Art. 4.
L' articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere gia' intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.
Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell' articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare".
L' articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere gia' intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.
Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell' articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare".