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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1597/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Nunzia Buonerba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno ala
Via Rossi, n.. 14
– ricorrente –
CONTRO
1 – in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore –, giusta Controparte_1
procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta 39479 – rogata in Salerno dal notaio Dott.
[...]
in data 16/12/2019, ed in virtù di determinazione dirigenziale, dall'Avv. Marina Persona_1
Tosini ed elettivamente domiciliata in Salerno al Largo Dei Pioppi, n. 1 presso l'Avvocatura
Provinciale
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 10/24 emessa dalla Provincia di
Salerno in data 26 Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16 Settembre 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/81 e succ. m.i. e art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, la SI.ra ha proposto formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
10/24 emessa dalla Provincia di Salerno in data 26 Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio
2024 con la quale quest'ultima ha sanzionato la violazione dell'art. 192, comma 1, del D.lgs n. 152/2006, accertata dai CC di NO (SA) in data 20 Ottobre 2020, per avere abbandonato n. 3 sacchetti contenenti rifiuti vari e una bottiglia di plastica all'esterno del cancello di ingresso del Centro di raccolta del di NO (SA). CP_2
2 Ha eccepito la ricorrente l'insussistenza della prova del fatto storico ed il lungo lasso di tempo trascorso dalla violazione all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione che, in tesi,
sarebbe affetta da nullità, instando conseguentemente per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata con vittoria delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si
è costituita la convenuta contrastando le avverse deduzioni, delle quali Controparte_1
ha chiesto il rigetto, ed instando per la conferma del provvedimento impugnato.
Svolta la comparizione delle parti, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa, istruita in modo documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza di discussione del 16
Settembre 2025 ed ivi, all'esito della discussione orale, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
La convenuta ha infatti ottemperato all'onere probatorio atteso che, dal Controparte_1
verbale redatto dai Carabinieri della Stazione Forestale di NO (SA), emerge che gli stessi, a seguito della visione delle immagini del sistema di videoripresa installato all'interno dell'area recintata e, precisamente, al cancello di ingresso del Centro di raccolta rifiuti del
, hanno rilevato la presenza di una vettura, risultata di proprietà della Parte_2
SI.ra e dalla stessa condotta, da cui scendeva il passeggero che prelevava Parte_1
dall'auto 3 sacchetti contenenti rifiuti vari e una bottiglia di plastica, abbandonandoli poi all'esterno del cancello di ingresso del Centro di raccolta. Trattasi di atto dotato di fede privilegiata la cui contestazione può avvenire esclusivamente mediante proposizione di querela di falso. A ciò si aggiunga che, dal verbale di contestazione depositato telematicamente dalla convenuta emerge che la SI.ra , ascoltata dai Parte_1
Carabinieri il giorno successivo all'accertamento, confermava i fatti accertati adducendo a
3 giustificazione del proprio comportamento di avere appreso da un dipendente del Centro di raccolta che avrebbe potuto smaltire i rifiuti all'esterno del centro nell'orario di chiusura.
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione, pure formulata dalla ricorrente, relativa alla nullità dell'ordinanza ingiunzione siccome relativa a fatti risalenti al 20 Ottobre 2020,
atteso che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 28 della Legge 24 Novembre 1981, n.
689, espressamente prevede la prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui
è stata commessa la violazione, e fatto salvo il regime dell'interruzione disciplinato dal codice civile, del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere conseguentemente confermata.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n. 1597/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 10/24 emessa dalla Provincia di Salerno in data 26
Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio 2024; 2) SPESE COMPENSATE.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 16 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1597/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Nunzia Buonerba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno ala
Via Rossi, n.. 14
– ricorrente –
CONTRO
1 – in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore –, giusta Controparte_1
procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta 39479 – rogata in Salerno dal notaio Dott.
[...]
in data 16/12/2019, ed in virtù di determinazione dirigenziale, dall'Avv. Marina Persona_1
Tosini ed elettivamente domiciliata in Salerno al Largo Dei Pioppi, n. 1 presso l'Avvocatura
Provinciale
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 10/24 emessa dalla Provincia di
Salerno in data 26 Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16 Settembre 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/81 e succ. m.i. e art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, la SI.ra ha proposto formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
10/24 emessa dalla Provincia di Salerno in data 26 Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio
2024 con la quale quest'ultima ha sanzionato la violazione dell'art. 192, comma 1, del D.lgs n. 152/2006, accertata dai CC di NO (SA) in data 20 Ottobre 2020, per avere abbandonato n. 3 sacchetti contenenti rifiuti vari e una bottiglia di plastica all'esterno del cancello di ingresso del Centro di raccolta del di NO (SA). CP_2
2 Ha eccepito la ricorrente l'insussistenza della prova del fatto storico ed il lungo lasso di tempo trascorso dalla violazione all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione che, in tesi,
sarebbe affetta da nullità, instando conseguentemente per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata con vittoria delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si
è costituita la convenuta contrastando le avverse deduzioni, delle quali Controparte_1
ha chiesto il rigetto, ed instando per la conferma del provvedimento impugnato.
Svolta la comparizione delle parti, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa, istruita in modo documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza di discussione del 16
Settembre 2025 ed ivi, all'esito della discussione orale, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
La convenuta ha infatti ottemperato all'onere probatorio atteso che, dal Controparte_1
verbale redatto dai Carabinieri della Stazione Forestale di NO (SA), emerge che gli stessi, a seguito della visione delle immagini del sistema di videoripresa installato all'interno dell'area recintata e, precisamente, al cancello di ingresso del Centro di raccolta rifiuti del
, hanno rilevato la presenza di una vettura, risultata di proprietà della Parte_2
SI.ra e dalla stessa condotta, da cui scendeva il passeggero che prelevava Parte_1
dall'auto 3 sacchetti contenenti rifiuti vari e una bottiglia di plastica, abbandonandoli poi all'esterno del cancello di ingresso del Centro di raccolta. Trattasi di atto dotato di fede privilegiata la cui contestazione può avvenire esclusivamente mediante proposizione di querela di falso. A ciò si aggiunga che, dal verbale di contestazione depositato telematicamente dalla convenuta emerge che la SI.ra , ascoltata dai Parte_1
Carabinieri il giorno successivo all'accertamento, confermava i fatti accertati adducendo a
3 giustificazione del proprio comportamento di avere appreso da un dipendente del Centro di raccolta che avrebbe potuto smaltire i rifiuti all'esterno del centro nell'orario di chiusura.
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione, pure formulata dalla ricorrente, relativa alla nullità dell'ordinanza ingiunzione siccome relativa a fatti risalenti al 20 Ottobre 2020,
atteso che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 28 della Legge 24 Novembre 1981, n.
689, espressamente prevede la prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui
è stata commessa la violazione, e fatto salvo il regime dell'interruzione disciplinato dal codice civile, del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative.
L'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere conseguentemente confermata.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n. 1597/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 10/24 emessa dalla Provincia di Salerno in data 26
Gennaio 2024 e notificata il 5 Febbraio 2024; 2) SPESE COMPENSATE.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 16 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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