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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4873/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 09/07/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. PIRRAGLIA FRANCESCA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. TRABUCCO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale nasceva una figlia (Francesca, in data 04/10/2010) chiedeva, deducendo il totale disinteresse affettivo ed economico del resistente nei confronti della figlia, di affidare in via esclusiva la minore alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con un equo importo mensile.
1 Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di vista padre-figlia; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 20/12/24, sentite le parti, il Giudice delegato emetteva e provvedimenti provvisori ed urgenti, in particolare, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse;
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno mensile di €. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che il S.S. avviasse il resistente a un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire la comprensione dei bisogni materiali ed emotivi della figlia.
All'udienza del 18/02/25 veniva sentita la minore e, all'esito, il giudice delegato disponeva che il
S.S. di Vairano avviasse la minore a un percorso di sostegno psicologico e, eventualmente, CP_2 in sinergia con il S.S. di Pietravairano -nel caso di positivo esito del percorso di sostegno alla genitorialità disposto per il sig. , un percorso di riavvicinamento della minore al Controparte_1 padre.
Gli avv.ti concludevano chiedendo la conferma dei provvedimenti adottati.
Il P.M. nulla osservava.
Il Tribunale, considerata la mancanza di rapporti tra la minore e il padre, che non vede la figlia da circa dieci disinteressandosi dei suoi bisogni affettivi e materiali, comportamento che giustifica la prognosi negativa circa la sua idoneità genitoriale, ritiene rispondente all'interesse della minore la conferma dei provvedimenti adottati dal giudice delegato, non emergendo circostanze che possano far dubitare della capacità genitoriale della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Affida la minore alla madre, presso la quale è collocata, anche per le decisioni di maggior interesse;
dispone che il S.S. competente avvii il resistente a un percorso di sostegno alla genitorialità; dispone che il S.S. del luogo di residenza della minore, la avvii a un percorso di sostegno psicologico e, in sinergia con il S.S. del luogo di residenza del padre, in caso di positivo espletamento del percorso disposto in favore di quest'ultimo, avvii il riavvicinamento della minore al padre;
2 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, il resistente verserà alla ricorrente l'assegno mensile di €. 250,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) documentate;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione ai S.S.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'08/07/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4873/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 09/07/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. PIRRAGLIA FRANCESCA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. TRABUCCO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale nasceva una figlia (Francesca, in data 04/10/2010) chiedeva, deducendo il totale disinteresse affettivo ed economico del resistente nei confronti della figlia, di affidare in via esclusiva la minore alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con un equo importo mensile.
1 Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di vista padre-figlia; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 20/12/24, sentite le parti, il Giudice delegato emetteva e provvedimenti provvisori ed urgenti, in particolare, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse;
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno mensile di €. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che il S.S. avviasse il resistente a un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire la comprensione dei bisogni materiali ed emotivi della figlia.
All'udienza del 18/02/25 veniva sentita la minore e, all'esito, il giudice delegato disponeva che il
S.S. di Vairano avviasse la minore a un percorso di sostegno psicologico e, eventualmente, CP_2 in sinergia con il S.S. di Pietravairano -nel caso di positivo esito del percorso di sostegno alla genitorialità disposto per il sig. , un percorso di riavvicinamento della minore al Controparte_1 padre.
Gli avv.ti concludevano chiedendo la conferma dei provvedimenti adottati.
Il P.M. nulla osservava.
Il Tribunale, considerata la mancanza di rapporti tra la minore e il padre, che non vede la figlia da circa dieci disinteressandosi dei suoi bisogni affettivi e materiali, comportamento che giustifica la prognosi negativa circa la sua idoneità genitoriale, ritiene rispondente all'interesse della minore la conferma dei provvedimenti adottati dal giudice delegato, non emergendo circostanze che possano far dubitare della capacità genitoriale della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Affida la minore alla madre, presso la quale è collocata, anche per le decisioni di maggior interesse;
dispone che il S.S. competente avvii il resistente a un percorso di sostegno alla genitorialità; dispone che il S.S. del luogo di residenza della minore, la avvii a un percorso di sostegno psicologico e, in sinergia con il S.S. del luogo di residenza del padre, in caso di positivo espletamento del percorso disposto in favore di quest'ultimo, avvii il riavvicinamento della minore al padre;
2 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, il resistente verserà alla ricorrente l'assegno mensile di €. 250,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) documentate;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione ai S.S.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'08/07/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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