TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale n. 256-
1/2023 r.g. promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Davide Favotto
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta - con gli avv. Emanuel Fogale e Riccardo Zamperin
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
(art. 49 cci) della allegando che: Controparte_1 2
è creditrice della convenuta per la somma di € 63.632,34 in base a un decreto ingiuntivo;
la conseguente esecuzione forzata presso terzi fu infruttuosa;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta si è costituita in giudizio allegando che sono in corso trattative per la definizione stragiudiziale della posizione debitoria cit.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Vedelago.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci, anche in applicazione del principio di non contestazione (art. 115.1 cpc).
Basti considerare che la stessa, costituitasi in giudizio, non ha neppure allegato la sussistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). D'altra parte, in base al bilancio relativo all'esercizio 2021 l'entità complessiva dei debiti è di € 3.444.226,00, superando così la soglia dimensionale ex art. 2, lett. d, n. 3 cci.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci. Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
L'effettività del credito dedotto in giudizio è chiaramente riscontrata dalla mancanza di contestazioni da parte della debitrice costituita. Alla somma cit. di €
63.632,34 deve poi aggiungersi il debito contributivo di € 40.727,37, puntualmente illustrato dalla certificazione dei debiti contributivi dell' di Treviso del 4.1.24. Org_1
E' così dimostrato che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è 3
abbondantemente superata.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 22.10.24, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, secondo periodo, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 d.l. n. 78/2010;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.6.2024
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale n. 256-
1/2023 r.g. promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Davide Favotto
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta - con gli avv. Emanuel Fogale e Riccardo Zamperin
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
(art. 49 cci) della allegando che: Controparte_1 2
è creditrice della convenuta per la somma di € 63.632,34 in base a un decreto ingiuntivo;
la conseguente esecuzione forzata presso terzi fu infruttuosa;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta si è costituita in giudizio allegando che sono in corso trattative per la definizione stragiudiziale della posizione debitoria cit.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Vedelago.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci, anche in applicazione del principio di non contestazione (art. 115.1 cpc).
Basti considerare che la stessa, costituitasi in giudizio, non ha neppure allegato la sussistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). D'altra parte, in base al bilancio relativo all'esercizio 2021 l'entità complessiva dei debiti è di € 3.444.226,00, superando così la soglia dimensionale ex art. 2, lett. d, n. 3 cci.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci. Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
L'effettività del credito dedotto in giudizio è chiaramente riscontrata dalla mancanza di contestazioni da parte della debitrice costituita. Alla somma cit. di €
63.632,34 deve poi aggiungersi il debito contributivo di € 40.727,37, puntualmente illustrato dalla certificazione dei debiti contributivi dell' di Treviso del 4.1.24. Org_1
E' così dimostrato che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è 3
abbondantemente superata.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 22.10.24, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, secondo periodo, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 d.l. n. 78/2010;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.6.2024
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri