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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3460/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castagnito, via Marconi n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Veglio come da procura in atti e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Alba (CN) via Gazzano n. 1
Rappresentata e difesa dall' avv. Fiorenza Maria Pilotto del Foro di Torino come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
GUARENE il 14/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GUARENE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: in Torino il 13/09/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 18/04/2019 n. 509/2019.
1 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in GUARENE il 14/07/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2012 parte I n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la figlia minore nata a [...] il [...], venga affidata alle cure di entrambi i Persona_2 genitori- in regime di affidamento condiviso- con residenza anagrafica presso la madre;
trascorrerà alternativamente, una settimana con ciascun genitore, dal venerdì Persona_2 all'uscita da scuola al venerdì successivo al rientro a scuola, con viaggi alterni;
si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne istruzione, visite mediche, religione, frequentazioni genitoriali, festività, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazioni con la figlia, comunicazioni con i genitori, cura della figlia;
dispone, a carico del Signor l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di assegno di Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la Per_1 somma mensile di euro 190,00 (centonovanta/00) oltre aggiornamento Istat;
dispone che le spese extra relative alla figlia comprese quelle delle lezioni di canto e di teatro, Per_1 vengano suddivise fra i genitori nella misura del 50% nelle forme e con le modalità previste dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti ad al piano genitoriale allegato;
PRENDE ATTO CHE:
2 i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti anagrafici ed altri equipollenti;
l'assegno unico per la figlia minore venga percepito integralmente dal sig Parte_1
i coniugi non hanno beni mobili o immobili da dividere e sono economicamente autosufficienti, pertanto è da intendersi definita ogni questione patrimoniale pendente fra le parti;
le parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso siano attuate dal momento del deposito del medesimo;
le spese della presente procedura sono compensate fra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUARENE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13/11/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3460/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castagnito, via Marconi n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Veglio come da procura in atti e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Alba (CN) via Gazzano n. 1
Rappresentata e difesa dall' avv. Fiorenza Maria Pilotto del Foro di Torino come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
GUARENE il 14/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GUARENE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: in Torino il 13/09/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 18/04/2019 n. 509/2019.
1 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in GUARENE il 14/07/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2012 parte I n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la figlia minore nata a [...] il [...], venga affidata alle cure di entrambi i Persona_2 genitori- in regime di affidamento condiviso- con residenza anagrafica presso la madre;
trascorrerà alternativamente, una settimana con ciascun genitore, dal venerdì Persona_2 all'uscita da scuola al venerdì successivo al rientro a scuola, con viaggi alterni;
si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne istruzione, visite mediche, religione, frequentazioni genitoriali, festività, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazioni con la figlia, comunicazioni con i genitori, cura della figlia;
dispone, a carico del Signor l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di assegno di Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la Per_1 somma mensile di euro 190,00 (centonovanta/00) oltre aggiornamento Istat;
dispone che le spese extra relative alla figlia comprese quelle delle lezioni di canto e di teatro, Per_1 vengano suddivise fra i genitori nella misura del 50% nelle forme e con le modalità previste dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti ad al piano genitoriale allegato;
PRENDE ATTO CHE:
2 i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti anagrafici ed altri equipollenti;
l'assegno unico per la figlia minore venga percepito integralmente dal sig Parte_1
i coniugi non hanno beni mobili o immobili da dividere e sono economicamente autosufficienti, pertanto è da intendersi definita ogni questione patrimoniale pendente fra le parti;
le parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso siano attuate dal momento del deposito del medesimo;
le spese della presente procedura sono compensate fra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUARENE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13/11/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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