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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3447/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Emanuele Napolillo ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede che venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda agricola
[...]
CP_ e, per l'effetto, che venga condannato all'iscrizione negli Parte_2
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Avella (AV) per gli anni dal 2016 al 2021.
CP_ si è costituito. La ricorrente, assunta per gli anni dal 2016 al 2021 alle dipendenze dell'azienda agricola con sede in Avella (AV), in qualità Parte_2
di bracciante agricola stagionale, asserisce di aver svolto per gli anni in questione n. 51 giornate lavorative.
Afferma di aver prestato la propria attività lavorativa presso i fondi dell'azienda ubicati nel comune di Avella, alla località Paolino, adibiti alla coltura di nocciole e noci. Asserisce di essersi occupata della pulizia e della concimazione del terreno, della pulizia degli alberi da frutto, della raccolta e selezione di nocciole e noci, della pulizia e messa in coltura dei fondi per la stagione agricola successiva.
Tali attività lavorative erano attuate secondo le direttive e sotto il controllo della IG.ra titolare dell'azienda agricola, la quale si Parte_2
recava sistematicamente sui fondi insieme alla ricorrente.
La ricorrente afferma di aver osservato il seguente orario di lavoro pari ad ore 6,30 giornaliere: dalle 07.00/07.30 circa alle 14.00/14.30 con mezz'ora di pausa pranzo, nel periodo invernale, e dalle 05.30/06.00 circa alle
13.00/13.30 nel periodo estivo.
Asserisce di essere sempre stata pagata, prima in contanti e poi con mezzi tracciabili, dalla titolare dell'azienda.
Pertanto, contesta i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo riferiti agli anni dal 2016 al 2021 e la conseguente cancellazione delle giornate lavorative dagli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, emessi dall'Istituto previdenziale a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta datrice di lavoro Parte_2
In esito alle verifiche ispettive definite con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005392/DDL del 14.12.2022, gli ispettori, sulla base delle indagini effettuate mediante riscontro di dati documentali e acquisizione di dichiarazione da parte delle persone interrogate, giungevano alla conclusione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo fittizio tra la ricorrente e la titolare della ditta Parte_2
Pag. 2 di 10 Per gli ispettori, la ricorrente, peraltro nuora della titolare dell'azienda, era stata solo formalmente denunciata come bracciante agricola, in quanto nel corso dell'ispezione non erano emersi elementi probatori certi e univoci idonei a fondare la presenza sui luoghi di lavoro e lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e lo stesso vincolo di subordinazione, che assoggettava la lavoratrice, al potere direttivo e di controllo della titolare della ditta.
Al contrario, dal quadro probatorio era emerso che la IG.ra , Pt_2 formalmente titolare firmataria dell'azienda, di fatto non svolgeva alcuna attività agricola e gestionale: non vi era traccia di documentazione contabile relativa all'attività (con l'eccezione di una sola fattura risalente al mese di giugno 2022).
Dunque, al di là del dato meramente formale (come le Comunicazioni
Unilav e le denunce contributive) risultava non provato il rapporto di lavoro.
Ma anche a voler ammettere la prova della sussistenza di una qualche attività lavorativa, per gli ispettori, la stessa comunque non era conforme a quanto denunciato dalla ditta difettando di ogni elemento tipico della subordinazione.
Ciò detto, la ricorrente eccepisce, in via preliminare, la nullità dei provvedimenti di disconoscimento per assenza e/o insufficiente motivazione ai sensi della Legge n. 241/1990, in violazione del diritto di difesa.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, ... “Si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto
10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022; Cass., sez. lav., 24
Pag. 3 di 10 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604).
(Cassazione Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3129).
Ancora, ... “La Corte si è conformata al costante orientamento
(Cass.12001/18, Cass.6229/19, Cass.2125/23, Cass.4523/24) secondo cui: a)
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale;
b) a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, con cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere;
c) il relativo giudizio è un giudizio non di impugnazione dell'atto di cancellazione, ma di accertamento del rapporto previdenziale;
resta irrilevante, ad esempio, che il provvedimento di cancellazione sia privo di motivazione (Cass.2125/23, Cass.14110/24).
(Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-02-2025).
Inoltre, la parte, proponendo ricorso in via amministrativa e, poi, in via giudiziale, ha dimostrato di aver compreso pienamente il contenuto dei provvedimenti di disconoscimento.
Nel merito, eccepisce, poi, la fondatezza dei provvedimenti di cancellazione, per la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro agricolo stagionale negli anni dal 2016 al 2021.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, “Il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo SCAU dal 01.07.1995), il quale –sulla base delle CP_1
dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro– provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi
Pag. 4 di 10 accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.). È bene precisare, inoltre, che ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali (ad es. indennità di malattia e di disoccupazione) occorre il requisito minimo delle 51 giornate di iscrizione nei suddetti elenchi.
Il diritto all'iscrizione, diversamente, sussiste quale che sia il numero di giornate lavorative effettivamente prestate ed ha come presupposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento.
Premesso ciò, in materia di disconoscimento di giornate lavorative, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. art. 2094
c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
CP_ agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.7845;
Cass.14296/2011). Tale onere della prova va assolto in modo particolarmente rigoroso: il ricorrente in caso di contestazione deve dimostrare, “con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e in particolare i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. 14513/2003).
Tali principi sono stati ribaditi Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime subordinazione, per il numero minimo di giornate
Pag. 5 di 10 previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi...”
Da ultimo, Cass. Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3129, ...“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto dì lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , CP_1 incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022).
Con riguardo, poi, all'efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori: fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, avendo, pertanto un'attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria (cfr. Cass. civ. sez. lav. 18.6.1998 n. 6110; Cass. sez. un. 3.2.1996
n. 916; Cass. sez. un.26.10.2000 n. 01133).
Mentre il vincolo di subordinazione, necessario al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle eIGenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
Pag. 6 di 10 disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass., civ. Sez. lav., 9/3/2009 n.5645).
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
CP_
(udienza dello 08.11.2024): “Sono stato funzionario Controparte_2
e sono in quiescenza dallo 01.10.2024. Mi sono occupato dell'ispezione nel giugno del 2022 presso l'Azienda Agricola Pagano Giuseppina in Avella, alla via Falcone n.
2. Abbiamo fatto l'ispezione presso la residenza della IG.ra residenza che è anche sede legale dell'Azienda. Parte_2
Abbiamo rilasciato il verbale di primo accesso nel corpo del quale sono stati chiesti i documenti fiscali e contabili. Era presente della Parte_2 quale abbiamo acquisito dichiarazione, ed un'altra persona, di cui non ricordo il nome, e che forse l'aveva accompagnata. Dopo abbiamo fatto qualche altro accesso presso i fondi, e poi abbiamo invitato la IG.ra presso i nostri uffici per ascoltarla in merito all'attività lavorativa Pt_1
svolta alle dipendenze della . La è stata denunciata come Pt_2 Pt_1 bracciante”;
(udienza dello 08.11.2024): “Mi occupo di commercio di Persona_1 nocciole, noci e concimi. Conosco l'Azienda agricola di Pagano Giuseppina sita in Avella, precisamente dietro al cimitero di Avella, alla via San
Paolino. Conosco l'Azienda Agricola perché sono miei clienti da più di venti anni perché mi forniscono le nocciole ed io porto loro il concime nella campagna. Vado presso i fondi dell'Azienda Agricola della IG.ra
[...]
e vado a ritirare le nocciole. Quando mi reco presso i fondi Parte_2
trovo sempre la IG.ra e la IG.ra , della quale Parte_2 Pt_1
non ricordo il nome. Lavorava principalmente la IG.ra , perché la Pt_1
è più anziana. Non so se la impartisse direttive alla Pt_2 Pt_2
, perché io mi occupo di portare il concime verso le 07.00/07.30, Pt_1
invece quando ritiro le nocciole del giorno prima vado verso le 11.00/12.30.
So che la IG.ra era nuora della IG.ra . Non so se la Pt_1 Pt_2
vivesse con la . Ogni volta che sono andato ho sempre Pt_1 Pt_2
Pag. 7 di 10 visto la IG.ra con la IG.ra . Quando passavo per la casa, Pt_2 Pt_1
perché portavo il concime, vedevo che si recavano insieme nei fondi perché la non guida. Quando si trattava di affrontare le questioni relative Pt_2 all'acquisto, cose tipo prezzo, trattavo solo con la IG.ra , proprietaria Pt_2
dei terreni di nocciole. Ho visto lavorare la IG.ra quando si fa la Pt_1
prima concimazione, quindi verso novembre o dicembre, o quando si fa la raccolta di nocciole, verso settembre o ottobre, per le noci si arriva fino a novembre. Ho sempre visto la IG.ra in questi vent'anni di attività. Pt_1
Non ho mai visto altre persone presso i fondi;
”
(udienza del 31.01.2025): “Conosco Testimone_1 Parte_1
perché è del mio stesso paese, Avella ed anche perché abbiamo lavorato insieme per circa dieci anni, a partire dal 2015 presso la ditta di
[...]
ad Avella, presso la località San Paolino, vicino il cimitero di Parte_2
Avella. Lavoravamo durante i mesi di novembre e di dicembre per circa dieci giorni al mese e poi verso maggio/giugno sempre per circa dieci giorni al mese. La IG.ra si occupava della pulizia e della concimazione Pt_1
dei terreni. Si occupava anche della potatura, ero io che mi occupavo dei lavori più pesanti. Durante lo svolgimento di queste attività c'era anche la IG.ra La veniva insieme alla con Parte_2 Pt_2 Pt_1 un'autovettura, una fiat panda. Non venivamo pagati in contanti dalla IG.ra
, faceva dei regali, come buoni di benzina. Andavamo sui terreni Pt_2
dalle 07.00 alle 14.00, solo di mattina. Il pomeriggio era libero. Non ero assunto alle dipendenze della IG.ra , andavo per il rapporto di Pt_2
amicizia che ci legava, invece la IG.ra era assunta dalla Pt_1 Pt_2 come operaia. Quanto all'orario di lavoro di cui ho detto, preciso che d'estate andavamo prima dalle 05.30/06.00 alle 13.00. Non c'erano altri lavoratori, oltre Preciso che a lavoro ci recavamo sempre Parte_1
CP_ insieme alla IG.ra . Non ho controversie con IC che la IG.ra Pt_2
era assunta perché escludo che fosse mossa da amicizia come me. Pt_1
Credo che la IG.ra fosse in qualche modo parente di Pt_1 Pt_2
Pag. 8 di 10 essendo forse nuora. Comandava che era la Parte_2 Parte_2 padrona, e diceva cosa e come fare”.
Nel caso in esame, l'onere della prova dell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative denunciate da parte della ricorrente non può ritenersi assolto: il teste asserisce genericamente della presenza sui fondi Per_1
della ricorrente per i mesi di novembre, dicembre e poi di settembre, ottobre fino a novembre, ma non quantifica i giorni lavorativi, il teste , Tes_1
invece, afferma di aver visto la ricorrente lavorare sui fondi per un numero di giorni 10 sia nei mesi di novembre e dicembre che di maggio e giugno, per un totale di giorni 40.
Nessun riferimento, poi, viene fatto dai testi agli anni oggetto di disconoscimento.
Inoltre, non sono emersi, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli indici della subordinazione.
Sebbene risulti provato che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività di lavoro agricola e la presenza costante della IG.ra sui Pt_2 campi, non risulta provata l'entità e l'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, ovvero l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e di controllo della titolare della impresa agricola.
Non può, poi, ammettersi che i prospetti paga allegati dalla parte ricorrente suppliscano al vuoto probatorio, giacché la relativa valenza dimostrativa deve ritenersi sminuita in ragione della loro paternità, nel senso che trattasi di documenti provenienti proprio dal soggetto, ossia il datore di lavoro, che ha denunciato giornate lavorative sospettate di essere fittizie.
Infine, la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione contributiva per gli anni antecedenti al quinquennio decorrenti dall'accertamento ispettivo del 16.07.2011 e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi annuali del per gli anni in questione. Parte_3
L'eccezione è inconferente.
Pag. 9 di 10 A tal proposito, .... “Risulta evidente l'inconferenza dell'ulteriore profilo di doglianza concernente la mancata applicazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 (norma abrogata): è sufficiente al riguardo ricordare che la disposizione in esame, secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni, ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale
CP_ obbligatoria con l' onde essa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, quand'anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto (Cass. n. 13919 del 2001, cui hanno dato seguito, tra le più recenti, Cass. nn. 15079 del 2008, 64 del 2009 e 18314 del
2019).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3447/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 27 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3447/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Emanuele Napolillo ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede che venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda agricola
[...]
CP_ e, per l'effetto, che venga condannato all'iscrizione negli Parte_2
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Avella (AV) per gli anni dal 2016 al 2021.
CP_ si è costituito. La ricorrente, assunta per gli anni dal 2016 al 2021 alle dipendenze dell'azienda agricola con sede in Avella (AV), in qualità Parte_2
di bracciante agricola stagionale, asserisce di aver svolto per gli anni in questione n. 51 giornate lavorative.
Afferma di aver prestato la propria attività lavorativa presso i fondi dell'azienda ubicati nel comune di Avella, alla località Paolino, adibiti alla coltura di nocciole e noci. Asserisce di essersi occupata della pulizia e della concimazione del terreno, della pulizia degli alberi da frutto, della raccolta e selezione di nocciole e noci, della pulizia e messa in coltura dei fondi per la stagione agricola successiva.
Tali attività lavorative erano attuate secondo le direttive e sotto il controllo della IG.ra titolare dell'azienda agricola, la quale si Parte_2
recava sistematicamente sui fondi insieme alla ricorrente.
La ricorrente afferma di aver osservato il seguente orario di lavoro pari ad ore 6,30 giornaliere: dalle 07.00/07.30 circa alle 14.00/14.30 con mezz'ora di pausa pranzo, nel periodo invernale, e dalle 05.30/06.00 circa alle
13.00/13.30 nel periodo estivo.
Asserisce di essere sempre stata pagata, prima in contanti e poi con mezzi tracciabili, dalla titolare dell'azienda.
Pertanto, contesta i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo riferiti agli anni dal 2016 al 2021 e la conseguente cancellazione delle giornate lavorative dagli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, emessi dall'Istituto previdenziale a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta datrice di lavoro Parte_2
In esito alle verifiche ispettive definite con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005392/DDL del 14.12.2022, gli ispettori, sulla base delle indagini effettuate mediante riscontro di dati documentali e acquisizione di dichiarazione da parte delle persone interrogate, giungevano alla conclusione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo fittizio tra la ricorrente e la titolare della ditta Parte_2
Pag. 2 di 10 Per gli ispettori, la ricorrente, peraltro nuora della titolare dell'azienda, era stata solo formalmente denunciata come bracciante agricola, in quanto nel corso dell'ispezione non erano emersi elementi probatori certi e univoci idonei a fondare la presenza sui luoghi di lavoro e lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e lo stesso vincolo di subordinazione, che assoggettava la lavoratrice, al potere direttivo e di controllo della titolare della ditta.
Al contrario, dal quadro probatorio era emerso che la IG.ra , Pt_2 formalmente titolare firmataria dell'azienda, di fatto non svolgeva alcuna attività agricola e gestionale: non vi era traccia di documentazione contabile relativa all'attività (con l'eccezione di una sola fattura risalente al mese di giugno 2022).
Dunque, al di là del dato meramente formale (come le Comunicazioni
Unilav e le denunce contributive) risultava non provato il rapporto di lavoro.
Ma anche a voler ammettere la prova della sussistenza di una qualche attività lavorativa, per gli ispettori, la stessa comunque non era conforme a quanto denunciato dalla ditta difettando di ogni elemento tipico della subordinazione.
Ciò detto, la ricorrente eccepisce, in via preliminare, la nullità dei provvedimenti di disconoscimento per assenza e/o insufficiente motivazione ai sensi della Legge n. 241/1990, in violazione del diritto di difesa.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, ... “Si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto
10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022; Cass., sez. lav., 24
Pag. 3 di 10 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604).
(Cassazione Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3129).
Ancora, ... “La Corte si è conformata al costante orientamento
(Cass.12001/18, Cass.6229/19, Cass.2125/23, Cass.4523/24) secondo cui: a)
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale;
b) a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, con cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere;
c) il relativo giudizio è un giudizio non di impugnazione dell'atto di cancellazione, ma di accertamento del rapporto previdenziale;
resta irrilevante, ad esempio, che il provvedimento di cancellazione sia privo di motivazione (Cass.2125/23, Cass.14110/24).
(Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-02-2025).
Inoltre, la parte, proponendo ricorso in via amministrativa e, poi, in via giudiziale, ha dimostrato di aver compreso pienamente il contenuto dei provvedimenti di disconoscimento.
Nel merito, eccepisce, poi, la fondatezza dei provvedimenti di cancellazione, per la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro agricolo stagionale negli anni dal 2016 al 2021.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, “Il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo SCAU dal 01.07.1995), il quale –sulla base delle CP_1
dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro– provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi
Pag. 4 di 10 accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.). È bene precisare, inoltre, che ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali (ad es. indennità di malattia e di disoccupazione) occorre il requisito minimo delle 51 giornate di iscrizione nei suddetti elenchi.
Il diritto all'iscrizione, diversamente, sussiste quale che sia il numero di giornate lavorative effettivamente prestate ed ha come presupposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento.
Premesso ciò, in materia di disconoscimento di giornate lavorative, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. art. 2094
c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
CP_ agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.7845;
Cass.14296/2011). Tale onere della prova va assolto in modo particolarmente rigoroso: il ricorrente in caso di contestazione deve dimostrare, “con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e in particolare i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. 14513/2003).
Tali principi sono stati ribaditi Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime subordinazione, per il numero minimo di giornate
Pag. 5 di 10 previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi...”
Da ultimo, Cass. Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3129, ...“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto dì lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , CP_1 incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022).
Con riguardo, poi, all'efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori: fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, avendo, pertanto un'attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria (cfr. Cass. civ. sez. lav. 18.6.1998 n. 6110; Cass. sez. un. 3.2.1996
n. 916; Cass. sez. un.26.10.2000 n. 01133).
Mentre il vincolo di subordinazione, necessario al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle eIGenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
Pag. 6 di 10 disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass., civ. Sez. lav., 9/3/2009 n.5645).
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
CP_
(udienza dello 08.11.2024): “Sono stato funzionario Controparte_2
e sono in quiescenza dallo 01.10.2024. Mi sono occupato dell'ispezione nel giugno del 2022 presso l'Azienda Agricola Pagano Giuseppina in Avella, alla via Falcone n.
2. Abbiamo fatto l'ispezione presso la residenza della IG.ra residenza che è anche sede legale dell'Azienda. Parte_2
Abbiamo rilasciato il verbale di primo accesso nel corpo del quale sono stati chiesti i documenti fiscali e contabili. Era presente della Parte_2 quale abbiamo acquisito dichiarazione, ed un'altra persona, di cui non ricordo il nome, e che forse l'aveva accompagnata. Dopo abbiamo fatto qualche altro accesso presso i fondi, e poi abbiamo invitato la IG.ra presso i nostri uffici per ascoltarla in merito all'attività lavorativa Pt_1
svolta alle dipendenze della . La è stata denunciata come Pt_2 Pt_1 bracciante”;
(udienza dello 08.11.2024): “Mi occupo di commercio di Persona_1 nocciole, noci e concimi. Conosco l'Azienda agricola di Pagano Giuseppina sita in Avella, precisamente dietro al cimitero di Avella, alla via San
Paolino. Conosco l'Azienda Agricola perché sono miei clienti da più di venti anni perché mi forniscono le nocciole ed io porto loro il concime nella campagna. Vado presso i fondi dell'Azienda Agricola della IG.ra
[...]
e vado a ritirare le nocciole. Quando mi reco presso i fondi Parte_2
trovo sempre la IG.ra e la IG.ra , della quale Parte_2 Pt_1
non ricordo il nome. Lavorava principalmente la IG.ra , perché la Pt_1
è più anziana. Non so se la impartisse direttive alla Pt_2 Pt_2
, perché io mi occupo di portare il concime verso le 07.00/07.30, Pt_1
invece quando ritiro le nocciole del giorno prima vado verso le 11.00/12.30.
So che la IG.ra era nuora della IG.ra . Non so se la Pt_1 Pt_2
vivesse con la . Ogni volta che sono andato ho sempre Pt_1 Pt_2
Pag. 7 di 10 visto la IG.ra con la IG.ra . Quando passavo per la casa, Pt_2 Pt_1
perché portavo il concime, vedevo che si recavano insieme nei fondi perché la non guida. Quando si trattava di affrontare le questioni relative Pt_2 all'acquisto, cose tipo prezzo, trattavo solo con la IG.ra , proprietaria Pt_2
dei terreni di nocciole. Ho visto lavorare la IG.ra quando si fa la Pt_1
prima concimazione, quindi verso novembre o dicembre, o quando si fa la raccolta di nocciole, verso settembre o ottobre, per le noci si arriva fino a novembre. Ho sempre visto la IG.ra in questi vent'anni di attività. Pt_1
Non ho mai visto altre persone presso i fondi;
”
(udienza del 31.01.2025): “Conosco Testimone_1 Parte_1
perché è del mio stesso paese, Avella ed anche perché abbiamo lavorato insieme per circa dieci anni, a partire dal 2015 presso la ditta di
[...]
ad Avella, presso la località San Paolino, vicino il cimitero di Parte_2
Avella. Lavoravamo durante i mesi di novembre e di dicembre per circa dieci giorni al mese e poi verso maggio/giugno sempre per circa dieci giorni al mese. La IG.ra si occupava della pulizia e della concimazione Pt_1
dei terreni. Si occupava anche della potatura, ero io che mi occupavo dei lavori più pesanti. Durante lo svolgimento di queste attività c'era anche la IG.ra La veniva insieme alla con Parte_2 Pt_2 Pt_1 un'autovettura, una fiat panda. Non venivamo pagati in contanti dalla IG.ra
, faceva dei regali, come buoni di benzina. Andavamo sui terreni Pt_2
dalle 07.00 alle 14.00, solo di mattina. Il pomeriggio era libero. Non ero assunto alle dipendenze della IG.ra , andavo per il rapporto di Pt_2
amicizia che ci legava, invece la IG.ra era assunta dalla Pt_1 Pt_2 come operaia. Quanto all'orario di lavoro di cui ho detto, preciso che d'estate andavamo prima dalle 05.30/06.00 alle 13.00. Non c'erano altri lavoratori, oltre Preciso che a lavoro ci recavamo sempre Parte_1
CP_ insieme alla IG.ra . Non ho controversie con IC che la IG.ra Pt_2
era assunta perché escludo che fosse mossa da amicizia come me. Pt_1
Credo che la IG.ra fosse in qualche modo parente di Pt_1 Pt_2
Pag. 8 di 10 essendo forse nuora. Comandava che era la Parte_2 Parte_2 padrona, e diceva cosa e come fare”.
Nel caso in esame, l'onere della prova dell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative denunciate da parte della ricorrente non può ritenersi assolto: il teste asserisce genericamente della presenza sui fondi Per_1
della ricorrente per i mesi di novembre, dicembre e poi di settembre, ottobre fino a novembre, ma non quantifica i giorni lavorativi, il teste , Tes_1
invece, afferma di aver visto la ricorrente lavorare sui fondi per un numero di giorni 10 sia nei mesi di novembre e dicembre che di maggio e giugno, per un totale di giorni 40.
Nessun riferimento, poi, viene fatto dai testi agli anni oggetto di disconoscimento.
Inoltre, non sono emersi, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli indici della subordinazione.
Sebbene risulti provato che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività di lavoro agricola e la presenza costante della IG.ra sui Pt_2 campi, non risulta provata l'entità e l'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, ovvero l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e di controllo della titolare della impresa agricola.
Non può, poi, ammettersi che i prospetti paga allegati dalla parte ricorrente suppliscano al vuoto probatorio, giacché la relativa valenza dimostrativa deve ritenersi sminuita in ragione della loro paternità, nel senso che trattasi di documenti provenienti proprio dal soggetto, ossia il datore di lavoro, che ha denunciato giornate lavorative sospettate di essere fittizie.
Infine, la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione contributiva per gli anni antecedenti al quinquennio decorrenti dall'accertamento ispettivo del 16.07.2011 e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi annuali del per gli anni in questione. Parte_3
L'eccezione è inconferente.
Pag. 9 di 10 A tal proposito, .... “Risulta evidente l'inconferenza dell'ulteriore profilo di doglianza concernente la mancata applicazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 (norma abrogata): è sufficiente al riguardo ricordare che la disposizione in esame, secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni, ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale
CP_ obbligatoria con l' onde essa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, quand'anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto (Cass. n. 13919 del 2001, cui hanno dato seguito, tra le più recenti, Cass. nn. 15079 del 2008, 64 del 2009 e 18314 del
2019).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3447/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 27 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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