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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione Decreto ha pronunciato la seguente Ingiuntivo n.423/2023 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3568/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Gianvito Rizzini Parte_1
mandato in atti
Attore Opponente
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresenta e difesa dall' avv.
Grazia Asciano mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 20.02.2023 n.423/2023 il Tribunale di
Lecce ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.10.612,04 oltre interessi e spese di procedura monitoria
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato l' opponente conveniva in giudizio la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: in rito 1) accertare e dichiarare la nullità del decreto 2
ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt.67 -quater e 51 del D. Lgs. n.206/2005;3) accertare l'assenza di prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale validamente stipulato. 3) Manifesta infondatezza della pretesa creditoria nell'importo richiesto.4) dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per interessi ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio la finanziaria opposta in contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall'
opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con la conferma del
Decreto Ingiuntivo opposto;
In subordine chiedeva accertarsi e dichiarare che l'opponente è debitore della solla di €.10.612,04 ù con conseguente condanna dell' opponente della predetta somma, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 27.06.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
Gli assunti dell'opponente, relativi all'asserita nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta sono fondati e pertanto l'opposizione va accolta sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero dalla disamina della copiosa documentazione pure versata in atti dalla opposta non risulta allegato alcun contratto validamente sottoscritto dall'opponente . 3
Occorre per altro verso rilevare che, l'invio della Carta Revolving, inviato dalla finanziaria all'odierno opponente, anche se dallo stesso utilizzata
(circostanza non contestata ) non può certamente e validamente sostituire la sottoscrizione prevista ad substantiam per l'apertura di un contratto di credito
Pertanto, poiché in atti non vi è prova, di avvenuta e regolare sottoscrizione del contratto, per effetto del quale al sig. è stata Parte_1
consegnata la Carta Revolving, lo stesso deve essere dichiarato nullo per mancanza della firma scritta
La nullità del contratto, conseguentemente, rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti del medesimo contratto,
comportando solo l'obbligo del sig. alla restituzione di Parte_1
quanto dallo stesso effettivamente utilizzato, con la predetta carta.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, si evince che a fronte di un plafond pari ad €.4.000,00= l'opponente utilizzava la somma di euro
2.895,00= mentre rimborsava alla finanziaria la minore somma di
€.1.281,00= pertanto, il sig. risulta debitore della finanziaria opposta Pt_1
della somma di €.1.614,00 da oltre interessi legali a far data dal 26.01.2009
(data di ultimo utilizzo carta revolving) alle effettivo soddisfo.
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di €1.614,00 , oltre interessi legali dal 26.01.2009 al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle stesse della convenuta opposta.
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.423/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 20.02.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.1.614,00 oltre interessi di legali dal 26.01.2009
all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.200,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 27.06.2025
Il G.O.
Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione Decreto ha pronunciato la seguente Ingiuntivo n.423/2023 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3568/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Gianvito Rizzini Parte_1
mandato in atti
Attore Opponente
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresenta e difesa dall' avv.
Grazia Asciano mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 20.02.2023 n.423/2023 il Tribunale di
Lecce ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.10.612,04 oltre interessi e spese di procedura monitoria
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato l' opponente conveniva in giudizio la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: in rito 1) accertare e dichiarare la nullità del decreto 2
ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione degli artt.67 -quater e 51 del D. Lgs. n.206/2005;3) accertare l'assenza di prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale validamente stipulato. 3) Manifesta infondatezza della pretesa creditoria nell'importo richiesto.4) dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per interessi ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio la finanziaria opposta in contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall'
opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con la conferma del
Decreto Ingiuntivo opposto;
In subordine chiedeva accertarsi e dichiarare che l'opponente è debitore della solla di €.10.612,04 ù con conseguente condanna dell' opponente della predetta somma, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 27.06.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
Gli assunti dell'opponente, relativi all'asserita nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta sono fondati e pertanto l'opposizione va accolta sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero dalla disamina della copiosa documentazione pure versata in atti dalla opposta non risulta allegato alcun contratto validamente sottoscritto dall'opponente . 3
Occorre per altro verso rilevare che, l'invio della Carta Revolving, inviato dalla finanziaria all'odierno opponente, anche se dallo stesso utilizzata
(circostanza non contestata ) non può certamente e validamente sostituire la sottoscrizione prevista ad substantiam per l'apertura di un contratto di credito
Pertanto, poiché in atti non vi è prova, di avvenuta e regolare sottoscrizione del contratto, per effetto del quale al sig. è stata Parte_1
consegnata la Carta Revolving, lo stesso deve essere dichiarato nullo per mancanza della firma scritta
La nullità del contratto, conseguentemente, rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti del medesimo contratto,
comportando solo l'obbligo del sig. alla restituzione di Parte_1
quanto dallo stesso effettivamente utilizzato, con la predetta carta.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, si evince che a fronte di un plafond pari ad €.4.000,00= l'opponente utilizzava la somma di euro
2.895,00= mentre rimborsava alla finanziaria la minore somma di
€.1.281,00= pertanto, il sig. risulta debitore della finanziaria opposta Pt_1
della somma di €.1.614,00 da oltre interessi legali a far data dal 26.01.2009
(data di ultimo utilizzo carta revolving) alle effettivo soddisfo.
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di €1.614,00 , oltre interessi legali dal 26.01.2009 al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle stesse della convenuta opposta.
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.423/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 20.02.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.1.614,00 oltre interessi di legali dal 26.01.2009
all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.200,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 27.06.2025
Il G.O.
Avv. Marilena Caroppo