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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 466/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 466 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a AN (NO) il Parte_1 C.F._1
21/03/1974. Con il patrocinio dell'Avv. ZANETTA SARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a RA (VC) il 22/11/1975 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI MATTIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 da
e con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Parte_1 CP_1
Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2010; 2. nulla disporre in punto economico, essendo le parti economicamente autosufficienti ed essendo già stata definita ogni relativa questione;
Pag. 1
3. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR perché provveda alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare la parte resistente alle spese di lite, da liquidare come da relativa nota”.
Per il resistente
“NEL MERITO: 1)pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 Pt_1 in OR (NO) in data 04.09.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di OR al
[...]
n. 8, parte II, Serie A, anno 2010, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di OR (NO) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile;
2)disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo di € 20.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1 assegno una tantum;
3)disporre la perdita del cognome per la Sig.ra Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa”.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 14.3.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 nel Comune di OR, con con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte CP_1
II, serie A, anno 2010; dall'unione non nascevano figli. Ha rappresentato il ricorrente che in data 22/10/2022 è intervenuta la separazione legale dei coniugi, come da accordo conclusosi avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR e iscritto al n. 25, parte II, Serie C, anno 2022, confermato in data 26/11/2022 con atto iscritto al n. 29, parte II, Serie C, anno 2022 Ha, infine, evidenziato come le parti siano economicamente autosufficienti.
* Si è costituita la resistente, la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento di assegno una tantum in favore della resistente. In particolare, ha evidenziato parte resistente che, poco prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione, la era stata costretta a lasciare la casa coniugale. Dopo poco veniva CP_1 ripristinata la convivenza ma, dopo circa un mese e messo, la resistente era di nuovo allontanata. Ha lamentato, quindi, la ricorrente di aver subito delle conseguenze psicofisiche per il comportamento del marito, il quale peraltro intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna, tanto che il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR, il ricorrente iniziava un'altra convivenza. Ha quindi evidenziato la resistente che “tali condotte hanno indubbiamente aggravato lo stato sia fisico che psicologico della convenuta, già provato da comportamenti mortificanti e avvilenti che il coniuge aveva tenuto nei suoi
Pag. 2 confronti nell'anno precedente la separazione, dopo la scoperta di un problema di salute che le avrebbe definitivamente precluso la possibilità di poter avere figli. Il forte stress accumulato ha costretto la Sig.ra a rivolgersi a specialisti per avere supporto psicologico e CP_1 sottoporsi a terapia farmacologica”. Ancora, parte resistente ha lamentato di non aver potuto neppure recuperare i propri effetti personali, rimasti presso l'abitazione coniugale. Ancora, ha osservato che ha sostenuto spese per gli arredi dell'abitazione, per CP_1 un valore di circa 20.239,76. Ha evidenziato, infine, di essere stata costretta a trasferirsi in una abitazione in locazione, con canone mensile di € 580,00.
* All'udienza del 10.10.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero tra le parti. ha dichiarato quanto segue: “vivo ad OR in via Orio n. 35, dove ho la residenza. Parte_1
La mia casa è di proprietà. Vivo con la mia attuale compagna. Lavoro come dipendente, tempo indeterminato, contratto 40 ore;
percepisco l'importo di € 1.500,00. Sono proprietario di un veicolo e di uno scooter. Quali spese particolare ho il finanziamento della macchina, con rata di € 500,00 mensili. Non ho figli. Confermo la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio. La scelta di divorziare è dovuta al fatto che mia moglie mi teneva sempre in secondo piano e pensava solo alla mamma. Nel corso della relazione, mia moglie contribuiva economicamente poco ed in modo saltuario. Queste sono le motivazioni per cui ho deciso di separarmi. La mamma di mia moglie era anziana ed aveva qualche malanno, non so se sia ancora in vita. La CP_1 considerava solo sua mamma e non anche me. Mia moglie lavorava come dipendente, aveva uno stipendio analogo al mio;
dalla separazione non c'è più stato alcun riavvicinamento e non ci sentiamo più. La convivenza con la mia attuale compagna è iniziata a marzo 2023; non mi sono lasciato per questo motivo”.
ha dichiarato quanto segue: “abito a Borgomanero, via Stretta n. 15; vivo da sola, la CP_1 casa è in affitto e pago un canone pari ad € 550,00 oltre 30,00 € di spese condominiali. Non ho figli. Sono proprietaria di un'auto del 1999; in questo momento non ho spese particolari. Lavoro come impiegata in uno studio di commercialisti;
guadagno 1740,00 € netti mensili. Confermo la volontà di divorziare da Parte_1
La separazione non è avvenuta per mia volontà; i motivi della separazione credo che possano essere in parte attribuiti al fatto che io mi prendessi cura di mia mamma, ma ero figlia unica e senza altri parenti. Non avevo altra scelta. Non facevo altro nella vita e non avevo dei miei spazi personali: o stavo a casa, o a lavorare o da mia mamma. Il tempo che non dedicavo al lavoro o a mia mamma io ero a casa. Mio marito, invece, andava a vedere le partite della Juventus ed io sfruttavo quelle occasioni per andare da mia mamma. Io avanzo una richiesta economica perché ho dovuto lasciare immediatamente la casa e mi sono trovato subito un appartamento in affitto;
sono stato poi invitata a tornare a casa e dopo un mese e mezzo sono stata costretta ad andare via. Dopo questo periodo abbiamo avuto un riavvicinamento, ma ho scoperto che il aveva una Pt_1 relazione con un'altra persona;
lui stesso mi ha detto che era andato a vivere da lui il giorno dopo la firma della separazione. Purtroppo, io ho firmato la separazione pensando di avere anche io delle colpe e, poi, con il passare del tempo e poi sono venute fuori delle situazioni incresciose che si verificavano sul luogo di lavoro, in particolare con le colleghe. Io ho dato fiducia a questa persona che mi ha 'raggirata'; io sono venuta via da quella casa e ho firmato la separazione convinto che la separazione fosse in un modo, invece, la realtà era tutt'altra. Lui è andata subito a convivere con questa persona e io sto andando dallo psicologo. È stato un comportamento disonesto.
Pag. 3 Io ho sempre collaborato nel sostenere le spese di casa e, anzi, talvolta lui mi prendeva i soldi, dicendo che aveva confuso i conti. Ho sempre cercato di avere una vita morigerata, mi hanno insegnato il valore del risparmio e dei sacrifici. Io ho lasciato in quella casa i sacrifici di dieci anni di lavoro. Io ho sempre lavorato durante il matrimonio e ho sempre cercato di essere indipendente”.
*
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati innanzi all'ufficiale di Stato civile in data 22/10/2022 . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La domanda di assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
Pag. 4 mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente non possa trovare accoglimento. Ed invero, la richiesta di è fondata sulla circostanza di aver anch'essa investito CP_1 nel rapporto coniugale con il marito e nella costruzione ed arredo della casa coniugale e di aver subito, di fatto un danno, dalla condotta del il quale, dopo averla allontanata Pt_1 dall'abitazione, le ha impedito di recuperare i propri effetti personali e l'ha costretta a prendere in locazione una nuova abitazione. Si tratta, evidentemente, di doglianze che non possono giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile. Ed invero, come si è già enunciato, il requisito per il riconoscimento di un assegno divorzile insta, innanzitutto, nella disparità economica tra i coniugi che, tuttavia, non si rinviene nel caso di specie. Parte resistente risulta aver sempre svolto attività lavorativa, con retribuzione di poco superiore a quella del marito, e gode di ampie risorse economiche personali, come si evince
Pag. 5 dagli estratti conto correnti depositati, da cui emerge un saldo di poco superiore ad € 35.000,00 con una giacenza media di circa 50.000,00 €. Non sussiste, dunque, alcuna disparità economica tra i coniugi. La richiesta di assegno divorzile, per come formulata dalla parte, mal cela una richiesta di risarcimento del danno per violazione dei doveri di solidarietà familiare che, tuttavia, non è stata formulata in tale sede e che non può trovare soddisfazione con lo strumento dell'assegno divorzile che ha ben altre finalità. Ne consegue, pertanto, che la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile non possa trovare accoglimento.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di status e della soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese devono essere compensate per ½. Il restante ½ dev'essere sposto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando parametri previsti dal DM 55/2014, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, valori minimi.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 nel Comune di OR, con con atto trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2010;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente;
5. compensa nella misura di 1/2 le spese di lite;
6. condanna a versare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
1.904,50 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 466 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a AN (NO) il Parte_1 C.F._1
21/03/1974. Con il patrocinio dell'Avv. ZANETTA SARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a RA (VC) il 22/11/1975 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI MATTIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 da
e con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Parte_1 CP_1
Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2010; 2. nulla disporre in punto economico, essendo le parti economicamente autosufficienti ed essendo già stata definita ogni relativa questione;
Pag. 1
3. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR perché provveda alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare la parte resistente alle spese di lite, da liquidare come da relativa nota”.
Per il resistente
“NEL MERITO: 1)pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 Pt_1 in OR (NO) in data 04.09.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di OR al
[...]
n. 8, parte II, Serie A, anno 2010, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di OR (NO) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile;
2)disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo di € 20.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1 assegno una tantum;
3)disporre la perdita del cognome per la Sig.ra Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa”.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 14.3.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 nel Comune di OR, con con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte CP_1
II, serie A, anno 2010; dall'unione non nascevano figli. Ha rappresentato il ricorrente che in data 22/10/2022 è intervenuta la separazione legale dei coniugi, come da accordo conclusosi avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR e iscritto al n. 25, parte II, Serie C, anno 2022, confermato in data 26/11/2022 con atto iscritto al n. 29, parte II, Serie C, anno 2022 Ha, infine, evidenziato come le parti siano economicamente autosufficienti.
* Si è costituita la resistente, la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento di assegno una tantum in favore della resistente. In particolare, ha evidenziato parte resistente che, poco prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione, la era stata costretta a lasciare la casa coniugale. Dopo poco veniva CP_1 ripristinata la convivenza ma, dopo circa un mese e messo, la resistente era di nuovo allontanata. Ha lamentato, quindi, la ricorrente di aver subito delle conseguenze psicofisiche per il comportamento del marito, il quale peraltro intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna, tanto che il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR, il ricorrente iniziava un'altra convivenza. Ha quindi evidenziato la resistente che “tali condotte hanno indubbiamente aggravato lo stato sia fisico che psicologico della convenuta, già provato da comportamenti mortificanti e avvilenti che il coniuge aveva tenuto nei suoi
Pag. 2 confronti nell'anno precedente la separazione, dopo la scoperta di un problema di salute che le avrebbe definitivamente precluso la possibilità di poter avere figli. Il forte stress accumulato ha costretto la Sig.ra a rivolgersi a specialisti per avere supporto psicologico e CP_1 sottoporsi a terapia farmacologica”. Ancora, parte resistente ha lamentato di non aver potuto neppure recuperare i propri effetti personali, rimasti presso l'abitazione coniugale. Ancora, ha osservato che ha sostenuto spese per gli arredi dell'abitazione, per CP_1 un valore di circa 20.239,76. Ha evidenziato, infine, di essere stata costretta a trasferirsi in una abitazione in locazione, con canone mensile di € 580,00.
* All'udienza del 10.10.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero tra le parti. ha dichiarato quanto segue: “vivo ad OR in via Orio n. 35, dove ho la residenza. Parte_1
La mia casa è di proprietà. Vivo con la mia attuale compagna. Lavoro come dipendente, tempo indeterminato, contratto 40 ore;
percepisco l'importo di € 1.500,00. Sono proprietario di un veicolo e di uno scooter. Quali spese particolare ho il finanziamento della macchina, con rata di € 500,00 mensili. Non ho figli. Confermo la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio. La scelta di divorziare è dovuta al fatto che mia moglie mi teneva sempre in secondo piano e pensava solo alla mamma. Nel corso della relazione, mia moglie contribuiva economicamente poco ed in modo saltuario. Queste sono le motivazioni per cui ho deciso di separarmi. La mamma di mia moglie era anziana ed aveva qualche malanno, non so se sia ancora in vita. La CP_1 considerava solo sua mamma e non anche me. Mia moglie lavorava come dipendente, aveva uno stipendio analogo al mio;
dalla separazione non c'è più stato alcun riavvicinamento e non ci sentiamo più. La convivenza con la mia attuale compagna è iniziata a marzo 2023; non mi sono lasciato per questo motivo”.
ha dichiarato quanto segue: “abito a Borgomanero, via Stretta n. 15; vivo da sola, la CP_1 casa è in affitto e pago un canone pari ad € 550,00 oltre 30,00 € di spese condominiali. Non ho figli. Sono proprietaria di un'auto del 1999; in questo momento non ho spese particolari. Lavoro come impiegata in uno studio di commercialisti;
guadagno 1740,00 € netti mensili. Confermo la volontà di divorziare da Parte_1
La separazione non è avvenuta per mia volontà; i motivi della separazione credo che possano essere in parte attribuiti al fatto che io mi prendessi cura di mia mamma, ma ero figlia unica e senza altri parenti. Non avevo altra scelta. Non facevo altro nella vita e non avevo dei miei spazi personali: o stavo a casa, o a lavorare o da mia mamma. Il tempo che non dedicavo al lavoro o a mia mamma io ero a casa. Mio marito, invece, andava a vedere le partite della Juventus ed io sfruttavo quelle occasioni per andare da mia mamma. Io avanzo una richiesta economica perché ho dovuto lasciare immediatamente la casa e mi sono trovato subito un appartamento in affitto;
sono stato poi invitata a tornare a casa e dopo un mese e mezzo sono stata costretta ad andare via. Dopo questo periodo abbiamo avuto un riavvicinamento, ma ho scoperto che il aveva una Pt_1 relazione con un'altra persona;
lui stesso mi ha detto che era andato a vivere da lui il giorno dopo la firma della separazione. Purtroppo, io ho firmato la separazione pensando di avere anche io delle colpe e, poi, con il passare del tempo e poi sono venute fuori delle situazioni incresciose che si verificavano sul luogo di lavoro, in particolare con le colleghe. Io ho dato fiducia a questa persona che mi ha 'raggirata'; io sono venuta via da quella casa e ho firmato la separazione convinto che la separazione fosse in un modo, invece, la realtà era tutt'altra. Lui è andata subito a convivere con questa persona e io sto andando dallo psicologo. È stato un comportamento disonesto.
Pag. 3 Io ho sempre collaborato nel sostenere le spese di casa e, anzi, talvolta lui mi prendeva i soldi, dicendo che aveva confuso i conti. Ho sempre cercato di avere una vita morigerata, mi hanno insegnato il valore del risparmio e dei sacrifici. Io ho lasciato in quella casa i sacrifici di dieci anni di lavoro. Io ho sempre lavorato durante il matrimonio e ho sempre cercato di essere indipendente”.
*
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati innanzi all'ufficiale di Stato civile in data 22/10/2022 . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La domanda di assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
Pag. 4 mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente non possa trovare accoglimento. Ed invero, la richiesta di è fondata sulla circostanza di aver anch'essa investito CP_1 nel rapporto coniugale con il marito e nella costruzione ed arredo della casa coniugale e di aver subito, di fatto un danno, dalla condotta del il quale, dopo averla allontanata Pt_1 dall'abitazione, le ha impedito di recuperare i propri effetti personali e l'ha costretta a prendere in locazione una nuova abitazione. Si tratta, evidentemente, di doglianze che non possono giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile. Ed invero, come si è già enunciato, il requisito per il riconoscimento di un assegno divorzile insta, innanzitutto, nella disparità economica tra i coniugi che, tuttavia, non si rinviene nel caso di specie. Parte resistente risulta aver sempre svolto attività lavorativa, con retribuzione di poco superiore a quella del marito, e gode di ampie risorse economiche personali, come si evince
Pag. 5 dagli estratti conto correnti depositati, da cui emerge un saldo di poco superiore ad € 35.000,00 con una giacenza media di circa 50.000,00 €. Non sussiste, dunque, alcuna disparità economica tra i coniugi. La richiesta di assegno divorzile, per come formulata dalla parte, mal cela una richiesta di risarcimento del danno per violazione dei doveri di solidarietà familiare che, tuttavia, non è stata formulata in tale sede e che non può trovare soddisfazione con lo strumento dell'assegno divorzile che ha ben altre finalità. Ne consegue, pertanto, che la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile non possa trovare accoglimento.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di status e della soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese devono essere compensate per ½. Il restante ½ dev'essere sposto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando parametri previsti dal DM 55/2014, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, valori minimi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 nel Comune di OR, con con atto trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2010;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente;
5. compensa nella misura di 1/2 le spese di lite;
6. condanna a versare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
1.904,50 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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