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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1785/2024 promossa da:
(C.F.: ), cittadina italiana, nata a Parte_1 C.F._1
Portogruaro (VE) il 29.03.1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Calzà; ricorrente contro
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 al Tagliamento (VE) il 18.06.1988, cittadino italiano, residente in [...]di Livenza
(VE), Via Cesare Pavese n. 3/B resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale: nella quale parte ricorrente, con note depositate in data 29/5/2025, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
1. verificata l'intollerabilità della convivenza dichiararsi la separazione dei coniugi
e per fatti addebitabili a quest'ultimo; Parte_1 Controparte_1
1
2. assegnarsi la casa familiare alla sig.ra che ivi abiterà insieme alla Parte_1
Per_ figlia minore;
3. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
4. In considerazione del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale in Per_ essere in capo al padre, sig. , sulla figlia minore , affidarsi Controparte_1 la minore in modo esclusivo rinforzato e/o esclusivo alla Persona_2 madre, , con mandato di vigilanza, supporto e controllo al Servizio Parte_1
Sociale del Comune competente rispetto alla sua residenza (attualmente Comune di Santo
Stino di Livenza), il quale continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Servizi
Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per gli opportuni interventi a favore sia della minore che dei familiari, per come attualmente in essere
(progetto di affido diurno;
servizio educativo domiciliare e incontri protetti con il padre;
amministratore di sostegno;
progetto reti di supporto madre – figlia);
5. disporsi che il padre, sig. , possa incontrare la figlia minore Controparte_1 solo in forma presenziata e protetta avanti gli assistenti sociali competenti per territorio con la frequenza e le modalità dagli stessi individuate;
6. disporsi che il padre, sig. versi in favore della sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 10 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 della figlia minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Somma automaticamente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie contratte per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
7. Disporsi che l'assegno Unico per il nucleo familiare sia percepito al 100% dalla sig.ra
Parte_1
8. In ogni caso, spese di causa integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2024, allegando episodi di Parte_1 violenza domestica ai suoi danni, ha chiesto la separazione giudiziale dal marito
[...]
con il quale si era sposata in San Stino di Livenza (VE) in data Controparte_1
29/09/2018.
La ricorrente ha rappresentato che in data 17/11/2018 era nata la figlia della coppia , Per_1
2 affidata dal Tribunale per i Minorenni di Trieste per sostegno e controllo ai servizi sociali, con la collaborazione dei servizi specialistici dell'azienda sanitaria.
Nel ricorso è stato allegato che inizialmente madre e figlia erano state collocate in una struttura protetta, essendo stata la prima, alla presenza della seconda, vittima di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie aggravate commesse dal marito, condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Successivamente, le due persone offese erano state inserite in una comunità familiare, per poi fare rientro nel comune di provenienza, supportate da una rete di protezione fornita da una famiglia affidataria, dal servizio domiciliare e da operatori del volontariato. Quindi, definendo il procedimento, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato l'affidamento della minorenne al servizio sociale e aveva pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con facoltà di incontrare la figlia solo in forma presenziata, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Ente affidatario. Nel frattempo, su iniziativa dei servizi sociali, era stata beneficiaria di un provvedimento di nomina Parte_1 di amministratore di sostegno, con l'assistenza del quale, previa autorizzazione del giudice tutelare, è stato introdotto il presente giudizio.
Richiamando i fatti di rilievo penale di cui era stata vittima, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, con conferma dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dall'autorità giudiziaria minorile nei confronti del padre.
Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa part-time con reddito annuo lordo di 13.000,00 euro, specificando che il marito, pur risultandole svolgere attività lavorativa, nel corso degli anni le aveva versato con discontinuità, per contribuire alle spese per la bambina, alcune somme di denaro non precisamente determinate. Su tale premessa, quale contributo al mantenimento della figlia ha richiesto l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versamento di un assegno mensile di euro 300,00, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie e alla attribuzione integrale a proprio favore dell'assegno unico universale.
2. Nell'udienza del giorno 3/12/2024 è comparsa la sola parte ricorrente.
3 nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi del Controparte_1 giudizio, non si è costituito, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice relatore, premesso che, essendosi già definito il procedimento minorile, non vi era luogo per disporre la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni, prevista dall'art. 38 comma 1 disp. att. c.c. per il solo e differente caso di contemporanea pendenza dei due giudizi, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto in tema di affidamento della minorenne e di incontri con il padre in termini coincidenti con quelli già previsti dal Tribunale per i Minorenni;
ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie, a decorrere dalla domanda, un assegno di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla madre. Quindi, ha richiesto ai servizi sociosanitari incaricati una relazione di aggiornamento, ricevuta la quale, nell'udienza del giorno
25/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte, essendo la causa matura per la decisione, è stata fissata per il giorno 2/9/2025 udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
3. La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che la situazione coniugale, quale allegata e documentata da parte ricorrente, dimostra che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
4. Analogamente, merita accoglimento anche la domanda di addebito.
Parte ricorrente ha depositato copia degli atti del procedimento penale svoltosi a carico del resistente, i quali, per il tramite del contributo dichiarativo di plurime e convergenti fonti testimoniali, pienamente recepite nella sentenza di condanna in primo grado, confermata in appello, tratteggiano il quadro delle abituali condotte verbalmente violente e fisicamente aggressive poste in essere da ai danni della moglie. Controparte_1
4 Gli atti penali possono essere posti a fondamento della decisione in questa sede, perché, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. 2947/2023).
Nel caso in esame, non solo gli atti penali prodotti in causa sono stati per lo più assunti nella sede dibattimentale, quindi nel contraddittorio con l'imputato, originando la doppia conforme pronuncia di condanna che ha ritenuto pienamente attendibili le fonti probatorie a sostegno dell'accusa, ma il loro contenuto nemmeno è stato contestato in questa sede, in cui il resistente ha rinunciato a difendersi.
Le condotte penalmente rilevanti giustificano l'addebito della separazione, ove si consideri che, secondo la Suprema Corte, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. 22294/2024)
5. Per ciò che concerne i provvedimenti di affido e collocamento della figlia della coppia, innanzitutto va preso atto che, con provvedimento definitivo, il Tribunale per i Minorenni ha privato il padre della responsabilità genitoriale. In assenza di novità sopravvenute, tale privazione si deve necessariamente tradurre nell'esclusione dell'affidamento paterno. Gli incontri tra padre e figlia dovranno continuare a essere gestiti dai servizi incaricati,
5 secondo quanto già previsto dall'autorità giudiziaria minorile.
Fermo restando che, per le peculiarità della situazione familiare, è prioritaria nell'interesse della figlia minorenne la prosecuzione degli interventi di supporto predisposti dalla rete dei servizi coinvolti, resta da stabilire se la bambina debba essere affidata al servizio sociale, con limitazione anche della responsabilità genitoriale materna, o debba essere affidata in via esclusiva alla madre, con il semplice supporto dei servizi, così come da ultimo richiesto dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni definitive. In altri termini, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 32290/2023) va deciso se il necessario intervento dei servizi debba qualificarsi per il sostegno e il supporto della genitrice, o debba essere in tutto o in parte ablativo anche della sua responsabilità, non essendo ella in grado di esercitarla congruamente.
È condivisibile la tesi di parte ricorrente, che ha chiesto per sé l'affidamento esclusivo della figlia, con un mandato ai servizi di semplice vigilanza e supporto.
La relazione da ultimo acquisita, infatti, pur rilevando le fragilità della madre e la necessità di un supporto per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, tradottasi anche nella nomina di un amministratore di sostegno, ne ha evidenziato anche la costante collaborazione e interlocuzione con i servizi, la disponibilità all'accettazione del loro progetto di supporto, l'investimento delle proprie risorse personali ed emotive centrato sulle esigenze della bambina. In sostanza, risulta che adeguatamente Parte_2 supportata, è in grado di esercitare correttamente la propria responsabilità genitoriale.
D'altro canto, l'art.
5-bis legge 183/1984, introdotto con la recente riforma, richiede per l'affidamento al servizio sociale non solo l'esistenza di condotte pregiudizievoli, ma anche l'inefficacia degli interventi dei servizi o l'assenza di collaborazione dei genitori, ulteriore requisito che, anche a prescindere dalla sussistenza del primo, senz'altro difetta nel caso di specie.
6. In ordine ai profili economici, è necessario considerare che parte resistente, per quanto riferito dalla moglie e per quanto attestato dai servizi, svolge regolarmente attività lavorativa, pur con una certa discontinuità, per cui non vi sono elementi contrari tali da escludere la sua capacità di produrre reddito.
6 Considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore della figlia e tenuto conto delle esigenze di quest'ultima rapportate all'età, va disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale spetta in via integrale e esclusiva all'affidataria esclusiva.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare, risultando dalla relazione dei servizi sociali che la ricorrente vive con la figlia in un alloggio ATER che le è stato assegnato, nel quale il resistente non ha titolo per dimorare.
7. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE) in data
[...]
29/09/2018;
2. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza (VE), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registro atti di matrimonio, atto n. 10, Parte 1, anno 2019, Ufficio 1);
3. dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4. affida la figlia minorenne alla madre alla quale è attribuito in Per_1 Parte_1 via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per la minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale,
7 il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocamento presso la madre;
5. conferisce ai servizi sociali del comune competente un mandato di vigilanza e supporto, al fine di proseguire, con la collaborazione dei servizi specialistici dell'azienda sanitaria, gli interventi già in atto a sostegno della minorenne e della madre;
6. dispone che il padre possa incontrare la figlia solo in forma presenziata e protetta, secondo modalità e tempi indicati dai servizi mandatari;
7. dispone che il padre provveda al mantenimento della Controparte_1 figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat, se in aumento;
8. dispone che il padre provveda al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di
Pordenone in data 22 febbraio 2018;
9. dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre in Parte_1 quanto affidataria in via esclusiva della figlia minorenne;
10. condanna la parte resistente a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi e in euro 3.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1785/2024 promossa da:
(C.F.: ), cittadina italiana, nata a Parte_1 C.F._1
Portogruaro (VE) il 29.03.1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Calzà; ricorrente contro
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 al Tagliamento (VE) il 18.06.1988, cittadino italiano, residente in [...]di Livenza
(VE), Via Cesare Pavese n. 3/B resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale: nella quale parte ricorrente, con note depositate in data 29/5/2025, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
1. verificata l'intollerabilità della convivenza dichiararsi la separazione dei coniugi
e per fatti addebitabili a quest'ultimo; Parte_1 Controparte_1
1
2. assegnarsi la casa familiare alla sig.ra che ivi abiterà insieme alla Parte_1
Per_ figlia minore;
3. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
4. In considerazione del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale in Per_ essere in capo al padre, sig. , sulla figlia minore , affidarsi Controparte_1 la minore in modo esclusivo rinforzato e/o esclusivo alla Persona_2 madre, , con mandato di vigilanza, supporto e controllo al Servizio Parte_1
Sociale del Comune competente rispetto alla sua residenza (attualmente Comune di Santo
Stino di Livenza), il quale continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Servizi
Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per gli opportuni interventi a favore sia della minore che dei familiari, per come attualmente in essere
(progetto di affido diurno;
servizio educativo domiciliare e incontri protetti con il padre;
amministratore di sostegno;
progetto reti di supporto madre – figlia);
5. disporsi che il padre, sig. , possa incontrare la figlia minore Controparte_1 solo in forma presenziata e protetta avanti gli assistenti sociali competenti per territorio con la frequenza e le modalità dagli stessi individuate;
6. disporsi che il padre, sig. versi in favore della sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 10 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 della figlia minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Somma automaticamente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie contratte per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
7. Disporsi che l'assegno Unico per il nucleo familiare sia percepito al 100% dalla sig.ra
Parte_1
8. In ogni caso, spese di causa integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2024, allegando episodi di Parte_1 violenza domestica ai suoi danni, ha chiesto la separazione giudiziale dal marito
[...]
con il quale si era sposata in San Stino di Livenza (VE) in data Controparte_1
29/09/2018.
La ricorrente ha rappresentato che in data 17/11/2018 era nata la figlia della coppia , Per_1
2 affidata dal Tribunale per i Minorenni di Trieste per sostegno e controllo ai servizi sociali, con la collaborazione dei servizi specialistici dell'azienda sanitaria.
Nel ricorso è stato allegato che inizialmente madre e figlia erano state collocate in una struttura protetta, essendo stata la prima, alla presenza della seconda, vittima di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie aggravate commesse dal marito, condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Successivamente, le due persone offese erano state inserite in una comunità familiare, per poi fare rientro nel comune di provenienza, supportate da una rete di protezione fornita da una famiglia affidataria, dal servizio domiciliare e da operatori del volontariato. Quindi, definendo il procedimento, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato l'affidamento della minorenne al servizio sociale e aveva pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con facoltà di incontrare la figlia solo in forma presenziata, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Ente affidatario. Nel frattempo, su iniziativa dei servizi sociali, era stata beneficiaria di un provvedimento di nomina Parte_1 di amministratore di sostegno, con l'assistenza del quale, previa autorizzazione del giudice tutelare, è stato introdotto il presente giudizio.
Richiamando i fatti di rilievo penale di cui era stata vittima, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, con conferma dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dall'autorità giudiziaria minorile nei confronti del padre.
Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa part-time con reddito annuo lordo di 13.000,00 euro, specificando che il marito, pur risultandole svolgere attività lavorativa, nel corso degli anni le aveva versato con discontinuità, per contribuire alle spese per la bambina, alcune somme di denaro non precisamente determinate. Su tale premessa, quale contributo al mantenimento della figlia ha richiesto l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versamento di un assegno mensile di euro 300,00, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie e alla attribuzione integrale a proprio favore dell'assegno unico universale.
2. Nell'udienza del giorno 3/12/2024 è comparsa la sola parte ricorrente.
3 nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi del Controparte_1 giudizio, non si è costituito, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice relatore, premesso che, essendosi già definito il procedimento minorile, non vi era luogo per disporre la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni, prevista dall'art. 38 comma 1 disp. att. c.c. per il solo e differente caso di contemporanea pendenza dei due giudizi, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto in tema di affidamento della minorenne e di incontri con il padre in termini coincidenti con quelli già previsti dal Tribunale per i Minorenni;
ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie, a decorrere dalla domanda, un assegno di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla madre. Quindi, ha richiesto ai servizi sociosanitari incaricati una relazione di aggiornamento, ricevuta la quale, nell'udienza del giorno
25/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte, essendo la causa matura per la decisione, è stata fissata per il giorno 2/9/2025 udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
3. La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che la situazione coniugale, quale allegata e documentata da parte ricorrente, dimostra che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
4. Analogamente, merita accoglimento anche la domanda di addebito.
Parte ricorrente ha depositato copia degli atti del procedimento penale svoltosi a carico del resistente, i quali, per il tramite del contributo dichiarativo di plurime e convergenti fonti testimoniali, pienamente recepite nella sentenza di condanna in primo grado, confermata in appello, tratteggiano il quadro delle abituali condotte verbalmente violente e fisicamente aggressive poste in essere da ai danni della moglie. Controparte_1
4 Gli atti penali possono essere posti a fondamento della decisione in questa sede, perché, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. 2947/2023).
Nel caso in esame, non solo gli atti penali prodotti in causa sono stati per lo più assunti nella sede dibattimentale, quindi nel contraddittorio con l'imputato, originando la doppia conforme pronuncia di condanna che ha ritenuto pienamente attendibili le fonti probatorie a sostegno dell'accusa, ma il loro contenuto nemmeno è stato contestato in questa sede, in cui il resistente ha rinunciato a difendersi.
Le condotte penalmente rilevanti giustificano l'addebito della separazione, ove si consideri che, secondo la Suprema Corte, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. 22294/2024)
5. Per ciò che concerne i provvedimenti di affido e collocamento della figlia della coppia, innanzitutto va preso atto che, con provvedimento definitivo, il Tribunale per i Minorenni ha privato il padre della responsabilità genitoriale. In assenza di novità sopravvenute, tale privazione si deve necessariamente tradurre nell'esclusione dell'affidamento paterno. Gli incontri tra padre e figlia dovranno continuare a essere gestiti dai servizi incaricati,
5 secondo quanto già previsto dall'autorità giudiziaria minorile.
Fermo restando che, per le peculiarità della situazione familiare, è prioritaria nell'interesse della figlia minorenne la prosecuzione degli interventi di supporto predisposti dalla rete dei servizi coinvolti, resta da stabilire se la bambina debba essere affidata al servizio sociale, con limitazione anche della responsabilità genitoriale materna, o debba essere affidata in via esclusiva alla madre, con il semplice supporto dei servizi, così come da ultimo richiesto dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni definitive. In altri termini, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 32290/2023) va deciso se il necessario intervento dei servizi debba qualificarsi per il sostegno e il supporto della genitrice, o debba essere in tutto o in parte ablativo anche della sua responsabilità, non essendo ella in grado di esercitarla congruamente.
È condivisibile la tesi di parte ricorrente, che ha chiesto per sé l'affidamento esclusivo della figlia, con un mandato ai servizi di semplice vigilanza e supporto.
La relazione da ultimo acquisita, infatti, pur rilevando le fragilità della madre e la necessità di un supporto per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, tradottasi anche nella nomina di un amministratore di sostegno, ne ha evidenziato anche la costante collaborazione e interlocuzione con i servizi, la disponibilità all'accettazione del loro progetto di supporto, l'investimento delle proprie risorse personali ed emotive centrato sulle esigenze della bambina. In sostanza, risulta che adeguatamente Parte_2 supportata, è in grado di esercitare correttamente la propria responsabilità genitoriale.
D'altro canto, l'art.
5-bis legge 183/1984, introdotto con la recente riforma, richiede per l'affidamento al servizio sociale non solo l'esistenza di condotte pregiudizievoli, ma anche l'inefficacia degli interventi dei servizi o l'assenza di collaborazione dei genitori, ulteriore requisito che, anche a prescindere dalla sussistenza del primo, senz'altro difetta nel caso di specie.
6. In ordine ai profili economici, è necessario considerare che parte resistente, per quanto riferito dalla moglie e per quanto attestato dai servizi, svolge regolarmente attività lavorativa, pur con una certa discontinuità, per cui non vi sono elementi contrari tali da escludere la sua capacità di produrre reddito.
6 Considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore della figlia e tenuto conto delle esigenze di quest'ultima rapportate all'età, va disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale spetta in via integrale e esclusiva all'affidataria esclusiva.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare, risultando dalla relazione dei servizi sociali che la ricorrente vive con la figlia in un alloggio ATER che le è stato assegnato, nel quale il resistente non ha titolo per dimorare.
7. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE) in data
[...]
29/09/2018;
2. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza (VE), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registro atti di matrimonio, atto n. 10, Parte 1, anno 2019, Ufficio 1);
3. dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4. affida la figlia minorenne alla madre alla quale è attribuito in Per_1 Parte_1 via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per la minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale,
7 il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocamento presso la madre;
5. conferisce ai servizi sociali del comune competente un mandato di vigilanza e supporto, al fine di proseguire, con la collaborazione dei servizi specialistici dell'azienda sanitaria, gli interventi già in atto a sostegno della minorenne e della madre;
6. dispone che il padre possa incontrare la figlia solo in forma presenziata e protetta, secondo modalità e tempi indicati dai servizi mandatari;
7. dispone che il padre provveda al mantenimento della Controparte_1 figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat, se in aumento;
8. dispone che il padre provveda al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di
Pordenone in data 22 febbraio 2018;
9. dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre in Parte_1 quanto affidataria in via esclusiva della figlia minorenne;
10. condanna la parte resistente a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi e in euro 3.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Giorgio Cozzarini
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