del contratto di prestazione, il conferimento
2 n.r.g.a.c. 810/2021
dell'incarico e qualsiasi altro documento attestante l'accettazione del prezzo per le prestazioni professionali in questione;
in particolare, ha rappresentato che il corrispettivo della prestazione, nei termini indicati nelle fatture nn. 10/2005, 96/2006,
134/2012 e 113/2019, non gli è mai stato portato a conoscenza né è stato mai accettato.
Sulla scorta delle predette eccezioni, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“1) accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata in via preliminare e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2021 emesso dal
Tribunale di EG LA in data 4.1.2021;
2) in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle fatture nn. 10/2005, 96/2006, 134/2012 e 113/2019 per i motivi di cui al paragrafo n. 2 del presente atto e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.
11/2021 del 4.1.2021;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dalla società per i motivi Controparte_1
esposti al paragrafo n. 3 della presente opposizione e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2011 del 4.1.2021;
4) condannare la società al pagamento delle spese, Controparte_1
competenze ed onorari del presente giudizio”.
2.Costituendosi nel giudizio di opposizione, la società Controparte_1
ha contestato le argomentazioni di parte opponente, ritenendole infondate in fatto ed in diritto, ed ha chiesto la conferma del decreto emesso nonché, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà.
Sull'eccezione formulata dalla parte opponente relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato, ha esposto che il contratto stipulato tra le parti non
è riconducibile alla disciplina tracciata dall'art. 2956 c.c., data la natura societaria dell'opposta, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2946 c.c. la quale prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
In merito alla lamentata violazione dell'art. 21, comma 2, lettera g) del d.p.r. n.
3 n.r.g.a.c. 810/2021
633/72, in punto di genericità dell'oggetto indicato nelle fatture, ha evidenziato che tutte le fatture oggetto di ingiunzione riportano una sufficiente indicazione dei servizi resi per i quali è stato richiesto il pagamento dei compensi.
Ha esposto altresì che il debitore, in occasione della comunicazione via pec di risposta alla diffida del 25.5.2020, ha omesso di eccepire tale genericità e indeterminatezza, per cui a tale omissione non può che riconoscersi valore confessorio, considerando che la mancata censura in quella sede è indice del fatto che il era perfettamente conscio dei servizi resi in suo favore e dei relativi costi. Pt_1
Quanto all'eccepita scorretta e sproporzionata quantificazione dei compensi per le prestazioni rese, ha depositato il prontuario predisposto dall'Ordine dei commercialisti relativo all'anno 2016, dal quale emerge che le tariffe applicate dalla sono perfettamente in linea rispetto ai prezzi standardizzati. Controparte_1
Ha altresì precisato che, seppur sia incontestato che le parti non abbiano stipulato alcun contratto in forma scritta, è dato pacifico che tra queste fossero intervenuti degli accordi sulla determinazione dei costi relativi ai servizi oggetto di causa, anche sulla base dei prezzi applicati ai servizi resi in precedenza, di cui la società opposta ha depositato le relative fatture saldate.
Da ultimo, ha specificato che la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni rese in favore del e della ditta individuale di cui era titolare è fornita Pt_1
dalla copiosa documentazione prodotta, relativa all'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate con riferimento al periodo 2005- 2019.
Sulla scorta delle predette deduzioni ha precisato le seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
a) confermare il decreto ingiuntivo n.11/2021 emesso il 2.1.2021 e depositato il 4.1.2021 dal Tribunale Ordinario di EG LA (nella persona del Giudice dott.ssa Giselda Stella) con il quale è stato ingiunto al sig. di Parte_1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1.la somma di euro 100.800,45;
4 n.r.g.a.c. 810/2021
2.gli interessi come da domanda;
3.le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.800,00, per compensi, ed in euro 406,50, per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex
art. 2 d.m. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrende;
b) in ogni caso dichiarare tenuto e condannare (anche ex art. 2041 c.c.) il predetto sig. , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale “TECNO EDIL DI SARRA VINCENZO”, cessata il 5.2.2020,
a pagare alla opposta come sopra domiciliata, per le causali sopra esposte la somma di € 76.576,28 (dicesi euro settantaseimilacinquecentosettantasei/28) per sorte capitale;
oltre agli interessi commerciali moratori (d. lgs. n. 231/2002 e d. lgs
192/2012) dall'1.5.2005 sulla somma di € 6.000,00 per la fattura 10/2005 e pari alla data del ricorso per d.i. a € 7.572,79; dal 20.12.2006 sulla somma di € 1.440,00 per la fattura 96/2006 e pari alla data del ricorso per d.i. a € 1.597,14; dal 27.1.2013 sulla somma di € 19.326,12 per la fattura 134/2012 e pari alla data del ricorso per
d.i. a € 12.155,05; dal 31.1.2020 sulla somma di € 49.810,16 per la fattura 113/2019
e pari alla data del ricorso per d.i. a € 2.958,59, oltre ulteriori sino al soddisfo, successive occorrende e maturande. Il tutto con il favore di spese e competenze per la
fase monitoria e per la presente fase di merito.
Atteso che l'opposizione non è fondata su valida prova scritta né è di pronta spedizione, sin da ora si chiede che venga concessa la provvisoria esecutorietà del suddetto d.i. n.11/2021”.
3.All'udienza del 20.12.2021, il Giudice, precedente titolare del ruolo, sciogliendo la riserva assunta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto nella minor somma di euro 49.810,16; quindi, concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. ed istruita la causa in via documentale, mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale, che l'attore non ha reso, e con l'assunzione della prova testimoniale ammessa, all'udienza del 5.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e discusso oralmente;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5 n.r.g.a.c. 810/2021
4.L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
4.1.Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la Tecno ED di IN
RR ha ricevuto dalla Gestione impresa s.r.l. 'servizi di elaborazione dati' per gli anni dal 2006 al 2019 per i quali non ha pagato i relativi corrispettivi.
A fronte dell'assai scarna descrizione della causale dei crediti fatti valere, in sede di opposizione, tuttavia, lo stesso ha Parte_1
contribuito a chiarire l'oggetto del contratto intercorso tra le parti, in assenza di prova documentale dello stesso, deducendo che le prestazioni svolte dalla Controparte_1
sono consistiti nella 'tenuta contabile sia della persona fisica sia della ditta
[...]
individuale, nonché nella presentazione delle dichiarazioni fiscali, così come da comunicazioni e-mail…'
Costituendosi in giudizio, la ha precisato di aver svolto Controparte_1
plurime attività professionali a favore dell'opponente come attestato dalle fatture e dalle ricevute di consegna di documentazione (all. 27-35).
Ha specificato (pag. 14 della comparsa) le attività compiute per conto del
, ossia: Pt_1
-tenuta contabilità iva con registrazione fatture acquisti e vendite e relative liquidazioni e comunicazioni periodiche (trimestrali e/o mensili);
-predisposizione ed invio dichiarazione iva annuale;
-tenuta contabilità di prima nota, registrazioni in partita doppia di incassi e/o pagamenti, registrazione di contabili bancarie, registrazione degli ammortamenti dei beni strumentali, scritture di assestamento di fine anno;
-assistenza finanziaria presso gli istituti bancari, con predisposizione di bilanci periodici, al fine sia del mantenimento degli affidi bancari, sia per la concessione di nuovi finanziamenti;
- moratoria di sospensione richiesta a Compagnie di leasing e a Istituti di
Credito per mutui;
- assistenza presso l'Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia) per attività di richiesta di rateizzazioni e/o rottamazione fiscale;
6 n.r.g.a.c. 810/2021
-assistenza presso l'Agenzia Entrate per accertamenti e comunicazioni bonarie su mancati pagamenti di imposte e tasse.
4.2.Tanto premesso, deve rilevarsi che lo stesso opponente ha riconosciuto che la ha svolto nel suo interesse prestazioni professionali Controparte_1
consistite nella tenuta delle scritture contabili nonché nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali.
All'udienza del 25.1.2024, poi, la teste , esaminata sui capitoli Testimone_1
oggetto di prova, ha dichiarato: “confermo che la società opposta nel corso degli anni dal 2002 al 2020 ha prestato nei confronti dell'opponente servizi di tenuta contabilità iva con registrazione fatture acquisti e vendite e relative liquidazioni e
comunicazioni periodiche (trimestrali e/o mensili); predisposizione ed invio dichiarazione iva annuale;
tenuta contabilità di prima nota, registrazioni in partita doppia di incassi e/o pagamenti, registrazione di contabili bancarie, registrazione
degli ammortamenti dei beni strumentali, scritture di assestamento di fine anno;
assistenza finanziaria presso gli istituti bancari, con predisposizione di bilanci periodici, al fine sia del mantenimento degli affidi bancari, sia per la concessione di nuovi finanziamenti;
moratoria di sospensione richiesta a Compagnie di leasing e a
Istituti di Credito per mutui;
assistenza presso l'Agenzia Entrate Riscossione per attività di richiesta di rateizzazioni e/o rottamazione fiscale;
assistenza presso
l'Agenzia Entrate per accertamenti e comunicazioni bonarie su mancati pagamenti di imposte e tasse”.
Ancora, ammesso l'interrogatorio formale dell'attore sui capitoli separati e specifici formulati dall'opposta e fissata l'udienza del 16.11.2023 per la relativa assunzione, non si è presentato adducendo Parte_1
l'impossibilità di comparire per motivi di salute (lombosciatalgia, secondo la certificazione medica redatta dal dott. ) che, tuttavia, devono ritenersi Per_1
insussistenti.
La certificazione prodotta in atti, infatti, consiglia una terapia medica per giorni tre che, al di là dell'assoluta genericità della terapia medica eventualmente prescritta, non certifica assolutamente l'impossibilità di svolgere le attività quotidiane
7 n.r.g.a.c. 810/2021
e, tra queste, di recarsi nelle aule in Tribunale per rispondere alle domande postegli con l'interrogatorio formale.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alla luce peraltro dei risultati della prova testimoniale assunta, dell'ampia documentazione allegata dall'opposta e dalla stessa non contestazione del , che non possono sorgere dubbi circa lo Pt_1
svolgimento delle prestazioni professionali da parte della per Controparte_1
conto dell'odierno opponente, consistite, come detto, nella tenuta delle scritture contabili dell'impresa, nella redazione dei modelli IVA, nella dichiarazione dei redditi, nella effettuazione di conteggi ai fini IRAP, ICI , nella richiesta di certificati, nella presentazione di domande presso la Camera di
Commercio, nell'assistenza e nella consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria.
4.2.1.A fronte delle prestazioni ricevute, poi, l'opponente ha omesso di fornire qualsiasi prova dei pagamenti eventualmente effettuati.
4.3.Esaminando partitamente le eccezioni di prescrizione sollevate da deve rilevarsi che le prestazioni sopra Parte_1
dettagliatamente indicate non rientrano nell'ambito di quelle riservate esclusivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione (così Cass.
n. 8683/2019).
Ne consegue che alle stesse non è applicabile il regime della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c. che si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta.
4.3.1.Del resto, ai sensi dell'art. 2959 c.c. 'l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta'.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito in più occasioni (tra le altre: Cass. n.
15303/2019) che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in
8 n.r.g.a.c. 810/2021
giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l' “an” della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti.
Orbene, nel caso di specie, l'odierno opponente, a pag. 7 della citazione in opposizione, ha contestato il “quantum” della pretesa creditoria altrui, ritenendola sproporzionata e incongrua, implicitamente ammettendo di non aver estinto l'obbligazione e, in termini più generali, non ha mai esposto specificamente di aver corrisposto quanto dovuto per i servizi ricevuti (per i crediti oggetto della fattura n.
113/2019), oggetto del presente procedimento.
4.4.Ritiene il giudicante che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Come noto, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass. n.
28060/2023).
Orbene, pur in assenza di una specifica allegazione delle parti circa le specifiche condizioni pattuite, tutto il materiale istruttorio in atti consente di appurare che, a far data da circa un ventennio prima dell'introduzione della presente causa,
e la hanno convenuto lo Parte_1 Controparte_1
svolgimento da parte della seconda di un'attività che, in estrema sintesi, è consistita nella tenuta delle scritture contabili, nella consulenza fiscale e aziendale con periodicità annuale.
Trattasi, quindi, di un contratto dal quale sono scaturite a carico della CP_1
obbligazioni periodiche e di durata, derivanti da un unico contratto ma CP_1
suscettibili di adempimento, in larga parte, solo con il decorso del tempo.
Avvalora quanto appena sopra sostenuto la periodicità delle attività fornite, tanto che la ha effettuato fatturazioni relative ai singoli anni CP_1 CP_1
9 n.r.g.a.c. 810/2021
solari.
4.4.1.Non convince del resto quanto esposto dalla in Controparte_1
sede di comparsa di costituzione e risposta, ossia che 'l'attività di consulenza, la predisposizione e l'inoltro dei pagamenti all'Erario e agli altri soggetti destinatari, non possono essere certo qualificate come attività per le quali devono essere effettuati dei pagamenti periodici standardizzati ed assolutamente ripetitivi'.
La predetta deduzione, infatti, contrasta con la documentazione contabile emessa dalla stessa opposta attestante il fatto che le prestazioni rese avevano una periodicità annuale, tanto che le fatture emesse si riferiscono a singole annualità e sono state contabilizzate, di norma, alla chiusura di ciascun anno solare.
4.5.Appurato che le prestazioni rese dalla nei confronti Controparte_1
dell'odierno opponente sono riconducibili alla categoria delle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, devono ritenersi prescritti i crediti derivanti da prestazioni rese oltre i cinque anni anteriori la data di invio - 15.5.2020 - della lettera di diffida, inoltrata via pec dalla società opposta al , costituente il primo atto Pt_1
interruttivo del corso della prescrizione.
Devono ritenersi prescritti, quindi, gli importi ancora dovuti dall'odierno opponente per le prestazioni rese dall'opposta anteriori all'anno 2015 (considerando, per l'appunto, che la prestazione resa anno per anno terminava con la chiusura dell'anno solare e che la fatturazione della stessa è parametrata alla medesima periodicità).
Quindi devono ritenersi non estinti i crediti portati dalla fattura 113 del
31.12.2019 relativi all'anno 2015 (€ 6.000,00), all'anno 2016 (€ 6.000,00), all'anno
2017 (€ 6.000,00), all'anno 2018 (€ 6.000,00) ed all'anno 2019 (€ 3.000,00), che, comprensivi dell'i.v.a. al 22%, risultano pari ad € 32.940,00.
4.6.L'eccezione di nullità delle fatture contestate per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della disciplina definita dal d.p.r. n.
633/1972, in quanto sprovviste degli elementi di cui alla lett. g) comma 2 dell'art. 21, ovvero dell'indicazione di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti
10 n.r.g.a.c. 810/2021
oggetto dell'operazione” non incide, del resto, sul diritto al pagamento delle prestazioni rese, appurate eseguite all'esito dell'istruttoria svolta, e si riverbera in termini di mera correttezza contabile o meno delle fatture stesse.
4.6.1.Deve aggiungersi, peraltro, che la genericità della fattura (esemplare è proprio la genericità della fattura n. 113/2019 nella parte relativa alle prestazioni rese)
è un ulteriore elemento che corrobora la ritenuta periodicità della prestazione, per l'appunto consistente in una consulenza periodica di carattere fiscale e genericamente contabile, da svolgersi anno per anno e da retribuire secondo la medesima periodicità.
4.7.In punto di congruità ed adeguatezza dei compensi oggetto di contestazione, deve rilevarsi che l'inserimento nei bilanci dell'opponente del debito contratto nei confronti della nei termini da quest'ultima Controparte_1
quantificati nella sopra richiamata fattura, costituisce ai sensi dell'art. 2709 c.c. una prova senz'altro solida.
I bilanci della ditta individuale del riportano il debito maturato dallo Pt_1
stesso nei confronti della e la circostanza che l'elaborazione Controparte_1
informatica degli stessi sia stata effettuata dalla stessa società opposta non inficia la veridicità e l'attendibilità della relativa scrittura contabile.
Del resto, è incontestato che abbia registrato Parte_1
nella sua contabilità detti debiti e che, stante la natura di passività degli stessi, i vari imponibili fiscali sono stati calcolati sul presupposto della veridicità delle scritture contabili dell'opponente della quale, del resto, quest'ultimo è tenuto al relativo controllo, rimanendone responsabile verso l'Erario.
In definitiva, emerge un dato probatorio assai pertinente dal quale ricavare che la determinazione dei compensi annuali da parte della così Controparte_1
come esposti nella fattura n. 113/2019, sia stata coerente con gli accordi raggiunti fermo restando che, alla luce della mole dell'attività svolta dall'odierna parte opposta in favore dell'opponente, così come attestata dalla documentazione prodotta in atti, la stessa appare congrua.
5.Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve disporsi la condanna di al pagamento nei Parte_1
11 n.r.g.a.c. 810/2021
confronti della della somma di € 32.940,00, oltre agli interessi Controparte_1
di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dai trenta giorni successivi la data di emissione della fattura n. 113/2019.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione di valori prossimi (in ragione dell'assenza di attività difensiva scritta relativamente alla fase decisoria) a quelli intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di EG LA, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11/2021 presentata da Parte_1
nei confronti della ogni diversa domanda o
[...] Controparte_1
eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2021;
- condanna al pagamento nei confronti della Parte_1
della somma di € 32.940,00, oltre agli interessi di cui al d.lgs. Controparte_1
n. 231/2002 decorrenti dai trenta giorni successivi alla data di emissione della fattura n. 113/2019;
- condanna alla rifusione delle spese legali Parte_1
sostenute dalla liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre Controparte_1
accessori di legge.
EG LA, 12.6.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di EG LA, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa iscritta al n. 810 del ruolo generale affari civili contenziosi del
2021 tra
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Modafferi opponente contro
(p. i.v.a.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zoccali opposta oggetto: domanda di pagamento di somme di denaro da fonte contrattuale
conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI DI FATTO e di
DIRITTO della DECISIONE
1.Con decreto n. 11/2021 il Tribunale di EG LA ha ingiunto a
[...]
, in qualità di titolare della ditta “Tecno ED di RR IN”, cessata dal Pt_1
5.2.2020, il pagamento della somma di € 100.800,45, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento di ingiunzione, a favore della società
a fronte del credito dalla stessa vantato per lo svolgimento di Controparte_1
1 n.r.g.a.c. 810/2021
prestazioni d'opera professionale (servizi di elaborazione dati) eseguite durante gli anni 2006-2019.
1.1.Avverso detto decreto ha presentato opposizione Parte_1
chiedendone l'annullamento e la revoca, deducendo l'intervenuta
[...]
prescrizione del credito opposto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per la nullità delle fatture emesse, nonché l'errata e sproporzionata quantificazione dei compensi per le prestazioni asserite.
In estrema sintesi, l'opponente ha esposto che l'attività svolta dalla società in proprio favore era consistita, in sostanza, nella tenuta delle Controparte_1
scritture contabili, nonché nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali;
tanto premesso, ha sostenuto che tali prestazioni sono da ricondurre nell'alveo del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per cui, a tenore dell'art. 2956 c.c., il termine di prescrizione dei rispettivi crediti ha durata triennale.
Ha altresì evidenziato che, seppur l'opposta rivesta la qualifica di ente societario, tale circostanza non osta all'applicazione della disposizione sopra citata in quanto il rapporto contrattuale instaurato - nel caso di specie - aveva carattere fiduciario, alla luce della relazione personale intercorsa tra il e l legale Pt_1 CP_2
rappresentate della e persona di riferimento con la quale Controparte_1
l'opponente si era interfacciato maggiormente ai fini della gestione delle proprie pratiche.
Ha poi eccepito che le fatture contestate difettano dei requisiti formali previsti dalla disciplina di settore, rappresentata dal d.p.r. n. 663/1972, ovvero non indicano in modo specifico l'attività asseritamente svolta da parte dell'opposta, dovendo ritenersi, per i motivi suddetti, affette da nullità.
Ha esposto, infine, che la società non ha quantificato in Controparte_1
modo esatto e puntuale, nonché conforme alla disciplina di riferimento, il valore economico dei compensi richiesti per le attività eseguite, essendosi limitata, in sede monitoria, a depositare esclusivamente le fatture, i registri contabili e la diffida inviatagli, difettando la produzione del contratto di prestazione, il conferimento
2 n.r.g.a.c. 810/2021
dell'incarico e qualsiasi altro documento attestante l'accettazione del prezzo per le prestazioni professionali in questione;
in particolare, ha rappresentato che il corrispettivo della prestazione, nei termini indicati nelle fatture nn. 10/2005, 96/2006,
134/2012 e 113/2019, non gli è mai stato portato a conoscenza né è stato mai accettato.
Sulla scorta delle predette eccezioni, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“1) accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata in via preliminare e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2021 emesso dal
Tribunale di EG LA in data 4.1.2021;
2) in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle fatture nn. 10/2005, 96/2006, 134/2012 e 113/2019 per i motivi di cui al paragrafo n. 2 del presente atto e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.
11/2021 del 4.1.2021;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dalla società per i motivi Controparte_1
esposti al paragrafo n. 3 della presente opposizione e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2011 del 4.1.2021;
4) condannare la società al pagamento delle spese, Controparte_1
competenze ed onorari del presente giudizio”.
2.Costituendosi nel giudizio di opposizione, la società Controparte_1
ha contestato le argomentazioni di parte opponente, ritenendole infondate in fatto ed in diritto, ed ha chiesto la conferma del decreto emesso nonché, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà.
Sull'eccezione formulata dalla parte opponente relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato, ha esposto che il contratto stipulato tra le parti non
è riconducibile alla disciplina tracciata dall'art. 2956 c.c., data la natura societaria dell'opposta, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2946 c.c. la quale prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
In merito alla lamentata violazione dell'art. 21, comma 2, lettera g) del d.p.r. n.
3 n.r.g.a.c. 810/2021
633/72, in punto di genericità dell'oggetto indicato nelle fatture, ha evidenziato che tutte le fatture oggetto di ingiunzione riportano una sufficiente indicazione dei servizi resi per i quali è stato richiesto il pagamento dei compensi.
Ha esposto altresì che il debitore, in occasione della comunicazione via pec di risposta alla diffida del 25.5.2020, ha omesso di eccepire tale genericità e indeterminatezza, per cui a tale omissione non può che riconoscersi valore confessorio, considerando che la mancata censura in quella sede è indice del fatto che il era perfettamente conscio dei servizi resi in suo favore e dei relativi costi. Pt_1
Quanto all'eccepita scorretta e sproporzionata quantificazione dei compensi per le prestazioni rese, ha depositato il prontuario predisposto dall'Ordine dei commercialisti relativo all'anno 2016, dal quale emerge che le tariffe applicate dalla sono perfettamente in linea rispetto ai prezzi standardizzati. Controparte_1
Ha altresì precisato che, seppur sia incontestato che le parti non abbiano stipulato alcun contratto in forma scritta, è dato pacifico che tra queste fossero intervenuti degli accordi sulla determinazione dei costi relativi ai servizi oggetto di causa, anche sulla base dei prezzi applicati ai servizi resi in precedenza, di cui la società opposta ha depositato le relative fatture saldate.
Da ultimo, ha specificato che la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni rese in favore del e della ditta individuale di cui era titolare è fornita Pt_1
dalla copiosa documentazione prodotta, relativa all'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate con riferimento al periodo 2005- 2019.
Sulla scorta delle predette deduzioni ha precisato le seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
a) confermare il decreto ingiuntivo n.11/2021 emesso il 2.1.2021 e depositato il 4.1.2021 dal Tribunale Ordinario di EG LA (nella persona del Giudice dott.ssa Giselda Stella) con il quale è stato ingiunto al sig. di Parte_1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1.la somma di euro 100.800,45;
4 n.r.g.a.c. 810/2021
2.gli interessi come da domanda;
3.le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.800,00, per compensi, ed in euro 406,50, per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex
art. 2 d.m. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrende;
b) in ogni caso dichiarare tenuto e condannare (anche ex art. 2041 c.c.) il predetto sig. , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale “TECNO EDIL DI SARRA VINCENZO”, cessata il 5.2.2020,
a pagare alla opposta come sopra domiciliata, per le causali sopra esposte la somma di € 76.576,28 (dicesi euro settantaseimilacinquecentosettantasei/28) per sorte capitale;
oltre agli interessi commerciali moratori (d. lgs. n. 231/2002 e d. lgs
192/2012) dall'1.5.2005 sulla somma di € 6.000,00 per la fattura 10/2005 e pari alla data del ricorso per d.i. a € 7.572,79; dal 20.12.2006 sulla somma di € 1.440,00 per la fattura 96/2006 e pari alla data del ricorso per d.i. a € 1.597,14; dal 27.1.2013 sulla somma di € 19.326,12 per la fattura 134/2012 e pari alla data del ricorso per
d.i. a € 12.155,05; dal 31.1.2020 sulla somma di € 49.810,16 per la fattura 113/2019
e pari alla data del ricorso per d.i. a € 2.958,59, oltre ulteriori sino al soddisfo, successive occorrende e maturande. Il tutto con il favore di spese e competenze per la
fase monitoria e per la presente fase di merito.
Atteso che l'opposizione non è fondata su valida prova scritta né è di pronta spedizione, sin da ora si chiede che venga concessa la provvisoria esecutorietà del suddetto d.i. n.11/2021”.
3.All'udienza del 20.12.2021, il Giudice, precedente titolare del ruolo, sciogliendo la riserva assunta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto nella minor somma di euro 49.810,16; quindi, concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. ed istruita la causa in via documentale, mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale, che l'attore non ha reso, e con l'assunzione della prova testimoniale ammessa, all'udienza del 5.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e discusso oralmente;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5 n.r.g.a.c. 810/2021
4.L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
4.1.Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la Tecno ED di IN
RR ha ricevuto dalla Gestione impresa s.r.l. 'servizi di elaborazione dati' per gli anni dal 2006 al 2019 per i quali non ha pagato i relativi corrispettivi.
A fronte dell'assai scarna descrizione della causale dei crediti fatti valere, in sede di opposizione, tuttavia, lo stesso ha Parte_1
contribuito a chiarire l'oggetto del contratto intercorso tra le parti, in assenza di prova documentale dello stesso, deducendo che le prestazioni svolte dalla Controparte_1
sono consistiti nella 'tenuta contabile sia della persona fisica sia della ditta
[...]
individuale, nonché nella presentazione delle dichiarazioni fiscali, così come da comunicazioni e-mail…'
Costituendosi in giudizio, la ha precisato di aver svolto Controparte_1
plurime attività professionali a favore dell'opponente come attestato dalle fatture e dalle ricevute di consegna di documentazione (all. 27-35).
Ha specificato (pag. 14 della comparsa) le attività compiute per conto del
, ossia: Pt_1
-tenuta contabilità iva con registrazione fatture acquisti e vendite e relative liquidazioni e comunicazioni periodiche (trimestrali e/o mensili);
-predisposizione ed invio dichiarazione iva annuale;
-tenuta contabilità di prima nota, registrazioni in partita doppia di incassi e/o pagamenti, registrazione di contabili bancarie, registrazione degli ammortamenti dei beni strumentali, scritture di assestamento di fine anno;
-assistenza finanziaria presso gli istituti bancari, con predisposizione di bilanci periodici, al fine sia del mantenimento degli affidi bancari, sia per la concessione di nuovi finanziamenti;
- moratoria di sospensione richiesta a Compagnie di leasing e a Istituti di
Credito per mutui;
- assistenza presso l'Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia) per attività di richiesta di rateizzazioni e/o rottamazione fiscale;
6 n.r.g.a.c. 810/2021
-assistenza presso l'Agenzia Entrate per accertamenti e comunicazioni bonarie su mancati pagamenti di imposte e tasse.
4.2.Tanto premesso, deve rilevarsi che lo stesso opponente ha riconosciuto che la ha svolto nel suo interesse prestazioni professionali Controparte_1
consistite nella tenuta delle scritture contabili nonché nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali.
All'udienza del 25.1.2024, poi, la teste , esaminata sui capitoli Testimone_1
oggetto di prova, ha dichiarato: “confermo che la società opposta nel corso degli anni dal 2002 al 2020 ha prestato nei confronti dell'opponente servizi di tenuta contabilità iva con registrazione fatture acquisti e vendite e relative liquidazioni e
comunicazioni periodiche (trimestrali e/o mensili); predisposizione ed invio dichiarazione iva annuale;
tenuta contabilità di prima nota, registrazioni in partita doppia di incassi e/o pagamenti, registrazione di contabili bancarie, registrazione
degli ammortamenti dei beni strumentali, scritture di assestamento di fine anno;
assistenza finanziaria presso gli istituti bancari, con predisposizione di bilanci periodici, al fine sia del mantenimento degli affidi bancari, sia per la concessione di nuovi finanziamenti;
moratoria di sospensione richiesta a Compagnie di leasing e a
Istituti di Credito per mutui;
assistenza presso l'Agenzia Entrate Riscossione per attività di richiesta di rateizzazioni e/o rottamazione fiscale;
assistenza presso
l'Agenzia Entrate per accertamenti e comunicazioni bonarie su mancati pagamenti di imposte e tasse”.
Ancora, ammesso l'interrogatorio formale dell'attore sui capitoli separati e specifici formulati dall'opposta e fissata l'udienza del 16.11.2023 per la relativa assunzione, non si è presentato adducendo Parte_1
l'impossibilità di comparire per motivi di salute (lombosciatalgia, secondo la certificazione medica redatta dal dott. ) che, tuttavia, devono ritenersi Per_1
insussistenti.
La certificazione prodotta in atti, infatti, consiglia una terapia medica per giorni tre che, al di là dell'assoluta genericità della terapia medica eventualmente prescritta, non certifica assolutamente l'impossibilità di svolgere le attività quotidiane
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e, tra queste, di recarsi nelle aule in Tribunale per rispondere alle domande postegli con l'interrogatorio formale.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alla luce peraltro dei risultati della prova testimoniale assunta, dell'ampia documentazione allegata dall'opposta e dalla stessa non contestazione del , che non possono sorgere dubbi circa lo Pt_1
svolgimento delle prestazioni professionali da parte della per Controparte_1
conto dell'odierno opponente, consistite, come detto, nella tenuta delle scritture contabili dell'impresa, nella redazione dei modelli IVA, nella dichiarazione dei redditi, nella effettuazione di conteggi ai fini IRAP, ICI , nella richiesta di certificati, nella presentazione di domande presso la Camera di
Commercio, nell'assistenza e nella consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria.
4.2.1.A fronte delle prestazioni ricevute, poi, l'opponente ha omesso di fornire qualsiasi prova dei pagamenti eventualmente effettuati.
4.3.Esaminando partitamente le eccezioni di prescrizione sollevate da deve rilevarsi che le prestazioni sopra Parte_1
dettagliatamente indicate non rientrano nell'ambito di quelle riservate esclusivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione (così Cass.
n. 8683/2019).
Ne consegue che alle stesse non è applicabile il regime della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c. che si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta.
4.3.1.Del resto, ai sensi dell'art. 2959 c.c. 'l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta'.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito in più occasioni (tra le altre: Cass. n.
15303/2019) che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in
8 n.r.g.a.c. 810/2021
giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l' “an” della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti.
Orbene, nel caso di specie, l'odierno opponente, a pag. 7 della citazione in opposizione, ha contestato il “quantum” della pretesa creditoria altrui, ritenendola sproporzionata e incongrua, implicitamente ammettendo di non aver estinto l'obbligazione e, in termini più generali, non ha mai esposto specificamente di aver corrisposto quanto dovuto per i servizi ricevuti (per i crediti oggetto della fattura n.
113/2019), oggetto del presente procedimento.
4.4.Ritiene il giudicante che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Come noto, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass. n.
28060/2023).
Orbene, pur in assenza di una specifica allegazione delle parti circa le specifiche condizioni pattuite, tutto il materiale istruttorio in atti consente di appurare che, a far data da circa un ventennio prima dell'introduzione della presente causa,
e la hanno convenuto lo Parte_1 Controparte_1
svolgimento da parte della seconda di un'attività che, in estrema sintesi, è consistita nella tenuta delle scritture contabili, nella consulenza fiscale e aziendale con periodicità annuale.
Trattasi, quindi, di un contratto dal quale sono scaturite a carico della CP_1
obbligazioni periodiche e di durata, derivanti da un unico contratto ma CP_1
suscettibili di adempimento, in larga parte, solo con il decorso del tempo.
Avvalora quanto appena sopra sostenuto la periodicità delle attività fornite, tanto che la ha effettuato fatturazioni relative ai singoli anni CP_1 CP_1
9 n.r.g.a.c. 810/2021
solari.
4.4.1.Non convince del resto quanto esposto dalla in Controparte_1
sede di comparsa di costituzione e risposta, ossia che 'l'attività di consulenza, la predisposizione e l'inoltro dei pagamenti all'Erario e agli altri soggetti destinatari, non possono essere certo qualificate come attività per le quali devono essere effettuati dei pagamenti periodici standardizzati ed assolutamente ripetitivi'.
La predetta deduzione, infatti, contrasta con la documentazione contabile emessa dalla stessa opposta attestante il fatto che le prestazioni rese avevano una periodicità annuale, tanto che le fatture emesse si riferiscono a singole annualità e sono state contabilizzate, di norma, alla chiusura di ciascun anno solare.
4.5.Appurato che le prestazioni rese dalla nei confronti Controparte_1
dell'odierno opponente sono riconducibili alla categoria delle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, devono ritenersi prescritti i crediti derivanti da prestazioni rese oltre i cinque anni anteriori la data di invio - 15.5.2020 - della lettera di diffida, inoltrata via pec dalla società opposta al , costituente il primo atto Pt_1
interruttivo del corso della prescrizione.
Devono ritenersi prescritti, quindi, gli importi ancora dovuti dall'odierno opponente per le prestazioni rese dall'opposta anteriori all'anno 2015 (considerando, per l'appunto, che la prestazione resa anno per anno terminava con la chiusura dell'anno solare e che la fatturazione della stessa è parametrata alla medesima periodicità).
Quindi devono ritenersi non estinti i crediti portati dalla fattura 113 del
31.12.2019 relativi all'anno 2015 (€ 6.000,00), all'anno 2016 (€ 6.000,00), all'anno
2017 (€ 6.000,00), all'anno 2018 (€ 6.000,00) ed all'anno 2019 (€ 3.000,00), che, comprensivi dell'i.v.a. al 22%, risultano pari ad € 32.940,00.
4.6.L'eccezione di nullità delle fatture contestate per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della disciplina definita dal d.p.r. n.
633/1972, in quanto sprovviste degli elementi di cui alla lett. g) comma 2 dell'art. 21, ovvero dell'indicazione di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti
10 n.r.g.a.c. 810/2021
oggetto dell'operazione” non incide, del resto, sul diritto al pagamento delle prestazioni rese, appurate eseguite all'esito dell'istruttoria svolta, e si riverbera in termini di mera correttezza contabile o meno delle fatture stesse.
4.6.1.Deve aggiungersi, peraltro, che la genericità della fattura (esemplare è proprio la genericità della fattura n. 113/2019 nella parte relativa alle prestazioni rese)
è un ulteriore elemento che corrobora la ritenuta periodicità della prestazione, per l'appunto consistente in una consulenza periodica di carattere fiscale e genericamente contabile, da svolgersi anno per anno e da retribuire secondo la medesima periodicità.
4.7.In punto di congruità ed adeguatezza dei compensi oggetto di contestazione, deve rilevarsi che l'inserimento nei bilanci dell'opponente del debito contratto nei confronti della nei termini da quest'ultima Controparte_1
quantificati nella sopra richiamata fattura, costituisce ai sensi dell'art. 2709 c.c. una prova senz'altro solida.
I bilanci della ditta individuale del riportano il debito maturato dallo Pt_1
stesso nei confronti della e la circostanza che l'elaborazione Controparte_1
informatica degli stessi sia stata effettuata dalla stessa società opposta non inficia la veridicità e l'attendibilità della relativa scrittura contabile.
Del resto, è incontestato che abbia registrato Parte_1
nella sua contabilità detti debiti e che, stante la natura di passività degli stessi, i vari imponibili fiscali sono stati calcolati sul presupposto della veridicità delle scritture contabili dell'opponente della quale, del resto, quest'ultimo è tenuto al relativo controllo, rimanendone responsabile verso l'Erario.
In definitiva, emerge un dato probatorio assai pertinente dal quale ricavare che la determinazione dei compensi annuali da parte della così Controparte_1
come esposti nella fattura n. 113/2019, sia stata coerente con gli accordi raggiunti fermo restando che, alla luce della mole dell'attività svolta dall'odierna parte opposta in favore dell'opponente, così come attestata dalla documentazione prodotta in atti, la stessa appare congrua.
5.Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve disporsi la condanna di al pagamento nei Parte_1
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confronti della della somma di € 32.940,00, oltre agli interessi Controparte_1
di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dai trenta giorni successivi la data di emissione della fattura n. 113/2019.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione di valori prossimi (in ragione dell'assenza di attività difensiva scritta relativamente alla fase decisoria) a quelli intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di EG LA, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11/2021 presentata da Parte_1
nei confronti della ogni diversa domanda o
[...] Controparte_1
eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2021;
- condanna al pagamento nei confronti della Parte_1
della somma di € 32.940,00, oltre agli interessi di cui al d.lgs. Controparte_1
n. 231/2002 decorrenti dai trenta giorni successivi alla data di emissione della fattura n. 113/2019;
- condanna alla rifusione delle spese legali Parte_1
sostenute dalla liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre Controparte_1
accessori di legge.
EG LA, 12.6.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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