2. E' abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.
Note all'art. 47:
- Per il nuovo testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
- Il testo degli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , abrogati dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 66 (Tempo degli atti dei conciliatori). - I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.
Art. 67 (Luogo delle udienze). - I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.
Il conciliatore in caso di urgenza puo' sentire le parti e provvede sulle loro istanze nella propria abilitazione, ma non vi puo' tenere l'udienza di discussione".
- Il capo I (articoli 20-29) del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 , abrogato dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, reca norme relative all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: "Del giudice conciliatore".