Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, proposto dal ON DO servizi e lavori soc. coop. consortile stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B492589E8D, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cavriglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ON S.r.l., C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocata Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della determinazione n. 280 del 4.03.2025 con cui il Comune di Cavriglia ha aggiudicato la “ procedura ristretta, con avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara, per l’affidamento in appalto dei lavori di cui ai lotti funzionali 2a, 2b e 4 dell’intervento di rigenerazione culturale, sociale ed economica dell’Antico Borgo di Castelnuovo in Avane (CUP: G37B22000180006 – CIG: B492589E8D) ” al costituendo TI tra ON S.r.l. (mandataria), C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l. (mandanti);
- della comunicazione della suddetta determina, avvenuta a mezzo PEC in data 5.03.2025;
- di tutti i verbali della procedura relativi alle sedute pubbliche e private, con relativi allegati, con particolare riferimento ai verbali in cui la commissione di gara ha valutato i progetti tecnici delle imprese concorrenti;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi la lettera di invito, il disciplinare di gara, l’allegato I al disciplinare sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro del ricorrente o in subordine per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavriglia, del Ministero della cultura e di ON S.r.l., C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Cavriglia ha indetto, con avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 36/2023, una procedura ristretta telematica per l’affidamento in appalto dei lavori di cui ai lotti funzionali 2a, 2b e 4 dell’intervento di rigenerazione culturale, sociale ed economica dell’antico Borgo di Castelnuovo in Avane, finanziato con risorse a valere sui fondi del PNNR, per un valore di € 8.367.103,80 oltre IVA, di cui € 201.602,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e con previsione di lavorazioni ulteriori sino alla concorrenza di un valore complessivo di € 18.823.887,55, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con assegnazione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica).
2. – Per quello che qui interessa, l’allegato I al disciplinare di gara, dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevedeva che il possesso delle certificazioni indicate (criterio E) avrebbe determinato l’attribuzione di un punteggio massimo di 4 punti tabellari, ovvero di un punto per ogni certificazione posseduta.
Le certificazioni previste dall’allegato erano le seguenti:
1) certificazione relativa a “ Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ” di cui alla norma UNI ISO 45001 – tipologia “processo”;
2) “ Certificazione social accountability 8000 ” di cui alla norma SA 8000 – tipologia “processo”;
3) certificazione relativa a “ Sistemi di gestione ambientale ” di cui alla norma UNI EN ISO 14001 – tipologia “processo”;
4) “ Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni ” di cui alla norma UNI/PdR 125 – tipologia “processo”.
Era previsto che il concorrente avrebbe dovuto dichiarare il possesso di certificazioni pienamente valide al momento della scadenza del termine di formulazione delle offerte e che, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete d’imprese o GEIE, il concorrente avrebbe dovuto indicare il possesso delle certificazioni distintamente per ogni membro ed il punteggio per ogni certificazione sarebbe stato attribuito purché almeno uno dei componenti possedesse la relativa certificazione.
3. – A conclusione della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli otto operatori prequalificati, la stazione appaltante stilava la graduatoria, che vedeva il costituendo TI ON collocarsi al primo posto con un punteggio complessivo di 98,2535 punti e il ON DO al secondo posto con un punteggio complessivo di 98,1830 punti.
4. – Con determinazione dirigenziale n. 280 del 4.03.2025, comunicata a ON DO il 5.03.2025, il Comune di Cavriglia aggiudicava la gara al costituendo TI tra ON S.r.l. (capogruppo), C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l. (mandanti).
5. – Con ricorso notificato il 4.04.2025 e depositato il 7.04.2025, il ON DO ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti della suindicata procedura di gara e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con l’unico motivo di ricorso, il ON sostiene che l’attribuzione al TI ON di un punto per la “ Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni ” sarebbe illegittimo, avendo il raggruppamento dichiarato il possesso di tale requisito mediante contratto di avvalimento stipulato con la cooperativa sociale RE e non potendo costituire oggetto di avvalimento la certificazione relativa all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.
Quanto alla prova di resistenza, la ricorrente ha presentato uno sviluppo del calcolo dei punteggi secondo il meccanismo della “doppia riparametrazione” previsto dal disciplinare di gara, all’esito del quale ha evidenziato che, qualora non fosse stato attribuito al TI ON il punto per il requisito relativo alla certificazione UNI/PdR 125, il punteggio complessivo della controinteressata sarebbe risultato inferiore a quello della ricorrente, alla quale avrebbe dunque dovuto essere aggiudicata la commessa.
Il ON ha quindi chiesto che, previa dichiarazione dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, il Comune di Cavriglia sia condannato a consentire il subentro di esso ricorrente nell’esecuzione dell’appalto o, in subordine, che le controparti siano condannate al risarcimento del danno per equivalente monetario, quantificato con successiva memoria nella misura di € 3.316.804,66 a titolo di lucro cessante per mancato utile, oltre al danno emergente, al danno curriculare e all’immagine commerciale e al danno da perdita di chance .
6. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Cavriglia e ON S.r.l., Co.Ci. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l., componenti del TI aggiudicatario.
Si è inoltre costituito il Ministero della Cultura, al quale il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 12- bis , co. 4, del decreto legge n. 68/2022.
L’Amministrazione resistente e le parti controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della legge di gara nella parte in cui consente il ricorso all’avvalimento per tutti i requisiti, escludendolo solo per quelli generali, e, relativamente all’avvalimento premiale, per tutti gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, fra i quali quello relativo al possesso della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere.
7. – Con ordinanza n. 214 del 17 aprile 2025, il collegio ha respinto l’istanza cautelare, tenuto conto, alla luce della documentazione versata in atti dalla stazione appaltante, della incompatibilità della invocata tutela cautelare con i tempi di ultimazione e di collaudo dei lavori e dunque con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
8. – In vista della discussione della causa, le parti hanno scambiato memorie e repliche.
9. – All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, le parti hanno diffusamente argomentato le rispettive tesi.
Il collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione.
10. – L’infondatezza nel merito del ricorso consente al collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti.
11. – Con l’unico motivo di censura, la ricorrente sostiene che la certificazione UNI/PdR 125, relativa al sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni, sarebbe per sua natura incompatibile con lo strumento dell’avvalimento, attestando essa una condizione soggettiva dell’azienda che la possiede che, proprio per questa ragione, non può costituire oggetto di un “prestito” in favore di altri operatori.
Secondo la ricorrente, infatti, la certificazione in parola sarebbe un mero mezzo di prova di qualcosa che si afferma già sussistente, non potendo per tale sua caratteristica essere oggetto di “prestito” o “messa a disposizione” tramite avvalimento, dal momento che essa non riguarda la messa a disposizione di alcunché: nessuna risorsa “prestata” può ovviare al mancato rispetto delle politiche di parità di genere.
Né, secondo parte ricorrente, il contratto di avvalimento stipulato tra ON e RE potrebbe consentire alla prima di disporre dei requisiti necessari per il conseguimento del punteggio associato al possesso della certificazione sulla parità di genere: né la consulenza, né l’accesso alla documentazione e al sistema di gestione, né gli audit indipendenti potrebbero ritenersi utili per poter considerare la realtà aziendale dell’impresa ausiliata rispettosa delle condizioni relative al sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni, trattandosi di risorse valse all’ausiliaria per l’ottenimento della certificazione e che dunque non possono “traslare” i loro effetti su un altro soggetto, per di più in considerazione del fatto che l’impresa ausiliaria opera in un settore (quello dei servizi socio-sanitari, educativi e culturali rivolti a famiglie, minori e adulti, svantaggiati e non) del tutto estraneo al settore di attività dell’ausiliata e di nessuna attinenza con l’oggetto dell’appalto di cui si controverte.
12. – Il collegio, pur consapevole della diversità degli orientamenti che si contendono attualmente il campo sulla questione della suscettibilità della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di costituire oggetto di avvalimento premiale, non condivide la tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
12.1. – L’art. 108, co. 7, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al penultimo periodo, che «[ a ] l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».
L’art. 48- bis del d.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ha istituito la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, demandandone la concreta attuazione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
Con il d.P.C.M. 29.04.2022 è stato stabilito che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere sono quelli di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16.03.2022, contenente le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.
12.2. – L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 tratta in maniera unitaria, salvo qualche precisazione, l’avvalimento “qualificante” e quello “premiale” e definisce in generale l’avvalimento come « il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto », stabilendo che esso « è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico » ed « è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti ».
L’attuale disciplina codicistica supera l’atteggiamento di marcata cautela che precedentemente aveva connotato l’applicazione dell’istituto nel timore dei possibili abusi dello stesso e, come si legge nella relazione illustrativa del nuovo codice dei contratti pubblici, segna « un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti », tanto da consentire « di ricomprendere nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti ».
Più in particolare, l’art. 104, co. 4, del codice, superando il sostanziale divieto di matrice giurisprudenziale formatosi nella vigenza del precedente quadro normativo, ammette il c.d. avvalimento premiale puro, ovvero quello finalizzato all’ottenimento di un punteggio maggiore da parte dell’operatore economico, il quale, nell’allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, è chiamato a specificare « se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta ».
12.3. – La giurisprudenza si era peraltro già occupata della questione della suscettibilità delle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016 di essere oggetto di contratto di avvalimento, evidenziando che «[ i ] certificati rilasciati da organismi indipendenti (…) sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa, così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti per garantire che gli operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021) », dovendosi pertanto ritenere che «[ i ] n caso di avvalimento, quindi, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità » (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502) e dovendosi dunque « preferi [re] l’interpretazione della norma interna conforme alla direttiva euro-unitaria (cfr. Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953), che, configurando l’avvalimento come istituto generalmente praticabile laddove non espressamente vietato, lo ammette per soddisfare la richiesta relativa al possesso di ogni tipologia di requisito tecnico-professionale (oltre che economico-finanziario), fatta eccezione per le esclusioni e le limitazioni esplicitate per via normativa » (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271 e precedenti ivi citati).
L’avvalimento, anche relativo alle certificazioni (di prodotto e di processo), deve dunque ritenersi istituto di generale applicazione, a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del codice del 2023 e con estensione del principio all’avvalimento premiale puro, con il solo limite rappresentato dalle ipotesi nelle quali il ricorso all’istituto sia normativamente vietato, come ad esempio avviene per il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 104, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023), per i “compiti essenziali” che la stazione appaltante può prevedere che siano svolti direttamente dall’offerente o da uno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese (comma 11) o in relazione alla partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata, laddove quest’ultima abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale, salvo che sia dimostrato che non sussistono collegamenti tali da ricondurre le due imprese ad uno stesso centro decisionale (comma 12).
12.4. – L’odierno ricorrente vorrebbe che venisse affermata la regola generale secondo cui la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125 non potrebbe costituire oggetto di avvalimento premiale, trattandosi di una certificazione che fotografa una condizione soggettiva del soggetto che la possiede e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto di “prestito” o di “messa a disposizione” in favore di un altro soggetto, quale che sia il contenuto del contratto di avvalimento.
In sostanza, il consorzio ricorrente mira ad ottenere una pronuncia che stabilisca che « l’avvalimento della certificazione della parità di genere è in radice inammissibile » (pag. 11 del ricorso), ovvero che ricomprenda la certificazione sulla qualità di genere tra i casi nei quali il ricorso all’avvalimento è da ritenersi vietato.
12.5. – Una tale conclusione, però, contraddirebbe il principio, sopra citato, della generale praticabilità, salve le sole eccezioni normativamente previste, del contratto di avvalimento, anche con funzione premiale pura.
Se si accogliesse la tesi della parte ricorrente, infatti, dovrebbe ritenersi preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento (premiale) relativamente ad una specifica e ben determinata certificazione (la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125), senza, però, che di tale eccezione alla regola generale possa rinvenirsi il fondamento in un’espressa disposizione di legge.
Dovendosi assimilare, per quello che qui rileva, la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa certificazione (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2023, n. 502, cit.). L’avvalimento deve infatti essere effettivo e non fittizio o meramente “cartolare”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how , le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
In altri termini, anche in relazione all’avvalimento (premiale) di certificazione, l’attenzione, come si è visto, piuttosto che sul problema del prestito dei requisiti, deve concentrarsi sul contratto di avvalimento, che deve indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata.
12.6. – Così precisati i termini generali della questione sottoposta al vaglio del collegio, deve rilevarsi che il contratto di avvalimento premiale stipulato da ON (quale ausiliata) e RE soc. coop. sociale (ausiliaria) prevede l’impegno di quest’ultima a « mettere a disposizione, in modo pieno, incondizionato e senza limitazioni di sorta, per tutta la durata dell’appalto, la certificazione » e, in particolare, « le competenze tecniche, organizzative e strumentali acquisite volte alla realizzazione di un Sistema di Gestione per la Parità di Genere (SGPG) ai sensi della prassi UNI/PdR125:2022 quale valido strumento per assicurare la parità di genere, valorizzare linguaggi e culture inclusive e promuovere politiche di benessere per il personale », mettendo a tal fine « a disposizione i seguenti servizi di supporto e accompagnamento:
Servizio di consulenza, da parte del Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrata rispetto alla materia oggetto di avvalimento, per una durata non inferiore a 2 ore mensili, per l’intera durata dell’appalto;
Documenti predisposti al fine di ottenere e di mantenere la certificazione oggetto di avvalimento;
Piena accessibilità, garantita dall’impresa ausiliaria all’impresa ausiliata, all’intero sistema di gestione rispondente a quanto richiesto dalla prassi UNI/PdR125:2022;
Esecuzione di n. 3 audit indipendenti, eseguiti dall’impresa ausiliaria nei confronti dell’impresa ausiliata, al fine di valutare il raggiungimento dei KPI da parte di ON SR rispetto a quanto previsto dalla prassi UNI/PdR125:2022 ».
Il contratto individua con sufficiente concretezza le risorse (personale, documentazione, know how , prassi ed elementi aziendali) messe a disposizione da parte dell’ausiliaria, né il consorzio ricorrente, a ben vedere, critica la mancanza di concretezza della prestazione dedotta nel contratto di avvalimento, limitandosi a dedurre la sua inutilità in considerazione della ontologica insuscettibilità della certificazione sulla parità di genere di costituire oggetto di un contratto di avvalimento.
12.7. – Sotto altro aspetto, non può condividersi la tesi secondo cui l’avvalimento in questione sarebbe inammissibile in ragione della diversità dei settori di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata.
É stato condivisibilmente ritenuto (TAR Piemonte, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 359) che la certificazione di cui si discute attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato, per cui, « ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità ».
Ad ogni modo, la diversità del settore di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata non può costituire, nel caso di specie, un vulnus per le esigenze presidiate dalla previsione della certificazione sulla parità di genere, tenuto conto che le Linee guida prevedono per ogni indicatore di performance (KPI) un punteggio che viene ponderato in relazione all’Area ATECO di appartenenza dell’azienda e che proprio nel settore in cui opera l’ausiliaria (Istruzione, sanità e altri servizi sociali) i valori di riferimento dell’inclusione del lavoro femminile nell’organizzazione aziendale sono ordinariamente più elevati rispetto a quelli che contraddistinguono il settore dell’ausiliata (Costruzioni), come si evince anche dal prospetto esemplificativo di KPI per settore industriale contenuto nell’appendice B delle citate Linee guida.
13. – Le considerazioni sopra svolte inducono il collegio a respingere il ricorso proposto dal ON DO.
14. – La novità delle questioni trattate e la diversità degli orientamenti giurisprudenziali fino ad oggi formatisi in ordine alle stesse inducono il collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO