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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 221/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa da sé medesima a norma dell'art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte n.2/L;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ferro n.14, C.F. , CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ferro n.14, C.F. CodiceFiscale_3
entrambe rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizio Tofi
e Luca Casiccio, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Assisi, via San
pagina 1 di 7 da Siena, in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di CP_3
costituzione in appello;
-Appellate=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatole il 2.12.2022 da e Controparte_1 Controparte_2
col quale le veniva intimato di lasciare libero il transito sulla particella n.915 del foglio di mappa 35 del Comune di Gualdo Cattaneo, e ciò in virtù della sentenza n.117/2021
del Tribunale di Spoleto resa nel giudizio di merito possessorio n.312/19 R.G. avente ad oggetto la richiesta di reintegra sulla citata particella, reintegra da effettuarsi mediante la rimozione della catena ivi apposta (dalla . Pt_1
Sosteneva l'opponente che il titolo esecutivo fondato sulla sentenza n.117/2021
Tribunale Spoleto era divenuto inefficace a seguito della sentenza emessa in data
29.10.2022 nell'ambito del giudizio petitorio che aveva coinvolto le stesse parti.
In pratica la sentenza emessa nel giudizio petitorio, che non aveva riconosciuto alcun diritto di transito alla ed alla sulla particella n.915, avrebbe fatto CP_2 CP_1
venir meno l'efficacia del giudizio possessorio, di qui la richiesta di accoglimento dell'opposizione al precetto notificatole il 2.12.2022, con vittoria di spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio le opposte resistevano alla domanda deducendo che, a seguito del ricorso per esecuzione degli obblighi di fare, il G.E. del Tribunale di Spoleto pagina 2 di 7 aveva emesso l'ordinanza del 10.3.2023 con cui era stata ordinata l'esecuzione azionata
(che aveva poi avuto effettivo compimento con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario
del Tribunale di Spoleto il 27.3.2023), di qui l'inammissibilità dell'opposizione per il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta, il giudice di prime cure con sentenza n.714/2023, pubblicata il 29.9.2023, rigettava l'opposizione proposta dalla e la condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti delle opposte, Pt_1
sulla base della considerazione che la sentenza resa nell'ambito del giudizio petitorio non aveva in alcun modo “paralizzato” l'operatività della sentenza n.117/2021 posta a base del precetto opposto.
Avverso tale sentenza ha interposto appello sostanzialmente con Parte_1
un unico motivo di impugnazione, vale a dire deducendo l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver “trascurato e/o non valutato” la sentenza petitoria emessa dal
Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 e l'ordinanza n.11434/2020 in essa richiamata,
emessa nei confronti del nel giudizio proposto dall'odierna Controparte_4
appellante (n.2052/2019 R.G.), relativo all'inesistenza della strada vicinale pubblica insistente sulla particella 915 del foglio di mappa 35.
In conformità delle argomentazioni svolte l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 9.9.24 si sono costituite in giudizio e Controparte_1
che hanno contestato tutte le argomentazioni di parte appellante ed Controparte_2
hanno chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata, poiché priva di fondamento, con la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 7 All'udienza del 2.10.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.6.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto dalla non possa trovare Pt_1
accoglimento.
Premesso che la sentenza azionata (n.117/2021 Tribunale di Spoleto), emessa all'esito del giudizio possessorio, ha efficacia esecutiva, occorre osservare che secondo parte appellante tale efficacia sarebbe venuta meno sulla base di un giudicato esterno, vale a dire la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 nel giudizio petitorio.
La tesi è infondata.
La sentenza resa in ambito petitorio ha infatti rigettato la domanda di negatoria
servitutis -proposta (anche) da volta ad escludere l'esistenza di Parte_1
un diritto di passaggio delle odierne appellate sulla cosiddetta strada “dalle Costarelle al
Catino” ed in particolare sulla particella n.915 del Foglio 35 del Comune di Gualdo
Cattaneo.
In disparte la considerazione che la sentenza resa nel giudizio petitorio ha natura dichiarativa e non ha efficacia esecutiva, è ovvia la considerazione che il contenuto stesso della pronuncia – di rigetto della domanda di negatoria servitutis – esclude che la stessa possa paralizzare il titolo esecutivo di natura giudiziale posto alla base del precetto qui opposto.
pagina 4 di 7 In verità l'appellante fonda la propria tesi su un obiter dictum della motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 nel giudizio petitorio, laddove richiama l'ordinanza n.11434/2020 – che ha definito il procedimento n.2052/2019 R.G.
Tribunale di Spoleto – emessa nei confronti del , nel cui Controparte_4
provvedimento il giudice affermava la natura privatistica -e non pubblica- della strada vicinale “dalle ” ed il fatto che la particella n.915 non fosse gravata Parte_2
da “vicinale pubblico”; quindi, a detta dell'appellante, il fatto che il giudice del petitorio avesse fatto un espresso richiamo all'ordinanza n.11434/2020 fa sì che la stessa ordinanza sia opponibile anche alle attuali appellate (che non avevano preso parte a quel giudizio).
Premesso che si dovrebbe trattare di effetti riflessi e non diretti (ostandovi il disposto dell'art. 2909 cod. civile, visto che la e la non erano parti del CP_2 CP_1
procedimento n.2052/2019 R.G. Tribunale di Spoleto), le statuizioni del giudizio petitorio si sono sostanziate in un rigetto della domanda della onde non è Pt_1
nemmeno ipotizzabile un contrasto tra giudicati.
In altri termini, nel giudizio petitorio non si è giunti ad alcuna decisione che neghi l'esistenza del bene della vita (nel caso in esame, il possesso) affermato nella sentenza n.117/2021 Tribunale di Spoleto.
Infatti la citata sentenza n.117/2021 ha statuito l'esistenza del possesso – in capo a
[...]
e – del passaggio a piedi e con veicoli sulla rata di terreno n.915, CP_1 CP_2
indipendentemente dall'esistenza di una servitù pubblica e dall'individuazione delle particelle su cui insiste la strada vicinale cd. “da a ”, fermo restando Parte_2 Pt_2
che l'unica questione che sotto il profilo petitorio avrebbe potuto incidere sull'efficacia della sentenza n.117/2021, vale a dire l'esistenza o meno di un diritto reale di servitù di pagina 5 di 7 passaggio sulla particella n.915, non è stata affrontata dal Tribunale di Spoleto nella sentenza del 29.10.2022.
Da quanto argomentato deriva che non c'è alcun giudicato esterno che sia in grado di privare di efficacia il decisum della sentenza del Tribunale di Spoleto n.117/2021, visto che la sentenza resa nel giudizio petitorio, più volte sopra richiamata, non contiene alcuna statuizione che contrasti con i provvedimenti adottati dal giudice del merito possessorio.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da
[...]
debba essere respinto. Parte_1
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.714/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 29.9.2023, contrariis
reiectis, così provvede:
• Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle appellate che liquida in
€.1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
• Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 30 giugno 2025
Il Presidente istruttore pagina 6 di 7 (Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 221/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa da sé medesima a norma dell'art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte n.2/L;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ferro n.14, C.F. , CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ferro n.14, C.F. CodiceFiscale_3
entrambe rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizio Tofi
e Luca Casiccio, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Assisi, via San
pagina 1 di 7 da Siena, in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di CP_3
costituzione in appello;
-Appellate=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatole il 2.12.2022 da e Controparte_1 Controparte_2
col quale le veniva intimato di lasciare libero il transito sulla particella n.915 del foglio di mappa 35 del Comune di Gualdo Cattaneo, e ciò in virtù della sentenza n.117/2021
del Tribunale di Spoleto resa nel giudizio di merito possessorio n.312/19 R.G. avente ad oggetto la richiesta di reintegra sulla citata particella, reintegra da effettuarsi mediante la rimozione della catena ivi apposta (dalla . Pt_1
Sosteneva l'opponente che il titolo esecutivo fondato sulla sentenza n.117/2021
Tribunale Spoleto era divenuto inefficace a seguito della sentenza emessa in data
29.10.2022 nell'ambito del giudizio petitorio che aveva coinvolto le stesse parti.
In pratica la sentenza emessa nel giudizio petitorio, che non aveva riconosciuto alcun diritto di transito alla ed alla sulla particella n.915, avrebbe fatto CP_2 CP_1
venir meno l'efficacia del giudizio possessorio, di qui la richiesta di accoglimento dell'opposizione al precetto notificatole il 2.12.2022, con vittoria di spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio le opposte resistevano alla domanda deducendo che, a seguito del ricorso per esecuzione degli obblighi di fare, il G.E. del Tribunale di Spoleto pagina 2 di 7 aveva emesso l'ordinanza del 10.3.2023 con cui era stata ordinata l'esecuzione azionata
(che aveva poi avuto effettivo compimento con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario
del Tribunale di Spoleto il 27.3.2023), di qui l'inammissibilità dell'opposizione per il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta, il giudice di prime cure con sentenza n.714/2023, pubblicata il 29.9.2023, rigettava l'opposizione proposta dalla e la condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti delle opposte, Pt_1
sulla base della considerazione che la sentenza resa nell'ambito del giudizio petitorio non aveva in alcun modo “paralizzato” l'operatività della sentenza n.117/2021 posta a base del precetto opposto.
Avverso tale sentenza ha interposto appello sostanzialmente con Parte_1
un unico motivo di impugnazione, vale a dire deducendo l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver “trascurato e/o non valutato” la sentenza petitoria emessa dal
Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 e l'ordinanza n.11434/2020 in essa richiamata,
emessa nei confronti del nel giudizio proposto dall'odierna Controparte_4
appellante (n.2052/2019 R.G.), relativo all'inesistenza della strada vicinale pubblica insistente sulla particella 915 del foglio di mappa 35.
In conformità delle argomentazioni svolte l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 9.9.24 si sono costituite in giudizio e Controparte_1
che hanno contestato tutte le argomentazioni di parte appellante ed Controparte_2
hanno chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata, poiché priva di fondamento, con la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 7 All'udienza del 2.10.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.6.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto dalla non possa trovare Pt_1
accoglimento.
Premesso che la sentenza azionata (n.117/2021 Tribunale di Spoleto), emessa all'esito del giudizio possessorio, ha efficacia esecutiva, occorre osservare che secondo parte appellante tale efficacia sarebbe venuta meno sulla base di un giudicato esterno, vale a dire la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 nel giudizio petitorio.
La tesi è infondata.
La sentenza resa in ambito petitorio ha infatti rigettato la domanda di negatoria
servitutis -proposta (anche) da volta ad escludere l'esistenza di Parte_1
un diritto di passaggio delle odierne appellate sulla cosiddetta strada “dalle Costarelle al
Catino” ed in particolare sulla particella n.915 del Foglio 35 del Comune di Gualdo
Cattaneo.
In disparte la considerazione che la sentenza resa nel giudizio petitorio ha natura dichiarativa e non ha efficacia esecutiva, è ovvia la considerazione che il contenuto stesso della pronuncia – di rigetto della domanda di negatoria servitutis – esclude che la stessa possa paralizzare il titolo esecutivo di natura giudiziale posto alla base del precetto qui opposto.
pagina 4 di 7 In verità l'appellante fonda la propria tesi su un obiter dictum della motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in data 29.10.2022 nel giudizio petitorio, laddove richiama l'ordinanza n.11434/2020 – che ha definito il procedimento n.2052/2019 R.G.
Tribunale di Spoleto – emessa nei confronti del , nel cui Controparte_4
provvedimento il giudice affermava la natura privatistica -e non pubblica- della strada vicinale “dalle ” ed il fatto che la particella n.915 non fosse gravata Parte_2
da “vicinale pubblico”; quindi, a detta dell'appellante, il fatto che il giudice del petitorio avesse fatto un espresso richiamo all'ordinanza n.11434/2020 fa sì che la stessa ordinanza sia opponibile anche alle attuali appellate (che non avevano preso parte a quel giudizio).
Premesso che si dovrebbe trattare di effetti riflessi e non diretti (ostandovi il disposto dell'art. 2909 cod. civile, visto che la e la non erano parti del CP_2 CP_1
procedimento n.2052/2019 R.G. Tribunale di Spoleto), le statuizioni del giudizio petitorio si sono sostanziate in un rigetto della domanda della onde non è Pt_1
nemmeno ipotizzabile un contrasto tra giudicati.
In altri termini, nel giudizio petitorio non si è giunti ad alcuna decisione che neghi l'esistenza del bene della vita (nel caso in esame, il possesso) affermato nella sentenza n.117/2021 Tribunale di Spoleto.
Infatti la citata sentenza n.117/2021 ha statuito l'esistenza del possesso – in capo a
[...]
e – del passaggio a piedi e con veicoli sulla rata di terreno n.915, CP_1 CP_2
indipendentemente dall'esistenza di una servitù pubblica e dall'individuazione delle particelle su cui insiste la strada vicinale cd. “da a ”, fermo restando Parte_2 Pt_2
che l'unica questione che sotto il profilo petitorio avrebbe potuto incidere sull'efficacia della sentenza n.117/2021, vale a dire l'esistenza o meno di un diritto reale di servitù di pagina 5 di 7 passaggio sulla particella n.915, non è stata affrontata dal Tribunale di Spoleto nella sentenza del 29.10.2022.
Da quanto argomentato deriva che non c'è alcun giudicato esterno che sia in grado di privare di efficacia il decisum della sentenza del Tribunale di Spoleto n.117/2021, visto che la sentenza resa nel giudizio petitorio, più volte sopra richiamata, non contiene alcuna statuizione che contrasti con i provvedimenti adottati dal giudice del merito possessorio.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da
[...]
debba essere respinto. Parte_1
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.714/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 29.9.2023, contrariis
reiectis, così provvede:
• Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle appellate che liquida in
€.1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
• Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 30 giugno 2025
Il Presidente istruttore pagina 6 di 7 (Dott. Simone Salcerini)
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