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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4340/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4340/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 206 del 03.04.2025, di euro 8.124,86, per IMU anno 2019, notificato in data 30.06.2025, emesso dal Comune di Agropoli, chiedendone l'annullamento.
A TI DU
L'accertamento è in via preliminare e pregiudiziale illegittimo, in quanto notificato dopo la scadenza del termine decadenziale quinquennale a far data dall'annualità oggetto di imposizione. l'avviso impugnato relativo all'annualità IMU 2019 è stato notificato solo in data 30 giugno 2025, ben oltre la data di scadenza del termine quinquennale successivo all'annualità oggetto di imposizione fissata dal legislatore nella data del 31 dicembre 2024.
Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
Passando alla trattazione nel merito, la Corte osserva che i motivi di doglianza eccepiti da parte ricorrente, sono corretti.
L'Ente impositore, ha provveduto a notificare il suddetto avviso di accertamento solo in data 30 giugno 2025, quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 161, anche considerando la proroga dei termini previsti dalla legge “Cura Italia” DL 18/2020, degli 85 giorni, (26.03.2025), per cui l'eccezione del ricorrente di avvenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria, stante l'assenza di validi atti interruttivi del decorso dei termini decadenziali/prescrizionali, va considerata corretta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00, oltre cut, iva e cassa se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4340/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4340/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 206 del 03.04.2025, di euro 8.124,86, per IMU anno 2019, notificato in data 30.06.2025, emesso dal Comune di Agropoli, chiedendone l'annullamento.
A TI DU
L'accertamento è in via preliminare e pregiudiziale illegittimo, in quanto notificato dopo la scadenza del termine decadenziale quinquennale a far data dall'annualità oggetto di imposizione. l'avviso impugnato relativo all'annualità IMU 2019 è stato notificato solo in data 30 giugno 2025, ben oltre la data di scadenza del termine quinquennale successivo all'annualità oggetto di imposizione fissata dal legislatore nella data del 31 dicembre 2024.
Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
Passando alla trattazione nel merito, la Corte osserva che i motivi di doglianza eccepiti da parte ricorrente, sono corretti.
L'Ente impositore, ha provveduto a notificare il suddetto avviso di accertamento solo in data 30 giugno 2025, quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 161, anche considerando la proroga dei termini previsti dalla legge “Cura Italia” DL 18/2020, degli 85 giorni, (26.03.2025), per cui l'eccezione del ricorrente di avvenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria, stante l'assenza di validi atti interruttivi del decorso dei termini decadenziali/prescrizionali, va considerata corretta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00, oltre cut, iva e cassa se dovuti.