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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12366/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Nadia C.F._1
Trovato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Blanco, C.F._2
giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 08/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania il 22.4.2009. Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nate le figlie in data Per_1
11.06.2010 e in data 11.07.2016, e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con decreto di omologa della separazione emesso da questo
Tribunale il 17.6.2021.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso delle minori con collocamento presso la madre, rendendosi disponibile a contribuire al loro mantenimento con un assegno complessivo di 300,00 (€ 150,0 per ciascuna) e chiedendo la “revoca” dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione per la moglie.
Si è costituita la quale, pur concordando sulle Controparte_1
modalità del diritto di visita stabilite nel piano genitoriale allegato dal ricorrente, ha concluso chiedendo di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per le figlie di € 500,00 (nella misura di 300,00€ per e Per_2
200,00€ per , oltre al riconoscimento di un assegno di “mantenimento” Per_1 per sé nella misura di € 100,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
2 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto
a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 17.6.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.4.2009 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di
Catania, Anno 2009, Atto n. 52, Parte II, serie A.
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle
3 decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di
manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad
esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso delle minori e Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Si dà atto, inoltre, che la resistente ha dichiarato di aderire al piano genitoriale proposto dal sig. ed ha chiesto al Tribunale di “2) Disporre Pt_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori e , le quali dovranno Per_3 Per_2
essere collocate presso la Madre con diritto di visita del Padre con le stesse modalità della separazione e comunque secondo il piano gestionale proposto in ricorso dal sig. che si condivide pienamente” (v. punto n. 2 delle Pt_1
conclusioni contenute nella memoria di costituzione).
Il piano genitoriale proposto dal ricorrente, cui ha aderito la resistente, prevede a pag. 5 del ricorso quanto segue: “Il padre, Sig. , in Parte_1
assenza di accordo tra i coniugi, potrà vedere e tenere con sé le figlie per un
pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di chiusura della macelleria presso cui lavora, nonché dalla sera del sabato alla sera della domenica, con pernottamento, a settimane alternate;
• durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
• durante le vacanze
4 pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per due giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; • durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per sette giorni consecutivi, da concordare con la Sig.ra , entro il 30 giugno CP_1 di ciascun anno.”.
Ritiene il Collegio che quanto proposto dalle parti in merito alla regolamentazione del diritto di visita sia conforme all'interesse della prole e, pertanto, il padre potrà tenere con sé le minori secondo quanto sopra indicato, nel rispetto della volontà delle figlie.
Il ricorrente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 Cost., il giudice
5 chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021
n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il ricorrente sia chiamato a contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno determinato nella misura pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il ricorrente, invero, ha dedotto di essere impiegato a tempo indeterminato presso una macelleria, svolgendo la propria attività a tempo parziale e percependo, in media, circa € 550,00 mensili (come dimostrato dalla parziale documentazione reddituale in atti). Ha tuttavia ammesso di percepire ulteriori
“arrotondamenti” - non meglio specificati - corrisposti dal datore di lavoro “fuori busta”.
Egli ha prodotto in data 17/02/2025 C.U. 2024 da cui risultano redditi da lavoro dipendente di € 5.817,70 per il periodo dal 16/03/2023 al 31/12/2023, nonché alcune buste paga tra cui quella di gennaio 2025 riportante € 665,00 netti.
Ha altresì esposto di non essere proprietario di beni immobili e che sul modesto reddito percepito grava, inoltre, il mantenimento di un figlio avuto nel
2022 dalla nuova relazione more uxorio intrapresa successivamente alla separazione dalla (nucleo familiare che vive a casa della madre del CP_1
ricorrente, non potendo questi permettersi un canone di locazione).
La resistente, invece, si è limitata a dedurre di essere priva di occupazione e di non percepire sussidi di Stato;
ella vive in una casa di proprietà della madre sicché non è gravata da canone di locazione.
Del resto, la somma sopra indicata rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età delle figlie e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle
6 esigenze minime di sostentamento, vieppiù se si considerino i problemi di salute della minore per come documentato dalle certificazioni mediche in atti. Per_2
La domanda di “mantenimento” formulata dalla resistente deve essere riqualificata.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, la predetta richiesta assume in questa sede necessariamente le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
In particolare, in base all' art. 5 L. n. 898/1970 “con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè
l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11
luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
7 prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,
che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione,
quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, dunque, non giustifica da sola e di per sé la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, infatti, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non
è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole
“abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato
8 a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge,
perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo
squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la sig.ra non CP_1
ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, non ha nemmeno dedotto - sia pure in modo generico - di essersi dedicata in via esclusiva alla famiglia per tutta la durata del matrimonio, e non ha allegato - ancor prima di dimostrare - di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali reddituali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la resistente istante avrebbe dovuto prima dedurre e poi dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e/o professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, la sig.ra nulla ha dedotto in merito al sacrificio CP_1
delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria domanda sulla base del suo attuale stato di disoccupazione che, non è di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda e, in assenza di deduzioni ed allegazioni sul punto,
non può dirsi necessariamente collegato all'apporto fornito alla creazione del patrimonio familiare e alle fortune del coniuge.
Parimenti, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa, a maggior ragione, in considerazione della giovane
9 età della resistente, la quale può ancora trovare utile inserimento nel mondo del lavoro.
Va, poi, evidenziato che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di essa resistente.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
12366/2023 RG;
Pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Catania al N. 52, Parte 2, serie A, Anno 2009;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti le figlie e con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno Parte_1
5 di ogni mese alla resistente, per il mantenimento delle figlie, un assegno dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12366/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Nadia C.F._1
Trovato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Blanco, C.F._2
giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 08/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania il 22.4.2009. Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nate le figlie in data Per_1
11.06.2010 e in data 11.07.2016, e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con decreto di omologa della separazione emesso da questo
Tribunale il 17.6.2021.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso delle minori con collocamento presso la madre, rendendosi disponibile a contribuire al loro mantenimento con un assegno complessivo di 300,00 (€ 150,0 per ciascuna) e chiedendo la “revoca” dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione per la moglie.
Si è costituita la quale, pur concordando sulle Controparte_1
modalità del diritto di visita stabilite nel piano genitoriale allegato dal ricorrente, ha concluso chiedendo di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per le figlie di € 500,00 (nella misura di 300,00€ per e Per_2
200,00€ per , oltre al riconoscimento di un assegno di “mantenimento” Per_1 per sé nella misura di € 100,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
2 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto
a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 17.6.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.4.2009 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di
Catania, Anno 2009, Atto n. 52, Parte II, serie A.
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle
3 decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di
manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad
esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso delle minori e Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Si dà atto, inoltre, che la resistente ha dichiarato di aderire al piano genitoriale proposto dal sig. ed ha chiesto al Tribunale di “2) Disporre Pt_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori e , le quali dovranno Per_3 Per_2
essere collocate presso la Madre con diritto di visita del Padre con le stesse modalità della separazione e comunque secondo il piano gestionale proposto in ricorso dal sig. che si condivide pienamente” (v. punto n. 2 delle Pt_1
conclusioni contenute nella memoria di costituzione).
Il piano genitoriale proposto dal ricorrente, cui ha aderito la resistente, prevede a pag. 5 del ricorso quanto segue: “Il padre, Sig. , in Parte_1
assenza di accordo tra i coniugi, potrà vedere e tenere con sé le figlie per un
pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di chiusura della macelleria presso cui lavora, nonché dalla sera del sabato alla sera della domenica, con pernottamento, a settimane alternate;
• durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
• durante le vacanze
4 pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per due giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; • durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per sette giorni consecutivi, da concordare con la Sig.ra , entro il 30 giugno CP_1 di ciascun anno.”.
Ritiene il Collegio che quanto proposto dalle parti in merito alla regolamentazione del diritto di visita sia conforme all'interesse della prole e, pertanto, il padre potrà tenere con sé le minori secondo quanto sopra indicato, nel rispetto della volontà delle figlie.
Il ricorrente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 Cost., il giudice
5 chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021
n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il ricorrente sia chiamato a contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno determinato nella misura pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il ricorrente, invero, ha dedotto di essere impiegato a tempo indeterminato presso una macelleria, svolgendo la propria attività a tempo parziale e percependo, in media, circa € 550,00 mensili (come dimostrato dalla parziale documentazione reddituale in atti). Ha tuttavia ammesso di percepire ulteriori
“arrotondamenti” - non meglio specificati - corrisposti dal datore di lavoro “fuori busta”.
Egli ha prodotto in data 17/02/2025 C.U. 2024 da cui risultano redditi da lavoro dipendente di € 5.817,70 per il periodo dal 16/03/2023 al 31/12/2023, nonché alcune buste paga tra cui quella di gennaio 2025 riportante € 665,00 netti.
Ha altresì esposto di non essere proprietario di beni immobili e che sul modesto reddito percepito grava, inoltre, il mantenimento di un figlio avuto nel
2022 dalla nuova relazione more uxorio intrapresa successivamente alla separazione dalla (nucleo familiare che vive a casa della madre del CP_1
ricorrente, non potendo questi permettersi un canone di locazione).
La resistente, invece, si è limitata a dedurre di essere priva di occupazione e di non percepire sussidi di Stato;
ella vive in una casa di proprietà della madre sicché non è gravata da canone di locazione.
Del resto, la somma sopra indicata rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età delle figlie e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle
6 esigenze minime di sostentamento, vieppiù se si considerino i problemi di salute della minore per come documentato dalle certificazioni mediche in atti. Per_2
La domanda di “mantenimento” formulata dalla resistente deve essere riqualificata.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, la predetta richiesta assume in questa sede necessariamente le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
In particolare, in base all' art. 5 L. n. 898/1970 “con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè
l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11
luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
7 prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,
che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione,
quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, dunque, non giustifica da sola e di per sé la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, infatti, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non
è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole
“abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato
8 a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge,
perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo
squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la sig.ra non CP_1
ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, non ha nemmeno dedotto - sia pure in modo generico - di essersi dedicata in via esclusiva alla famiglia per tutta la durata del matrimonio, e non ha allegato - ancor prima di dimostrare - di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali reddituali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la resistente istante avrebbe dovuto prima dedurre e poi dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e/o professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, la sig.ra nulla ha dedotto in merito al sacrificio CP_1
delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria domanda sulla base del suo attuale stato di disoccupazione che, non è di per sé sufficiente a rendere fondata la domanda e, in assenza di deduzioni ed allegazioni sul punto,
non può dirsi necessariamente collegato all'apporto fornito alla creazione del patrimonio familiare e alle fortune del coniuge.
Parimenti, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa, a maggior ragione, in considerazione della giovane
9 età della resistente, la quale può ancora trovare utile inserimento nel mondo del lavoro.
Va, poi, evidenziato che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di essa resistente.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
12366/2023 RG;
Pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Catania al N. 52, Parte 2, serie A, Anno 2009;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti le figlie e con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno Parte_1
5 di ogni mese alla resistente, per il mantenimento delle figlie, un assegno dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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