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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1079/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maria Valentina Ricca, nel cui studio in Cosenza, alla via De
Cardona, n. 9, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
GL, EN AN e TA IA, funzionari in servizio presso l'USR
Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via
Romualdo Montagna 13
Resistente
Oggetto: “Retribuzione professionale docente”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.3.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, inserita nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Cosenza, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, per i periodi 21/01/2022 - 1/8 28/01/2022, 29/01/2022 - 11/02/2022, 12/02/2022 - 23/02/2022, 24/02/2022 - 11/03/2022,
12/03/2022 - 25/03/2022, 26/03/2022 - 13/04/2022, 26/04/2022 - 30/04/2022, 01/05/2022
- 09/06/2022, 10/06/2022 - 11/06/2022, in qualità di docente, in forza della stipula di plurimi contratti a termine per lo svolgimento di incarichi di supplenza breve e saltuaria;
che, durante lo svolgimento di tali rapporti di lavoro, non ha percepito l'emolumento relativo alla “retribuzione professionale docenti” (pari ad euro 164,00 mensili fino al
28/02/2018; euro 174,50 dall'1/3/2018), siccome denegata dal che la corrisponde CP_1 soltanto ai docenti di ruolo nonché ai docenti con incarichi di supplenza annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche e non anche ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, lamentava che, in qualità di docente, non ha percepito la “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL di settore, evidenziando che il eroga tali emolumenti soltanto ai docenti ed al personale ATA di Controparte_1 ruolo ovvero assegnatari di incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negandolo ai docenti e agli ATA assunti a tempo determinato per periodi più brevi (c.d. supplenze brevi e saltuarie) in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il per Controparte_1 domandare la condanna al pagamento delle relative somme non percepite, oltre accessori e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Resisteva al ricorso il che, con memoria Controparte_1 tempestivamente depositata, assumeva l'infondatezza del ricorso in ragione della spettanza degli emolumenti rivendicati soltanto al personale di ruolo o con supplenze annuali e dell'assenza di profili di discriminazione nei confronti dei destinatari di supplenze brevi e saltuarie, come la parte ricorrente, trattandosi di emolumenti accessori e finalizzati a valorizzare la continuità professionale del personale della scuola che svolge il proprio servizio in maniera continuativa;
eccepiva, in ogni caso, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
All'udienza di discussione del 3.10.2025, il giudice, rilevato che la somma richiesta da parte attrice (€ 4.301,03) appariva errata, siccome non conforme al quantum dell'importo Part mensile della parametrato ai giorni di servizio, disponeva, a cura di parte ricorrente,
2/8 il deposito dei conteggi con analitica indicazione dei giorni lavorati e dello sviluppo del conteggio.
Con successive note del 6.10.2025, parte ricorrente, deducendo che la somma di € 4.301,03 indicata in ricorso era frutto di un mero errore materiale, provvedeva alla formulazione di nuovi conteggi analitici.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla vicenda oggetto di causa (spettanza della «retribuzione professionale docenti» prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15-3-2001 anche ai supplenti temporanei) è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n. 20015/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
In parte motiva, la S.C. (le cui motivazioni sono pienamente condivise dal giudicante) ha così affermato. (…) l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma
3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite
3/8 dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare
4/8 i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153
n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1 sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
5/8 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…).
Tale orientamento è stato, ulteriormente, confermato da Cass. n. 6293/2020 che ha inteso dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 20015/2018, richiamata espressamente.
Ritiene, pertanto, il giudice che la domanda attorea è fondata, sussistendo il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione;
che, per come statuito dalla SC, risulta conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a 6/8 tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018
n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Alla luce dei rilievi che precedono, rilevato che è pacifico oltre che documentato lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo secondo le allegazioni contenute in ricorso (come da cedolini paga e stato matricolare atti); rilevato che la quantificazione della somma è sviluppata in aderenza alle previsioni contrattualcollettive, il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 541,26 Controparte_1
a titolo di retribuzione professionale docente;
per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva e in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati e, peraltro, non oggetto di alcuna contestazione specifica. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso (cfr. Cass. n. 28987/2023 secondo cui la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura”
7/8 dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M.
n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del al pagamento, per il titolo di cui in motivazione, della CP_2 complessiva somma di euro 541,26 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1079/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maria Valentina Ricca, nel cui studio in Cosenza, alla via De
Cardona, n. 9, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
GL, EN AN e TA IA, funzionari in servizio presso l'USR
Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via
Romualdo Montagna 13
Resistente
Oggetto: “Retribuzione professionale docente”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.3.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, inserita nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Cosenza, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, per i periodi 21/01/2022 - 1/8 28/01/2022, 29/01/2022 - 11/02/2022, 12/02/2022 - 23/02/2022, 24/02/2022 - 11/03/2022,
12/03/2022 - 25/03/2022, 26/03/2022 - 13/04/2022, 26/04/2022 - 30/04/2022, 01/05/2022
- 09/06/2022, 10/06/2022 - 11/06/2022, in qualità di docente, in forza della stipula di plurimi contratti a termine per lo svolgimento di incarichi di supplenza breve e saltuaria;
che, durante lo svolgimento di tali rapporti di lavoro, non ha percepito l'emolumento relativo alla “retribuzione professionale docenti” (pari ad euro 164,00 mensili fino al
28/02/2018; euro 174,50 dall'1/3/2018), siccome denegata dal che la corrisponde CP_1 soltanto ai docenti di ruolo nonché ai docenti con incarichi di supplenza annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche e non anche ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, lamentava che, in qualità di docente, non ha percepito la “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL di settore, evidenziando che il eroga tali emolumenti soltanto ai docenti ed al personale ATA di Controparte_1 ruolo ovvero assegnatari di incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negandolo ai docenti e agli ATA assunti a tempo determinato per periodi più brevi (c.d. supplenze brevi e saltuarie) in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il per Controparte_1 domandare la condanna al pagamento delle relative somme non percepite, oltre accessori e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Resisteva al ricorso il che, con memoria Controparte_1 tempestivamente depositata, assumeva l'infondatezza del ricorso in ragione della spettanza degli emolumenti rivendicati soltanto al personale di ruolo o con supplenze annuali e dell'assenza di profili di discriminazione nei confronti dei destinatari di supplenze brevi e saltuarie, come la parte ricorrente, trattandosi di emolumenti accessori e finalizzati a valorizzare la continuità professionale del personale della scuola che svolge il proprio servizio in maniera continuativa;
eccepiva, in ogni caso, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
All'udienza di discussione del 3.10.2025, il giudice, rilevato che la somma richiesta da parte attrice (€ 4.301,03) appariva errata, siccome non conforme al quantum dell'importo Part mensile della parametrato ai giorni di servizio, disponeva, a cura di parte ricorrente,
2/8 il deposito dei conteggi con analitica indicazione dei giorni lavorati e dello sviluppo del conteggio.
Con successive note del 6.10.2025, parte ricorrente, deducendo che la somma di € 4.301,03 indicata in ricorso era frutto di un mero errore materiale, provvedeva alla formulazione di nuovi conteggi analitici.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla vicenda oggetto di causa (spettanza della «retribuzione professionale docenti» prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15-3-2001 anche ai supplenti temporanei) è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n. 20015/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
In parte motiva, la S.C. (le cui motivazioni sono pienamente condivise dal giudicante) ha così affermato. (…) l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma
3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite
3/8 dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare
4/8 i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153
n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1 sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
5/8 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…).
Tale orientamento è stato, ulteriormente, confermato da Cass. n. 6293/2020 che ha inteso dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 20015/2018, richiamata espressamente.
Ritiene, pertanto, il giudice che la domanda attorea è fondata, sussistendo il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione;
che, per come statuito dalla SC, risulta conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a 6/8 tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018
n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Alla luce dei rilievi che precedono, rilevato che è pacifico oltre che documentato lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo secondo le allegazioni contenute in ricorso (come da cedolini paga e stato matricolare atti); rilevato che la quantificazione della somma è sviluppata in aderenza alle previsioni contrattualcollettive, il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 541,26 Controparte_1
a titolo di retribuzione professionale docente;
per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva e in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati e, peraltro, non oggetto di alcuna contestazione specifica. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso (cfr. Cass. n. 28987/2023 secondo cui la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura”
7/8 dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M.
n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del al pagamento, per il titolo di cui in motivazione, della CP_2 complessiva somma di euro 541,26 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
8/8