Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 867/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 867/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- , ( , Parte_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
, , , parte rappre-
[...] Parte_4 Parte_5 sentata e difesa dall'Avv. VANNELLI PAOLO ( , come da pro- C.F._2 cura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via P.
UCCELLO, 6 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione e chiamata di terzo: “Nei confronti dell'opposta: - dichia- rare la tardività della costituzione della con conseguente decadenza della Controparte_1 riconvenzionale e di tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio; - in via subordinata, rigettare nel merito ogni eccezione e domanda riconvenzionale proposta da controparte, in quanto risultata infondata;
- accogliere le domande formulate in citazione e nella citazione del terzo a cui si rimanda, chiedendo che nella quantifi- cazione del danno vengano computati anche gli ulteriori vizi occulti e vizi conosciuti nelle more del presente procedimento ed i vizi relativi alla contabilità dei lavori, per cui voglia: a) Dichiarare nullo e/o infondato e per l'effetto revocare l'opposto d.i. n. 93/23 (R.G. 84/23) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.1.23. b) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per i vizi occulti od occultati e per i vizi delle lavora- zioni successive all'accordo economico stipulato in data 25.7.22 così come qualificati e quantificati dalla CTU, riducendo ex art. 1668 cc proporzionalmente il prezzo e/o condannando comunque l'opposta a risar- cire a favore degli opponenti la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi nella misura accertata dalla CTU e comunque in misura non inferiore all'importo di € 25000 comprensivo ad oggi delle spese documen- tate in atto già effettuate e/o preventivate per eliminare i vizi contestati;
condannare l'opposta a risarcire tutti i danni subiti e subendi, derivanti dai fatti esposti ed accrtati in istruttoria, dalle conseguenti spese,
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c) In via subordinata, compensare gli importi così determinati a titolo di risarcimento danno con eventuali spettanze dell'impresa opposta, con condanna della stessa al pagamento di maggiori somme accertate a titolo di ri- storo danni e ritardi. Nei confronti dell'Arch. in qualità di D.L.: a) Accertare e dichia- Controparte_2 rare la responsabilità solidale con l'opposta e conseguentemente condannare il D.L., Arch. CP_3 all'integrale ristoro del danno derivante dalle difformità, dai vizi occulti e/o occultati, così come qualificati e quantificati dalla CTU, condannandola comunque a risarcire a favore degli opponenti almeno l'importo di € 25000 comprensivo ad oggi delle spese documentate in atto già effettuate e/o preventivate per eliminare i vizi contestati;
condannare l'opposta a risarcire gli ulteriori danni subiti e subendi derivanti dai disagi abitativi creati ai committenti per effetto dei difetti dell'opera e delle difformità riscontrate, nonché dai ri- tardi imputabili all'opposta, anche in applicazione delle penali contrattuali, danni che saranno quantificati in corso di causa dalla CTU e dall'istruttoria e comunque valutati e quantificati dal Giudice adito secondo giustizia ed equità, stante la difficoltà di raggiungere la prova precisa del quantum. b) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'Arch. nella sua qualità di D.L. ed in conseguenza del suo grave CP_3 inadempimento, per la mancata esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori oggetto dell'appalto dell'11.3.21 di cui è causa, secondo quanto denunziato in atto, per i ritardi imputabili alla appaltatrice, per l'errata contabilità dei lavori, nonché per le difformità, vizi, vizi occulti o occultati, qualificati e quantificati dalla
CTU, anche nella disgraziata ipotesi in cui non si ritengano più imputabili alla impresa edile opposta per effetto dell'accordo del 25.7.22, ma comunque imputabili alla D.L. in virtù dei principi di diritto esposti in corso di causa, ed accertare e dichiarare la responsabilità diretta e/o solidale con l'opposta e conseguente- mente condannare al relativo risarcimento la terza chiamata in causa, Arch. in qualità di CP_3 D.L. in ragione dei gravi inadempimenti denunciati e riscontrati dalla CTU, condannandola conseguente- mente a risarcire agli odierni opponenti l'importo di € 100000 ovvero la maggiore o minore somma che il Giudice liquiderà in via equitativa, stante la difficoltà di raggiungere la prova precisa del quantum, consi- derando almeno 5 mesi di ritardo senz'altro imputabili alla impresa opposta, le penali non applicate previste nel contratto di appalto, la inattendibilità delle prestazioni tecniche devolute al D.L., la omissione del con- trollo del cantiere, la omissione e/o inattendibilità della contabilità, i disagi abitativi derivanti dalla convi- venza forzata con le altre imprese in seguito ai ritardi accumulati dalla opposta, la mancata chiusura del cantiere alla data attuale, la mancata abitabilità, il minor valore complessivo delle opere eseguite dalla appaltatrice e conseguente svalutazione del valore dell'immobile, il minor valore degli infissi, degli esterni e degli interni non eseguiti a regola d'arte, il disagio personale degli opponenti a seguito di tutti gli eventi occorsi, delle spese che gli opponenti hanno dovuto affrontare per tecnici, periti, ditte specializzate, per sopperire alle mancanze dell'opposta e della direzione dei lavori, nonché quant'altro risulterà dall'istrutto- ria e da idonea CTU;
c) Accertare che in ragione dell'evidente inadempimento parte opponente nulla deve all'Arch. a titolo di compenso professionale, con conseguente condanna a restituire la somma CP_3 già percepita pari ed € 8944 con maggiorazione di interessi;
d) In subordine, compensare gli importi così determinati a titolo di risarcimento danni con eventuali spettanze dell'Arch. con con- Controparte_2 danna della stessa al pagamento di maggiori somme accertate a titolo di ristoro danni e ritardi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre SPESE GENERALI, IVA e CPA.”
- ( in persona del le- Controparte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. CRIVELLI ANTONIO
( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
CATTANI 3 CORTONA - parte convenuta opposta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “2) Nel merito in via principale, ri- gettare ogni avversa domanda in quanto non provata infondata, generica e per l'effetto confermare il d.i. opposto;
3) In via riconvenzionale in ogni caso dichiarare risolta per grave inadempimento degli opponenti la transazione del 25/7/22 e per l'effetto del ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione, condannare gli opponenti in solido, al pagamento del saldo dei lavori eseguiti dalla società impresa
[...] da quantificare, già decurtate le somme corrisposte in acconto, nell''importo finale di €. CP_1 143727,73 oltre Iva, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. In ogni
2 caso condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”
- ARCH. , parte rappresentata e difesa dall'Avv. PINO Controparte_2 NICCOLO' ( ), ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 come da procura a margine di comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Via G. Monaco 16 Arezzo - parte terza chiamata -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
e chiamata di terzo: “- in via pre- liminare dichiarare l'intervenuta decadenza degli attori-opponenti da ogni diritto asseritamente vantato nei confronti dell'Arch. e/o l'intervenuta prescrizione degli stessi per intempestiva denuncia dei vizi CP_3 e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice e condannarla alla refusione delle spese processuali;
- nel merito, rigettare la domanda svolta degli attori-opponenti nei confronti dell'Arch. perché CP_3 infondata in fatto, in diritto e non provata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di responsabilità della stessa, sia propria che solidale, e che ella nulla deve ai Sig.ri e - nel Pt_1 Pt_4 Parte_5 merito in via riconvenzionale, condannare, per tutti i motivi su esposti, i Sig.ri , e Pt_1 Pt_2 Parte_6
e a pagare all'Arch. il saldo dei propri com-
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3 pensi professionali, pari a € 3588, come da fattura allegata;
- nel merito, nella denegata ipotesi di accogli- mento, anche parziale, delle domande svolte da parte attrice, condannare Controparte_5 a tenere indenne l'Arch. da qualsiasi conseguenza patrimoniale e non, derivante diret- Controparte_2 tamente o indirettamente dal presente giudizio in forza della polizza assicurativa R.C. professionale n.
A122C603889-LB e per i motivi esposti - in ogni caso con vittoria di spese e compensi”
[...]
con riferimento al rischio assunto con Controparte_6 il certificato n. A122C603889-LB, in persona del legale rapp,te p.t., parte rappre- sentata e difesa dall'Avv. Jody Guetta ( ), presso il cui studio, sito C.F._6 in Livorno, Via Pieroni 26, è eletto domicilio, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, - parte terza chiamata -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“• in via principale, respingere la do- manda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia formulata nei confronti della;
• in via ulteriormente subordinata, Controparte_5 nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea e della domanda di garan- zia promossa nei confronti della , contenere l'entità dell'indennizzo dovuto Controparte_5 entro i limiti di quanto risulterà di giustizia, tenuto conto, tra l'altro, del massimale, della franchigia di polizza e della violazione da parte dell'Assicurata del patto di gestione della lite. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sig.ri e premesso che: avevano Pt_1 Pt_4 Parte_5
ricevuto notificazione del Decreto n. 93/2023, emesso il 24.01.2023, con cui il Tribunale di
3 Arezzo gli aveva ingiunto il pagamento di € 19.499,97 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo ed alle spese di ingiunzione, in favore dell'Impresa edile Controparte_1
a titolo saldo lavori eseguiti in seguito a contratto di appalto dell' 11.03.2021. Nel proporre opposizione deducevano quali motivi: inadempimento dell'Impresa ed errato compimento delle opere appaltate;
inadempimento e responsabilità professionale del Direttore dei Lavori, regolarmente chiamato in causa con accertamento della sua responsabilità a titolo d'inadem- pimento del relativo contratto d'opera, in via riconvenzionale, in proprio e in solido con l' impresa appaltatrice per i vizi occulti e occultati nell'accordo transattivo del 25.07.2022.
Riferivano gli attori che nel settembre 2020 avevano preliminarmente conferito incarico pro- fessionale tecnico e di D.L. alla e successivamente, nel marzo 2021, incarico all' CP_7
ingiungente di appalto di opere per ristrutturare l' unità immobiliare sita in loc. Castelsecco, di loro proprietà, per un importo complessivo di € 591.000,00. In seguito all'emergere di vizi di alcune opere eseguite, nel luglio 2022 veniva trovato un accordo tra le parti per pro- cedere alla definitiva posa in opera delle opere commissionate, con l'aggiunta di quelle rite- nute viziate e/o rimanenti, per un importo a corpo delle sole ivi riportate per € 15.000,00, oltre il saldo per le restanti commissionate. La parte attrice committente rilevava alla appal- tatrice, successivamente e con varie sollecitazioni, la presenza di vizi nelle opere compiute e terminate nell'estate 2022, anche e a mezzo del D.L., Arch. Gli oppo- Controparte_2
nenti allegavano la corresponsabilità dello stesso D.L. chiamato in causa per, di concerto e in solido con l'impresa ingiungente, vedersi ristorare un importo non inferiore a € 25.000,00.
Ciò premesso adivano l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta deduceva: la validità dell'accordo tran- CP_1
sattivo del 25/07/2022 raggiunto con la committenza in merito ai lavori commissio- Pt_1
nati e ancora non portati a termine a causa di problemi su SAL e contabilizzazioni. Deduceva inoltre che, in occasione dell'accordo transattivo, la committenza aveva deferito alcuni dei lavori commissionati con l'appalto da essa sottoscritto ad altre imprese, creando così estrema confusione tra opere e operanti nell'appalto. Rappresentava che in occasione dell'accordo del luglio 2022 alcune opere dovevano essere ancora sistemate altre ancora terminate e si era proceduti a saldo e stralcio con risoluzione del rapporto tra le parti;
nessuna pressione vi era stata nella scelta del D.L.; i lavori come appaltati erano stati, anche in seguito alla con- cordata revisione, consegnati secondo tempistiche e modalità stabilite;
con la transazione del
4 25.07.2022 ogni questione era stata perciò risolta, tra l'altro a discapito dell'impresa che aveva perduto in termini di futuro guadagno. Contestava l'esistenza di vizi e, per effetto dell' espletata opposizione vantava, in via riconvenzione, e rivivendo l'appalto originario, per esser venuta meno la risoluzione transattiva un saldo lavori pari ad € 143.727,73, secondo l' ultimo Sal del 13.05.2022, a fronte di un ammontare complessivo di € 481.504,50. Ciò pre- messo, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda attorea. Eccepiva CP_3
la decadenza/prescrizione sui vizi e la mancanza di prova dell'inadempimento. Ricostruiva la dinamica dei fatti accaduti come segue: il 30.09.2020, di concerto con i colleghi dello studio , aveva ricevuto incarico professionale con riguardo alle proprie specifiche CP_7
competenze, per la ristrutturazione del fabbricato de quo; contemporaneamente aveva rice- vuto anche incarico di D.L. da e;
in seguito alla presentazione di Parte_2 Pt_6
offerte per le lavorazioni programmate in prima istanza con la committenza, si era deciso di operare solo sui lavori al momento sostanziali, differendo gli altri - nel complesso molto dispendiosi;
nessuna influenza sulla scelta della ditta edile a cui affidare i lavori era stata operata, come si poteva anche visionare da alcune conversazioni con la committenza, la quale era al corrente ed aveva avallato la collaborazione piena tra i colleghi dello studio (tra cui il Sig. , così come esplicitamente e nominativamente indicati anche nell'in- CP_8
carico ricevuto;
deduceva di non essersi mai sottratta a contestazioni in corso d'opera, nel pieno esercizio della sua qualità di D.L.; allegava che in occasione dei lavori e nel 2021 in occasione del Superbonus 110%, alcuni materiali di lavorazioni erano risultati introvabili, tant'è che essa aveva reperito altra ditta (Milani), per l'intonacatura e l'isolante per il cap- potto termico;
nel luglio 2022, in seguito alla volontà dell'impresa di voler emetter CP_1
fattura per i lavori fino allora eseguiti, con il collega aveva richiesto all'impresa CP_8
una scontistica ai prezzi a causa del ritardo;
l'impresa in seguito a diversi incontri aveva accettato un importo a saldo e stralcio di ogni lavori eseguito fino allora;
da quel momento nulla era stato contestato al D.L. sino al giudizio;
quanto contestato dalla committenza dopo l' accordo non era stato ritenuto dalla stessa attribuibile all'impresa; era ancora creditrice del saldo della propria prestazione professionale, per € 3.588,00. Chiedeva chiamarsi in causa in garanzia la propria compagnia assicurativa. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclu- sioni di cui in epigrafe.
5 Nel costituirsi parte chiamata deduceva la validità Controparte_5
della polizza azionata a copertura di eventuali responsabilità per colpa della chiamante. Pre- cisava che essa non prevedeva eventuali obblighi restitutori da porre a suo carico, quali i richiesti compensi professionali di cui gli opponenti/committenti chiedevano la restituzione.
Faceva presente inoltre la mancata copertura a titolo di dolo dell'assicurata, ai sensi delle condizioni di assicurazione. In merito alla domanda principale rilevava l'assoluta efficacia liberatoria dell'accordo transattivo del 25.07.2022 e l'assenza di responsabilità del D.L., avendo essa avuto l'avallo del proprio operato in occasione dell'accordo Controparte_9
Ribadiva che eventualmente nulla doveva essere chiamata a rifondere, essendo inadempiente l' impresa Infine lamentava l'assenza totale di responsabilità della professionista CP_1
assicurata in merito ai definiti vizi dagli opponenti, da eliminare per un importo pari a
25.000,00 € e un risarcimento del danno pari a € 100.000,00 per il ritardo dell'esecuzione delle opere appaltate e la susseguente applicazione di penali. Rilevanti quali questioni di natura contrattuale, non accostabili al D.L.. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclu- sioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - D.I. (Cass., III, n. 15037 del 2005;Cass.,
II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Intro- duce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto fatto va- lere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull' opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387)
6 in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art. 2697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius opponente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto). Restano applicabili tutte le regole ordi- narie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt.
183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. È onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I, del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'articolo 45, c.
XIV, L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c. I, disp. trans.), fra cui è il presente, che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione…I fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Fra tali fatti vi sono, si- curamente, i fatti dedotti dal convenuto apposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia il contratto d'appalto per i lavori agli immobili di proprietà delle parti attrici/opponenti generante a sua volta l'accordo transattivo del 25 luglio 2022 che invece viene sottoposto all'attenzione del giudice in questa sede.
7 ***
Tutto ciò premesso e passando all'esame dei motivi di opposizione, bisogna necessa- riamente precisare che gli opponenti hanno posto quali motivi della loro opposizione due azioni differenti che qui si riportano: una rivolta nei confronti dell' Controparte_1
per il riconoscimento di vizi all'opera eseguita e la tardività della stessa, l'altra nei
[...]
confronti del D.L., Arch. incentrata sulla contestazione di aver redatto una con- CP_3
tabilità inattendibile (che ha indotto in errore la committenza, generando l'errata convinci- mento di un giusto accordo transattivo con l'impresa quello oggetto dell'esame), insieme a quella di non aver diretto personalmente i lavori.
Il G.I., ritendendo necessario un approfondimento circa i vizi lamentati e le mancanze della D.L.. in merito ad essi, riteneva opportuno chiedere l'ausilio ad un CTU che, seppur di non facile lettura ha dato luogo al convincimento seguente.
I quesiti sottoposti sono numerosi ed in questa sede si riportano in maniera semplici- stica e già sottoposti al vaglio del giudicante con le sue relative analisi e considerazioni.
In merito alla responsabilità per vizi occulti dell'impresa convenuta, ritiene il Tribu- nale di non poter accogliere l'opposizione svolta in quanto in seguito alla lettura delle risul- tanze della CTU e dell'accordo transattivo del 25.07.2022 considerato regolare e valido si ritiene che i vizi erano tali e riscontrabili in quella occasione. Tale momento rileva come il momento temporale di accettazione dell'opera eseguita dall'impresa. Invece, i cd. “vizi oc- culti” riscontrati, dopo circa due mesi solo al momento del trasferimento dei proprietari all' interno dell'immobile, come non riconducibili alla responsabilità dell'opposta.
È noto che “in tema di contratto di appalto, la condotta di occultamento del vizio da parte dell'appaltatore, rilevante ex art. 1667, c. II, c.c., presuppone che questo sia preesistente alla verifica
(o all'accettazione dell'opera), perché altrimenti non potrebbe essere intenzionalmente nascosto
(Cass., n. 26323/2023). Risulta chiaro dalla risultanza della Ctu ma anche dalla documenta- zione versata in atti che non è riconducibile all'impresa alcuna responsabilità per vizi occulti e/o occultati dell'opera eseguita.
Sembra opportuno in merito a tale punto, data la poca discorsività della CTU, ripor- tare brevemente quanto è risultato in merito ai vizi nel richiesto quesito n. 3, precisando di non aver riportato volontariamente le cifre qualora espresse per l'eliminazione dei vizi
8 riscontrati ma non verificati (poiché di fatto svolti da altri addetti ai lavori) a carico dell'op- posta: “Accerti quindi: a) la sussistenza della situazione di fatto lamentata dai Ricorrenti e di quanto esposto nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito;
b) quali siano in dettaglio gli in- terventi da adottare per l'eliminazione delle cause dei vizi denunziati, ove riconosciuti esistenti;
d) quale sia la spesa ed il tempo necessario per effettuare gli interventi suddetti, nonché gli interventi di ripristino;
e) quantifichi i danni prodotti ai Ricorrenti, per i fatti di cui sopra: Punto 1. Area barbeque: si può ritenere concluso in quanto i vizi relativi allo stesso riguardavano le opere di fini- tura del piano di marmo pietra e del rivestimento metallico non effettuati dall'impresa opposta bensì da altra impresa e tali erano già riscontrabili ed evidenti alla data della sottoscrizione della transa- zione del 25 luglio 2022; Punto 2. Pavimentazione tra area barbeque ed il solarium: “..presenza di distacchi. La realizzazione del sottofondo è della ditta ma la posa della pavimentazione è CP_1 stata eseguita da altra ditta scelta dalla committenza.” In merito a tale punto si riscontra un'even- tuale responsabilità della direttrice dei lavori che è stato risolto in esecuzione lavori con altra ditta;
Punto 3. Pozzetti montati a lato della piscina: risolto;
Punto 4 e 11. Pozzetto di raccolta delle acque reflue: La conclusione è che in questo pozzetto sono convogliati tutti gli scarichi presenti nella pro- prietà;… ma il problema è presente nel tratto che collega questo pozzetto alla condotta che porta alla fognatura comunale, in quanto risulta essere provvisorio e realizzato, a seguito di fuoriuscita dei liquami, in altra proprietà; Vizio riscontrato occulto ma non addebitabile all'impresa CP_1
Punto 6. Vizi del massetto gettato negli appartamenti: accertabile già al 25.07.2022; opera non eseguita dall'impresa opposta e pertanto non addebbitabile. Si ritiene un vizio occulto rilevabile ai soli fini di una eventuale responsabilità del d.l.; Punto 7. Numerosi muri abbondantemente fuori squadra: “accertabile in esecuzione già al 25.07.2022”, rilevabile ai soli fini di una eventuale re- sponsabilità del d.l.; Punto 8. Scale esterne in pietra gravemente lesionate: presentano su svariati scalini diversi fori, alcuni con le viti ancora dentro: non sembra un vizio ma una conformazione preesistente degli stessi;
Punto 9. In taverna una porzione di muro presenta infiltrazioni dovute ad una cattiva impermeabilizzazione del muro stesso: non rilevante in quanto preesistente l'impermea- bilizzazione del muro;
Punto 10. La colonna esterna situata davanti non è stata impermeabilizzata, presentando evidenti problemi all'intonaco: irrilevante;
Punto 12. E' stato verificato con l'abbas- samento delle temperature esterne, che la non sigillatura delle tubature dei fancoil a pavimento comporta l'ingresso di aria fredda in casa, dall'esterno. Ciò rende la temperatura interna più bassa: questo vizio è stato superato;
Punto 13. Si è palesata nel sottotetto una perdita di acqua: irrilevante;
Punto 14. Il pozzetto nel locale tecnico, in cui poggiano i macchinari idraulici ed elettrici necessari al funzionamento dell'intero immobile, è troppo piccolo e non ha la capienza adatta per scaricare della piscina sovrastante in caso di abbondanti piogge: vizio accertabile alla data di consegna delle
9 opere. I lavori nel locale tecnico non sono stati eseguiti dalla Punto 15. non smaltito CP_1 CP_10 nei tempi e con le procedure di legge. “non ha evidenziato alcuna presenza di eternit”.
***
Viene rigettata la domanda riconvenzionale svolta dall'impresa fondata a CP_1 sua volta dall'eventuale disconoscimento della validità della transazione avvenuta tra le parti del 25.07.2022. Anche al CTU è stato chiesto di verificare gli importi dovuti e gli importi ancora da ricevere dalla e ci si riporta con la stessa. CP_1
La Ctu ha confermato l'accettazione dell' ultimo Sal al 22/05/2022, in ottemperanza dell'art. 10 del contratto di appalto il quale prevedeva che “decorsi 7 giorni dalla consegna del Par questo si verrà accettato in mancanza di osservazioni e rilievi”. Nulla era stato contestato in tale termine, non a caso, così come riscontrato anche nel quesito 10 dalla CTU: “i lavori eseguiti dalla ditta al 14/05/2022 sulla base del contratto d'appalto e dei computi è pari ad CP_1 un importo di 566.001,45 euro e contemporaneamente riscontrava fatture e pagamenti eseguiti dalla committenza a 09/08/2022 pari ad un importo di 440.000,72. Restando in conclusione, se non si tenesse presente la transazione avvenuta tra le parti del 25/07/2022 a saldo e stralcio delle relative posizioni, un importo dovuto alla stessa pari ad euro 126.000,73”. A questa cifra va som- CP_1 mata l'unica ancora da ricevere, a saldo dei lavori effettuati dopo l'accordo, per l'Impresa pari all'importo del d.i. opposto.
Pertanto, ritenendo che nella scrittura privata del 25.07.2022 tutte le parti abbiano coscientemente e volontariamente concluso un accordo generante una positiva soluzione per entrambe, l'impresa a stralcio di opere extra effettuate senza avallo nel mentre la commit- tenza uno sconto (126.000,73 €) sui lavori effettuati.
Nulla, ancora, vi è da disporre circa la richiesta condanna al pagamento di una penale per il ritardo della consegna delle opere, in quanto risulta agli atti la consegna al 03.08.2022, come da accordi tra le parti (doc. 6 opposta).
Circa la responsabilità professionale del D.L., va premesso necessariamente che essa consegue all'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professio- nale. Ai sensi dell'art. 1176 c. II del c.c., l'esercizio di un'attività professionale postula una diligenza adempitiva superiore rispetto a quella ordinaria, da valutarsi con riguardo alla na- tura dell'attività professionale esercitata. Pertanto in luogo della generica diligenza del buon
10 padre di famiglia si richiede una diligenza qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall' impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività esercitata. Nello specifico la
Suprema Corte ha affermato che: la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata virgola di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistiche e pro- fessionali alla prestazione loro richiesta (ex multis, Cass.. n. 16254/2012).
In merito alla contestazione specifica di non aver seguito i lavori in maniera diretta e continuativa, si può già anticipare l'applicazione dell'art. 2232 del c.c. quale indice della valenza della personalità della prestazione, in ragione del rapporto fiduciario che viene ad instaurarsi tra professionisti e cliente. In tema di prestazione d'opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga, nell'espletamento dell'incarico, della collaborazione di sosti- tuti ed ausiliari, ai sensi dell'articolo sopra citato, gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato
(Trib. Si, 4.05.2015 n. 401).
Dalla CTU, in merito alla responsabilità del D.L., sono emersi i seguenti elementi: difformità urbanistiche e catastali, che impongono la regolarizzazione a mezzo atti integra- tivi, varianti edilizie distinte e aggiornamenti planimetrici;
la pensilina fotovoltaica e altre strutture accessorie non risultano pienamente assentite;
alcune opere sono state realizzate su beni comuni, richiedendo atti notarili e frazionamenti. Risultando inadempiente in merito al mancato controllo sistematico dell'esecuzione; inadeguata o assente contestazione dei vizi durante i lavori;
contabilità inattendibile e non verificabile;
assenza di impulso alle pratiche amministrative e catastali finali.
Dallo studio della documentazione versata in atti questo Giudicante non rileva l'esi- stenza di tali elementi, quali rilevanti dal punto di vista giuridico. In primis, dai documenti con cui la committenza ha richiesto la prestazione d'opera professionale prima alla Pt_8
(oltre alla stessa, i colleghi nelle loro rispettive competenze Sig.ri
[...] Persona_1
e e il Dr. e poi all'Arch. in qualità di Persona_2 Persona_3 CP_3
D.L. (doc. 3 e 4 ed in secundis dalle comunicazioni (docc. 12-21 con la CP_3 CP_3 committenza e con l'Impresa, il Giudicante non ritiene di rilevare alcun profilo di responsa- bilità in capo al D.L.. Si rileva al contrario che lo stesso D.L. abbia svolto diligentemente il
11 proprio incarico, interfacciandosi con tutte le parti coinvolte e contestando i vizi e i difetti che si presentavano, di volta in volta, nel coordinamento tra le varie imprese che lavoravano sul cantiere. Non si rileva alcuna imperizia dello stesso o carenza di diligenza, neppure in ottemperanza al suo dovere di vigilanza.
Non può ravvisarsi assenza di vigilanza o addirittura negligenza così come conte- stata, per applicazione del sopracitato art. 2232 c.c., nel momento in cui lo stesso D.L. ha ritenuto, in talune occasioni, di far presenziare il collega o altro ausiliario, o si è CP_8
fatta coadiuvare non solo tecnicamente ma anche personalmente dal collega.
Non può ravvisarsi negligenza, così come invece rappresentata dalla CTU, in merito alla difformità urbanistiche e catastali, le quali impongono la regolarizzazione a mezzo atti integrativi, varianti edilizie distinte e aggiornamenti planimetrici, poiché tali adempimenti non risultano accordati nell'incarico di D.L..
Stesso discorso vale in merito ancora alla pensilina fotovoltaica e alle altre strutture accessorie che sarebbero risultate non assentite, così come del resto ha confermato il teste di parte attrice opponente Sig. rispondendo alla domanda n. 9 all'udienza tenutasi il Parte_9
25.01.2024: “si, ricordo ulteriori rimborsi, in data che non posso ricordare (era appena uscito il decreto antifrode), avvenuti per lo stesso motivo di cui sopra ho riferito”; l'asseve- razione avrebbe potuto essere effettuata da qualunque tecnico, e non dal solo D.L.”.
Inoltre, con la sottoscrizione della transazione del 25.07.2022 di fatto i committenti confermavano la presa visione delle opere eseguite, la dichiarazione della conformità e del compimento a regola d'arte dei lavori seguiti e diretti. In tale transazione viene riportata la presenza dello stesso D.L., a garanzia della conoscenza ed asseverazione dell'accordo fra tutte le parti. Nessun atteggiamento ostativo del D.L. è stato documentato da parte opponente in merito al passaggio di consegne al nuovo D.L., nominato dalla committenza. Nessuna responsabilità, quindi, risulta a carico della parte terza convenuta.
Si accoglie, per contro, la domanda riconvenzionale dell'Arch. dispo- CP_3
nendo il saldo del suo compenso a carico degli opponenti pari a € 3.588.00, come da fattura prodotta (all. 26). Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione
12 monetaria, in applicazione del principio nominalistico. Sulla medesima sorte capitale non sono dovuti neppure gli interessi moratori con funzione risarcitoria, in quanto non espressa- mente richiesti.
In conclusione. Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria espletata i vizi ri- scontrati dal CTU nelle opere realizzate e consegnate da parte convenuta opposta non sono stati confermati dalle prove orali e dalla documentazione agli atti, in misura sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, circa la fondatezza dei motivi di opposizione al
Decreto Ingiuntivo n. 93/2023, il quale viene pertanto confermato.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico degli op- ponenti, in via fra loro solidale e nei confronti di tutte le parti, Controparte_1
In applicazione dei valori in-
[...] Controparte_11 Controparte_5
termedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/tratta- zione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da 5.201 a 26.000,00 e vengono liquidati in complessivi € 5.077,00 per ciascuna parte per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A.e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico degli opponenti e vengono liquidate in complessivi € 8000,00, come da decreto del G.I. del 23.12.2024 liquidato in procedimento rg 867/2023-1.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
13 - Rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...
, , , avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_4 Parte_5
n. 93/2023, depositato dal Tribunale di Arezzo in data 24.01.2023, emesso in fa- vore di in persona del suo legale rappre- Controparte_1 sentante pro-tempore, e per l'effetto,
- Dichiara la esecutività dello stesso D.I.;
- Condanna , , , , Parte_1 Parte_2 CP_12 Parte_4
, in solido, a pagare a € Parte_5 CP_2 Controparte_2
3.588.00, come da motivazione;
- Condanna , , , , Parte_1 Parte_2 CP_12 Parte_4
in solido, alle spese di giudizio di Parte_5 Controparte_13
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, in persona del suo legale rap- Controparte_14
presentante pro-tempore, per € 5.077,00 ciascuna oltre accessori, come da moti- vazione;
- Condanna , , , , Parte_1 Parte_2 CP_12 Parte_4
in solido, alle spese di C.T.U. per € 8.000,00, oltre ac- Parte_5
cessori, come da motivazione;
Arezzo, 26/05/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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