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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37734/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37734/2024
Oggi 30 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:
Per l'avv. Roberta Parte_1
Pusceddu in sostituzione dell'avv. MASCIA GIUSEPPE;
per 'avv. Camilla Zarini in sostituzione dell'avv. DISCEPOLO Controparte_1
DANIELE G.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Insiste affinché codesto tribunale voglia dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale civile di Foggia e, per l'effetto, revocare, dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della presente opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale civile di Foggia e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, fissare il termine di legge per la riassunzione della causa avanti il
Tribunale civile di Foggia ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37734/2024 promossa da:
, con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MASCIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE G., CP_1 CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 39.916,26, oltre interessi, vantato nei confronti della ASL della provincia di da quale cessionaria di Pt_1 Controparte_1 Pt_2
che aveva effettuato forniture di beni alla predetta ASL.
[...]
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 12022/2024, qui tempestivamente opposto.
pagina 2 di 4 2. Parte attrice ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
A tal riguardo, la parte ha evidenziato che la competenza territoriale spetta al Tribunale di
Foggia, considerata la collocazione della sede dell'azienda debitrice e la natura “querable” dell'obbligazione vantata dall'opposta.
3. Il convenuto ha aderito all'eccezione di parte opposta, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Foggia.
4. Il presente giudizio non rientra nelle ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. e quindi trova applicazione la norma di cui all'art. 38, secondo comma,
c.p.c. Pertanto, in forza dell'accordo delle parti, questo giudice deve riconoscere la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Foggia, con preclusione in questa sede dell'esame nel merito della controversia.
5. L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente esclude il potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, anche di pronunciare sulle spese processuali. Il provvedimento del giudice incompetente è difatti privo di valenza decisoria. La decisione sulle spese processuali spetta pertanto al giudice territorialmente competente, cui è rimessa la causa (così Cass., n. 21300/2024 e Cass., n.
15017/2022).
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che competente a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Foggia;
2) per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 12022/2024;
3) dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
4) fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Claudio Tricò, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37734/2024
Oggi 30 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:
Per l'avv. Roberta Parte_1
Pusceddu in sostituzione dell'avv. MASCIA GIUSEPPE;
per 'avv. Camilla Zarini in sostituzione dell'avv. DISCEPOLO Controparte_1
DANIELE G.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Insiste affinché codesto tribunale voglia dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale civile di Foggia e, per l'effetto, revocare, dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della presente opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale civile di Foggia e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, fissare il termine di legge per la riassunzione della causa avanti il
Tribunale civile di Foggia ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37734/2024 promossa da:
, con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MASCIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE G., CP_1 CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 39.916,26, oltre interessi, vantato nei confronti della ASL della provincia di da quale cessionaria di Pt_1 Controparte_1 Pt_2
che aveva effettuato forniture di beni alla predetta ASL.
[...]
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 12022/2024, qui tempestivamente opposto.
pagina 2 di 4 2. Parte attrice ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
A tal riguardo, la parte ha evidenziato che la competenza territoriale spetta al Tribunale di
Foggia, considerata la collocazione della sede dell'azienda debitrice e la natura “querable” dell'obbligazione vantata dall'opposta.
3. Il convenuto ha aderito all'eccezione di parte opposta, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Foggia.
4. Il presente giudizio non rientra nelle ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. e quindi trova applicazione la norma di cui all'art. 38, secondo comma,
c.p.c. Pertanto, in forza dell'accordo delle parti, questo giudice deve riconoscere la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Foggia, con preclusione in questa sede dell'esame nel merito della controversia.
5. L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente esclude il potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, anche di pronunciare sulle spese processuali. Il provvedimento del giudice incompetente è difatti privo di valenza decisoria. La decisione sulle spese processuali spetta pertanto al giudice territorialmente competente, cui è rimessa la causa (così Cass., n. 21300/2024 e Cass., n.
15017/2022).
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che competente a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Foggia;
2) per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 12022/2024;
3) dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
4) fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Claudio Tricò, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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