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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4287/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE Parte_1
MANTELLO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indebito assistenziale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra Parte_1 conveniva dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma di euro 2.102,64. Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (indennità di accompagnamento) aggiungendo che l' ha disposto, con comunicazione in data 13.02.2023, il recupero CP_2 della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° novembre 2022/28 febbraio 2023, avendo l' accertato il venir meno del CP_1 requisito sanitario in precedenza riconosciuto in sede giudiziale, con riferimento, appunto, all'indennità di accompagnamento. La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, rilevando che dopo il riconoscimento in sede giudiziale dei requisiti sanitari previsti per l'indicata prestazione assistenziale, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti ai fini 1 della fruizione dei benefici connessi alla sordità da cui è affetta;
domanda nella quale era stato espressamente esclusa la richiesta di accertamento dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento. Aggiungeva che nella seduta del 12.10.2022 la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità l'aveva ritenuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) grave 100%” escludendo, pertanto, la ricorrenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. Dedotta, altresì, l'intangibilità dell'accertamento contenuto nel Decreto di Omologazione emesso ex art. 445 bis c.p.c. dal Tribunale di Cosenza in data 21 marzo 2019, concludeva chiedendo “attesa la sussistenza del requisito sanitario invalidante, come accertato in via definitiva e riconosciuto dalla Procedura ATP ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 3957/2017 e dal relativo Decreto di Omologa del 21/03/2019, non impugnato e divenuto definitivo, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca e sospensione trattamento dell'indennità di accompagnamento n. 07091897 già costituita con decorrenza Settembre 2017; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente a conservare il Trattamento dell'Indennità di Accompagnamento n. 07091897 costituito e goduto con decorrenza Settembre 2017, con conseguente condanna dell
[...]
a ripristinare il Beneficio Assistenziale ed a versare alla Ricorrente le CP_3 mensilità insolute maturate e maturande dalla data di illecita sospensione della misura, ovvero dal Novembre 2022, sino alla effettiva ricostituzione del trattamento, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su ciascuna mensilità al soddisfo”. Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 28.11.2025, la parte convenuta il 29.11.2025.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o
2 dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005 e n. 2056/2004). E', dunque, chiaro che nella materia dell'indebito assistenziale scaturente da un accertamento, eseguito in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, il diritto dell' di procedere alla ripetizione delle CP_1 somme erogate sussiste solo con riferimento agli importi corrisposti successivamente all'accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti stessi, atteso che dalla data del suddetto accertamento vengono meno le condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni. Ne consegue che, con riferimento al periodo pregresso, anche per ragioni di tutela dell'affidamento creato nel destinatario della prestazione, le provvidenze corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione. Nel caso di specie, pertanto, posto che la visita collegiale (a seguito della quale non sono stati più riconosciuti i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento) è stata eseguita il 12.10.2022 e considerato che il recupero è relativo ad un periodo successivo (dal 1° novembre 2022 fino al 28 febbraio 2023), le somme erogate per tale periodo erano indebite e potevano sicuramente essere oggetto di ripetizione. Non ignora il Tribunale che più recentemente la Suprema Corte ha anche
3 affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una
o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, CP_2 comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente
4 dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021 Il caso in esame, tuttavia, non è sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte nella pronuncia da ultimo indicata. Se è vero, infatti, che l' avrebbe dovuto disporre nei termini di legge la CP_1 sospensione e poi la revoca della prestazione assistenziale non più riconosciuta, è altrettanto vero che il verbale della visita collegiale del 12.10.2022 è stato comunicato alla SI.ra , che, infatti, ha prodotto Pt_1 copia del suddetto verbale, così dando prova di averlo ricevuto. Si deve, pertanto, ritenere, che il complessivo comportamento dell'istituto non possa aver generato alcun affidamento circa l'esito della visita collegiale. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, atteso che in ogni caso il verbale della visita collegiale e l'accertamento negativo dei requisiti sanitari non sono stati oggetto di una istanza ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, mantengono la loro piena efficacia, preclusiva anche rispetto alla domanda di condanna al ripristino dell'indennità; tanto, indipendentemente dalla circostanza che la domanda amministrativa che ha dato luogo all'accertamento negativo dei requisiti sanitari per
5 l'indennità di accompagnamento non fosse volta a tale accertamento, espressamente escluso come risulta dal relativo modulo, da cui tuttavia non è dato evincere che l'istanza tendesse al riconoscimento dei requisiti di una condizione di sordità. Non rileva, inoltre, che il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza il 21 marzo 2019 non sia impugnabile né modificabile (da parte del Giudice), così come previsto dal citato art. 445 bis c.p.c.; tanto, infatti, non preclude eventuali successive determinazioni in sede amministrativa. La non impugnabilità non attribuisce all'accertamento dei requisiti sanitari carattere di definitività, atteso che tali requisiti sono per loro natura
“modificabili” anche “in melius” potendo le patologie regredire al punto da giustificare un diverso accertamento dei requisiti sanitari (nel caso di specie accertati giudizialmente). Neanche rileva la circostanza relativa all'errore commesso dall' CP_1 perché, si ripete, l'accertamento negativo dei requisiti sanitari, portato a conoscenza della ricorrente, non è stato impugnato nel termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 42, comma 3, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e tale accertamento, pertanto, non può più essere posto in discussione, attesa, appunto, la mancata attivazione dello strumento giudiziale previsto (tempestiva istanza ex art. 445 bis c.p.c.). Si compensano le spese di lite, in ragione del comportamento negligente tenuto dall' che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione delle CP_1 prestazioni ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 37, co. 8, L. 448/98; comportamento che ha certamente concorso a dar luogo all'odierna controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 02/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
6
, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE Parte_1
MANTELLO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indebito assistenziale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra Parte_1 conveniva dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma di euro 2.102,64. Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (indennità di accompagnamento) aggiungendo che l' ha disposto, con comunicazione in data 13.02.2023, il recupero CP_2 della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° novembre 2022/28 febbraio 2023, avendo l' accertato il venir meno del CP_1 requisito sanitario in precedenza riconosciuto in sede giudiziale, con riferimento, appunto, all'indennità di accompagnamento. La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, rilevando che dopo il riconoscimento in sede giudiziale dei requisiti sanitari previsti per l'indicata prestazione assistenziale, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti ai fini 1 della fruizione dei benefici connessi alla sordità da cui è affetta;
domanda nella quale era stato espressamente esclusa la richiesta di accertamento dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento. Aggiungeva che nella seduta del 12.10.2022 la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità l'aveva ritenuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) grave 100%” escludendo, pertanto, la ricorrenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. Dedotta, altresì, l'intangibilità dell'accertamento contenuto nel Decreto di Omologazione emesso ex art. 445 bis c.p.c. dal Tribunale di Cosenza in data 21 marzo 2019, concludeva chiedendo “attesa la sussistenza del requisito sanitario invalidante, come accertato in via definitiva e riconosciuto dalla Procedura ATP ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 3957/2017 e dal relativo Decreto di Omologa del 21/03/2019, non impugnato e divenuto definitivo, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca e sospensione trattamento dell'indennità di accompagnamento n. 07091897 già costituita con decorrenza Settembre 2017; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente a conservare il Trattamento dell'Indennità di Accompagnamento n. 07091897 costituito e goduto con decorrenza Settembre 2017, con conseguente condanna dell
[...]
a ripristinare il Beneficio Assistenziale ed a versare alla Ricorrente le CP_3 mensilità insolute maturate e maturande dalla data di illecita sospensione della misura, ovvero dal Novembre 2022, sino alla effettiva ricostituzione del trattamento, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi su ciascuna mensilità al soddisfo”. Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 28.11.2025, la parte convenuta il 29.11.2025.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o
2 dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005 e n. 2056/2004). E', dunque, chiaro che nella materia dell'indebito assistenziale scaturente da un accertamento, eseguito in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, il diritto dell' di procedere alla ripetizione delle CP_1 somme erogate sussiste solo con riferimento agli importi corrisposti successivamente all'accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti stessi, atteso che dalla data del suddetto accertamento vengono meno le condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni. Ne consegue che, con riferimento al periodo pregresso, anche per ragioni di tutela dell'affidamento creato nel destinatario della prestazione, le provvidenze corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione. Nel caso di specie, pertanto, posto che la visita collegiale (a seguito della quale non sono stati più riconosciuti i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento) è stata eseguita il 12.10.2022 e considerato che il recupero è relativo ad un periodo successivo (dal 1° novembre 2022 fino al 28 febbraio 2023), le somme erogate per tale periodo erano indebite e potevano sicuramente essere oggetto di ripetizione. Non ignora il Tribunale che più recentemente la Suprema Corte ha anche
3 affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una
o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, CP_2 comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente
4 dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021 Il caso in esame, tuttavia, non è sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte nella pronuncia da ultimo indicata. Se è vero, infatti, che l' avrebbe dovuto disporre nei termini di legge la CP_1 sospensione e poi la revoca della prestazione assistenziale non più riconosciuta, è altrettanto vero che il verbale della visita collegiale del 12.10.2022 è stato comunicato alla SI.ra , che, infatti, ha prodotto Pt_1 copia del suddetto verbale, così dando prova di averlo ricevuto. Si deve, pertanto, ritenere, che il complessivo comportamento dell'istituto non possa aver generato alcun affidamento circa l'esito della visita collegiale. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, atteso che in ogni caso il verbale della visita collegiale e l'accertamento negativo dei requisiti sanitari non sono stati oggetto di una istanza ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, mantengono la loro piena efficacia, preclusiva anche rispetto alla domanda di condanna al ripristino dell'indennità; tanto, indipendentemente dalla circostanza che la domanda amministrativa che ha dato luogo all'accertamento negativo dei requisiti sanitari per
5 l'indennità di accompagnamento non fosse volta a tale accertamento, espressamente escluso come risulta dal relativo modulo, da cui tuttavia non è dato evincere che l'istanza tendesse al riconoscimento dei requisiti di una condizione di sordità. Non rileva, inoltre, che il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza il 21 marzo 2019 non sia impugnabile né modificabile (da parte del Giudice), così come previsto dal citato art. 445 bis c.p.c.; tanto, infatti, non preclude eventuali successive determinazioni in sede amministrativa. La non impugnabilità non attribuisce all'accertamento dei requisiti sanitari carattere di definitività, atteso che tali requisiti sono per loro natura
“modificabili” anche “in melius” potendo le patologie regredire al punto da giustificare un diverso accertamento dei requisiti sanitari (nel caso di specie accertati giudizialmente). Neanche rileva la circostanza relativa all'errore commesso dall' CP_1 perché, si ripete, l'accertamento negativo dei requisiti sanitari, portato a conoscenza della ricorrente, non è stato impugnato nel termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 42, comma 3, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e tale accertamento, pertanto, non può più essere posto in discussione, attesa, appunto, la mancata attivazione dello strumento giudiziale previsto (tempestiva istanza ex art. 445 bis c.p.c.). Si compensano le spese di lite, in ragione del comportamento negligente tenuto dall' che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione delle CP_1 prestazioni ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 37, co. 8, L. 448/98; comportamento che ha certamente concorso a dar luogo all'odierna controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 02/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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