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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NN, Presidente
RAITI VA AN GIU, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3395/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRAP 2017
- sul ricorso n. 4188/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
IO IA AN VA - CF_5
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRAP 2017
- sul ricorso n. 4310/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Studio Legale Società_1 E Associati Estinta - Per Essa L'Ex Legale Rappresentante Società_1 N - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
Rappresentato da Nominativo_5 - CF_6
Rappresentante difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRPEF-ALTRO - sul ricorso n. 4312/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800157 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa la disposta riunione della cause in epigrafe, ricorrendo evidenti ragioni di connessione oggettiva fra le stesse, discendenti dalla unitarietà dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, va, di seguito, in merito allo svolgimento del processo, "narrato" quanto segue.
- Quanto alla causa n. 3395/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 10/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il successivo giorno 17, i sigg. avv. Ricorrente_3 (c.f.: CF_Ricorrente_3), Ricorrente_2 (c.f.: CF_Ricorrente_2 ), Ricorrente_1e (c.f: CF_Ricorrente_1), ciascuno personalmente e nella qualità di ex soci dello Studio Legale Società_1
(c.f. P.IVA_1), impugnavano l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023 notificato: a) in data 21.02.2024, ai ricorrenti Ricorrente_3 e Nominativo_9, e b) in data 23.02.2024 alla ricorrente Ricorrente_1, relativo ad IRAP – IVA anno di imposta 2017, adducendone l'illegittimità (oltre che per motivi di ordine formale - v. motivi
1, 2, 3 e 4 - altresì) per l'«illegittimo disconoscimento dei costi dedotti in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti - violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 e dell'art. 2729 cc – errata applicazione dei criteri dell'antieconomicità e della congruità dei costi priva di motivazioni – manifesta sussistenza del requisito di inerenza dei costi dedotti» (v. motivo n. 5); ed, ancora, per la ritenuta «arbitraria rideterminazione dei costi del soggetto verificato per mezzo dell'applicativo “Gerico” e dello studio di settore “VG99U” a soggetto terzo estraneo alla verifica – divieto di doppia presunzione - arbitraria applicazione di coefficiente di ricarico su servizi ricevuti privo di riscontro probatorio e motivazionale», e, subordinatamente, per la ritenuta «non applicabilità delle sanzioni irrogate per assenza dell'elemento psicologico - artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 472 del 1997 - illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità» (v. motivo n. 6), con istanza, ulteriormente subordinata, di «rideterminazione meno afflittiva delle sanzioni» (motivo n. 7).
Con controdeduzioni depositate telematicamente il 10/06/2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, sulla scorta di argomenti di contrasto avverso ciascuno dei motivi impugnatori dei ricorrenti.
Con memorie depositate telematicamente il 05/01/2026, parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, rappresentando, altresì, al processo che tra le stesse parti, per l'anno d'imposta 2016, questa stessa Corte di giustizia tributaria di primo grado, sez. XIII, ha pronunciato la sentenza n. 7027/2024, del 07.10.2024, passata in giudicato, che dichiarava la nullità di un analogo avviso d'accertamento emesso sulla scorta di una ricostruzione presuntiva di redditi evasi dai professionisti/ricorrenti mercè la Convenzione di fornitura di servizi stipulata per gli anni 2016 e 2017 dallo Studio legale Società_1 con la società fornitrice Società_3 S.r.l., in ragione di argomentazioni identiche a quelle poste a fondamento dell'accertamento di cui alla odierna causa. Sulla scorta della detta evenienza, documentata in atti mediante deposito informatico di copia della pronuncia definitiva de qua, la difesa dei ricorrenti invocava nelle memorie il vincolo con effetto conformativo a carico del presente giudizio discendente dalla forza di “giudicato esterno” spiegata dalla richiamata pronuncia.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4188/2024. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 16/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il successivo giorno 14.05.2024, i sigg. avv. Firrarello Lara Biagia (c.f.: CF_1), Nominativo_3 (c.f.: CF_3), Nominativo_4 (c. f.: CF_4) e Nominativo_11 (c. f.: CF_5 ), ciascuno personalmente e nella qualità di ex soci dello Studio Legale Società_1 (c.f. P.IVA_1), impugnavano l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023, notificato in data 26.02.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Catania, sottoposta a verifica la posizione fiscale dello Studio Legale Società_1
, rettificava, per l'effetto, il reddito da lavoro autonomo da imputare agli associati nel maggior importo accertato di Euro 578.589,00=, conseguentemente recuperando a tassazione complessivi Euro
27.522,55 (di cui Euro 10.709,00 per imposte) ai fini IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2017.
Nel ricorso, i ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato, oltre che (limitatamente alla posizione dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_11) per ritenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'annualità 2017 (in applicazione dell'art. 43 comma 1 DPR 600/1973, in combinato disposto con gli artt. 157 del DL 34/2020,
67 DL.18/2020, 5 comma 3 bis e 5 ter del DL 218/1997: v. punto 2 del ricorso), altresì (con riguardo a tutti i ricorrenti), per la assorbente ragione di merito data dalla erronea qualifica di antieconomicità, e di correlata, erroneamente derivata, “non inerenza” della operazione di detrazione dei costi conseguita alla convenzione Società_1/Società_3 s.r.l. di cui si è detto sopra, costituente il fondamento fattuale dell'accertamento (v. punto 3): erroneità derivata, secondo i ricorrenti, sia dall'illegittima applicazione del concetto di non inerenza alla specie di causa (connotata dalla valorizzazione del carattere “quantitativo” dell'operazione e non, come dovuto, da quello qualitativo), sia dall'«illegittimità della applicazione dello strumento Gerico», quale medium impiegato per la «ricostruzione induttiva della congruità e normalità dei servizi acquisiti dalla società terza », e dalla assenza di prova sui presupposti applicativi dell'ipotesi accertativa (v. punti 4 e 5). Nel ricorso si facevano ulteriormente valere vizi dell'avviso correlati alla specifica posizione dei ricorrenti [i.e.: a) il «difetto di titolarità passiva» e la loro «estraneità al recupero» poiché estranei, quali associati minoritari, all'accordo negoziale Società_1/Società_3 s.r.l.; v. punto 6; b) la illegittima misconoscenza da parte dell'Ufficio della dichiarazione di adesione dei contribuenti all'esito del procedimento di accertamento: v. punto 7; c) l'« insussistenza della solidarietà tributaria in assenza di specifica norma che la preveda», e la pari « insussistenza del potere di diniego dell'adesione pro quota dell'obbligazione tributaria afferente l'associazione cessata da parte dei sodali»tenuto contro delle regole sulla «successione nei debiti dell'Associazione professionale cessata da parte dei soggetti a suo tempo associati», v. punto 8; d) la « violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. 472/1997 e dell'art. 7 DL 269/2003 convertito in legge
326/2003» con conseguente «illegittimità della traslazione ai soci della sanzione tributaria a carico della società estinta», e, comunque, la «assoluta assenza di imputabilità» a colpa dei ricorrenti della condotta sanzionata: v. punto 9).
Con controdeduzioni depositate telematicamente il 17/06/2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso sulla scorta di argomenti di contrasto a tutti ed a ciascuno dei motivi impugnatori dei ricorrenti.
Con memorie depositate telematicamente il 23/12/2026, parte ricorrente, «nell'insistere in tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito in seno all'atto introduttivo» rappresentava altresì al processo che con sentenza n. 7027/2024 depositata il 7.10.2024, non appellata nei termini e, pertanto, passata in giudicato, questa
Corte di Giustizia di primo grado, sez. XIII, prounciandosi in merito all'annualità precedente a quella oggetto del presente giudizio (i.e., il 2016), annullava l'atto ivi impugnato, emesso con riferimento ai medesimi tributi e sulla scorta della medesima valutazione della convenzione Società_1/Società_3 s.r.l., costituente il fondamento dell'avviso opposto nel presente giudizio. Sulla scorta della detta evenienza, documentata in atti mediante deposito informatico di copia della pronuncia definitiva de qua, la difesa dei ricorrenti derivava l'effetto conformativo a carico del presente giudizio discendente dalla forza di “giudicato esterno” spiegata dalla pronuncia.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4310/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 17/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 17 maggio successivo, il sig. avv. Nominativo_5 (c.f.: CF_6), in proprio e nella qualità di associato e legale rappresentate della ormai sciolta Associazione Professionale “Studio legale Società_1 (c.f. P.IVA_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023, notificato alla citata Associazione il 21/2/2024, col quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione presunti maggiori imponibili, ai fini delle II.DD. e dell'IVA per il 2017, liquidando le maggiori imposte in euro 2.004,00 per l'IRAP ed in euro 8.705,00 per l'IVA, ed irrogando la sanzione unica di euro 14.219,63.
Nel ricorso, il ricorrente censurava – sotto molteplici profili: sia giuridici, che di fatto;
e, questi ultimi, tanto nel merito quanto nel metodo – l'attribuzione del carattere di "inerenza" addossato dall'avviso ai costi, sottratti all'imponibile dello Studio associato e dell'avv. Società_1, discendenti dall'esecuzione della convenzione per la fornitura di servizi intercorsa fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l. (supra già richiamata), a corollario della ritenuta antieconomicità della convenzione medesima in relazione all'attività dell'impresa professionale.
In data 23.12.2025, la difesa del ricorrente depositava memoria integrativa con la quale, ribadito che «nucleo centrale della vicenda è l'asserita natura elusiva dell'operazione economica in base alla quale lo Società_1, associazione fra professionisti, ha affidato l'intera gestione logistica, amministrativa e contabile ad una società di servizi – Società_3 s.r.l. – a fronte di un corrispettivo non fisso ma determinato in una quota parte del fatturato conseguito nel periodo d'imposta dall'associazione», e ribadite, altresì, le ragioni di illegittimità ed erroneità nell'apprezzamento amministrativo della vicenda per desumerne una presunta evasione fiscale, evidenziava di seguito che le dette ragioni censorie risultavano già apprezzate e condivise da questa stessa Corte (sez. XIII) nella sentenza n. 7027/2024, con la quale è stato annullato il provvedimento n. TYS01A800258/2023 con cui l'Amministrazione fiscale aveva proceduto ad analogo accertamento nei confronti della stessa Associazione professionale in relazione all'anno d'imposta 2016. Considerata la mancata impugnazione della citata sentenza e che il giudicato in essa così incorporatosi con riferimento all'anno 2016 si basa sulla valutazione giudiziale dei medesimi elementi costitutivi comuni ai due accertamenti
(in particolare la valida attribuzione della qualifica di inerenza all'attività dell'associazione professionale dei corrispettivi pagati alla società di servizi), se ne derivava il vincolo da giudicato esterno a carico del presente giudizio. A corredo delle memorie si produceva, alla stessa data del 23.12.2025, copia della richiamata sentenza definitiva n. 7027/2024.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito informatico di apposite controdeduzioni del 07.01.2026, ove contestava gli argomenti spiegati dal ricorrente a censura della valutazione amministrativa della vicenda per cui è causa in funzione della contestata evasione, insistendo per la validità dell'avviso, senza nulla replicare in merito all'eccezione di giudicato esterno avanzata ex adverso. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4312/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 17/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 17 maggio successivo, il sig. avv. Nominativo_5 (c.f.: CF_6) impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A800157/2024, notificato il 21/2/2024, col quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione a suo carico, nella qualità di membro della Associazione professionale Studio legale D'LE & Associati, la quota corrispondente alla sua partecipazione del maggior imponibile accertato ai danni della associazione in relazione all'anno 2017, liquidando l'IRPEF in euro 10.662,00, e le addizionali regionale e comunale rispettivamente in euro 429,00 ed in euro 198,00, ed irrogando la sanzione unica di euro 12.293,72. Nel ricorso, la difesa del ricorrente, evidenziata la unitarietà della vicenda sottesa al provvedimento impugnato con quella relativa all'avviso emesso a carico della Associazione professionale del quale il ricorrente ricopre il ruolo di associato per una quota di partecipazione (con riferimento all'annata in contestazione) del 59,63%, censurava il provvedimento impugnato anzitutto mediante rinvio alle censure già esposte in seno al ricorso avanzato in pari data a carico dell'avviso emesso nei confronti della Associazione, impugnandolo tuttavia, altresì, per errata determinazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito informatico di apposite controdeduzioni del 17.06.2024, ove, sottolineata preliminarmente la connessione per pregiudizialità fra il ricorso e gli altri ricorsi incoati presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania ai numeri di ruolo generale 4188/2024 e 4310/2024 a carico dell'avviso d'accertamento n. TYS02A801991/2023, propedeutico al provvedimento impugnato, chiedeva riunirsi il ricorso agli altri due richiamati. Nello scritto difensivo, teso ad argomentare la legittimità dell'avviso con riguardo alla ritenuta evasione fiscale, si contestava, peraltro, anche la specifica censura di erroneo calcolo delle sanzioni a carico del Società_1, stante la ritenuta “interruzione del concorso” fra la violazione del 2016 e quella del 2017 desumibile dalla autonomia della notifica dei corrispondenti accertamenti, tanto per l'Associazione che per i singoli associati,
e delle relative istruttorie, non correlate del resto ad un controllo unico, relativo a più anni d'imposta, al termine del quale fosse stato redatto un processo verbale in cui contestare le medesime violazioni per i diversi anni in ipotesi unitariamente verificati.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 chiusa la discussione, la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha provveduto alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi, va, altresì, subito soggiunto che gli stessi sono tutti fondati. Sulle cause qui riunite, infatti, spiega la sua forza vincolante di giudicato c.d. “esterno” la decisione resa da questa stessa Corte di giustizia tributaria di Catania di primo grado, sez. XIII, il 07.10.2024, n. 7027, in esito alle cause riunite n. 5586/2023, n. 5587/2023, n. 5594/2023, n. 6109/2023, n. 6121/2023 e n.
6123/2023, mai appellata dall'Amministrazione.
Presupposta la sussistenza agli atti di causa di copia della richiamata sentenza, e preso atto della esplicita ammissione da parte della Amministrazione nel corso della discussione della causa, del passaggio in giudicato della stessa, a motivare ulteriormente il ritenuto vincolo da giudicato esterno sono i rilievi seguenti:
a) sotto il profilo soggettivo, il riguardare la sentenza citata tutte le parti ricorrenti delle cause qui riunite, in contenzioso con la medesima Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania;
b) sotto il profilo oggettivo, invece,
b1) il vertere, anzitutto, del giudicato de quo sulla medesima vicenda posta a fondamento – più o meno immediato – degli avvisi oggetto delle impugnazioni di cui alle cause qui riunite;
ovverosia, la stipula, il 3 gennaio 2016, per la durata di tre anni, della Convenzione per la fornitura di servizi intercorsa fra lo “Studio legale Società_1” e la “Società_3” s.r.l., ritenuta dagli avvisi in contestazione quale strumento di evasione fiscale in ragione della sua "antieconomicità" per l'Associazione (che ne sottraeva i costi di esecuzione dall'imponibile) ed, a corollario di ciò, della "non inerenza" dei costi medesimi alla attività dell'impresa professionale;
b2) l'aver - altresì - la sentenza citata ritenuto diversamente legittima la deduzione di costi derivanti dai compensi corrisposti in esecuzione della convenzione pluriennale richiamata, poichè "inerenti" all'attività della Associazione professionale de qua, con conseguente accoglimento dei ricorsi ivi riuniti;
b3) l'aver, ancora, tutti gli odierni ricorrenti articolato – in alcuni ricorsi in via esclusiva, in altri no – censure in merito alla illegittima valutazione della Convenzione Studio legale Società_1/Ancillara S. r.l. quale strumento di evasione, causa la "falsa applicazione" con riferimento ad essa della nozione di inerenza dei costi dedotti per la sua esecuzione da parte dei fruitori dei servizi (oltre che per la censurata modalità d'impiego dell'applicativo “Gerico” da parte dell'Amministrazione).
Ne deriva il perfetto ricorrere nella specie dei presupposti stabilmente imposti dalla giurisprudenza del
Supremo collegio per il dispiegarsi - a deroga del principio di autonomia degli accertamenti giurisdizionali per ciascun anno di imposta - dell'effetto conformativo a carico dell'accertamento giurisdizionale su provvedimento pur relativo ad annata diversa da quella fatta immediata oggetto del giudicato, in ragione della irrilevanza (come nella specie) di valutazioni fattuali casisitiche separate per ciascuno degli implicati, distinti periodi di imposta (giurisprudenza di recente ribadita, exempli gratia, dalle pronunce del Supremo Collegio n. 13/2025 e n. 28226/2025, ancorché, in quest'ultimo caso, con esito solo occasionalmente non applicativo della deroga).
I ricorsi vanno dunque accolti, in conformità al giudicato incorporatosi nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania n. 7027/2024, alla stregua:
a) del motivo n. 5 del ricorso n. 3395/2024 (avente quali ricorrenti gli stessi ricorrenti dei ricorsi n. 5586/2023
e 5587/2023 definiti dal più volte citato giudicato sostanziale);
b) del punto 3 del ricorso n. 4188/2024 (avente quali ricorrenti gli stessi ricorrenti del ricorso n. 6109/2023, definito dal più volte citato giudicato sostanziale);
c) del motivo unico di cui al ricorso n. 4310/2024 (ricorrente l'Associazione Professionale “Studio legale
Società_1”, come nel ricorso n. 6123/2023, definito con la citata sentenza n. 7027/2024) d) del primo motivo di impugnazione di cui al ricorso n. 4312/2024 (ricorrente l'avv. Nominativo_5, come nel ricorso n. 6121/2023 definito con la sentenza n. 7027/2024).
Assorbiti i restanti motivi di impugnazione.
Non sussistono ragioni afferenti alle cause che qui si decidono perché questa Corte si discosti da quanto ulteriormente disposto nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania n. 7027/2024 relativamente alla compensazione delle spese processuali, che vanno dunque, anche qui, interamente compensate fra le contrapposte parti di ciascuna delle cause riunite.
P.Q.M.
I ricorsi riuniti sono fondati, e, per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati. Interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NN, Presidente
RAITI VA AN GIU, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3395/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRAP 2017
- sul ricorso n. 4188/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
IO IA AN VA - CF_5
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRAP 2017
- sul ricorso n. 4310/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Studio Legale Società_1 E Associati Estinta - Per Essa L'Ex Legale Rappresentante Società_1 N - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
Rappresentato da Nominativo_5 - CF_6
Rappresentante difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A801991 IRPEF-ALTRO - sul ricorso n. 4312/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_8 - CF_9
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A800157 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa la disposta riunione della cause in epigrafe, ricorrendo evidenti ragioni di connessione oggettiva fra le stesse, discendenti dalla unitarietà dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, va, di seguito, in merito allo svolgimento del processo, "narrato" quanto segue.
- Quanto alla causa n. 3395/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 10/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il successivo giorno 17, i sigg. avv. Ricorrente_3 (c.f.: CF_Ricorrente_3), Ricorrente_2 (c.f.: CF_Ricorrente_2 ), Ricorrente_1e (c.f: CF_Ricorrente_1), ciascuno personalmente e nella qualità di ex soci dello Studio Legale Società_1
(c.f. P.IVA_1), impugnavano l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023 notificato: a) in data 21.02.2024, ai ricorrenti Ricorrente_3 e Nominativo_9, e b) in data 23.02.2024 alla ricorrente Ricorrente_1, relativo ad IRAP – IVA anno di imposta 2017, adducendone l'illegittimità (oltre che per motivi di ordine formale - v. motivi
1, 2, 3 e 4 - altresì) per l'«illegittimo disconoscimento dei costi dedotti in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti - violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 e dell'art. 2729 cc – errata applicazione dei criteri dell'antieconomicità e della congruità dei costi priva di motivazioni – manifesta sussistenza del requisito di inerenza dei costi dedotti» (v. motivo n. 5); ed, ancora, per la ritenuta «arbitraria rideterminazione dei costi del soggetto verificato per mezzo dell'applicativo “Gerico” e dello studio di settore “VG99U” a soggetto terzo estraneo alla verifica – divieto di doppia presunzione - arbitraria applicazione di coefficiente di ricarico su servizi ricevuti privo di riscontro probatorio e motivazionale», e, subordinatamente, per la ritenuta «non applicabilità delle sanzioni irrogate per assenza dell'elemento psicologico - artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 472 del 1997 - illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità» (v. motivo n. 6), con istanza, ulteriormente subordinata, di «rideterminazione meno afflittiva delle sanzioni» (motivo n. 7).
Con controdeduzioni depositate telematicamente il 10/06/2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, sulla scorta di argomenti di contrasto avverso ciascuno dei motivi impugnatori dei ricorrenti.
Con memorie depositate telematicamente il 05/01/2026, parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, rappresentando, altresì, al processo che tra le stesse parti, per l'anno d'imposta 2016, questa stessa Corte di giustizia tributaria di primo grado, sez. XIII, ha pronunciato la sentenza n. 7027/2024, del 07.10.2024, passata in giudicato, che dichiarava la nullità di un analogo avviso d'accertamento emesso sulla scorta di una ricostruzione presuntiva di redditi evasi dai professionisti/ricorrenti mercè la Convenzione di fornitura di servizi stipulata per gli anni 2016 e 2017 dallo Studio legale Società_1 con la società fornitrice Società_3 S.r.l., in ragione di argomentazioni identiche a quelle poste a fondamento dell'accertamento di cui alla odierna causa. Sulla scorta della detta evenienza, documentata in atti mediante deposito informatico di copia della pronuncia definitiva de qua, la difesa dei ricorrenti invocava nelle memorie il vincolo con effetto conformativo a carico del presente giudizio discendente dalla forza di “giudicato esterno” spiegata dalla richiamata pronuncia.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4188/2024. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 16/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il successivo giorno 14.05.2024, i sigg. avv. Firrarello Lara Biagia (c.f.: CF_1), Nominativo_3 (c.f.: CF_3), Nominativo_4 (c. f.: CF_4) e Nominativo_11 (c. f.: CF_5 ), ciascuno personalmente e nella qualità di ex soci dello Studio Legale Società_1 (c.f. P.IVA_1), impugnavano l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023, notificato in data 26.02.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Catania, sottoposta a verifica la posizione fiscale dello Studio Legale Società_1
, rettificava, per l'effetto, il reddito da lavoro autonomo da imputare agli associati nel maggior importo accertato di Euro 578.589,00=, conseguentemente recuperando a tassazione complessivi Euro
27.522,55 (di cui Euro 10.709,00 per imposte) ai fini IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2017.
Nel ricorso, i ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato, oltre che (limitatamente alla posizione dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_11) per ritenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'annualità 2017 (in applicazione dell'art. 43 comma 1 DPR 600/1973, in combinato disposto con gli artt. 157 del DL 34/2020,
67 DL.18/2020, 5 comma 3 bis e 5 ter del DL 218/1997: v. punto 2 del ricorso), altresì (con riguardo a tutti i ricorrenti), per la assorbente ragione di merito data dalla erronea qualifica di antieconomicità, e di correlata, erroneamente derivata, “non inerenza” della operazione di detrazione dei costi conseguita alla convenzione Società_1/Società_3 s.r.l. di cui si è detto sopra, costituente il fondamento fattuale dell'accertamento (v. punto 3): erroneità derivata, secondo i ricorrenti, sia dall'illegittima applicazione del concetto di non inerenza alla specie di causa (connotata dalla valorizzazione del carattere “quantitativo” dell'operazione e non, come dovuto, da quello qualitativo), sia dall'«illegittimità della applicazione dello strumento Gerico», quale medium impiegato per la «ricostruzione induttiva della congruità e normalità dei servizi acquisiti dalla società terza », e dalla assenza di prova sui presupposti applicativi dell'ipotesi accertativa (v. punti 4 e 5). Nel ricorso si facevano ulteriormente valere vizi dell'avviso correlati alla specifica posizione dei ricorrenti [i.e.: a) il «difetto di titolarità passiva» e la loro «estraneità al recupero» poiché estranei, quali associati minoritari, all'accordo negoziale Società_1/Società_3 s.r.l.; v. punto 6; b) la illegittima misconoscenza da parte dell'Ufficio della dichiarazione di adesione dei contribuenti all'esito del procedimento di accertamento: v. punto 7; c) l'« insussistenza della solidarietà tributaria in assenza di specifica norma che la preveda», e la pari « insussistenza del potere di diniego dell'adesione pro quota dell'obbligazione tributaria afferente l'associazione cessata da parte dei sodali»tenuto contro delle regole sulla «successione nei debiti dell'Associazione professionale cessata da parte dei soggetti a suo tempo associati», v. punto 8; d) la « violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. 472/1997 e dell'art. 7 DL 269/2003 convertito in legge
326/2003» con conseguente «illegittimità della traslazione ai soci della sanzione tributaria a carico della società estinta», e, comunque, la «assoluta assenza di imputabilità» a colpa dei ricorrenti della condotta sanzionata: v. punto 9).
Con controdeduzioni depositate telematicamente il 17/06/2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso sulla scorta di argomenti di contrasto a tutti ed a ciascuno dei motivi impugnatori dei ricorrenti.
Con memorie depositate telematicamente il 23/12/2026, parte ricorrente, «nell'insistere in tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito in seno all'atto introduttivo» rappresentava altresì al processo che con sentenza n. 7027/2024 depositata il 7.10.2024, non appellata nei termini e, pertanto, passata in giudicato, questa
Corte di Giustizia di primo grado, sez. XIII, prounciandosi in merito all'annualità precedente a quella oggetto del presente giudizio (i.e., il 2016), annullava l'atto ivi impugnato, emesso con riferimento ai medesimi tributi e sulla scorta della medesima valutazione della convenzione Società_1/Società_3 s.r.l., costituente il fondamento dell'avviso opposto nel presente giudizio. Sulla scorta della detta evenienza, documentata in atti mediante deposito informatico di copia della pronuncia definitiva de qua, la difesa dei ricorrenti derivava l'effetto conformativo a carico del presente giudizio discendente dalla forza di “giudicato esterno” spiegata dalla pronuncia.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4310/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 17/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 17 maggio successivo, il sig. avv. Nominativo_5 (c.f.: CF_6), in proprio e nella qualità di associato e legale rappresentate della ormai sciolta Associazione Professionale “Studio legale Società_1 (c.f. P.IVA_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TYS02A801991/2023, notificato alla citata Associazione il 21/2/2024, col quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione presunti maggiori imponibili, ai fini delle II.DD. e dell'IVA per il 2017, liquidando le maggiori imposte in euro 2.004,00 per l'IRAP ed in euro 8.705,00 per l'IVA, ed irrogando la sanzione unica di euro 14.219,63.
Nel ricorso, il ricorrente censurava – sotto molteplici profili: sia giuridici, che di fatto;
e, questi ultimi, tanto nel merito quanto nel metodo – l'attribuzione del carattere di "inerenza" addossato dall'avviso ai costi, sottratti all'imponibile dello Studio associato e dell'avv. Società_1, discendenti dall'esecuzione della convenzione per la fornitura di servizi intercorsa fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l. (supra già richiamata), a corollario della ritenuta antieconomicità della convenzione medesima in relazione all'attività dell'impresa professionale.
In data 23.12.2025, la difesa del ricorrente depositava memoria integrativa con la quale, ribadito che «nucleo centrale della vicenda è l'asserita natura elusiva dell'operazione economica in base alla quale lo Società_1, associazione fra professionisti, ha affidato l'intera gestione logistica, amministrativa e contabile ad una società di servizi – Società_3 s.r.l. – a fronte di un corrispettivo non fisso ma determinato in una quota parte del fatturato conseguito nel periodo d'imposta dall'associazione», e ribadite, altresì, le ragioni di illegittimità ed erroneità nell'apprezzamento amministrativo della vicenda per desumerne una presunta evasione fiscale, evidenziava di seguito che le dette ragioni censorie risultavano già apprezzate e condivise da questa stessa Corte (sez. XIII) nella sentenza n. 7027/2024, con la quale è stato annullato il provvedimento n. TYS01A800258/2023 con cui l'Amministrazione fiscale aveva proceduto ad analogo accertamento nei confronti della stessa Associazione professionale in relazione all'anno d'imposta 2016. Considerata la mancata impugnazione della citata sentenza e che il giudicato in essa così incorporatosi con riferimento all'anno 2016 si basa sulla valutazione giudiziale dei medesimi elementi costitutivi comuni ai due accertamenti
(in particolare la valida attribuzione della qualifica di inerenza all'attività dell'associazione professionale dei corrispettivi pagati alla società di servizi), se ne derivava il vincolo da giudicato esterno a carico del presente giudizio. A corredo delle memorie si produceva, alla stessa data del 23.12.2025, copia della richiamata sentenza definitiva n. 7027/2024.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito informatico di apposite controdeduzioni del 07.01.2026, ove contestava gli argomenti spiegati dal ricorrente a censura della valutazione amministrativa della vicenda per cui è causa in funzione della contestata evasione, insistendo per la validità dell'avviso, senza nulla replicare in merito all'eccezione di giudicato esterno avanzata ex adverso. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 S.r.l.
- Quanto alla causa n. 4312/2024.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 17/04/2024 alla Agenzia delle Entrate di Catania e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 17 maggio successivo, il sig. avv. Nominativo_5 (c.f.: CF_6) impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A800157/2024, notificato il 21/2/2024, col quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione a suo carico, nella qualità di membro della Associazione professionale Studio legale D'LE & Associati, la quota corrispondente alla sua partecipazione del maggior imponibile accertato ai danni della associazione in relazione all'anno 2017, liquidando l'IRPEF in euro 10.662,00, e le addizionali regionale e comunale rispettivamente in euro 429,00 ed in euro 198,00, ed irrogando la sanzione unica di euro 12.293,72. Nel ricorso, la difesa del ricorrente, evidenziata la unitarietà della vicenda sottesa al provvedimento impugnato con quella relativa all'avviso emesso a carico della Associazione professionale del quale il ricorrente ricopre il ruolo di associato per una quota di partecipazione (con riferimento all'annata in contestazione) del 59,63%, censurava il provvedimento impugnato anzitutto mediante rinvio alle censure già esposte in seno al ricorso avanzato in pari data a carico dell'avviso emesso nei confronti della Associazione, impugnandolo tuttavia, altresì, per errata determinazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito informatico di apposite controdeduzioni del 17.06.2024, ove, sottolineata preliminarmente la connessione per pregiudizialità fra il ricorso e gli altri ricorsi incoati presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania ai numeri di ruolo generale 4188/2024 e 4310/2024 a carico dell'avviso d'accertamento n. TYS02A801991/2023, propedeutico al provvedimento impugnato, chiedeva riunirsi il ricorso agli altri due richiamati. Nello scritto difensivo, teso ad argomentare la legittimità dell'avviso con riguardo alla ritenuta evasione fiscale, si contestava, peraltro, anche la specifica censura di erroneo calcolo delle sanzioni a carico del Società_1, stante la ritenuta “interruzione del concorso” fra la violazione del 2016 e quella del 2017 desumibile dalla autonomia della notifica dei corrispondenti accertamenti, tanto per l'Associazione che per i singoli associati,
e delle relative istruttorie, non correlate del resto ad un controllo unico, relativo a più anni d'imposta, al termine del quale fosse stato redatto un processo verbale in cui contestare le medesime violazioni per i diversi anni in ipotesi unitariamente verificati.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026, ove tutte le parti presenti alla discussione hanno insisitito sulle rispettive conclusioni, controeccependo, peraltro, la dott.ssa Nominativo_10, presente per conto della Agenzia delle Entrate, in merito all'invocato effetto di vincolo discendente dalla regiudicata di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado sopra richiamata, per essersi in essa pronuncia asseritamente riconosciuto da parte giudiziale il requisito di potenziale antieconomicità di accordi quale quello intercorso fra lo Studio legale Società_1 e la Società_3 chiusa la discussione, la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha provveduto alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi, va, altresì, subito soggiunto che gli stessi sono tutti fondati. Sulle cause qui riunite, infatti, spiega la sua forza vincolante di giudicato c.d. “esterno” la decisione resa da questa stessa Corte di giustizia tributaria di Catania di primo grado, sez. XIII, il 07.10.2024, n. 7027, in esito alle cause riunite n. 5586/2023, n. 5587/2023, n. 5594/2023, n. 6109/2023, n. 6121/2023 e n.
6123/2023, mai appellata dall'Amministrazione.
Presupposta la sussistenza agli atti di causa di copia della richiamata sentenza, e preso atto della esplicita ammissione da parte della Amministrazione nel corso della discussione della causa, del passaggio in giudicato della stessa, a motivare ulteriormente il ritenuto vincolo da giudicato esterno sono i rilievi seguenti:
a) sotto il profilo soggettivo, il riguardare la sentenza citata tutte le parti ricorrenti delle cause qui riunite, in contenzioso con la medesima Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania;
b) sotto il profilo oggettivo, invece,
b1) il vertere, anzitutto, del giudicato de quo sulla medesima vicenda posta a fondamento – più o meno immediato – degli avvisi oggetto delle impugnazioni di cui alle cause qui riunite;
ovverosia, la stipula, il 3 gennaio 2016, per la durata di tre anni, della Convenzione per la fornitura di servizi intercorsa fra lo “Studio legale Società_1” e la “Società_3” s.r.l., ritenuta dagli avvisi in contestazione quale strumento di evasione fiscale in ragione della sua "antieconomicità" per l'Associazione (che ne sottraeva i costi di esecuzione dall'imponibile) ed, a corollario di ciò, della "non inerenza" dei costi medesimi alla attività dell'impresa professionale;
b2) l'aver - altresì - la sentenza citata ritenuto diversamente legittima la deduzione di costi derivanti dai compensi corrisposti in esecuzione della convenzione pluriennale richiamata, poichè "inerenti" all'attività della Associazione professionale de qua, con conseguente accoglimento dei ricorsi ivi riuniti;
b3) l'aver, ancora, tutti gli odierni ricorrenti articolato – in alcuni ricorsi in via esclusiva, in altri no – censure in merito alla illegittima valutazione della Convenzione Studio legale Società_1/Ancillara S. r.l. quale strumento di evasione, causa la "falsa applicazione" con riferimento ad essa della nozione di inerenza dei costi dedotti per la sua esecuzione da parte dei fruitori dei servizi (oltre che per la censurata modalità d'impiego dell'applicativo “Gerico” da parte dell'Amministrazione).
Ne deriva il perfetto ricorrere nella specie dei presupposti stabilmente imposti dalla giurisprudenza del
Supremo collegio per il dispiegarsi - a deroga del principio di autonomia degli accertamenti giurisdizionali per ciascun anno di imposta - dell'effetto conformativo a carico dell'accertamento giurisdizionale su provvedimento pur relativo ad annata diversa da quella fatta immediata oggetto del giudicato, in ragione della irrilevanza (come nella specie) di valutazioni fattuali casisitiche separate per ciascuno degli implicati, distinti periodi di imposta (giurisprudenza di recente ribadita, exempli gratia, dalle pronunce del Supremo Collegio n. 13/2025 e n. 28226/2025, ancorché, in quest'ultimo caso, con esito solo occasionalmente non applicativo della deroga).
I ricorsi vanno dunque accolti, in conformità al giudicato incorporatosi nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania n. 7027/2024, alla stregua:
a) del motivo n. 5 del ricorso n. 3395/2024 (avente quali ricorrenti gli stessi ricorrenti dei ricorsi n. 5586/2023
e 5587/2023 definiti dal più volte citato giudicato sostanziale);
b) del punto 3 del ricorso n. 4188/2024 (avente quali ricorrenti gli stessi ricorrenti del ricorso n. 6109/2023, definito dal più volte citato giudicato sostanziale);
c) del motivo unico di cui al ricorso n. 4310/2024 (ricorrente l'Associazione Professionale “Studio legale
Società_1”, come nel ricorso n. 6123/2023, definito con la citata sentenza n. 7027/2024) d) del primo motivo di impugnazione di cui al ricorso n. 4312/2024 (ricorrente l'avv. Nominativo_5, come nel ricorso n. 6121/2023 definito con la sentenza n. 7027/2024).
Assorbiti i restanti motivi di impugnazione.
Non sussistono ragioni afferenti alle cause che qui si decidono perché questa Corte si discosti da quanto ulteriormente disposto nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania n. 7027/2024 relativamente alla compensazione delle spese processuali, che vanno dunque, anche qui, interamente compensate fra le contrapposte parti di ciascuna delle cause riunite.
P.Q.M.
I ricorsi riuniti sono fondati, e, per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati. Interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.